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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 giugno 2026

Cassazione n. 19467/2026

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e difeso, in virtù di procuraconferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’indirizzoPEC dei difensori– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso, in forza di procura rilasciata in calce al controricorso, dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GIUSEPPINAGIANNICO, [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato pressol’Avvocatura centrale, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29– controricorrente –per la cassazione della sentenza n. 424 del 2020 della CORTED’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 7 luglio 2020 (R.G.N.1296/2018).Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 14maggio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2062/2021Numero sezionale 2419/2026Numero di raccolta generale 19467/2026Data pubblicazione 12/06/20261.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello diPalermo ha respinto il gravame proposto dal signor FrancescoCammarata contro la pronuncia del Tribunale della medesima sede eha dunque rigettato la domanda dell’appellante, volta a ottenere laliquidazione del più favorevole trattamento pensionistico derivantedalla corretta applicazione dell’art. 3, ottavo comma, della legge 29maggio 1982, n. 297, e dalla “neutralizzazione” dei periodi di mobilità.A fondamento della decisione, la Corte di merito richiama i princìpienunciati da Cass., sez. lav., 5 settembre 2018, n. 21678, e argomentache i periodi di mobilità non possono essere “neutralizzati”, in quantosono indispensabili per accedere alla pensione in deroga ai requisitiordinari.2.– Contro la pronuncia d’appello il signor [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, sulla base di un unico, complesso, motivo,illustrato da memoria in prossimità dell’adunanza camerale.3.– All’impugnazione l’INPS resiste con controricorso, egualmenteillustrato da memoria.4.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.6.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con l’unico, articolato, motivo, il ricorrente denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione ederrata applicazione dell’art. 3, ottavo comma, della legge n. 297 del1982, degli artt. 2 e 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,e dell’art. 6, commi 10 e 10-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.Il ricorrente, inoltre, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5,cod. proc. civ., prospetta omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio, oggetto di discussione fra le parti.- 2 -Numero registro generale 2062/2021Numero sezionale 2419/2026Numero di raccolta generale 19467/2026Data pubblicazione 12/06/2026Avrebbe errato la Corte territoriale nell’escludere i periodi di minoreretribuzione correlati al periodo di mobilità, benché tali periodi nonfossero necessari ai fini del requisito dell’anzianità contributiva minima.Tale decisione si porrebbe in contrasto, per un verso, con i princìpisanciti dagli artt. 3, 36 e 38 Cost. e, per altro verso, con «le scelte dellegislatore di garantire il più possibile il lavoratore licenziato in mobilitàlunga nel passaggio allo stato di pensionato» (pagina 17 del ricorso percassazione), configurando il trattamento di mobilità come «unammortizzatore sociale di sostegno al reddito del lavoratore licenziatoin periodi anteriori alla maturazione del diritto a pensione» (pagina 21del ricorso).2.– Le censure, nel loro complesso, devono essere disattese.2.1.– La Corte costituzionale è costante nell’affermare che«Quando il lavoratore possiede i requisiti assicurativi e contributivi perbeneficiare della pensione, la contribuzione acquisita nella fasesuccessiva non può determinare una riduzione della prestazionevirtualmente già maturata.

Tale principio è stato enunciato conriguardo alla contribuzione volontaria, sulla scorta della finalitàcaratteristica di tale forma di contribuzione, che si prefigge di “ovviareagli effetti negativi, ai fini previdenziali, della mancata prestazione diun pregiudizio per il lavoratore (sentenza n. 307 del 1989, punto

2. delConsiderato in diritto).

In termini più generali, questa Corte ha inséguito censurato l’irragionevolezza di un meccanismo dideterminazione della retribuzione pensionabile, che, pur preordinato a“garantire al lavoratore una più favorevole base di calcolo per laliquidazione della pensione”, correlata all’ultimo scorcio della vitalavorativa, sia foriero di risultati antitetici e incida in senso riduttivosulla pensione potenzialmente già maturata.

Un meccanismo cosìstrutturato entra in conflitto con i princìpi di proporzionalità fratrattamento pensionistico e quantità e qualità del lavoro prestato- 3 -Numero registro generale 2062/2021Numero sezionale 2419/2026Numero di raccolta generale 19467/2026Data pubblicazione 12/06/2026durante il servizio attivo (art. 36, primo comma, Cost.) e diadeguatezza delle prestazioni previdenziali (art. 38, secondo comma,Cost.).

In particolare, chiamata a esaminare l’ipotesi di periodi dicontribuzione obbligatoria di importo notevolmente inferiore e nonnecessari ai fini del perfezionamento della minima anzianitàcontributiva, questa Corte ha ritenuto “irragionevole e ingiusto che amaggior lavoro e a maggior apporto contributivo corrisponda unariduzione della pensione che il lavoratore avrebbe maturato almomento della liquidazione della pensione per effetto della precedentecontribuzione” (sentenza n. 264 del 1994, punto

3. del Considerato indiritto).

Questa Corte ha ripreso tali argomentazioni anche nell’ipotesidi contribuzione figurativa del lavoratore collocato in regime diintegrazione salariale, che subisce “la falcidia salariale imposta daeventi esterni alla sua volontà” e, in ragione della norma censurata,accusa tale pregiudizio “anche nel successivo trattamentopensionistico” (sentenza n. 388 del 1995, punto

3. del Considerato indiritto).

La natura della contribuzione versata, sia essa volontaria,obbligatoria o figurativa, non riveste alcun rilievo distintivo e nongiustifica deroghe a un principio provvisto di valenza generale(sentenze n. 433 e n. 201 del 1999, n. 427 del 1997)» (sentenza n. 82del 2017, punto

3.1. del Considerato in diritto).In virtù del principio di neutralizzazione, dunque, nell’àmbito dellapensione calcolata secondo il metodo retributivo, «la contribuzionesuccessiva alla maturazione del diritto alla pensione può incrementarnela misura e non ridurre quella già maturata, con la conseguenza chel’eventuale “contribuzione aggiuntiva dannosa” (sia essa obbligatoria,volontaria o figurativa) va esclusa dal calcolo della pensione» (Cortecostituzionale, sentenza n. 198 del 2023, punto

5.1. del Considerato indiritto).2.2.– Da tali princìpi, richiamati a più riprese dal ricorrente, anchenella memoria illustrativa, e ribaditi dal giudice delle leggi in molteplici- 4 -Numero registro generale 2062/2021Numero sezionale 2419/2026Numero di raccolta generale 19467/2026Data pubblicazione 12/06/2026occasioni (sentenze n. 224 del 2022, punti 7, 7.1.,

7.2. e

7.3. delConsiderato in diritto, e n. 173 del 2018, punti 5,

5.1. e

5.2. delConsiderato in diritto), non si è discostata la sentenza d’appello.Al caso di specie, per l’omogeneità dei tratti distintivi salienti, sidi pensione di vecchiaia, i contributi figurativi da mobilità acquisitinell’ultimo quinquennio, che concorrano ad integrare il requisitocontributivo minimo per l’accesso al trattamento pensionistico, nonpossono essere neutralizzati solo perché compromettono il livello diprestazione pensionistica già virtualmente maturata, in quanto non èconsentito far valere detta contribuzione agli effetti dell’anticipatamaturazione del diritto alla pensione e nello stesso tempo non tenerneconto ai fini del calcolo della retribuzione pensionabile.Anche nell’odierna vicenda, «12.

La decorrenza del trattamento divecchiaia a far data dal 60° anno di età trova, nella specie,imprescindibile fondamento nell’intervenuta ammissione alla mobilitàe, per converso, la mancata inclusione del detto periodo nella posizioneassicurativa e contributiva (la neutralizzazione o sterilizzazione oespunzione che pretenderebbe il ricorrente) comporterebbe, alcontempo, l’insussistenza del diritto alla pensione di vecchiaia inconcreto goduta dal ricorrente.

13. Invero, senza il periodo di mobilitàl’anticipo di cinque anni per maturare il diritto a pensione non sarebbestato possibile e, dunque, non può risultare ambivalente la predettacircostanza, nel senso di conservare gli effetti dell’ammissione allamobilità per il più precoce accesso alla pensione ma, al contempo,eliminare il predetto periodo ai fini del calcolo della retribuzionepensionabile dello stesso trattamento» (sentenza n. 21678 del 2018,cit., punti 12 e 13 delle Ragioni della decisione).2.3.– La Corte di merito ha accertato, senza pretermettere l’esamedelle circostanze rilevanti e ponderando anche le deduzioni svolte nelcorso della discussione (pagina 4), che è proprio l’ammissione alla- 5 -Numero registro generale 2062/2021Numero sezionale 2419/2026Numero di raccolta generale 19467/2026Data pubblicazione 12/06/2026procedura di mobilità ad aver determinato l’accesso anticipato allapensione di vecchiaia, in deroga alle regole ordinarie sull’etàanagrafica.Ne discende che l’accesso alla procedura di mobilità,inscindibilmente connesso con l’accredito della contribuzionefigurativa, «si è rivelato determinante ai fini dell’anticipata maturazionedel diritto alla pensione» (pagina 4 della sentenza d’appello).Come l’[OSCURATO:PERSONA] ribadisce nella memoria illustrativa (pagina 1), lacontribuzione per mobilità si è dimostrata essenziale per ilperfezionamento del diritto a pensione, con precipuo riguardo alrequisito anagrafico.Tale circostanza vale ad accomunare l’odierna fattispecie a quellascrutinata nella sentenza n. 21678 del 2018, anche alla luce delleprecisazioni esposte dall’[OSCURATO:PERSONA] nel controricorso (pagine 3 e 4), esmentisce la pertinenza del richiamo al principio di “neutralizzazione”,invocato dal ricorrente anche nella memoria illustrativa.3.– Dalle considerazioni illustrate consegue il rigetto del ricorso.4.– Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e siliquidano in dispositivo, in proporzione al valore della controversia eall’attività difensiva svolta.5.– L’integrale rigetto del ricorso impone di dare atto deipresupposti dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessaimpugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere alcontroricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro3.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborsodelle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a- 6 -Numero registro generale 2062/2021Numero sezionale 2419/2026Numero di raccolta generale 19467/2026Data pubblicazione 12/06/2026quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bisdell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 14 maggio 2026.La PresidenteGabriella Marchese- 7 -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difeso, in virtù di procuraconferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l’indirizzoPEC dei difensori– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (INPS), inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso, in forza di procura rilasciata in calce al controricorso, dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GIUSEPPINAGIANNICO, [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato pressol’Avvocatura centrale, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29– controricorrente –per la cassazione della sentenza n. 424 del 2020 della CORTED’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 7 luglio 2020 (R.G.N.1296/2018).Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 14maggio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2062/2021Numero sezionale 2419/2026Numero di raccolta generale 19467/2026Data pubblicazione 12/06/20261.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello diPalermo ha respinto il gravame proposto dal signor FrancescoCammarata contro la pronuncia del Tribunale della medesima sede eha dunque rigettato la domanda dell’appellante, volta a ottenere laliquidazione del più favorevole trattamento pensionistico derivantedalla corretta applicazione dell’art. 3, ottavo comma, della legge 29maggio 1982, n. 297, e dalla “neutralizzazione” dei periodi di mobilità.A fondamento della decisione, la Corte di merito richiama i princìpienunciati da Cass., sez. lav., 5 settembre 2018, n. 21678, e argomentache i periodi di mobilità non possono essere “neutralizzati”, in quantosono indispensabili per accedere alla pensione in deroga ai requisitiordinari.2.– Contro la pronuncia d’appello il signor [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, sulla base di un unico, complesso, motivo,illustrato da memoria in prossimità dell’adunanza camerale.3.– All’impugnazione l’INPS resiste con controricorso, egualmenteillustrato da memoria.4.– Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.5.– Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.6.– All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato ildeposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con l’unico, articolato, motivo, il ricorrente denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione ederrata applicazione dell’art. 3, ottavo comma, della legge n. 297 del1982, degli artt. 2 e 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,e dell’art. 6, commi 10 e 10-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.Il ricorrente, inoltre, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5,cod. proc. civ., prospetta omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio, oggetto di discussione fra le parti.- 2 -Numero registro generale 2062/2021Numero sezionale 2419/2026Numero di raccolta generale 19467/2026Data pubblicazione 12/06/2026Avrebbe errato la Corte territoriale nell’escludere i periodi di minoreretribuzione correlati al periodo di mobilità, benché tali periodi nonfossero necessari ai fini del requisito dell’anzianità contributiva minima.Tale decisione si porrebbe in contrasto, per un verso, con i princìpisanciti dagli artt. 3, 36 e 38 Cost. e, per altro verso, con «le scelte dellegislatore di garantire il più possibile il lavoratore licenziato in mobilitàlunga nel passaggio allo stato di pensionato» (pagina 17 del ricorso percassazione), configurando il trattamento di mobilità come «unammortizzatore sociale di sostegno al reddito del lavoratore licenziatoin periodi anteriori alla maturazione del diritto a pensione» (pagina 21del ricorso).2.– Le censure, nel loro complesso, devono essere disattese.2.1.– La Corte costituzionale è costante nell’affermare che«Quando il lavoratore possiede i requisiti assicurativi e contributivi perbeneficiare della pensione, la contribuzione acquisita nella fasesuccessiva non può determinare una riduzione della prestazionevirtualmente già maturata. Tale principio è stato enunciato conriguardo alla contribuzione volontaria, sulla scorta della finalitàcaratteristica di tale forma di contribuzione, che si prefigge di “ovviareagli effetti negativi, ai fini previdenziali, della mancata prestazione diun pregiudizio per il lavoratore (sentenza n. 307 del 1989, punto 2. delConsiderato in diritto). In termini più generali, questa Corte ha inséguito censurato l’irragionevolezza di un meccanismo dideterminazione della retribuzione pensionabile, che, pur preordinato a“garantire al lavoratore una più favorevole base di calcolo per laliquidazione della pensione”, correlata all’ultimo scorcio della vitalavorativa, sia foriero di risultati antitetici e incida in senso riduttivosulla pensione potenzialmente già maturata. Un meccanismo cosìstrutturato entra in conflitto con i princìpi di proporzionalità fratrattamento pensionistico e quantità e qualità del lavoro prestato- 3 -Numero registro generale 2062/2021Numero sezionale 2419/2026Numero di raccolta generale 19467/2026Data pubblicazione 12/06/2026durante il servizio attivo (art. 36, primo comma, Cost.) e diadeguatezza delle prestazioni previdenziali (art. 38, secondo comma,Cost.). In particolare, chiamata a esaminare l’ipotesi di periodi dicontribuzione obbligatoria di importo notevolmente inferiore e nonnecessari ai fini del perfezionamento della minima anzianitàcontributiva, questa Corte ha ritenuto “irragionevole e ingiusto che amaggior lavoro e a maggior apporto contributivo corrisponda unariduzione della pensione che il lavoratore avrebbe maturato almomento della liquidazione della pensione per effetto della precedentecontribuzione” (sentenza n. 264 del 1994, punto 3. del Considerato indiritto). Questa Corte ha ripreso tali argomentazioni anche nell’ipotesidi contribuzione figurativa del lavoratore collocato in regime diintegrazione salariale, che subisce “la falcidia salariale imposta daeventi esterni alla sua volontà” e, in ragione della norma censurata,accusa tale pregiudizio “anche nel successivo trattamentopensionistico” (sentenza n. 388 del 1995, punto 3. del Considerato indiritto). La natura della contribuzione versata, sia essa volontaria,obbligatoria o figurativa, non riveste alcun rilievo distintivo e nongiustifica deroghe a un principio provvisto di valenza generale(sentenze n. 433 e n. 201 del 1999, n. 427 del 1997)» (sentenza n. 82del 2017, punto 3.1. del Considerato in diritto).In virtù del principio di neutralizzazione, dunque, nell’àmbito dellapensione calcolata secondo il metodo retributivo, «la contribuzionesuccessiva alla maturazione del diritto alla pensione può incrementarnela misura e non ridurre quella già maturata, con la conseguenza chel’eventuale “contribuzione aggiuntiva dannosa” (sia essa obbligatoria,volontaria o figurativa) va esclusa dal calcolo della pensione» (Cortecostituzionale, sentenza n. 198 del 2023, punto 5.1. del Considerato indiritto).2.2.