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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06435/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso, in relazione all'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche, sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da specifica analisi critica degli argomenti della motivazione (si vedano, in particolare, pagg. 7 e ss. della sentenza impugnata sul compendio probatorio comprovante il reato in contestazione, la cui completezza ha escluso ex se la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; pagg. 10 e 11 sulle pertinenti ragioni per cui il fatto non è stato ritenuto di tenue entità, in considerazione della gravità dell'illecito, dell'entità delle opere realizzate senza titolo e dell'effettivo pericolo alla circolazione pedonale e veicolare; pag. 12 sul motivato diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto della carenza di positivi elementi apprezzabili in tal senso); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso, in relazione all'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche, sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da specifica analisi critica degli argomenti della motivazione (si vedano, in particolare, pagg. 7 e ss. della sentenza impugnata sul compendio probatorio comprovante il reato in contestazione, la cui completezza ha escluso ex se la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale; pagg. 10 e 11 sulle pertinenti ragioni per cui il fatto non è stato ritenuto di tenue entità, in considerazione della gravità dell'illecito, dell'entità delle opere realizzate senza titolo e dell'effettivo pericolo alla circolazione pedonale e veicolare; pag. 12 sul motivato diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto della carenza di positivi elementi apprezzabili in tal senso); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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