CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10268/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 130. R.G. 31169 -2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo ed il secondo motivo del ricorso, tra loro intimamente connessi, sono manifestamente infondati alla luce della congrua ed esaustiva motivazione con cui la Corte d'appello (cfr., pagg. 5-6 della sentenza) ha preso in esame le doglianze difensive articolate in punto di capacità di intendere e di volere dell'imputato, richiamando a tal fine le risultanze dell'accertamento peritale espletato in sede di incidente probatorio e la ininfluenza, rispetto alle conclusioni del perito (che aveva affermato la piena capacità del ricorrente al momento del fatto), della documentazione prodotta dalla difesa a sostegno della richiesta di rinnovazione del medesimo accertamento; rilevato che il terzo motivo del ricorso è manifestamente infondato avendo la Corte d'appello confermato la qualificazione giuridica della condotta descritta nella imputazione in termini di tentata estorsione e non già di ragion fattasi, in coerenza con le linee direttive dettate dalla giurisprudenza di questa Corte e, segnatamente, dell'arresto delle SS.UU. "Filardo"; in particolare, pur avendo fati:o riferimento alle modalità della condotta, la Corte ha comunque evidenziato l'assenza di un qualsivoglia diritto suscettibile di tutela giudiziaria che l'imputato, o il correo, potessero vantare nei confronti della persona offesa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro