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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 14331/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Monza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; letta la memoria dei ricorrenti di replica alla requisitoria scritta del Pubblico Ministero. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il G.i.p. del Tribunale di Monza, investito della richiesta di archiviazione relativamente a un procedimento contro ignoti per il reato di cui all'art. 642 cod. pen., presentata opposizione da parte della persona offesa, all'esito dell'udienza camerale di cui all'art. 409, comma 2, cod. proc. pen., ordinava al pubblico ministero di iscrivere nel registro delle notizie di reato (modello 21) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Alesio per il suddetto reato di cui all'art.642 cod. pen. nonché [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 483 dello stesso codice, «per procedere a carico di costoro».

2. Avverso la menzionata ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Monza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidato a un unico motivo.

I ricorrenti deducono, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la nullità dell'ordinanza impugnata per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), 335, 369 e 409, comma 5, cod. proc. pen.

Secondo i ricorrenti, l'ordinanza impugnata sarebbe abnorme avendo «sostanzialmente» ordinato l'imputazione coatta nei confronti dei non indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], così violando i loro diritti di difesa, non essendo stati destinatari, in quanto non sottoposti alle indagini, dell'avviso di cui all'art.409 cod. proc. pen.

I ricorrenti rappresentano altresì che, a seguito dell'ordinanza impugnata, il pubblico ministero ha fatto notificare agli indagati l'avviso della conclusione delle indagini preliminari e che lo stesso pubblico ministero «con questo atto ha eseguito l'ordine del Giudice di formulare l'imputazione coatta, senza fare ulteriori indagini, e ha inopinatamente ignorato la precedente richiesta di archiviazione che doveva essere decisa in camera di consiglio una volta completate le formalità previste per il rispetto del diritto di difesa (avviso di garanzia da parte del PM e conseguenti avvisi all'imputato ed al suo difensore da parte del GIP per la discussione in camera di consiglio)». [OSCURATO:PERSONA]

1. L'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato.

2. È opportuno premettere che, secondo la giurisprudenza di legittimità, è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite.

L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Sez.

U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215094-01; Sez. 2, n. 29382 del 16/05/2014, Veccia, Rv. 259830-01; Sez. n. 2884 del 21/10/2014, Tavoloni, Rv. 262275-01; Sez. 2, n. 7320 del 10/12/2013, dep. 2014, Fabozzi, Rv. 259158-01).3.

Tanto premesso in generale, si deve rammentare che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di archiviazione contro ignoti, a seguito di udienza camerale, ordini l'iscrizione di una persona nel registro delle notizie di reato e contestualmente la sua imputazione coatta è abnorme solo limitatamente a questo secondo profilo, rappresentando un'ingerenza del giudice nei poteri di intervento del pubblico ministero e una violazione dei diritti di difesa del soggetto non sottoposto a indagini e, quindi, non destinatario dell'avviso di cui all'art. 409 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 36160 del 04/04/2019, Rv. 27742-01).

In vero, le Sezioni Unite di questa Corte avevano da tempo chiarito che, «[i]n materia di procedimento di archiviazione, costituisce atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari, sia l'ordine d'imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell'indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione. (La Suprema Corte ha precisato che, nelle suddette ipotesi, il giudice per le indagini preliminari deve limitarsi ad ordinare le relative iscrizioni nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen.)» (Sez.

U, n. 4319 del 28/11/2013, dep. 2014, L., Rv. 257786-01).

Nella motivazione di questa pronuncia, le Sezioni Unite hanno precisato che «è abnorme il provvedimento del giudice per le indagini preliminari, nella parte in cui, oltre a ordinare al pubblico ministero l'iscrizione nel registro delle notizie di reato di una persona non sottoposta ad indagini, disponga nei confronti di quest'ultima la formulazione dell'imputazione coatta.

È evidente, infatti, che siffatto provvedimento costituisce un'indebita ingerenza del giudice nei poteri dell'organo inquirente, non solo di indagare, a tutto campo, nei confronti della persona non contemplata nella richiesta di archiviazione, ma soprattutto di adottare autonome determinazioni all'esito delle indagini espletate.

L'ordine di imputazione coatta nei confronti di un soggetto non sottoposto ad indagini determina inoltre una lesione dei diritti di difesa dello stesso, non essendo la persona rimasta estranea alle indagini destinataria dell'avviso ex art. 409 c.p.p., comma 1, e non avendo partecipato all'udienza camerale, con la conseguente disco very delle risultanze delle indagini».

4. Ciò rammentato, tornando al caso di specie, non si può ritenere che il G.i.p. del Tribunale di Monza, con l'ordinanza impugnata, abbia ordinato l'imputazione coatta nei confronti dei ricorrenti.

Tale non si può reputare, in realtà, la mera locuzione «per procedere a carico di costoro» che figura nella suddetta ordinanza.

Tale locuzione, infatti, non esprime alcun ordine di esercitare l'azione penale, formulando l'imputazione.

Essa si collega, piuttosto, al (legittimo) ordine di iscrizione nel registro delle notizie di reato («ordina al pubblico ministero di iscrivere a mod. 21 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Alesio per il reato ex art. 642 c.p., nonché di [OSCURATO:PERSONA] per il reato ex art. 483 c.p. [...] per procedere a carico di costoro»), ribadendo, in effetti, l'obbligo del pubblico ministero di instaurare il procedimento penale nei confronti delle persone di cui era stata disposta l'iscrizione a modello

21. Un ordine di imputazione coatta non può essere ravvisato neppure alla luce della parte motiva dell'ordinanza impugnata, atteso che, in tale parte, il G.i.p. del Tribunale di Monza si è limitato a una ragionata rassegna degli elementi della vicenda e, ovviamente e doverosamente, a rappresentare quegli elementi che deponevano per l'attribuzione di reati, inizialmente a carico di ignoti, a determinati soggetti.

Né si può ritenere che, facendo notificare agli indagati l'avviso della conclusione delle indagini preliminari, senza aver prima svolto ulteriori indagini (circostanza, peraltro, indimostrata), il pubblico ministero abbia eseguito un (inesistente, per quanto detto) ordine d'imputazione coatta, atteso che, dallo stesso avviso (prodotto dai ricorrenti in allegato al ricorso), non risulta in alcun modo che esso non sia stato emesso a seguito di un'autonoma determinazione dell'organo inquirente.

Infine, posto che dalla ricostruzione della vicenda effettuata dal G.i.p. erano emersi elementi che deponevano per l'attribuzione di reati a carico di determinati soggetti, nulla imponeva che, una volta iscritti questi ultimi nel registro degli indagati, dovesse tenersi un nuovo procedimento in camera di consiglio sulla «precedente richiesta di archiviazione», risultando questa ormai superata alla luce della suddetta ricostruzione operata dal G.i.p. nell'ordinanza impugnata.

Pertanto, nessuna abnormità è ravvisabile in tale ordinanza, che non ha travalicato i poteri del G.i.p. come definiti dalla ricordata giurisprudenza di legittimità.

