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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 ottobre 2024

Cassazione n. 38331/2024

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEt1~7:n-alle part-i;) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 27.06.2023 di conferma della sentenza del Tribunale di Lucca di Condanna in ordine al reato di cui all'art. 590 bis cod. pen. e 189 comma 7 CdS, commessi in Viareggio il 17.8.2018.

Rilevato che il ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto presentato dall'imputato personalmente.

Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricor ente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della C. issa delle ammende della somma di euro quattromila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore del 'a Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] ident

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEt1~7:n-alle part-i;) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 27.06.2023 di conferma della sentenza del Tribunale di Lucca di Condanna in ordine al reato di cui all'art. 590 bis cod. pen. e 189 comma 7 CdS, commessi in Viareggio il 17.8.2018. Rilevato che il ricorso deve ritenersi inammissibile, in quanto presentato dall'imputato personalmente. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricor ente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della C. issa delle ammende della somma di euro quattromila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore del 'a Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] ident
Sentenza Cassazione n. 38331/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris