CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20713/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 065L740) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di TRIESTEd o av !so alle/arti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 23 gennaio 2025, con la quale il Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Trieste applicava ad [OSCURATO:PERSONA], ex art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni tre e mesi dieci di reclusione ed € 90.000,00 di multa. Ritenuto che, nelle ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice ha il dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che non emerga in modo evidente una delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen.; che, tenuto conto di questi parametri, le doglianze proposte appaiono prive di specificità e manifestamente infondate, in ragione del fatto che il Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Trieste, oltre a qualificare correttamente i fatti di reato contestati ad Hannmami, ai fini del giudizio di responsabilità richiamava gli elementi investigativi in atti e la ricostruzione in fatto da essi ricavabile; che il percorso argomentativo seguito dal Giudice, avuto riguardo alla speciale natura dell'accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., risulta pienamente adeguato ai parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 3 del 25/11/1998, Messina, Rv. 212438 - 01); che le censure proposte dal ricorrente evocano mancati approfondimenti motivazionali, del tutto imprecisati, privi di aderenza al testo del provvedimento impugnato e in ogni caso incompatibili con il rito prescelto; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'08