CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 marzo 2023
Cassazione n. 08031/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26825/2019 R.G. proposto da Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 10, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende, unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 66/08/19, depositata il 7 febbraio 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Tributi -Accise sul carburante per autotrazione - Istanza di sospensione -Rinvio a nuovo ruolo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 66/08/19 del 07/02/2019 la Commissione tributaria regionale del Veneto (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate e dei monopoli (di seguito ADM) avverso la sentenza n. 637/03/17 della Commissione tributaria provinciale di Padova (di seguito CTP), la quale aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso un avviso di pagamento per indebita compensazione di accise su carburanti per autotrazione relativamente al periodo 2010-2014. 2. Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi. 3. [OSCURATO:PERSONA] resisteva in giudizio con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va pregiudizialmente evidenziato che, con istanza ex art. 1, comma 197, della l. 29 dicembre 2022, n. 197, il contribuente ha chiesto la sospensione del giudizio al fine di addivenire alla definizione agevolata della controversia. 2. Preso atto della sussistenza dei presupposti di legge, la causa va sospesa fino al 10/07/2023 e rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte dichiara la sospensione del presente giudizio fino al 10/07/2023 ex art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022 e rinvia la causa a nuovo ruol