– Da tali princìpi, richiamati a più riprese dal ricorrente, anchenella memoria illustrativa, e ribaditi dal giudice delle leggi in molteplici- 4 -Numero registro generale 2062/2021Numero sezionale 2419/2026Numero di raccolta generale 19467/2026Data pubblicazione 12/06/2026occasioni (sentenze n. 224 del 2022, punti 7, 7.1., 7.2. e 7.3. delConsiderato in diritto, e n. 173 del 2018, punti 5, 5.1. e 5.2. delConsiderato in diritto), non si è discostata la sentenza d’appello.Al caso di specie, per l’omogeneità dei tratti distintivi salienti, sidi pensione di vecchiaia, i contributi figurativi da mobilità acquisitinell’ultimo quinquennio, che concorrano ad integrare il requisitocontributivo minimo per l’accesso al trattamento pensionistico, nonpossono essere neutralizzati solo perché compromettono il livello diprestazione pensionistica già virtualmente maturata, in quanto non èconsentito far valere detta contribuzione agli effetti dell’anticipatamaturazione del diritto alla pensione e nello stesso tempo non tenerneconto ai fini del calcolo della retribuzione pensionabile.Anche nell’odierna vicenda, «12. La decorrenza del trattamento divecchiaia a far data dal 60° anno di età trova, nella specie,imprescindibile fondamento nell’intervenuta ammissione alla mobilitàe, per converso, la mancata inclusione del detto periodo nella posizioneassicurativa e contributiva (la neutralizzazione o sterilizzazione oespunzione che pretenderebbe il ricorrente) comporterebbe, alcontempo, l’insussistenza del diritto alla pensione di vecchiaia inconcreto goduta dal ricorrente. 13. Invero, senza il periodo di mobilitàl’anticipo di cinque anni per maturare il diritto a pensione non sarebbestato possibile e, dunque, non può risultare ambivalente la predettacircostanza, nel senso di conservare gli effetti dell’ammissione allamobilità per il più precoce accesso alla pensione ma, al contempo,eliminare il predetto periodo ai fini del calcolo della retribuzionepensionabile dello stesso trattamento» (sentenza n. 21678 del 2018,cit., punti 12 e 13 delle Ragioni della decisione).2.3.– La Corte di merito ha accertato, senza pretermettere l’esamedelle circostanze rilevanti e ponderando anche le deduzioni svolte nelcorso della discussione (pagina 4), che è proprio l’ammissione alla- 5 -Numero registro generale 2062/2021Numero sezionale 2419/2026Numero di raccolta generale 19467/2026Data pubblicazione 12/06/2026procedura di mobilità ad aver determinato l’accesso anticipato allapensione di vecchiaia, in deroga alle regole ordinarie sull’etàanagrafica.Ne discende che l’accesso alla procedura di mobilità,inscindibilmente connesso con l’accredito della contribuzionefigurativa, «si è rivelato determinante ai fini dell’anticipata maturazionedel diritto alla pensione» (pagina 4 della sentenza d’appello).Come l’[OSCURATO:PERSONA] ribadisce nella memoria illustrativa (pagina 1), lacontribuzione per mobilità si è dimostrata essenziale per ilperfezionamento del diritto a pensione, con precipuo riguardo alrequisito anagrafico.Tale circostanza vale ad accomunare l’odierna fattispecie a quellascrutinata nella sentenza n. 21678 del 2018, anche alla luce delleprecisazioni esposte dall’[OSCURATO:PERSONA] nel controricorso (pagine 3 e 4), esmentisce la pertinenza del richiamo al principio di “neutralizzazione”,invocato dal ricorrente anche nella memoria illustrativa.3.– Dalle considerazioni illustrate consegue il rigetto del ricorso.4.– Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e siliquidano in dispositivo, in proporzione al valore della controversia eall’attività difensiva svolta.5.– L’integrale rigetto del ricorso impone di dare atto deipresupposti dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessaimpugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere alcontroricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro3.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborsodelle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a- 6 -Numero registro generale 2062/2021Numero sezionale 2419/2026Numero di raccolta generale 19467/2026Data pubblicazione 12/06/2026quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bisdell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile del 14 maggio 2026.La PresidenteGabriella Marchese- 7 -
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