CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 dicembre 2020
Cassazione n. 00433/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. R.G. 3791/2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a in proprio e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 4. –RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, Viale delle Milizie n. 106, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Urso. –CONTRORICORRENTE– avverso l’ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pubblicata in data 15.12.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9.11.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: - il primo motivo del ricorso verte sul tema delle conseguenze processuali che derivano dalla tardiva adozione del provvedimento di mutamento del rito ai sensi degli artt. 4 e 14 d.lgs. 150/2011 e delle modalità di deduzione del vizio in cassazione, anche alla luce dei principi evincibili dalla sentenza delle S.U. 36596/2021, questione la cui rilevanza e la presenza di un unico precedente specifico consigliano la trattazione in pubblica udienza. Oggetto: sanzioni amministrative P.Q.M. rimette la causa all’udienza pubblica. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in dat