CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 febbraio 2022
Cassazione n. 24645/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/04/21)01 avverso la sentenza del 15/10/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Torino, decidendo in sede di udienza preliminare, applicava a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 444 e ss., c.p.p., la pena ritenuta di giustizia, in relazione ai plurimi reati di furto aggravato in concorso, tentato o consumato, in rubrica ascrittigli, subordinando il beneficio della concessa sospensione condizionale della pena irrogata al pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alle persone offese dei reati di cui ai capi 13, 14, 15, 16, 17 e 18, nel termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, di cui determinava anche l'entità del risarcimento. 2. Avverso la sentenza in questione, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge, con riferimento all'art. 165, co. 6, c.p., in quanto la sospensione condizionale della pena può essere subordinata al risarcimento del danno derivante da reato solo ed esclusivamente nelle ipotesi in cui via sia stata costituzione di parte civile e quest'ultima abbia espressamente richiesto la condanna dell'imputato al risarcimento del danno, circostanze non ricorrenti nel caso in esame. 3. Con requisitoria scritta del 14.2.2022, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione chiede che il ricorso venga accolto. 4. Premesso che, ai sensi dell'art. 448, co. 2 bis, c.p.p., il ricorso va dichiarato ammissibile, perché attinente sia alla illegalità del trattamento sanzionatorio, sia al difetto di correlazione tra la richiesta di applicazione della pena e la sentenza, la censura difensiva coglie nel segno. Ed invero, come da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la subordinazione della concessione della sospensione condizionale all'adempimento dell'obbligo risarcitorio presuppone, a differenza della subordinazione all'obbligo delle restituzioni, la costituzione di parte civile, perché solo in tal caso il giudice penale può prendere in esame, per l'individuazione degli adempimenti imponibili, gli accadimenti lesivi connessi causalmente al reato (cfr. Cass., Sez. 2, n. 16629 del 29/03/2007, Rv. 236655). Tale orientamento è stato ribadito più recentemente da una serie di condivisibili arresti, non solo con riferimento all'ipotesi del risarcimento, ma anche a quella della restituzione, alla quale, secondo parte della giurisprudenza di legittimità, poteva essere subordinata la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, pur in assenza di costituzione di parte civile. Si è così affermato che in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice non può subordinare il beneficio all'adempimento dell'obbligo della restituzione di beni conseguiti per effetto del reato qualora non vi sia stata costituzione di parte civile, in quanto la restituzione, come il risarcimento, riguarda il solo danno civile (cfr. Cass., Sez. 6, n. 8314 del 28/01/2021, Rv. 280711; Cass., Sez. 2, n. 23917 del 15/07/2020, Rv. 279550; Cass., Sez. 2, n. 23290 del 21/04/2021, Rv. 281597). Ne consegue che, in mancanza di costituzione di parte civile ad opera delle persone offese dei reati di cui ai capi di imputazione innanzi richiamati, del tutto illegittima deve ritenersi la decisione del giudice di merito di subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena irrogata al pagamento integrale da parte dell'imputato dell'importo dovuto per il risarcimento del danno derivante dai singoli reati alle suddette persone offese. 5. La sentenza impugnata va, pertanto annullata senza rinvio, limitatamente alle statuizioni risarcitorie in favore delle persone offese non costituite parti civili, statuizioni che vanno eliminate P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni risarcitorie in favore delle persone offese non costituite parte civi