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CassazionedecretoSezione LDecisione del 13 gennaio 2026

Cassazione n. 00745/2026

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.

R.G. civ. 11015 /2025 proposto da Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 11015/2025 Numero sezionale 17/2026 Numero di raccolta generale 745/2026 Data pubblicazione 13/01/2026 [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe -intimati- avverso la sentenza n. 216 del 21 marzo 2025 emessa dalla Corte d’Appello di Messina RG 38\2023.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; che la mancata opposizione “lascia intendere rinunciato” il ricorso (Cass., n. 12376 del 2025), come nel presente caso confermato dall’atto di rinuncia depositato PCT il 26 novembre 2025; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo in favore della parte costituita [OSCURATO:PERSONA] che peraltro come esposto dal ricorrente nella nota depositata PCT il 26 novembre 2025 non ha “transatto”; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 700,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie Numero registro generale 11015/2025 Numero sezionale 17/2026 Numero di raccolta generale 745/2026 Data pubblicazione 13/01/2026 nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2026 Il Consigliere delegato [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11015/2025 Numero sezionale 17/2026 Numero di raccolta generale 745/2026 Data pubblicazione 13/01/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. R.G. civ. 11015 /2025 proposto da Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 11015/2025 Numero sezionale 17/2026 Numero di raccolta generale 745/2026 Data pubblicazione 13/01/2026 [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe -intimati- avverso la sentenza n. 216 del 21 marzo 2025 emessa dalla Corte d’Appello di Messina RG 38\2023. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; che la mancata opposizione “lascia intendere rinunciato” il ricorso (Cass., n. 12376 del 2025), come nel presente caso confermato dall’atto di rinuncia depositato PCT il 26 novembre 2025; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo in favore della parte costituita [OSCURATO:PERSONA] che peraltro come esposto dal ricorrente nella nota depositata PCT il 26 novembre 2025 non ha “transatto”; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 700,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie Numero registro generale 11015/2025 Numero sezionale 17/2026 Numero di raccolta generale 745/2026 Data pubblicazione 13/01/2026 nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2026 Il Consigliere delegato [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11015/2025 Numero sezionale 17/2026 Numero di raccolta generale 745/2026 Data pubblicazione 13/01/2026
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