4. Alla stregua di quanto esposto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 31/03/2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Monza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; letta la memoria dei ricorrenti di replica alla requisitoria scritta del Pubblico Ministero. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il G.i.p. del Tribunale di Monza, investito della richiesta di archiviazione relativamente a un procedimento contro ignoti per il reato di cui all'art. 642 cod. pen., presentata opposizione da parte della persona offesa, all'esito dell'udienza camerale di cui all'art. 409, comma 2, cod. proc. pen., ordinava al pubblico ministero di iscrivere nel registro delle notizie di reato (modello 21) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Alesio per il suddetto reato di cui all'art.642 cod. pen. nonché [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 483 dello stesso codice, «per procedere a carico di costoro». 2. Avverso la menzionata ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Monza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidato a un unico motivo. I ricorrenti deducono, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la nullità dell'ordinanza impugnata per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), 335, 369 e 409, comma 5, cod. proc. pen. Secondo i ricorrenti, l'ordinanza impugnata sarebbe abnorme avendo «sostanzialmente» ordinato l'imputazione coatta nei confronti dei non indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], così violando i loro diritti di difesa, non essendo stati destinatari, in quanto non sottoposti alle indagini, dell'avviso di cui all'art.409 cod. proc. pen. I ricorrenti rappresentano altresì che, a seguito dell'ordinanza impugnata, il pubblico ministero ha fatto notificare agli indagati l'avviso della conclusione delle indagini preliminari e che lo stesso pubblico ministero «con questo atto ha eseguito l'ordine del Giudice di formulare l'imputazione coatta, senza fare ulteriori indagini, e ha inopinatamente ignorato la precedente richiesta di archiviazione che doveva essere decisa in camera di consiglio una volta completate le formalità previste per il rispetto del diritto di difesa (avviso di garanzia da parte del PM e conseguenti avvisi all'imputato ed al suo difensore da parte del GIP per la discussione in camera di consiglio)». [OSCURATO:PERSONA] 1. L'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato. 2. È opportuno premettere che, secondo la giurisprudenza di legittimità, è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215094-01; Sez. 2, n. 29382 del 16/05/2014, Veccia, Rv. 259830-01; Sez. n. 2884 del 21/10/2014, Tavoloni, Rv. 262275-01; Sez. 2, n. 7320 del 10/12/2013, dep. 2014, Fabozzi, Rv. 259158-01).3. Tanto premesso in generale, si deve rammentare che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di archiviazione contro ignoti, a seguito di udienza camerale, ordini l'iscrizione di una persona nel registro delle notizie di reato e contestualmente la sua imputazione coatta è abnorme solo limitatamente a questo secondo profilo, rappresentando un'ingerenza del giudice nei poteri di intervento del pubblico ministero e una violazione dei diritti di difesa del soggetto non sottoposto a indagini e, quindi, non destinatario dell'avviso di cui all'art. 409 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 36160 del 04/04/2019, Rv. 27742-01). In vero, le Sezioni Unite di questa Corte avevano da tempo chiarito che, «[i]n materia di procedimento di archiviazione, costituisce atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri del giudice per le indagini preliminari, sia l'ordine d'imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell'indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione. (La Suprema Corte ha precisato che, nelle suddette ipotesi, il giudice per le indagini preliminari deve limitarsi ad ordinare le relative iscrizioni nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen.)» (Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013, dep. 2014, L., Rv. 257786-01). Nella motivazione di questa pronuncia, le Sezioni Unite hanno precisato che «è abnorme il provvedimento del giudice per le indagini preliminari, nella parte in cui, oltre a ordinare al pubblico ministero l'iscrizione nel registro delle notizie di reato di una persona non sottoposta ad indagini, disponga nei confronti di quest'ultima la formulazione dell'imputazione coatta. È evidente, infatti, che siffatto provvedimento costituisce un'indebita ingerenza del giudice nei poteri dell'organo inquirente, non solo di indagare, a tutto campo, nei confronti della persona non contemplata nella richiesta di archiviazione, ma soprattutto di adottare autonome determinazioni all'esito delle indagini espletate. L'ordine di imputazione coatta nei confronti di un soggetto non sottoposto ad indagini determina inoltre una lesione dei diritti di difesa dello stesso, non essendo la persona rimasta estranea alle indagini destinataria dell'avviso ex art. 409 c.p.p., comma 1, e non avendo partecipato all'udienza camerale, con la conseguente disco very delle risultanze delle indagini». 4. Ciò rammentato, tornando al caso di specie, non si può ritenere che il G.i.p. del Tribunale di Monza, con l'ordinanza impugnata, abbia ordinato l'imputazione coatta nei confronti dei ricorrenti. Tale non si può reputare, in realtà, la mera locuzione «per procedere a carico di costoro» che figura nella suddetta ordinanza. Tale locuzione, infatti, non esprime alcun ordine di esercitare l'azione penale, formulando l'imputazione. Essa si collega, piuttosto, al (legittimo) ordine di iscrizione nel registro delle notizie di reato («ordina al pubblico ministero di iscrivere a mod. 21 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Alesio per il reato ex art. 642 c.p., nonché di [OSCURATO:PERSONA] per il reato ex art. 483 c.p. [...] per procedere a carico di costoro»), ribadendo, in effetti, l'obbligo del pubblico ministero di instaurare il procedimento penale nei confronti delle persone di cui era stata disposta l'iscrizione a modello 21. Un ordine di imputazione coatta non può essere ravvisato neppure alla luce della parte motiva dell'ordinanza impugnata, atteso che, in tale parte, il G.i.p. del Tribunale di Monza si è limitato a una ragionata rassegna degli elementi della vicenda e, ovviamente e doverosamente, a rappresentare quegli elementi che deponevano per l'attribuzione di reati, inizialmente a carico di ignoti, a determinati soggetti. Né si può ritenere che, facendo notificare agli indagati l'avviso della conclusione delle indagini preliminari, senza aver prima svolto ulteriori indagini (circostanza, peraltro, indimostrata), il pubblico ministero abbia eseguito un (inesistente, per quanto detto) ordine d'imputazione coatta, atteso che, dallo stesso avviso (prodotto dai ricorrenti in allegato al ricorso), non risulta in alcun modo che esso non sia stato emesso a seguito di un'autonoma determinazione dell'organo inquirente. Infine, posto che dalla ricostruzione della vicenda effettuata dal G.i.p. erano emersi elementi che deponevano per l'attribuzione di reati a carico di determinati soggetti, nulla imponeva che, una volta iscritti questi ultimi nel registro degli indagati, dovesse tenersi un nuovo procedimento in camera di consiglio sulla «precedente richiesta di archiviazione», risultando questa ormai superata alla luce della suddetta ricostruzione operata dal G.i.p. nell'ordinanza impugnata. Pertanto, nessuna abnormità è ravvisabile in tale ordinanza, che non ha travalicato i poteri del G.i.p. come definiti dalla ricordata giurisprudenza di legittimità. 4. Alla stregua di quanto esposto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31/03/2
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