CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 29 marzo 2023
Cassazione n. 19967/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nate a [OSCURATO:PERSONA] il :[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dei 23/09/2022 del TRIBUNALE di ANCONAudita a reL.,,z;one. dal Con,;ighere MARIAROSARiA ',3RUNO; lette/ser e le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ricorre avverso la sentenza dei Tribunale di Ancona, resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pe..n., con cui e stata applicata la pena di mesi 4 d a 'CSi."3 ed eure 2.000,00 di ornroenda e il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e 2-sexies cod. strada, fatto acc:ertato in Fabriano il 4/7/2020. Il ricorrente lamenta che il giudice ha applicato una pena diversa da quella concordata, ecceoendo la nullità della sentenza impugnata Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Deve premettersi come, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dai 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibite solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualiflcazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il caso in esame rientra nella ipotesi di mancata correlazione tra richiesta e sentenza. L'accordo delle parti prevedeva l'applicazione della pena di mesi 2, giorni 20 di arresto ed euro 900,00 di ammenda. Discostandosi dalla richiesta delle parti ii giudice ha applicato una diversa pena, incorrendo nella lamentata violazione. 3. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio con trasmissione degli atti ai tribunale di Ancona per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Ancona per i'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA], così deciso il 29 marzo 2023 Il Consigliere estensore