CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 11458/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ,elito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] 9ife ha concluso chiedendo A.•24-t-._ 2 ai, u9to il difensore e "1/2'' 44.4'47 '1°4)-1' • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello dì Salerno, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato ascritto per morte dell'imputato e nei confronti di tutti gli altri imputati in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti - lesioni aggravate, invasione di terreni e violenza privata - perché estinti per prescrizione, confermando le statuizioni civili emesse in primo grado in favore delle parti civili. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo tre motivi. 2.1.Col primo motivo deduce, limitatamente al pronunciato relativo al fatto di cui al capo E - lesioni aggravate ai danni di [OSCURATO:PERSONA] - contestato al ricorrente in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la mancata osservanza dei criteri di cui all'articolo 192 del codice di rito, per non avere la Corte di appello provveduto all'esame e alla valutazione critica dei vari elementi di prova contenuti in atti ed evidenziati nell'atto di impugnazione. 2.2.Col secondo motivo deduce la incompleta indicazione delle conclusioni rassegnate dalla difesa 2tra le quali quelle con cui si era rilevata la mancata applicazione delle norme sulla prescrizione e della scriminante di cui all'art. 52 cod. pen.; deduce,altresì)a mancata osservanza dei requisiti di cui agli artt. 546 lett. e), quanto alla motivazione, e all'art. 546 lett. f) quanto al dispositivo. 2.3.Col terzo motivo deduce la mancanza e manifesta illogicità della motivazione oltre che il travisamento della prova,,in relazione al certificato attestante la rottura delle ossa nasali, privo di firma, laddove la persona offesa ha parlato di un colpo al braccio. Si ribadisce l'incompatibilità tra la ricostruzione operata in ordine alla condotta della persona offesa in in relazione al capo I dell'imputazione - invasione di terreni e lesioni - L incompadDile co la versione dei fatti che ha condotto all'affermazione di responsabilità di - tra gli altri - [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo E. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha insistito nell'accoglimento del ricorso, contro-deducendo ai rilievi del P.G. 4.11 ricorso è inammissibile.Il primo e il terzo motivo, che si fondano su asseriti vizi di motivazione, sono inammissibili, risultando la sentenza impugnata, sia pure nella sua sinteticità, esaustivamente impostata sui punti focali della ricostruzione - essendosi la corte territoriale anche intrattenuta sulle ragioni dell'insussistenza dell'asserita falsità del certificato medico - che hanno, evidentemente, consentito ai giudici di merito, nelle conformi pronunce di primo e secondo grado, di - rispettivamente - affermare e confermare l'affermazione di responsabilità del ricorrente in ordine al reato di lesione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], laddove, il pure dedotto travisamento probatorio, si basa su asserite discordanze tra le risultanze del certificato medico e le dichiarazioni della persona offesa, genericamente accennate, estrapolate dal contesto in cui si inseriscono e dal quadro probatorio complessivo, con un'operazione tendente nel suo complesso a devolvere a questo giudice di legittimità il merito della regiudicanda, che com'è noto non è sindacabile nella presente sede (cfr. per tutte, da ultimo, Sez.2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747 e Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965); operazione che i nella parte in cui assume la contraddittorietà/incompatibilità tra le affermazioni di responsabilità delle due parti contrapposte pretende addirittura una rivalutazione dell'intera vicenda )anche di quella parte afferente la persona offesa nella sua qualità di autore di condotte ai danni del ricorrente / laddove una siffatta incompatibilità, peraltro, non è di per sé evincibile dal solo fatto che tra le parti possa esservi stata reciprocità delle condotte nell'occasione descritta, a cui avrebbe dato l'abbrivio la persona offesa invadendo il fondo (né potrebbe assumere di per sé rilievo il fatto che [OSCURATO:PERSONA] non abbia inteso impugnare la medesima sentenza di appello, come evidenziato dalla difesa nelle note conclusive); né il motivo sulla presunta legittima difesa di cui al punto 2 risulta sviluppato, essendosi il ricorso limitato a lamentare la mancata indicazione di una parte delle conclusioni della difesa. Manifestamente infondato è infine il rilievo sul dispositivo che ha correttamente dichiarato la prescrizione in ordine a tutti i reati rispettivamente ascritti. 5. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,