CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 ottobre 2022
Cassazione n. 33056/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 11790/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Crescenzio 20 - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Pinturicchio 204 -controricorrente - avverso la sentenza n. 17171 delTRIBUNALE [OSCURATO:PERSONA], depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore ge- nerale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che si è rimesso alla decisione della Corte sull’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso e ha con- cluso per la cassazione della sentenza impugnata; uditi i difensori delle parti; [OSCURATO:PERSONA] : − nella procedura espropriativa presso terzi promossa da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della debitrice [OSCURATO:SOCIETA]., il giudice dell’esecuzione – con ordinanza del 13 - 14/12/2016 – assegnava alla creditrice procedente il credito oggetto del pignoramento, di entità idonea (Euro 17.942,47) a soddisfare integralmente il titolo esecutivo e le spese dell’esecuzione forzata; − l a debitrice proponeva opposizione ( ex artt. 615 e 617 cod. proc. civ.) avverso la predetta ordinanza, chiedendone l’annullamento o la revoca, perché in una precedente procedura espropriativa la Proietti aveva già ottenuto l’assegnazione dell’importo di Euro 17.330,05 e aveva omesso di dare atto dell’intervenuto integrale soddisfacimento della pretesa creditoria; − c on la sentenza n. 17171 de l 10/9/2019, il Tribunale di Roma accoglieva parzialmente l’opposizione –qualificata ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ. –e revocava (in parte) l’ordinanza di assegnazione; − a vverso la predetta decisione [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi; resisteva con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., che ha depositato memoria exart. 378 cod. proc. civ.; − l a ricorrente, ai sensi dell’art. 23, comma 8 - bis , D.L. n. 137 del 2020, conv. dallaLegge n. 176 del 2020, e ss.mm.ii., ha ritualmente richiesto la trattazione della controversia in pubblica udienza; − la società controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto della procura speciale prescritta dall’art. 365 cod. proc. civ.; − con le ordinanze interlocutorie nn. 6946 e 6947 del 2/3/ 2022, sono stati trasmessi gli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per la rimessione alle Sezioni Unite della soluzione di question i relativ e alla specialità della procura nel giudizio di cassazione; − appare, pertanto, necessario disporre il rinvio a nuovo ruolo della presente causa in attesa della decisione delle Sezioni Unite di questa Corte sulle predette questioni; p.q. m. la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio de