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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 15 ottobre 2024

Cassazione n. 32096/2024

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18233/2023 R.G . proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.R.L. e per essa [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., con domicilio telematico all’indirizzo PEC dal proprio difensore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimati- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE TARANTO n. 542/2023 depositata il 13/03/2023;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 15/10/2024; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna i ricorrential pagamento, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.r.l., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi , oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18233/2023 R.G . proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.R.L. e per essa [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., con domicilio telematico all’indirizzo PEC dal proprio difensore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimati- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE TARANTO n. 542/2023 depositata il 13/03/2023;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 15/10/2024; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrential pagamento, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.r.l., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi , oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso i
Decreto Cassazione n. 32096/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris