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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 giugno 2026

Cassazione n. 18238/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

U), rappresentati e difesi anche disgiuntamente, invirtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA]Torelli e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio diquest’ultimo in Roma al viale Mazzini n. 11;– ricorrenti –controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;– controricorrente –Numero registro generale 3929/2019Numero sezionale 3059/2026Numero di raccolta generale 18238/2026Data pubblicazione 06/06/2026Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delPiemonte n. 1128/2018, depositata il 25/5/2018;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott.

AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 10 aprile 2026;Con la cartella di pagamento n. 121 2014 0001628414 notificatadall’agente della riscossione alla società Area di [OSCURATO:PERSONA] C.s.n.c. e a [OSCURATO:PERSONA], fu richiesta alla società e al Gilardi, qualisoggetti coobbligati in solido, la complessiva somma di euro 11.412,73relativa alle spese di giudizio ex art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992liquidate dalla C.T.R. del Piemonte n. 34/38/12, depositata in data28/5/2012, pronunciata nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA].(società liquidata e cancellata dal registro delle imprese in data7/8/2007), di cui la società Area di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ed ilGilardi erano soci con partecipazioni rispettivamente al 75% e al 25%del capitale.L’iscrizione a ruolo fu motivata con l’indicazione “iscrizione di spesedi giudizio a seguito della sentenza n. 34/38/12 della C.T.R. delPiemonte depositata in data 28/5/2012 resasi definitiva e dovute dallasocietà [OSCURATO:SOCIETA]., cancellata dal registro delle imprese il24/5/2007, nonché dai soggetti indicati ([OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA])quali coobbligati in quanto soci della stessa”.Le circostanze di fatto da cui scaturisce la pretesa dell’erario sonoincontestate e sono le seguenti: 1) in data 28/2/2006 la societàAutoclass s.r.l. (di cui Area di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ed il Gilardierano rispettivamente soci al 75% e al 25%) fu messa in liquidazioneed in data 7/8/2007 fu cancellata dal registro delle imprese senza checon il bilancio finale di liquidazione vi fosse alcuna liquidazione disomme a favore dei soci; 2) in data 17/7/2008 l’Agenzia delle Entratenotificò alla [OSCURATO:SOCIETA]. (soggetto estinto e non più esistente) duer.g. n. 3929/2019 a.c. 10/4/2026 2Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 3929/2019Numero sezionale 3059/2026Numero di raccolta generale 18238/2026Data pubblicazione 06/06/2026avvisi di accertamento per i periodi d’imposta 2003 e 2004; 3) gli avvisifurono impugnati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. dinanzi al giudice tributario ed ilgiudizio si concluse con la sentenza della C.T.R. del Piemonte, divenutadefinitiva, che condannò [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese dilite in euro 10.900; 4) con la cartella di pagamento oggetto delpresente giudizio, l’Agenzia delle Entrate richiedeva ai due soci ilpagamento delle spese di lite dovute dalla [OSCURATO:SOCIETA]., “qualicoobbligati in quanto soci della stessa”.Avverso la cartella di pagamento, il Castaldi, in qualità di ex socioe legale rappresentante della Area di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].(società che dopo la notificazione della cartella di pagamento è stataliquidata e cancellata dal registro delle imprese in data 24/3/2014) edil Gilardi proposero ricorso alla C.T.P. di Vercelli che accolse ledoglianze dei contribuenti.La C.T.R. del Piemonte riformò la sentenza di primo grado suappello dell’amministrazione.Avverso la sentenza di appello, i contribuenti Castaldi e Gilardipropongono ricorso per cassazione, affidato a due motivi.Resiste con controricorso l’amministrazione.Ragioni della decisione1.

Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenzaper omessa pronuncia su domande riproposte in appello – Violazione efalsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546 del 1992, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, i contribuenti si dolgonoche nel corso del giudizio di appello essi avevano contestato lasussistenza dei presupposti della loro responsabilità illimitata e solidaleper le spese di lite liquidate dalla C.T.R. del Piemonte, con sentenzapassata in giudicato, a carico della [OSCURATO:SOCIETA]., dal momento che inseguito all’estinzione della detta società nessuna somma era statadistribuita, col bilancio finale di liquidazione, a favore dei soci.r.g. n. 3929/2019 a.c. 10/4/2026 3Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 3929/2019Numero sezionale 3059/2026Numero di raccolta generale 18238/2026Data pubblicazione 06/06/20262.

Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsaapplicazione degli artt. 2495, 2909 e 2913 c.c. in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c.”, i contribuenti deducono che i giudici di appellohanno affermato erroneamente che ai fini della validità dell’iscrizione aruolo fosse del tutto irrilevante che gli avvisi di accertamento relativiagli anni 2003 e 2004 dovessero ritenersi privi di effetti giuridiciessendo stati emessi nei confronti di una società ([OSCURATO:SOCIETA].) giàcancellata dal registro delle imprese.

Sostengono i contribuenti che gliricorrendo i presupposti dell’art. 2495, comma 2, c.c., mentre nel casodi specie essi erano stati notificati ad una società già estinta.3.

