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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 settembre 2021

Cassazione n. 18653/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 25 marzo 2022 emessa dalla Corte di appello di Bari; visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette la memoria di replica del difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari, pronunciando in sede di rinvio disposto dalla sentenza n. 44933 del 2021 della Sesta Sezione Penale, ha ordinato la consegna all'autorità giudiziaria greca di [OSCURATO:PERSONA] in esecuzione del mandato di arresto europeo processuale emesso dalla Procura Generale presso la Corte di appello del Dodecaneso per reati di falsificazione continuata e di contrabbando di cui agli artt. 216, •comma 1 e 3, e 98, comma 1, del codice penale greco asseritamente commessi nell'isola di Rodi dal novembre 2003 all'ottobre 2004.

2. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del Fryganiotis, ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento deducendo tre motivi di ricorso e, segnatamente: a) la mancanza assoluta della motivazione in risposta allo specifico motivo di gravame inteso a ottenere il diniego della consegna per violazione del bis in idem.

Deduce il ricorrente che la sentenza n. 44933 del 2021 della Sesta Sezione Penale aveva disposto l'annullamento della sentenza emessa in data 28 settembre 2021 dalla Corte di appello di Bari per consentire di acquisire, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 69 del 2005, il mandato di arresto europeo tradotto in lingua italiana.

Ad avviso del ricorrente, tuttavia, la Corte di appello di Bari, una volta acquisita la traduzione del mandato di arresto europeo, avrebbe dovuto esaminare tutte le censure in precedenza proposte dalla difesa e, in particolare, avrebbe omesso di pronunciarsi sull'eccezione formulata nel primo giudizio in relazione alla sussistenza di un bis in idem ostativo alla consegna. b) la mancanza assoluta della motivazione in risposta allo specifico motivo di gravame che chiedeva il rigetto del provvedimento per violazione del disposto dell'art. 16, come modificato dal d.lgs. n. 10 del 2021.

La Corte di appello non avrebbe motivato in ordine alle specifiche censure formulate dalla difesa in relazione alla violazione del termine per l'acquisizione delle informazioni integrative ai sensi dell'art. 16 della legge n. 69 del 2005.

Tale disposizione prevede, infatti, che la richiesta di informazioni integrative debba essere operata «con urgenza» e la Corte di appello non solo non avrebbe fissato un congruo termine a tutela dei diritti fondamentali della persona richiesta in consegna, sottoposto a misura cautelare, ma avrebbe anche disposto il rinvio dell'udienza perché la traduzione del mandato di arresto europeo non sarebbe pervenuta per l'udienza originariamente fissata. c) la mancanza assoluta, la contraddittorietà e l'illogicità manifesta della motivazione con riferimento all'omessa valutazione dei documenti prodotti in esito alla traduzione del mandato di arresto europeo.

Tale atto, per quanto di rilevanza essenziale nel decidere, sarebbe sprovvisto di tutti gli elementi essenziali per conferire l'efficacia giuridica tipica dell'atto processuale, in quanto vi sarebbe l'assenza dell'indicazione degli uffici emittenti e destinatari, di timbro idoneo alla genuinità dell'atto stesso e di sottoscrizione nella traduzione.

3. Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022.

4. Il Procuratore generale in data 19 aprile 2022 ha depositato requisitorie e conclusioni scritte nelle quali ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

In data 3 maggio 2022 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria di replica con la quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi proposti nello stesso sono diversi da quelli consentiti dalla legge o, comunque, manifestamente infondati.

2. Con il primo motivo il ricorrente deduce la mancanza assoluta della motivazione in ordine allo specifico motivo di gravame inteso a chiedere il rigetto del provvedimento per violazione del bis in idem.

3. Il motivo è inammissibile, in quanto aspecifico.

La sentenza n. 44933 del 2021 della Sesta Sezione Penale ha già disatteso l'eccezione di bis in idem, escludendo la rilevanza della decisione adottata nel 2011 dall'autorità giudiziaria tedesca sui medesimi fatti e il ricorrente non ha precisato per quale ragione sarebbe violato il divieto del bis in idem sulla base delle circostanze risultanti dall'acquisizione del mandato di arresto europeo.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, sussiste il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate in sede di discussione, e dotate del requisito della decisività (ex plurimis: Sez. 2, n. 36119 del 04/07/2017, Agati, Rv. 270801 - 01; Sez. 5, n. 13/12/2013, dep. 2014, Dell'Agnola, Rv. 257967-01; Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, Greco, Rv. 244763).

4. Con il secondo motivo il ricorrente censura la mancanza assoluta della motivazione in risposta allo specifico motivo di gravame inteso a ottenere il diniego della consegna per violazione del disposto dell'art. 16, come modificato dal d.lgs. n. 10 del 2021.

5. Il motivo si rivela manifestamente infondato.

L'art. 16, comma 1, della legge n. 69 del 2005, come modificata dall'art. 12, comma 1, lett. a), d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, prevede che «Qualora la corte di appello non ritenga sufficienti ai fini della decisione le informazioni trasmesse dallo Stato membro di emissione, richiede con urgenza allo stesso, direttamente o per il tramite del Ministro della giustizia, le informazioni integrative occorrenti.

In ogni caso stabilisce un termine per la ricezione di quanto richiesto, tenendo conto della necessità di rispettare i termini stabiliti dall'articolo 14, comma 4, o dall'articolo 17, comma 2-bis, per l'adozione della propria decisione».

Le modifiche apportate dal legislatore della riforma intendono perseguire un'accelerazione dei tempi del procedimento necessaria per rispettare il termine per l'adozione della decisione definitiva sulla esecuzione del mandato di arresto europeo, che l'articolo 17, paragrafo 2, della decisione quadro indica in «sessanta giorni dall'arresto del ricercato».

La mancata determinazione da parte della corte di appello di un termine per l'acquisizione delle informazioni integrative e supplementari, tuttavia, non invalida il procedimento, in quanto è lo stesso legislatore della riforma a chiarire al comma 2-bis dell'art. 17 che, nel caso in cui ricorra la necessità di acquisire informazioni, il termine per l'adozione della decisione potrà essere prorogato di dieci giorni.

In tema di mandato di arresto europeo, la richiesta di informazioni integrative, trasmessa allo Stato membro di emissione ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 22 aprile 2005, n. 69, determina, dunque, un automatico prolungamento del termine entro il quale, a pena di inefficacia della misura cautelare, deve intervenire la decisione sulla richiesta di consegna, senza necessità di adottare un formale provvedimento di proroga (ex plurimis: Sez. 6, n. 12215 del 4/12/2019, dep. 2020, Gursoy, Rv.

Rv. 278754 - 01).

Il superamento del termine di cui all'art. 17, comma 2-bis della legge 22 aprile 2005, peraltro, non determina conseguenze in ordine al dovere della Corte di appello di pronunciarsi sul merito della richiesta di consegna ma, come nella disciplina previgente (Sez. 6, n. 12559 del 17/03/2016, Bohancanu, Rv. 267421 - 01), solo sul termine di durata massima della misura cautelare eventualmente disposta (Sez. 6, n. 3282 del 26/01/2022, dep. 2022, Messaoui, Rv. 282749 - 01).

L'eventuale ritardo nella trasmissione delle informazioni di cui all'art. 16 della legge n. 69 del 2005, inoltre, non costituisce causa ostativa alla valutazione della pervenuta documentazione e alla successiva consegna del ricercato (Sez. 6, n. 53 del 30/12/2014, dep. 2015, Petrescu, Rv. 261804; Sez. 6, n. 27326 del 13/07/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 247784), che resta preclusa nel solo caso in cui lo Stato di emissione, richiestone, non dia corso alla loro trasmissione (Sez. 6, n. 9039 del 4/3/2020, Martin, Rv. 278618 - 01).

6. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la mancanza assoluta, la contraddittorietà e l'illogicità manifesta della motivazione con riferimento all'omessa valutazione dei documenti prodotti in esito alla traduzione del mandato di arresto europeo pervenuta in data 19 marzo 2022.

7. Il motivo è inammissibile.

La censura è, infatti, generica, in quanto non si confronta compiutamente con la sentenza impugnata, nella quale la Corte di appello ha rilevato che il mandato di arresto europeo contiene una descrizione esaustiva dei fatti addebitati alla persona richiesta in consegna e le norme della legge penale greca asseritamente violata.

L'autenticità del mandato di arresto europeo e della sua traduzione è, inoltre, garantita dalla provenienza dall'autorità giudiziaria greca e dalla ricezione operata mediante il Ministero della Giustizia.

8. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 25 marzo 2022 emessa dalla Corte di appello di Bari; visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; lette la memoria di replica del difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari, pronunciando in sede di rinvio disposto dalla sentenza n. 44933 del 2021 della Sesta Sezione Penale, ha ordinato la consegna all'autorità giudiziaria greca di [OSCURATO:PERSONA] in esecuzione del mandato di arresto europeo processuale emesso dalla Procura Generale presso la Corte di appello del Dodecaneso per reati di falsificazione continuata e di contrabbando di cui agli artt. 216, •comma 1 e 3, e 98, comma 1, del codice penale greco asseritamente commessi nell'isola di Rodi dal novembre 2003 all'ottobre 2004. 2. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del Fryganiotis, ricorre avverso tale sentenza e ne chiede l'annullamento deducendo tre motivi di ricorso e, segnatamente: a) la mancanza assoluta della motivazione in risposta allo specifico motivo di gravame inteso a ottenere il diniego della consegna per violazione del bis in idem. Deduce il ricorrente che la sentenza n. 44933 del 2021 della Sesta Sezione Penale aveva disposto l'annullamento della sentenza emessa in data 28 settembre 2021 dalla Corte di appello di Bari per consentire di acquisire, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 69 del 2005, il mandato di arresto europeo tradotto in lingua italiana. Ad avviso del ricorrente, tuttavia, la Corte di appello di Bari, una volta acquisita la traduzione del mandato di arresto europeo, avrebbe dovuto esaminare tutte le censure in precedenza proposte dalla difesa e, in particolare, avrebbe omesso di pronunciarsi sull'eccezione formulata nel primo giudizio in relazione alla sussistenza di un bis in idem ostativo alla consegna. b) la mancanza assoluta della motivazione in risposta allo specifico motivo di gravame che chiedeva il rigetto del provvedimento per violazione del disposto dell'art. 16, come modificato dal d.lgs. n. 10 del 2021. La Corte di appello non avrebbe motivato in ordine alle specifiche censure formulate dalla difesa in relazione alla violazione del termine per l'acquisizione delle informazioni integrative ai sensi dell'art. 16 della legge n. 69 del 2005. Tale disposizione prevede, infatti, che la richiesta di informazioni integrative debba essere operata «con urgenza» e la Corte di appello non solo non avrebbe fissato un congruo termine a tutela dei diritti fondamentali della persona richiesta in consegna, sottoposto a misura cautelare, ma avrebbe anche disposto il rinvio dell'udienza perché la traduzione del mandato di arresto europeo non sarebbe pervenuta per l'udienza originariamente fissata. c) la mancanza assoluta, la contraddittorietà e l'illogicità manifesta della motivazione con riferimento all'omessa valutazione dei documenti prodotti in esito alla traduzione del mandato di arresto europeo. Tale atto, per quanto di rilevanza essenziale nel decidere, sarebbe sprovvisto di tutti gli elementi essenziali per conferire l'efficacia giuridica tipica dell'atto processuale, in quanto vi sarebbe l'assenza dell'indicazione degli uffici emittenti e destinatari, di timbro idoneo alla genuinità dell'atto stesso e di sottoscrizione nella traduzione. 3. Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. 4. Il Procuratore generale in data 19 aprile 2022 ha depositato requisitorie e conclusioni scritte nelle quali ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. In data 3 maggio 2022 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria di replica con la quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi proposti nello stesso sono diversi da quelli consentiti dalla legge o, comunque, manifestamente infondati. 2. Con il primo motivo il ricorrente deduce la mancanza assoluta della motivazione in ordine allo specifico motivo di gravame inteso a chiedere il rigetto del provvedimento per violazione del bis in idem. 3. Il motivo è inammissibile, in quanto aspecifico. La sentenza n. 44933 del 2021 della Sesta Sezione Penale ha già disatteso l'eccezione di bis in idem, escludendo la rilevanza della decisione adottata nel 2011 dall'autorità giudiziaria tedesca sui medesimi fatti e il ricorrente non ha precisato per quale ragione sarebbe violato il divieto del bis in idem sulla base delle circostanze risultanti dall'acquisizione del mandato di arresto europeo. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, sussiste il vizio di mancanza di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate in sede di discussione, e dotate del requisito della decisività (ex plurimis: Sez. 2, n. 36119 del 04/07/2017, Agati, Rv. 270801 - 01; Sez. 5, n. 13/12/2013, dep. 2014, Dell'Agnola, Rv. 257967-01; Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, Greco, Rv. 244763). 4. Con il secondo motivo il ricorrente censura la mancanza assoluta della motivazione in risposta allo specifico motivo di gravame inteso a ottenere il diniego della consegna per violazione del disposto dell'art. 16, come modificato dal d.lgs. n. 10 del 2021. 5. Il motivo si rivela manifestamente infondato. L'art. 16, comma 1, della legge n. 69 del 2005, come modificata dall'art. 12, comma 1, lett. a), d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, prevede che «Qualora la corte di appello non ritenga sufficienti ai fini della decisione le informazioni trasmesse dallo Stato membro di emissione, richiede con urgenza allo stesso, direttamente o per il tramite del Ministro della giustizia, le informazioni integrative occorrenti. In ogni caso stabilisce un termine per la ricezione di quanto richiesto, tenendo conto della necessità di rispettare i termini stabiliti dall'articolo 14, comma 4, o dall'articolo 17, comma 2-bis, per l'adozione della propria decisione». Le modifiche apportate dal legislatore della riforma intendono perseguire un'accelerazione dei tempi del procedimento necessaria per rispettare il termine per l'adozione della decisione definitiva sulla esecuzione del mandato di arresto europeo, che l'articolo 17, paragrafo 2, della decisione quadro indica in «sessanta giorni dall'arresto del ricercato». La mancata determinazione da parte della corte di appello di un termine per l'acquisizione delle informazioni integrative e supplementari, tuttavia, non invalida il procedimento, in quanto è lo stesso legislatore della riforma a chiarire al comma 2-bis dell'art. 17 che, nel caso in cui ricorra la necessità di acquisire informazioni, il termine per l'adozione della decisione potrà essere prorogato di dieci giorni. In tema di mandato di arresto europeo, la richiesta di informazioni integrative, trasmessa allo Stato membro di emissione ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 22 aprile 2005, n. 69, determina, dunque, un automatico prolungamento del termine entro il quale, a pena di inefficacia della misura cautelare, deve intervenire la decisione sulla richiesta di consegna, senza necessità di adottare un formale provvedimento di proroga (ex plurimis: Sez. 6, n. 12215 del 4/12/2019, dep. 2020, Gursoy, Rv. Rv. 278754 - 01). Il superamento del termine di cui all'art. 17, comma 2-bis della legge 22 aprile 2005, peraltro, non determina conseguenze in ordine al dovere della Corte di appello di pronunciarsi sul merito della richiesta di consegna ma, come nella disciplina previgente (Sez. 6, n. 12559 del 17/03/2016, Bohancanu, Rv. 267421 - 01), solo sul termine di durata massima della misura cautelare eventualmente disposta (Sez. 6, n. 3282 del 26/01/2022, dep. 2022, Messaoui, Rv. 282749 - 01). L'eventuale ritardo nella trasmissione delle informazioni di cui all'art. 16 della legge n. 69 del 2005, inoltre, non costituisce causa ostativa alla valutazione della pervenuta documentazione e alla successiva consegna del ricercato (Sez. 6, n. 53 del 30/12/2014, dep. 2015, Petrescu, Rv. 261804; Sez. 6, n. 27326 del 13/07/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 247784), che resta preclusa nel solo caso in cui lo Stato di emissione, richiestone, non dia corso alla loro trasmissione (Sez. 6, n. 9039 del 4/3/2020, Martin, Rv. 278618 - 01). 6. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la mancanza assoluta, la contraddittorietà e l'illogicità manifesta della motivazione con riferimento all'omessa valutazione dei documenti prodotti in esito alla traduzione del mandato di arresto europeo pervenuta in data 19 marzo 2022. 7. Il motivo è inammissibile. La censura è, infatti, generica, in quanto non si confronta compiutamente con la sentenza impugnata, nella quale la Corte di appello ha rilevato che il mandato di arresto europeo contiene una descrizione esaustiva dei fatti addebitati alla persona richiesta in consegna e le norme della legge penale greca asseritamente violata. L'autenticità del mandato di arresto europeo e della sua traduzione è, inoltre, garantita dalla provenienza dall'autorità giudiziaria greca e dalla ricezione operata mediante il Ministero della Giustizia. 8. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli a
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