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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 27 settembre 2022

Cassazione n. 45940/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 9 novembre 2021 la Corte di Appello de L'Aquila ha respinto la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta privazione della libertà personale subita dal 16 novembre 2015 al 21 aprile 2016.

La misura cautelare era stata disposta dal G.i.p. del Tribunale di Vasto con ordinanza in data 13 novembre 2015 per la ritenuta sussistenza di gravi indizi del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. [OSCURATO:PERSONA] era stato osservato dalla polizia giudiziaria mentre, insieme a [OSCURATO:PERSONA], irrigava una piantagione di marijuana messa a dimora in un terreno intestato a parenti di [OSCURATO:PERSONA].

Con sentenza del 28 febbraio 2017, [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dall'imputazione ascrittagli perché si è ritenuto che il suo comportamento non avesse avuto rilevanza causale nella coltivazione (che Colombaro aveva ammesso di avere autonomamente realizzato).

La Corte di appello de L'Aquila ha confermato l'assoluzione con sentenza del 12 dicembre 2018, divenuta irrevocabile il 12 aprile 2019.

2. L'ordinanza impugnata premette che, in data 30 agosto 2015, [OSCURATO:PERSONA] fu visto innaffiare le piante e si trattenne nella piantagione per oltre un'ora.

Individua poi, quale condotta gravemente colposa idonea ad escludere il diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., la scelta di avvalersi della facoltà di non rispondere adottata dall'indagato nel corso dell'interrogatorio di garanzia, scelta con la quale egli «rinunciò a prospettare la propria ignoranza circa la natura illecita della coltivazione».

3. Contro l'ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tempestivo ricorso per mezzo del proprio difensore e procuratore speciale.

Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento ai presupposti del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione.

Osserva che, avvalendosi della facoltà di non rispondere, l'indagato esercita il proprio diritto di difesa e tale condotta può assumere rilievo solo quando l'interessato abbia omesso di riferire agli inquirenti circostanze utili ad attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare, situazione che non sussiste nel caso di specie.

Sottolinea che, nel corso delle indagini, [OSCURATO:PERSONA] tenne un atteggiamento ampiamente collaborativo consentendo agli operanti di procedere a perquisizione presso la sua abitazione e nei luoghi di pertinenza; non contribuì, dunque, in alcun modo, all'adozione della misura cautelare.

La difesa rileva, inoltre, che le sentenze di merito hanno attribuito la coltivazione al coimputato [OSCURATO:PERSONA] il quale, fin da subito, dichiarò che [OSCURATO:PERSONA] si era recato nel campo per occuparsi di piante di ulivo.

Sostiene che non può ravvisarsi a carico di [OSCURATO:PERSONA] una colpa processuale atteso che non vi erano circostanze ignote all'organo inquirente che egli abbia omesso di rappresentare.

Ricorda che, nel giustificare il rigetto dell'istanza, l'ordinanza non ha valorizzato nessun comportamento colposo extraprocessuale.

4. il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'accoglimento del ricorso.

L'Avvocatura generale dello Stato, con memoria del 27 settembre 2022 1 ne ha chiesto il rigetto.

Con memoria del 20 ottobre 2022 il difensore del ricorrente ha insistito per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Nel ritenere sussistente la colpa grave dell'interessato ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., la Corte di appello de L'Aquila ha attribuito decisivo rilievo al fatto che, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, [OSCURATO:PERSONA] si avvalse della facoltà di non rispondere.

L'ordinanza impugnata richiama in proposito l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale potrebbe considerarsi gravemente imprudente o negligente il comportamento di chi scelga di esercitare il diritto al silenzio riconosciutogli dalla legge ostacolando l'accertamento dei fatti e contribuendo in tal modo a ingenerare la falsa apparenza di un reato.

Tale orientamento, tuttavia, deve ritenersi superato dall'intervento del legislatore che, col d.lgs. 8 novembre 2021 n. 188, ha modificato il primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen.

L'opzione legislativa è chiara nel senso di adeguare la normativa nazionale alla Direttiva (UE) 2016/343 con specifico riferimento all'emanazione di norme comuni sulla protezione dei diritti procedurali di indagati e imputati (considerando n. 10 e considerando n. 24 della Direttiva).

Si è stabilito, infatti, che «l'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'art. 64, comma 3, lettera b) , cod. proc. pen. non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo» e non può assumere, quindi, esclusivo rilievo al fine di ritenere sussistente una colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo (Sez. 4, n. 8615 del 08/02/2022, Z., Rv. 283017;Sez. 4, n. 19621 del 12/04/2022, L., Rv. 283241 ).

Ancorché in vigore dal 14 dicembre 2021, la norma preclude la possibilità di individuare nel silenzio serbato dall'imputato (pur se idoneo ad ingenerare la falsa apparenza di un reato) una colpa ostativa al riconoscimento del diritto alla liquidazione dell'equa riparazione.

Impone dunque, anche con riferimento ai procedimenti in corso, di abbandonare ogni interpretazione di segno diverso.

Sancisce, infatti, che il diritto al silenzio è espressione di principi fondamentali che coinvolgono, oltre alla presunzione di non colpevolezza (espressamene citata nel considerando n. 24 della citata Direttiva), anche il diritto di difesa e il diritto ad un processo equo (art. 6 CEDU, artt. 24 e 111 Cost.) e, così facendo, vincola l'interprete impedendogli di individuare profili di colpa nell'esercizio di un diritto di tale rilevanza.

