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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 36282/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; sentito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, per delega dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], con i propri difensori, impugna l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]con cui il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di rapina aggravata.

Deduce:

1.1. "Travisamento della prova motivazione apparente giacché fondata su presupposti di fatto inesistenti".

Il motivo si rivolge alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla rapina e a tal riguardo si assume che "diversamente dal G.i.p. di Vibo che individua a carico del Pugliese quale unico elemento del concorso l'aver chiuso lo sportello lato passeggero dell'auto oggetto della sottrazione, il tribunale di Catanzaro colloca il ricorrente all'interno dell'auto di proprietà della persona offesa, finendo per farlo partecipare all'incidente in cui rimase coinvolto l'autovettura sottratta".

Sulla base di ciò si segnala come la ricostruzione fatta dal Tribunale sia alternativa e diversa rispetto a quella descritta del G.i.p. e si assume che essa sia del tutto disancorata dal dato reale, con la conseguente impossibilità di trovare una sintesi tra i due provvedimenti.

Si deduce, quindi, l'assenza di elementi da cui evincere la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla rapina, visto che l'indagato non è mai salito sull'autovettura di [OSCURATO:PERSONA] -per come erroneamente ritenuto dal Tribunale- e visto che lasciava la stazione di servizio con la propria auto; aggiunge che l'indagato non chiudeva lo sportello dell'autovettura per velocizzare la fuga del cugino, visto che tale condotta veniva realizzata ben prima che questi salisse sulla stessa autovettura.

Aggiunge che non vi sono elementi per ritenere che [OSCURATO:PERSONA] fosse il mandante dell'aggressione perpetrata dal cugino e alla sua successiva fuga con l'autovettura, con la conseguente insussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione alla rapina.

1.2. Violazione degli artt. 110 e 628, cod.pen.

Il secondo motivo si collega al primo, in quanto con esso si nega la sussistenza di un concorso nella rapina, non essendo a tal fine sufficienti la chiusura dello sportello e il presunto mandato, al cui riguardo la difesa osserva che "non si rinviene passaggio argomentativo alcuno, se non nell'erronea ricostruzione del fatto, per il quale si possa sostenere solidarietà foss'anche psicologica". [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

1.1. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto entrambi si appuntano sulla ricostruzione del fatto, che si assume giustificato con motivazione apparente e sulla base di una lettura travisata delle emergenze procedimentali, quanto alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'azione violenta del cugino [OSCURATO:PERSONA].

1.2. Va rilevato come il ricorso faccia leva su singoli dettagli dell'azione (tempo della chiusura dello sportello dell'autovettura della vittima e modalità della fuga) che, in realtà, non incidono sull'impianto accusatorio né contrastano o divergono con la motivazione dell'ordinanza applicativa.

In particolare, il ricorrente sostiene che l'ordinanza del tribunale "travolge" quella del G.i.p. perchè in quella si dice che i due si davano alla fuga insieme, entrambi nell'autovettura della vittima, mentre l'ordinanza applicativa e le riprese del sistema di videosorveglianza facevano vedere solo [OSCURATO:PERSONA] alla guida di detta autovettura.

Aggiunge che [OSCURATO:PERSONA] non voleva velocizzare la fuga del cugino quando chiudeva lo sportello dell'autovettura della vittima.

1.2.1. Va subito evidenziato come tale ultimo rilievo difensivo si risolva in una mera valutazione di un elemento procedimentale, alternativo e antagonista rispetto a quello del giudice dell'ordinanza genetica, dove si osserva che [OSCURATO:PERSONA] scendeva dalla sua autovettura «per andare a chiudere lo sportello del lato passeggero della 500 rossa (rimasto aperto dopo che la Giuliano era stata trascinata fuori), evidentemente al fine di sollecitare il cugino ad allontanarsi dal luogo dell'aggressione e di agevolarne la fuga a bordo dell'auto della persona offesa».

La natura meramente valutativa del rilievo comporta che la sua valutazione è preclusa al giudice della legittimità.

Salvo quanto si dirà appresso a tale proposito.

1.2.2. Quanto alla fuga, in effetti il Tribunale ricostruisce il fatto descrivendo i due cugini che si danno alla fuga entrambi con l'autovettura della vittima, mentre sia il G.i.p., sia il sistema di videosorveglianza vedono soltanto [OSCURATO:PERSONA] in fuga con la FIAT 500 rossa, seguito da [OSCURATO:PERSONA] con la sua FIAT Panda.

Tale svista, tuttavia, non travolge l'impianto motivazionale dell'ordinanza applicativa, che rimane integro quanto alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla rapina.

La difesa, invero, trascura di considerare che tale partecipazione è stata ricavata dal G.i.p. dalla condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell'aggressione eseguita dal cugino.

Il G.i.p., invero, ha rimarcato, anzitutto come i due cugini arrivassero insieme presso l'area del distributore di benzina; come [OSCURATO:PERSONA] attendesse quaranta secondi prima di intervenire presso il cugino; come il suo intervento dissuasivo dell'azione violenta fosse -in realtà- caratterizzato da lentezza, mollezza e da immediata desistenza, ossia da un atteggiamento conducente nel senso della concreta condivisione dell'operato di Simone; come la chiusura dello sportello fosse sintomatico della previsione della condotta successiva del cugino, ossia quella di mettersi alla guida e portare via l'autovettura della vittima.

Va osservato come tale ultima osservazione del G.i.p. sia affatto logica, ove si consideri che la chiusura dello sportello del lato passeggero trova spiegazione soltanto nella previsione di una fuga con l'autovettura, non risultando altrimenti spiegabile una tale iniziativa nel corso di un'aggressione così violenta.

A tutto ciò si aggiunga che l'aggressione della donna trova origine nella pregressa relazione tra [OSCURATO:PERSONA] e la vittima dell'aggressione.

La lettura d'insieme di tutti tali elementi restituisce una motivazione adeguata, logica, non contraddittoria, che non viene in alcuna maniera compromessa dall'errore ricostruttivo del tribunale rispetto a un elemento che - alla luce di quanto esposto- risulta marginale e ininfluente.

2. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

3. Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc.pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; sentito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, per delega dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], con i propri difensori, impugna l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]con cui il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di rapina aggravata. Deduce: 1.1. "Travisamento della prova motivazione apparente giacché fondata su presupposti di fatto inesistenti". Il motivo si rivolge alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla rapina e a tal riguardo si assume che "diversamente dal G.i.p. di Vibo che individua a carico del Pugliese quale unico elemento del concorso l'aver chiuso lo sportello lato passeggero dell'auto oggetto della sottrazione, il tribunale di Catanzaro colloca il ricorrente all'interno dell'auto di proprietà della persona offesa, finendo per farlo partecipare all'incidente in cui rimase coinvolto l'autovettura sottratta". Sulla base di ciò si segnala come la ricostruzione fatta dal Tribunale sia alternativa e diversa rispetto a quella descritta del G.i.p. e si assume che essa sia del tutto disancorata dal dato reale, con la conseguente impossibilità di trovare una sintesi tra i due provvedimenti. Si deduce, quindi, l'assenza di elementi da cui evincere la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla rapina, visto che l'indagato non è mai salito sull'autovettura di [OSCURATO:PERSONA] -per come erroneamente ritenuto dal Tribunale- e visto che lasciava la stazione di servizio con la propria auto; aggiunge che l'indagato non chiudeva lo sportello dell'autovettura per velocizzare la fuga del cugino, visto che tale condotta veniva realizzata ben prima che questi salisse sulla stessa autovettura. Aggiunge che non vi sono elementi per ritenere che [OSCURATO:PERSONA] fosse il mandante dell'aggressione perpetrata dal cugino e alla sua successiva fuga con l'autovettura, con la conseguente insussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione alla rapina. 1.2. Violazione degli artt. 110 e 628, cod.pen. Il secondo motivo si collega al primo, in quanto con esso si nega la sussistenza di un concorso nella rapina, non essendo a tal fine sufficienti la chiusura dello sportello e il presunto mandato, al cui riguardo la difesa osserva che "non si rinviene passaggio argomentativo alcuno, se non nell'erronea ricostruzione del fatto, per il quale si possa sostenere solidarietà foss'anche psicologica". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 1.1. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto entrambi si appuntano sulla ricostruzione del fatto, che si assume giustificato con motivazione apparente e sulla base di una lettura travisata delle emergenze procedimentali, quanto alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'azione violenta del cugino [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. Va rilevato come il ricorso faccia leva su singoli dettagli dell'azione (tempo della chiusura dello sportello dell'autovettura della vittima e modalità della fuga) che, in realtà, non incidono sull'impianto accusatorio né contrastano o divergono con la motivazione dell'ordinanza applicativa. In particolare, il ricorrente sostiene che l'ordinanza del tribunale "travolge" quella del G.i.p. perchè in quella si dice che i due si davano alla fuga insieme, entrambi nell'autovettura della vittima, mentre l'ordinanza applicativa e le riprese del sistema di videosorveglianza facevano vedere solo [OSCURATO:PERSONA] alla guida di detta autovettura. Aggiunge che [OSCURATO:PERSONA] non voleva velocizzare la fuga del cugino quando chiudeva lo sportello dell'autovettura della vittima. 1.2.1. Va subito evidenziato come tale ultimo rilievo difensivo si risolva in una mera valutazione di un elemento procedimentale, alternativo e antagonista rispetto a quello del giudice dell'ordinanza genetica, dove si osserva che [OSCURATO:PERSONA] scendeva dalla sua autovettura «per andare a chiudere lo sportello del lato passeggero della 500 rossa (rimasto aperto dopo che la Giuliano era stata trascinata fuori), evidentemente al fine di sollecitare il cugino ad allontanarsi dal luogo dell'aggressione e di agevolarne la fuga a bordo dell'auto della persona offesa». La natura meramente valutativa del rilievo comporta che la sua valutazione è preclusa al giudice della legittimità. Salvo quanto si dirà appresso a tale proposito. 1.2.2. Quanto alla fuga, in effetti il Tribunale ricostruisce il fatto descrivendo i due cugini che si danno alla fuga entrambi con l'autovettura della vittima, mentre sia il G.i.p., sia il sistema di videosorveglianza vedono soltanto [OSCURATO:PERSONA] in fuga con la FIAT 500 rossa, seguito da [OSCURATO:PERSONA] con la sua FIAT Panda. Tale svista, tuttavia, non travolge l'impianto motivazionale dell'ordinanza applicativa, che rimane integro quanto alla partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla rapina. La difesa, invero, trascura di considerare che tale partecipazione è stata ricavata dal G.i.p. dalla condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell'aggressione eseguita dal cugino. Il G.i.p., invero, ha rimarcato, anzitutto come i due cugini arrivassero insieme presso l'area del distributore di benzina; come [OSCURATO:PERSONA] attendesse quaranta secondi prima di intervenire presso il cugino; come il suo intervento dissuasivo dell'azione violenta fosse -in realtà- caratterizzato da lentezza, mollezza e da immediata desistenza, ossia da un atteggiamento conducente nel senso della concreta condivisione dell'operato di Simone; come la chiusura dello sportello fosse sintomatico della previsione della condotta successiva del cugino, ossia quella di mettersi alla guida e portare via l'autovettura della vittima. Va osservato come tale ultima osservazione del G.i.p. sia affatto logica, ove si consideri che la chiusura dello sportello del lato passeggero trova spiegazione soltanto nella previsione di una fuga con l'autovettura, non risultando altrimenti spiegabile una tale iniziativa nel corso di un'aggressione così violenta. A tutto ciò si aggiunga che l'aggressione della donna trova origine nella pregressa relazione tra [OSCURATO:PERSONA] e la vittima dell'aggressione. La lettura d'insieme di tutti tali elementi restituisce una motivazione adeguata, logica, non contraddittoria, che non viene in alcuna maniera compromessa dall'errore ricostruttivo del tribunale rispetto a un elemento che - alla luce di quanto esposto- risulta marginale e ininfluente. 2. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 3. Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc.pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.
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