CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 agosto 1978
Cassazione n. 20109/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/08/1978 avverso la sentenza del 18/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che le censure sono del tutto genericamente proposte sia in relazione alla sussistenza del reato in relazione alla natura riservata al medico delle attività poste in esere dalla ricorrente infermiera, trattandosi di cura di piaghe da decubito di natura seria e complessa mediante taglio della cute con bisturi in assenza di alcuna previa necessaria indicazione medica; sia alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. incensurabilmente esclusa per la gravità e reiterazione dei fatti e l'intensità del dolo. Ritenuto che non può darsi ìlAigo alla liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile in relazione alle prodotte conclusioni scritte, secondo costante orientamento, in assenza di un effettivo contributo alla decisione Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24.2.2023