I due motivi di ricorso, che per la loro stretta connessionepossono essere esaminati e decisi congiuntamente, sono fondati perquanto di ragione.3.1.

Premesso che nella presente sede non può mettersi indiscussione la sentenza della C.T.R. del Piemonte che ha respinto ilricorso della società [OSCURATO:SOCIETA]. contro gli avvisi di accertamentorelativi agli anni 2003 e 2004, in quanto tale sentenza è passata ingiudicato (circostanza pacifica tra le parti), in questa sede si discutesoltanto se i due soci persone fisiche, cioè gli odierni contribuenti,possano essere chiamati a rispondere del debito delle spese giudizialiportato dalla cartella impugnata in prime cure, emessa sulla base delladetta sentenza, passata in giudicato, della C.T.R. del Piemonte, che hacondannato la società [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese di litein favore dell’amministrazione.Orbene, la risposta al quesito di diritto è data dall’art. 2495 c.c., ilcui terzo comma limita la responsabilità dei soci per i crediti nonsoddisfatti al momento dell’estinzione della società di capitali(estinzione coincidente con la cancellazione dell’ente dal registro deller.g. n. 3929/2019 a.c. 10/4/2026 4Cons. est.

Angelo NapolitanoNumero registro generale 3929/2019Numero sezionale 3059/2026Numero di raccolta generale 18238/2026Data pubblicazione 06/06/2026imprese) alla somma riscossa dai soci in base al bilancio finale diliquidazione.Per radicare in capo ai soci il debito non pagato dalla società primadella sua estinzione, dunque, è necessario che il creditore dimostri che,in base al bilancio finale di liquidazione, ai soci siano stati assegnatisomme o beni della società, fermo restando che l’obbligazione dei socinon è solidale, in quanto ognuno risponde fino alla concorrenza dellesomme riscosse in sede di liquidazione.Nel caso di specie, i giudici di merito non hanno accertato se insede di liquidazione i soci della [OSCURATO:SOCIETA]. hanno percepito sommeche avrebbero dovuto essere destinate ai creditori della società estinta,visto che solo in una siffatta evenienza essi avrebbero potuto esserechiamati a rispondere del debito portato dalla cartella di pagamentoimpugnata in prime cure.4.

Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è cassata e la causaè rinviata, anche per le spese, alla CGT-2 del Piemonte, in diversacomposizione.

P.Q.MAccoglie il ricorso.Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversacomposizione.Roma, nella camera di consiglio del 10 aprile 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 3929/2019 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
U), rappresentati e difesi anche disgiuntamente, invirtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA]Torelli e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio diquest’ultimo in Roma al viale Mazzini n. 11;– ricorrenti –controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;– controricorrente –Numero registro generale 3929/2019Numero sezionale 3059/2026Numero di raccolta generale 18238/2026Data pubblicazione 06/06/2026Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delPiemonte n. 1128/2018, depositata il 25/5/2018;Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. AngeloNapolitano nella camera di consiglio del 10 aprile 2026;Con la cartella di pagamento n. 121 2014 0001628414 notificatadall’agente della riscossione alla società Area di [OSCURATO:PERSONA] C.s.n.c. e a [OSCURATO:PERSONA], fu richiesta alla società e al Gilardi, qualisoggetti coobbligati in solido, la complessiva somma di euro 11.412,73relativa alle spese di giudizio ex art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992liquidate dalla C.T.R. del Piemonte n. 34/38/12, depositata in data28/5/2012, pronunciata nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA].(società liquidata e cancellata dal registro delle imprese in data7/8/2007), di cui la società Area di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ed ilGilardi erano soci con partecipazioni rispettivamente al 75% e al 25%del capitale.L’iscrizione a ruolo fu motivata con l’indicazione “iscrizione di spesedi giudizio a seguito della sentenza n. 34/38/12 della C.T.R. delPiemonte depositata in data 28/5/2012 resasi definitiva e dovute dallasocietà [OSCURATO:SOCIETA]., cancellata dal registro delle imprese il24/5/2007, nonché dai soggetti indicati ([OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA])quali coobbligati in quanto soci della stessa”.Le circostanze di fatto da cui scaturisce la pretesa dell’erario sonoincontestate e sono le seguenti: 1) in data 28/2/2006 la societàAutoclass s.r.l. (di cui Area di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ed il Gilardierano rispettivamente soci al 75% e al 25%) fu messa in liquidazioneed in data 7/8/2007 fu cancellata dal registro delle imprese senza checon il bilancio finale di liquidazione vi fosse alcuna liquidazione disomme a favore dei soci; 2) in data 17/7/2008 l’Agenzia delle Entratenotificò alla [OSCURATO:SOCIETA]. (soggetto estinto e non più esistente) duer.g. n. 3929/2019 a.c. 10/4/2026 2Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 3929/2019Numero sezionale 3059/2026Numero di raccolta generale 18238/2026Data pubblicazione 06/06/2026avvisi di accertamento per i periodi d’imposta 2003 e 2004; 3) gli avvisifurono impugnati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. dinanzi al giudice tributario ed ilgiudizio si concluse con la sentenza della C.T.R. del Piemonte, divenutadefinitiva, che condannò [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese dilite in euro 10.900; 4) con la cartella di pagamento oggetto delpresente giudizio, l’Agenzia delle Entrate richiedeva ai due soci ilpagamento delle spese di lite dovute dalla [OSCURATO:SOCIETA]., “qualicoobbligati in quanto soci della stessa”.Avverso la cartella di pagamento, il Castaldi, in qualità di ex socioe legale rappresentante della Area di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].(società che dopo la notificazione della cartella di pagamento è stataliquidata e cancellata dal registro delle imprese in data 24/3/2014) edil Gilardi proposero ricorso alla C.T.P. di Vercelli che accolse ledoglianze dei contribuenti.La C.T.R. del Piemonte riformò la sentenza di primo grado suappello dell’amministrazione.Avverso la sentenza di appello, i contribuenti Castaldi e Gilardipropongono ricorso per cassazione, affidato a due motivi.Resiste con controricorso l’amministrazione.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Nullità della sentenzaper omessa pronuncia su domande riproposte in appello – Violazione efalsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 36 d.lgs. n. 546 del 1992, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, i contribuenti si dolgonoche nel corso del giudizio di appello essi avevano contestato lasussistenza dei presupposti della loro responsabilità illimitata e solidaleper le spese di lite liquidate dalla C.T.R. del Piemonte, con sentenzapassata in giudicato, a carico della [OSCURATO:SOCIETA]., dal momento che inseguito all’estinzione della detta società nessuna somma era statadistribuita, col bilancio finale di liquidazione, a favore dei soci.r.g. n. 3929/2019 a.c. 10/4/2026 3Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 3929/2019Numero sezionale 3059/2026Numero di raccolta generale 18238/2026Data pubblicazione 06/06/20262. Con il secondo motivo di ricorso, rubricato “Violazione e falsaapplicazione degli artt. 2495, 2909 e 2913 c.c. in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c.”, i contribuenti deducono che i giudici di appellohanno affermato erroneamente che ai fini della validità dell’iscrizione aruolo fosse del tutto irrilevante che gli avvisi di accertamento relativiagli anni 2003 e 2004 dovessero ritenersi privi di effetti giuridiciessendo stati emessi nei confronti di una società ([OSCURATO:SOCIETA].) giàcancellata dal registro delle imprese. Sostengono i contribuenti che gliricorrendo i presupposti dell’art. 2495, comma 2, c.c., mentre nel casodi specie essi erano stati notificati ad una società già estinta.3. I due motivi di ricorso, che per la loro stretta connessionepossono essere esaminati e decisi congiuntamente, sono fondati perquanto di ragione.3.1. Premesso che nella presente sede non può mettersi indiscussione la sentenza della C.T.R. del Piemonte che ha respinto ilricorso della società [OSCURATO:SOCIETA]. contro gli avvisi di accertamentorelativi agli anni 2003 e 2004, in quanto tale sentenza è passata ingiudicato (circostanza pacifica tra le parti), in questa sede si discutesoltanto se i due soci persone fisiche, cioè gli odierni contribuenti,possano essere chiamati a rispondere del debito delle spese giudizialiportato dalla cartella impugnata in prime cure, emessa sulla base delladetta sentenza, passata in giudicato, della C.T.R. del Piemonte, che hacondannato la società [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese di litein favore dell’amministrazione.Orbene, la risposta al quesito di diritto è data dall’art. 2495 c.c., ilcui terzo comma limita la responsabilità dei soci per i crediti nonsoddisfatti al momento dell’estinzione della società di capitali(estinzione coincidente con la cancellazione dell’ente dal registro deller.g. n. 3929/2019 a.c. 10/4/2026 4Cons. est. Angelo NapolitanoNumero registro generale 3929/2019Numero sezionale 3059/2026Numero di raccolta generale 18238/2026Data pubblicazione 06/06/2026imprese) alla somma riscossa dai soci in base al bilancio finale diliquidazione.Per radicare in capo ai soci il debito non pagato dalla società primadella sua estinzione, dunque, è necessario che il creditore dimostri che,in base al bilancio finale di liquidazione, ai soci siano stati assegnatisomme o beni della società, fermo restando che l’obbligazione dei socinon è solidale, in quanto ognuno risponde fino alla concorrenza dellesomme riscosse in sede di liquidazione.Nel caso di specie, i giudici di merito non hanno accertato se insede di liquidazione i soci della [OSCURATO:SOCIETA]. hanno percepito sommeche avrebbero dovuto essere destinate ai creditori della società estinta,visto che solo in una siffatta evenienza essi avrebbero potuto esserechiamati a rispondere del debito portato dalla cartella di pagamentoimpugnata in prime cure.4. Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata è cassata e la causaè rinviata, anche per le spese, alla CGT-2 del Piemonte, in diversacomposizione. P.Q.MAccoglie il ricorso.Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversacomposizione.Roma, nella camera di consiglio del 10 aprile 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])r.g. n. 3929/2019 a.c. [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
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