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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 novembre 2025

Cassazione n. 07743/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 16 gennaio 2025 che, in riforma della decisione resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 15 novembre 2018, per quanto in questa sede rileva, ha rideterminato in anni 1 e mesi 8 di reclusione la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del reato di cui agli art. 110 e 291 bis del d.P.R. n. 43 del 1973.

Fatti commessi in Casoria il 27 settembre 2018.

Rilevato che il primo motivo, con cui la difesa si duole della mancata esclusione della recidiva, è manifestamente infondato, posto che all'imputato non è stata contestata né applicata la recidiva.

Evidenziato che la manifesta infondatezza connota anche il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa contesta sia il profilo dell'eccessività della pena sia la mancata applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione, dovendosi escludere vizi di legittimità rispetto al percorso argomentativo della Corte di appello che, in modo pertinente (pag. 2 della sentenza impugnata), ha rimarcato in senso ostativo all'invocata mitigazione della pena l'ingente quantitativo dei tabacchi e le modalità non rudimentali della condotta e del trasporto.

Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone valutazioni generiche e assertive (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 28 novembre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 16 gennaio 2025 che, in riforma della decisione resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 15 novembre 2018, per quanto in questa sede rileva, ha rideterminato in anni 1 e mesi 8 di reclusione la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del reato di cui agli art. 110 e 291 bis del d.P.R. n. 43 del 1973. Fatti commessi in Casoria il 27 settembre 2018. Rilevato che il primo motivo, con cui la difesa si duole della mancata esclusione della recidiva, è manifestamente infondato, posto che all'imputato non è stata contestata né applicata la recidiva. Evidenziato che la manifesta infondatezza connota anche il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa contesta sia il profilo dell'eccessività della pena sia la mancata applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione, dovendosi escludere vizi di legittimità rispetto al percorso argomentativo della Corte di appello che, in modo pertinente (pag. 2 della sentenza impugnata), ha rimarcato in senso ostativo all'invocata mitigazione della pena l'ingente quantitativo dei tabacchi e le modalità non rudimentali della condotta e del trasporto. Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone valutazioni generiche e assertive (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 28 novembre 2025.
Sentenza Cassazione n. 07743/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris