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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 aprile 2022

Cassazione n. 21526/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( NIGERIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; P4-1 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa il 7 aprile 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha respinto l'stanza di affidamento in prova al [OSCURATO:PERSONA] ex art. 47 ord.pen. e Semilibertà ex art. 50 ord.pen., presentata da OMOROWA Ernest.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - OMOROWA Ernest,deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 47 e 50 ord.pen. e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen. 3.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo terminata la espiazione della pena in data 1.8.2022.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso in data 15 dicembre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( NIGERIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; P4-1 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 7 aprile 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha respinto l'stanza di affidamento in prova al [OSCURATO:PERSONA] ex art. 47 ord.pen. e Semilibertà ex art. 50 ord.pen., presentata da OMOROWA Ernest. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - OMOROWA Ernest,deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 47 e 50 ord.pen. e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo terminata la espiazione della pena in data 1.8.2022. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in data 15 dicembre 2022.
Sentenza Cassazione n. 21526/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris