CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 dicembre 2023
Cassazione n. 08692/2024
Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21180/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentat o e difes o ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato –resistente con atto di costituzione – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] –intimata – Avverso lasentenza n. 3761/2022 del [OSCURATO:PERSONA] , depositata il 9 marzo2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del31 gennaio 202 4 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 21180/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] propose innanzi il giudice di pace di Roma opposizione avverso una cartella di pagamento, ascritta a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, asseritamente conosciuta mediante un estratto di ruolo motu proprio acquisito; il giudizio - svolto in contraddittorio con l’ente creditore, [OSCURATO:PERSONA], e con l’agente della riscossione, Agenzia delle Entrate Riscossione -è stato definito, in ambedue i gradi di merito, con il rigetto della domanda dell’opponente; ricorreper cassazione [OSCURATO:PERSONA], per due motivi; l’Agenzia delle Entrate Riscossione deposita atto di costituzione finalizzato alla partecipazione alla discussione orale; non svolge difese in sede di legittimità [OSCURATO:PERSONA]; il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che è superflua l’illustrazione dei formulati motivi di ricorso, apparendo evidente la improcedibilità dello stesso; la gravata sentenza ha definito una controversia espressamente qualificata come di opposizione agli atti esecutivi; in forza del principio dell’apparenza, la qualificazione dell’azione proposta effettuata dal giudice a quo vale ad identificare il mezzo di impugnazioneavverso un provvedimento giurisdizionale ed il relativo regime ad esso applicabile (così, ex multis, i n tema di opposizioni esecutive, Cass.28/12/2023, n. 36329; Cass. 13/11/2023, n. 31549; Cass. 20/10/2021, n. 29194; Cass. 18/03/2021, n. 7588; Cass.21/06/2019, n. 16762; Cass. 08/05/2018, n. 10945), compreso quello della sospensione feriale (per tutte: Cass., ord. 11/01/2012, n. 171); ciò posto, il ricorso in esame, notificato (a mezzo PEC) il 3 agosto 2022 (data di consegna della PEC), è stato iscritto a ruolo dal ricorrente r.g. n. 21180/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] soltanto il 20 settembre 2022, elasso il termine di venti giorni previsto, a pena di improcedibilità, dall’art. 369, primo comma, cod. proc. civ.; al riguardo non può infatti tenersi conto della sospensione feriale dei termini, alla quale, in virtù del combinato disposto dell’art. 92 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 e degli artt. 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, non soggiacciono le opposizioni esecutive, in relazione all’intero corso dei relativi giudizi, cioè a dire in ogni loro stato e grado, incluse le impugnazioni (ex plurimis,Cass. 07/03/2023, n. 6779: Cass.27/06/2022, n. 20594; Cass. 28/02/2020, n. 5475; Cass. 11/04/2019, n. 10212; Cass. 10/04/2017, n. 9234); per fermo indirizzo del giudice della nomofilachia, l’omesso o tardivo deposito del ricorso per cassazione oltre la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l’improcedibilità dello stesso, rilevabile anche d’ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, posto che il principio - sancito dall ’ art. 156 cod. proc. civ. - di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all’inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, quale quello in discorso (ex multis,Cass. 17/11/2021, n. 34916; Cass. 26/10/2017, n. 25453; Cass. 24/05/2013, n. 12894); il ricorso è dichiarato improcedibile; in ordine alle spese di lite, non vi è luogo a pronunciarela condanna della ricorrente soccombente alla refusione di esse in favore della Agenzia delle Entrate Riscossione, quantunque vittoriosa: alla mera costituzione in lite di quest’ultima, con deposito di atto privo di argomentazioni difensive poiché unicamente finalizzato a partecipare alla discussione orale nella eventuale udienza pubblica a fissarsi, non ha fatto seguito lo svolgimento di alcuna attività processuale di deposito di memoria; né assume rilevanza al riguardo la circostanza che sia stata preclusa la possibilità dell’audizione della parte in r.g. n. 21180/2022 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] adunanza camerale (così Cass. 24/11/2020, n. 26640; Cass.07/07/2017, n. 16921); attesa l’improcedibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 -di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. dichiara improcedibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. Cos