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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:442
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CJ0147_RES

Causa C‑147/24 [Safi] ( i ) V contro [OSCURATO:PERSONA] van Justitie en Veiligheid [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (tribunale dell’Aia, [OSCURATO:PERSONA])] Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 4 giugno 2026 «Rinvio pregiudiziale – Articolo 20 TFUE – Cittadinanza dell’Unione – Direttiva 2008/115/CE – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Articolo 5, lettere a) e b) – Obbligo di tenere conto dell’interesse superiore del minore e della vita familiare – Articolo 6, paragrafo 2 – Decisione dell’autorità competente dello Stato membro ospitante che rifiuta la concessione di un diritto di soggiorno derivato nel suo territorio al cittadino di un paese terzo, genitore di un figlio minorenne, cittadino dell’Unione, e gli ordina di recarsi immediatamente in un altro Stato membro – Interferenza nell’esercizio del diritto di un cittadino dell’Unione di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri – Minore che non ha mai soggiornato in uno Stato membro diverso da quello di cui è cittadino – Diritto di soggiorno derivato del genitore cittadino di un paese terzo nello Stato membro di cui il figlio possiede la cittadinanza e nel quale quest’ultimo risiede – Diritto di soggiorno di tale genitore in un altro Stato membro – Articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto al rispetto della vita privata e familiare – Articolo 24, paragrafi 2 e 3, della Carta dei diritti fondamentali – Interesse superiore del minore» Cittadinanza dell’Unione – Disposizioni del Trattato – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Cittadino dell’Unione minorenne che non ha mai esercitato il suo diritto di libera circolazione e ha sempre soggiornato nello Stato membro di cui ha la cittadinanza – Diritto di soggiorno derivato di uno dei suoi genitori, cittadino di un paese terzo – Sussistenza di un rapporto di dipendenza tra il minore e tale genitore – Rigetto della domanda di concessione di tale diritto di soggiorno derivato – Inammissibilità – Obbligo di verificare preliminarmente le conseguenze di un trasferimento del minore in un altro Stato membro di cui ha la cittadinanza tenendo conto della sua vita familiare e del suo interesse superiore (Art. 20 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 7 e 24, §§ 2 e 3) (v. punti 32‑35, 41‑49, 65 e dispositivo) Cittadinanza dell’Unione – Disposizioni del Trattato – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Cittadino dell’Unione minorenne che non ha mai esercitato il suo diritto di libera circolazione e ha sempre soggiornato nello Stato membro di cui ha la cittadinanza – Diritto di soggiorno derivato di uno dei suoi genitori, cittadino di un paese terzo e che gode di un diritto di soggiorno in un altro Stato membro – Sussistenza di un rapporto di dipendenza tra il minore e tale genitore – Vita familiare che non può proseguire in tale altro Stato membro – Trasferimento in tale altro Stato membro contrario all’interesse superiore del minore – Obbligo di riconoscere un diritto di soggiorno derivato a detto genitore (Art. 20 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 7, 24, §§ 2 e 3, e 51, § 1) (v. punti 50-65 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dal rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale dell’Aia, [OSCURATO:PERSONA]), la Corte, riunita in Grande Sezione, precisa la portata dell’articolo 20 TFUE nel contesto di una domanda di diritto di soggiorno derivato presentata dalla madre, cittadina di un paese terzo, di un figlio minorenne olandese, cittadino dell’Unione europea, che risiede sin dalla nascita con i suoi genitori nei [OSCURATO:PERSONA].

V, cittadina marocchina, ha soggiornato in Spagna dal 1999 al 2014 sulla base di un diritto di soggiorno concesso, in applicazione del diritto spagnolo, in ragione della sua attività economica in tale Stato membro.

Dal suo matrimonio nel 2014, essa risiede nei [OSCURATO:PERSONA] con il coniuge, che è [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e possiede la cittadinanza olandese e marocchina.

Il loro matrimonio è stato trascritto nei registri anagrafici del comune dei [OSCURATO:PERSONA] in cui risiedono.

Tuttavia, V non è titolare di un permesso di soggiorno nel territorio olandese.

Nel 2015 è [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], che possiede la cittadinanza olandese e di cui i coniugi si occupano insieme.

Tale figlio presenta difficoltà di elocuzione e di espressione e non ha mai soggiornato nel territorio di uno Stato membro diverso da quello dei [OSCURATO:PERSONA].

Il coniuge di V beneficia di prestazioni di assistenza sociale e non percepisce alcun reddito da lavoro a causa delle sue condizioni di salute e, a questo titolo, è parzialmente esonerato dall’obbligo di lavorare.

Nel 2020, V ha presentato una domanda di soggiorno derivato ai sensi dell’articolo 20 TFUE.

La sua domanda e il successivo reclamo sono stati respinti, anche dopo la presentazione di un documento attestante che essa aveva rinunciato al suo diritto di soggiorno in Spagna.

Dinanzi al giudice del rinvio, V sostiene di beneficiare di un diritto di soggiorno derivato nei [OSCURATO:PERSONA] in quanto suo figlio minorenne è a suo carico.

L’autorità nazionale competente rileva invece che tale diritto non sussiste, in quanto V dispone già di un diritto di soggiorno in Spagna e il minore potrebbe accompagnare la madre in tale Stato membro.

In tale contesto, il giudice del rinvio si chiede, in sostanza, se l’articolo 20 TFUE, letto alla luce dell’articolo 7 e dell’articolo 24, paragrafi 2 e 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), imponga all’autorità nazionale di verificare, prima di rifiutare la concessione di un diritto di soggiorno in una situazione del genere, se la vita familiare che un minore conduce con i suoi due genitori, da cui dipende, possa proseguire in un altro Stato membro e se il trasferimento di quest’ultimo in tale Stato membro sia contrario al suo interesse superiore.

Giudizio della Corte In primo luogo, la Corte ricorda che, nell’ipotesi in cui V non disponesse più di un diritto di soggiorno in Spagna, le autorità dei [OSCURATO:PERSONA] sono tenute a concederle un diritto di soggiorno derivato nei [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 20 TFUE.

Infatti, secondo gli accertamenti del giudice del rinvio, sussiste un rapporto di dipendenza tra V e il figlio minorenne, cittadino dell’Unione, dato che quest’ultimo convive in modo stabile con entrambi i genitori e che l’affidamento, nonché l’onere legale, finanziario o affettivo che tale figlio comporta, sono condivisi da entrambi i genitori.

Di conseguenza, stante tale rapporto di dipendenza, se a V venisse rifiutato il diritto di soggiorno nei [OSCURATO:PERSONA], il figlio minorenne sarebbe costretto ad accompagnare la madre e quindi a lasciare il territorio dell’Unione.

Orbene, una tale partenza avrebbe l’effetto di privare il minore del godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti conferitigli dal suo status di cittadino dell’Unione e comprometterebbe l’effetto utile di tale status.

In secondo luogo, la Corte precisa che, nell’ipotesi in cui V disponesse ancora di un diritto di soggiorno in Spagna, tale circostanza non esclude, di per sé, la possibilità che quest’ultima benefici di un diritto di soggiorno derivato nei [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 20 TFUE.

Infatti, in caso di rifiuto di tale diritto di soggiorno derivato a V, il figlio sarebbe costretto ad accompagnare la madre in Spagna e, di conseguenza, a lasciare i [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto del rapporto di dipendenza tra V e il figlio minorenne.

Orbene, un siffatto trasferimento potrebbe ledere taluni diritti fondamentali di tale minore, in particolare il diritto al rispetto della vita familiare e i diritti del minore, sanciti, rispettivamente, all’articolo 7 e all’articolo 24, paragrafi 2 e 3, della Carta.

In tale contesto, la Corte rileva che la decisione di rigetto di una domanda diretta alla concessione di un diritto di soggiorno derivato ai sensi dell’articolo 20 TFUE in una situazione come quella in esame nel procedimento principale costituisce un’attuazione del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta.

Infatti, tale decisione interferisce necessariamente nell’esercizio del diritto del minore, cittadino dell’Unione, di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, dal momento che tale minore, di fatto, è costretto a lasciare il proprio Stato membro di residenza, di cui è cittadino, per stabilirsi in un altro Stato membro.

Ne consegue che, prima di adottare una siffatta decisione, le autorità nazionali competenti sono tenute ad accertarsi del rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta.

A tale riguardo, la Corte constata che, da un lato, fatta salva una verifica da parte del giudice del rinvio, la decisione di rifiutare la concessione di un diritto di soggiorno derivato alla madre del minore, cittadino dell’Unione, lederebbe l’unità familiare in quanto priverebbe tale minore della possibilità, di cui ha beneficiato sin dalla nascita, di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori.

Esiste infatti un rischio concreto che il minore venga separato dal padre, il quale potrebbe trovarsi nell’impossibilità di ottenere il diritto di soggiornare stabilmente in Spagna, segnatamente perché non è in grado di percepire un reddito.

Nell’ipotesi in cui una siffatta violazione fosse constatata, un diritto di soggiorno derivato nei [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe essere concesso alla madre di detto minore ai sensi dell’articolo 20 TFUE, letto alla luce dell’articolo 7 e dell’articolo 24, paragrafo 3, della Carta.

D’altro lato, la Corte ricorda che, in tutti gli atti relativi ai minori, l’interesse superiore del minore deve costituire una considerazione preminente.

Nel caso di specie, il minore in questione non parla spagnolo, bensì neerlandese.

Inoltre, ha iniziato a parlare solo all’età di cinque anni e presenta difficoltà di elocuzione e di espressione che lo hanno portato a seguire un percorso scolastico specializzato nei [OSCURATO:PERSONA] destinato agli alunni che necessitano di un sostegno specifico che l’insegnamento ordinario non è in grado di garantire.

Orbene, fatta salva una verifica da parte del giudice del rinvio, sembra che tali circostanze siano atte a dimostrare che è nell’interesse superiore del minore in questione continuare a soggiornare nei [OSCURATO:PERSONA] e che, di conseguenza, il suo trasferimento forzato in Spagna sarebbe contrario a detto interesse.

In tale ipotesi, un diritto di soggiorno derivato dovrebbe quindi essere concesso a sua madre ai sensi dell’articolo 20 TFUE, letto alla luce dell’articolo 24, paragrafo 2, della Carta. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio.

Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0147_RES Causa C‑147/24 [Safi] ( i ) V contro [OSCURATO:PERSONA] van Justitie en Veiligheid [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (tribunale dell’Aia, [OSCURATO:PERSONA])] Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 4 giugno 2026 «Rinvio pregiudiziale – Articolo 20 TFUE – Cittadinanza dell’Unione – Direttiva 2008/115/CE – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Articolo 5, lettere a) e b) – Obbligo di tenere conto dell’interesse superiore del minore e della vita familiare – Articolo 6, paragrafo 2 – Decisione dell’autorità competente dello Stato membro ospitante che rifiuta la concessione di un diritto di soggiorno derivato nel suo territorio al cittadino di un paese terzo, genitore di un figlio minorenne, cittadino dell’Unione, e gli ordina di recarsi immediatamente in un altro Stato membro – Interferenza nell’esercizio del diritto di un cittadino dell’Unione di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri – Minore che non ha mai soggiornato in uno Stato membro diverso da quello di cui è cittadino – Diritto di soggiorno derivato del genitore cittadino di un paese terzo nello Stato membro di cui il figlio possiede la cittadinanza e nel quale quest’ultimo risiede – Diritto di soggiorno di tale genitore in un altro Stato membro – Articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto al rispetto della vita privata e familiare – Articolo 24, paragrafi 2 e 3, della Carta dei diritti fondamentali – Interesse superiore del minore» Cittadinanza dell’Unione – Disposizioni del Trattato – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Cittadino dell’Unione minorenne che non ha mai esercitato il suo diritto di libera circolazione e ha sempre soggiornato nello Stato membro di cui ha la cittadinanza – Diritto di soggiorno derivato di uno dei suoi genitori, cittadino di un paese terzo – Sussistenza di un rapporto di dipendenza tra il minore e tale genitore – Rigetto della domanda di concessione di tale diritto di soggiorno derivato – Inammissibilità – Obbligo di verificare preliminarmente le conseguenze di un trasferimento del minore in un altro Stato membro di cui ha la cittadinanza tenendo conto della sua vita familiare e del suo interesse superiore (Art. 20 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 7 e 24, §§ 2 e 3) (v. punti 32‑35, 41‑49, 65 e dispositivo) Cittadinanza dell’Unione – Disposizioni del Trattato – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Cittadino dell’Unione minorenne che non ha mai esercitato il suo diritto di libera circolazione e ha sempre soggiornato nello Stato membro di cui ha la cittadinanza – Diritto di soggiorno derivato di uno dei suoi genitori, cittadino di un paese terzo e che gode di un diritto di soggiorno in un altro Stato membro – Sussistenza di un rapporto di dipendenza tra il minore e tale genitore – Vita familiare che non può proseguire in tale altro Stato membro – Trasferimento in tale altro Stato membro contrario all’interesse superiore del minore – Obbligo di riconoscere un diritto di soggiorno derivato a detto genitore (Art. 20 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 7, 24, §§ 2 e 3, e 51, § 1) (v. punti 50-65 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dal rechtbank [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale dell’Aia, [OSCURATO:PERSONA]), la Corte, riunita in Grande Sezione, precisa la portata dell’articolo 20 TFUE nel contesto di una domanda di diritto di soggiorno derivato presentata dalla madre, cittadina di un paese terzo, di un figlio minorenne olandese, cittadino dell’Unione europea, che risiede sin dalla nascita con i suoi genitori nei [OSCURATO:PERSONA]. V, cittadina marocchina, ha soggiornato in Spagna dal 1999 al 2014 sulla base di un diritto di soggiorno concesso, in applicazione del diritto spagnolo, in ragione della sua attività economica in tale Stato membro. Dal suo matrimonio nel 2014, essa risiede nei [OSCURATO:PERSONA] con il coniuge, che è [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e possiede la cittadinanza olandese e marocchina. Il loro matrimonio è stato trascritto nei registri anagrafici del comune dei [OSCURATO:PERSONA] in cui risiedono. Tuttavia, V non è titolare di un permesso di soggiorno nel territorio olandese. Nel 2015 è [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], che possiede la cittadinanza olandese e di cui i coniugi si occupano insieme. Tale figlio presenta difficoltà di elocuzione e di espressione e non ha mai soggiornato nel territorio di uno Stato membro diverso da quello dei [OSCURATO:PERSONA]. Il coniuge di V beneficia di prestazioni di assistenza sociale e non percepisce alcun reddito da lavoro a causa delle sue condizioni di salute e, a questo titolo, è parzialmente esonerato dall’obbligo di lavorare. Nel 2020, V ha presentato una domanda di soggiorno derivato ai sensi dell’articolo 20 TFUE. La sua domanda e il successivo reclamo sono stati respinti, anche dopo la presentazione di un documento attestante che essa aveva rinunciato al suo diritto di soggiorno in Spagna. Dinanzi al giudice del rinvio, V sostiene di beneficiare di un diritto di soggiorno derivato nei [OSCURATO:PERSONA] in quanto suo figlio minorenne è a suo carico. L’autorità nazionale competente rileva invece che tale diritto non sussiste, in quanto V dispone già di un diritto di soggiorno in Spagna e il minore potrebbe accompagnare la madre in tale Stato membro. In tale contesto, il giudice del rinvio si chiede, in sostanza, se l’articolo 20 TFUE, letto alla luce dell’articolo 7 e dell’articolo 24, paragrafi 2 e 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), imponga all’autorità nazionale di verificare, prima di rifiutare la concessione di un diritto di soggiorno in una situazione del genere, se la vita familiare che un minore conduce con i suoi due genitori, da cui dipende, possa proseguire in un altro Stato membro e se il trasferimento di quest’ultimo in tale Stato membro sia contrario al suo interesse superiore. Giudizio della Corte In primo luogo, la Corte ricorda che, nell’ipotesi in cui V non disponesse più di un diritto di soggiorno in Spagna, le autorità dei [OSCURATO:PERSONA] sono tenute a concederle un diritto di soggiorno derivato nei [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 20 TFUE. Infatti, secondo gli accertamenti del giudice del rinvio, sussiste un rapporto di dipendenza tra V e il figlio minorenne, cittadino dell’Unione, dato che quest’ultimo convive in modo stabile con entrambi i genitori e che l’affidamento, nonché l’onere legale, finanziario o affettivo che tale figlio comporta, sono condivisi da entrambi i genitori. Di conseguenza, stante tale rapporto di dipendenza, se a V venisse rifiutato il diritto di soggiorno nei [OSCURATO:PERSONA], il figlio minorenne sarebbe costretto ad accompagnare la madre e quindi a lasciare il territorio dell’Unione. Orbene, una tale partenza avrebbe l’effetto di privare il minore del godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti conferitigli dal suo status di cittadino dell’Unione e comprometterebbe l’effetto utile di tale status. In secondo luogo, la Corte precisa che, nell’ipotesi in cui V disponesse ancora di un diritto di soggiorno in Spagna, tale circostanza non esclude, di per sé, la possibilità che quest’ultima benefici di un diritto di soggiorno derivato nei [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 20 TFUE. Infatti, in caso di rifiuto di tale diritto di soggiorno derivato a V, il figlio sarebbe costretto ad accompagnare la madre in Spagna e, di conseguenza, a lasciare i [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto del rapporto di dipendenza tra V e il figlio minorenne. Orbene, un siffatto trasferimento potrebbe ledere taluni diritti fondamentali di tale minore, in particolare il diritto al rispetto della vita familiare e i diritti del minore, sanciti, rispettivamente, all’articolo 7 e all’articolo 24, paragrafi 2 e 3, della Carta. In tale contesto, la Corte rileva che la decisione di rigetto di una domanda diretta alla concessione di un diritto di soggiorno derivato ai sensi dell’articolo 20 TFUE in una situazione come quella in esame nel procedimento principale costituisce un’attuazione del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta. Infatti, tale decisione interferisce necessariamente nell’esercizio del diritto del minore, cittadino dell’Unione, di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, dal momento che tale minore, di fatto, è costretto a lasciare il proprio Stato membro di residenza, di cui è cittadino, per stabilirsi in un altro Stato membro. Ne consegue che, prima di adottare una siffatta decisione, le autorità nazionali competenti sono tenute ad accertarsi del rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta. A tale riguardo, la Corte constata che, da un lato, fatta salva una verifica da parte del giudice del rinvio, la decisione di rifiutare la concessione di un diritto di soggiorno derivato alla madre del minore, cittadino dell’Unione, lederebbe l’unità familiare in quanto priverebbe tale minore della possibilità, di cui ha beneficiato sin dalla nascita, di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori. Esiste infatti un rischio concreto che il minore venga separato dal padre, il quale potrebbe trovarsi nell’impossibilità di ottenere il diritto di soggiornare stabilmente in Spagna, segnatamente perché non è in grado di percepire un reddito. Nell’ipotesi in cui una siffatta violazione fosse constatata, un diritto di soggiorno derivato nei [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe essere concesso alla madre di detto minore ai sensi dell’articolo 20 TFUE, letto alla luce dell’articolo 7 e dell’articolo 24, paragrafo 3, della Carta. D’altro lato, la Corte ricorda che, in tutti gli atti relativi ai minori, l’interesse superiore del minore deve costituire una considerazione preminente. Nel caso di specie, il minore in questione non parla spagnolo, bensì neerlandese. Inoltre, ha iniziato a parlare solo all’età di cinque anni e presenta difficoltà di elocuzione e di espressione che lo hanno portato a seguire un percorso scolastico specializzato nei [OSCURATO:PERSONA] destinato agli alunni che necessitano di un sostegno specifico che l’insegnamento ordinario non è in grado di garantire. Orbene, fatta salva una verifica da parte del giudice del rinvio, sembra che tali circostanze siano atte a dimostrare che è nell’interesse superiore del minore in questione continuare a soggiornare nei [OSCURATO:PERSONA] e che, di conseguenza, il suo trasferimento forzato in Spagna sarebbe contrario a detto interesse. In tale ipotesi, un diritto di soggiorno derivato dovrebbe quindi essere concesso a sua madre ai sensi dell’articolo 20 TFUE, letto alla luce dell’articolo 24, paragrafo 2, della Carta. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
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