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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 marzo 2026

Cassazione n. 10593/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 10593/2026196/2003 e ss mm Roma lì 19/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 3700/2026* * CC 05/03/2026* * R G N 37705/2025* * Relatore* *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto daEl * * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 26/06/2025 della CORTE APPELLO SEZIONE MINORENNI diMILANOdato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]* il ricorso di El * *ritenuto che l unico motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt192 e 530 cod proc pen in ordine all affermazione di responsabilità e all attendibilità dellapersona offesa è aspecifico e reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzionedei fatti e all interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello edaffrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale nonché articolatoesclusivamente in fatto e quindi proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimitàrestando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementiprobatori posti a fondamento della decisione o l autonoma adozione di nuovi e diversiparametri di ricostruzione e valutazione dei fattirilevato che i giudici di appello con motivazione esaustiva e conforme alle risultanzeprocessuali che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico inpresenza di una doppia conforme hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrarela penale responsabilità del ricorrente in ordine ai reati contestati tale ricostruzione innessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità è fondata suapprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicitàe perciò insindacabili in questa sederilevato che la versione dei fatti offerta dalla persona offesa risulta essere stata valutata daigiudici dell appello in maniera logica congrua e lineare anche in considerazione dellaportata dei rimanenti elementi probatori che non hanno evidenziato alcun profilo di contrastosignificativo con le dichiarazioni rese dalla persona offesa ma al contrario hanno dato pienoriscontro a queste ultime vedi pagg 2 7 della sentenza impugnatarilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che in ragione dellaminore età del ricorrente al momento della commissione del reato è esclusa la condanna alpagamento delle spese processuali e va disposto ai sensi dell art 52 d lgs 30 giugno 2003n 196 l oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo incaso di diffusione del presente provvedimentoCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 10593/2026196/2003 e ss mm Roma lì 19/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 3700/2026* * CC 05/03/2026* * R G N 37705/2025* * Relatore* *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto daEl * * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 26/06/2025 della CORTE APPELLO SEZIONE MINORENNI diMILANOdato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]* il ricorso di El * *ritenuto che l unico motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt192 e 530 cod proc pen in ordine all affermazione di responsabilità e all attendibilità dellapersona offesa è aspecifico e reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzionedei fatti e all interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello edaffrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale nonché articolatoesclusivamente in fatto e quindi proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimitàrestando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementiprobatori posti a fondamento della decisione o l autonoma adozione di nuovi e diversiparametri di ricostruzione e valutazione dei fattirilevato che i giudici di appello con motivazione esaustiva e conforme alle risultanzeprocessuali che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico inpresenza di una doppia conforme hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrarela penale responsabilità del ricorrente in ordine ai reati contestati tale ricostruzione innessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità è fondata suapprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicitàe perciò insindacabili in questa sederilevato che la versione dei fatti offerta dalla persona offesa risulta essere stata valutata daigiudici dell appello in maniera logica congrua e lineare anche in considerazione dellaportata dei rimanenti elementi probatori che non hanno evidenziato alcun profilo di contrastosignificativo con le dichiarazioni rese dalla persona offesa ma al contrario hanno dato pienoriscontro a queste ultime vedi pagg 2 7 della sentenza impugnatarilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che in ragione dellaminore età del ricorrente al momento della commissione del reato è esclusa la condanna alpagamento delle spese processuali e va disposto ai sensi dell art 52 d lgs 30 giugno 2003n 196 l oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo incaso di diffusione del presente provvedimento P Q MDichiara inammissibile il ricorsoCosì è deciso 05/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA] Q MDichiara inammissibile il ricorsoCosì è deciso 05/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 10593/2026196/2003 e ss mm Roma lì 19/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 3700/2026* * CC 05/03/2026* * R G N 37705/2025* * Relatore* *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto daEl * * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 26/06/2025 della CORTE APPELLO SEZIONE MINORENNI diMILANOdato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]* il ricorso di El * *ritenuto che l unico motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt192 e 530 cod proc pen in ordine all affermazione di responsabilità e all attendibilità dellapersona offesa è aspecifico e reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzionedei fatti e all interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello edaffrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale nonché articolatoesclusivamente in fatto e quindi proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimitàrestando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementiprobatori posti a fondamento della decisione o l autonoma adozione di nuovi e diversiparametri di ricostruzione e valutazione dei fattirilevato che i giudici di appello con motivazione esaustiva e conforme alle risultanzeprocessuali che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico inpresenza di una doppia conforme hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrarela penale responsabilità del ricorrente in ordine ai reati contestati tale ricostruzione innessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità è fondata suapprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicitàe perciò insindacabili in questa sederilevato che la versione dei fatti offerta dalla persona offesa risulta essere stata valutata daigiudici dell appello in maniera logica congrua e lineare anche in considerazione dellaportata dei rimanenti elementi probatori che non hanno evidenziato alcun profilo di contrastosignificativo con le dichiarazioni rese dalla persona offesa ma al contrario hanno dato pienoriscontro a queste ultime vedi pagg 2 7 della sentenza impugnatarilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che in ragione dellaminore età del ricorrente al momento della commissione del reato è esclusa la condanna alpagamento delle spese processuali e va disposto ai sensi dell art 52 d lgs 30 giugno 2003n 196 l oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo incaso di diffusione del presente provvedimentoCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 10593/2026196/2003 e ss mm Roma lì 19/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 3700/2026* * CC 05/03/2026* * R G N 37705/2025* * Relatore* *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto daEl * * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 26/06/2025 della CORTE APPELLO SEZIONE MINORENNI diMILANOdato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]* il ricorso di El * *ritenuto che l unico motivo di impugnazione con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt192 e 530 cod proc pen in ordine all affermazione di responsabilità e all attendibilità dellapersona offesa è aspecifico e reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzionedei fatti e all interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello edaffrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale nonché articolatoesclusivamente in fatto e quindi proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimitàrestando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementiprobatori posti a fondamento della decisione o l autonoma adozione di nuovi e diversiparametri di ricostruzione e valutazione dei fattirilevato che i giudici di appello con motivazione esaustiva e conforme alle risultanzeprocessuali che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico inpresenza di una doppia conforme hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrarela penale responsabilità del ricorrente in ordine ai reati contestati tale ricostruzione innessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità è fondata suapprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicitàe perciò insindacabili in questa sederilevato che la versione dei fatti offerta dalla persona offesa risulta essere stata valutata daigiudici dell appello in maniera logica congrua e lineare anche in considerazione dellaportata dei rimanenti elementi probatori che non hanno evidenziato alcun profilo di contrastosignificativo con le dichiarazioni rese dalla persona offesa ma al contrario hanno dato pienoriscontro a queste ultime vedi pagg 2 7 della sentenza impugnatarilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che in ragione dellaminore età del ricorrente al momento della commissione del reato è esclusa la condanna alpagamento delle spese processuali e va disposto ai sensi dell art 52 d lgs 30 giugno 2003n 196 l oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo incaso di diffusione del presente provvedimento P Q MDichiara inammissibile il ricorsoCosì è deciso 05/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA] Q MDichiara inammissibile il ricorsoCosì è deciso 05/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA]
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