3. Per quanto esposto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di L'Aquila cui deve essere demandata anche la regolamentazione tra le parti delle spese relative al presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di L'Aquila, cui demanda altresì la regolamentazione tra le parti delle spese relative al presente giudizio di legittimità.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 9 novembre 2021 la Corte di Appello de L'Aquila ha respinto la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta privazione della libertà personale subita dal 16 novembre 2015 al 21 aprile 2016. La misura cautelare era stata disposta dal G.i.p. del Tribunale di Vasto con ordinanza in data 13 novembre 2015 per la ritenuta sussistenza di gravi indizi del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. [OSCURATO:PERSONA] era stato osservato dalla polizia giudiziaria mentre, insieme a [OSCURATO:PERSONA], irrigava una piantagione di marijuana messa a dimora in un terreno intestato a parenti di [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza del 28 febbraio 2017, [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dall'imputazione ascrittagli perché si è ritenuto che il suo comportamento non avesse avuto rilevanza causale nella coltivazione (che Colombaro aveva ammesso di avere autonomamente realizzato). La Corte di appello de L'Aquila ha confermato l'assoluzione con sentenza del 12 dicembre 2018, divenuta irrevocabile il 12 aprile 2019. 2. L'ordinanza impugnata premette che, in data 30 agosto 2015, [OSCURATO:PERSONA] fu visto innaffiare le piante e si trattenne nella piantagione per oltre un'ora. Individua poi, quale condotta gravemente colposa idonea ad escludere il diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., la scelta di avvalersi della facoltà di non rispondere adottata dall'indagato nel corso dell'interrogatorio di garanzia, scelta con la quale egli «rinunciò a prospettare la propria ignoranza circa la natura illecita della coltivazione». 3. Contro l'ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tempestivo ricorso per mezzo del proprio difensore e procuratore speciale. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento ai presupposti del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione. Osserva che, avvalendosi della facoltà di non rispondere, l'indagato esercita il proprio diritto di difesa e tale condotta può assumere rilievo solo quando l'interessato abbia omesso di riferire agli inquirenti circostanze utili ad attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare, situazione che non sussiste nel caso di specie. Sottolinea che, nel corso delle indagini, [OSCURATO:PERSONA] tenne un atteggiamento ampiamente collaborativo consentendo agli operanti di procedere a perquisizione presso la sua abitazione e nei luoghi di pertinenza; non contribuì, dunque, in alcun modo, all'adozione della misura cautelare. La difesa rileva, inoltre, che le sentenze di merito hanno attribuito la coltivazione al coimputato [OSCURATO:PERSONA] il quale, fin da subito, dichiarò che [OSCURATO:PERSONA] si era recato nel campo per occuparsi di piante di ulivo. Sostiene che non può ravvisarsi a carico di [OSCURATO:PERSONA] una colpa processuale atteso che non vi erano circostanze ignote all'organo inquirente che egli abbia omesso di rappresentare. Ricorda che, nel giustificare il rigetto dell'istanza, l'ordinanza non ha valorizzato nessun comportamento colposo extraprocessuale. 4. il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'accoglimento del ricorso. L'Avvocatura generale dello Stato, con memoria del 27 settembre 2022 1 ne ha chiesto il rigetto. Con memoria del 20 ottobre 2022 il difensore del ricorrente ha insistito per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Nel ritenere sussistente la colpa grave dell'interessato ai sensi dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., la Corte di appello de L'Aquila ha attribuito decisivo rilievo al fatto che, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, [OSCURATO:PERSONA] si avvalse della facoltà di non rispondere. L'ordinanza impugnata richiama in proposito l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale potrebbe considerarsi gravemente imprudente o negligente il comportamento di chi scelga di esercitare il diritto al silenzio riconosciutogli dalla legge ostacolando l'accertamento dei fatti e contribuendo in tal modo a ingenerare la falsa apparenza di un reato. Tale orientamento, tuttavia, deve ritenersi superato dall'intervento del legislatore che, col d.lgs. 8 novembre 2021 n. 188, ha modificato il primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen. L'opzione legislativa è chiara nel senso di adeguare la normativa nazionale alla Direttiva (UE) 2016/343 con specifico riferimento all'emanazione di norme comuni sulla protezione dei diritti procedurali di indagati e imputati (considerando n. 10 e considerando n. 24 della Direttiva). Si è stabilito, infatti, che «l'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'art. 64, comma 3, lettera b) , cod. proc. pen. non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo» e non può assumere, quindi, esclusivo rilievo al fine di ritenere sussistente una colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo (Sez. 4, n. 8615 del 08/02/2022, Z., Rv. 283017;Sez. 4, n. 19621 del 12/04/2022, L., Rv. 283241 ). Ancorché in vigore dal 14 dicembre 2021, la norma preclude la possibilità di individuare nel silenzio serbato dall'imputato (pur se idoneo ad ingenerare la falsa apparenza di un reato) una colpa ostativa al riconoscimento del diritto alla liquidazione dell'equa riparazione. Impone dunque, anche con riferimento ai procedimenti in corso, di abbandonare ogni interpretazione di segno diverso. Sancisce, infatti, che il diritto al silenzio è espressione di principi fondamentali che coinvolgono, oltre alla presunzione di non colpevolezza (espressamene citata nel considerando n. 24 della citata Direttiva), anche il diritto di difesa e il diritto ad un processo equo (art. 6 CEDU, artt. 24 e 111 Cost.) e, così facendo, vincola l'interprete impedendogli di individuare profili di colpa nell'esercizio di un diritto di tale rilevanza. 3. Per quanto esposto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di L'Aquila cui deve essere demandata anche la regolamentazione tra le parti delle spese relative al presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di L'Aquila, cui demanda altresì la regolamentazione tra le parti delle spese relative al presente giudizio di legittimità.
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