CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 dicembre 2025
Cassazione n. 28440/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rdinanza in data 04/12/2025, il Tribunale di sorveglianza di Lecceha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza emessadal Magistrato di sorveglianza di Lecce che aveva riconosciuto al detenuto diavere subito un trattamento inumano e degradante con pregiudizio rilevante aisensi dell’art. 69, comma 6 lett. b), legge n. 354/1975 in violazione della CEDU,per complessivi 550 giorni di carcerazione sofferta per 466 giorni nella Casacircondariale di Lecce e per 84 giorni nella Casa circondariale di Foggia, ma cheaveva respinto la medesima richiesta per i restanti periodi di carcerazione di cuialla richiesta, riferibili alle due suddette [OSCURATO:PERSONA] circondariale, e per quello trascorsopresso la Casa circondariale di Bari dal 15/07/2021 al 25/03/2022.Il Tribunale di sorveglianza evidenziava che correttamente il Magistrato disorveglianza aveva escluso il verificarsi del pregiudizio per i suddetti periodi,perché il detenuto aveva fruito nel corso di essi di una superficie netta a voltesuperiore a mq 4,00 pro capite e a volta compresa tra mq 3,00 e mq 4,00,valorizzando peraltro la sussistenza di “fattori compensativi”.Il condannato aveva sostenuto che in tutto il periodo, comprensivo anche diquello escluso, doveva essere riconosciuto il trattamento disumano edegradante, censurando il fatto che il Magistrato di sorveglianza non avevatenuto conto delle gravi patologie dalle quali egli era affetto anche dal15/07/2021 al 25/03/2022, tanto da avere ottenuto con diversi provvedimentisuccessivi ripetuti differimenti di pena per motivi di salute.Il Tribunale di sorveglianza ha, invece, affermato che il mero dato dellasussistenza di patologie non integra necessariamente una condizione disumana edegradante rilevante ai sensi dell’art. 35-ter ord. pen., ove non si accerti cheabbiano determinato in carcere disagi e condizioni di vita problematici e critici.Dagli atti risultava che presso la Casa circondariale di Bari dal 15 al21/07/2026 e presso il [OSCURATO:PERSONA] dal 22/07/2021 al25/03/2002 XXXXXXX aveva fruito di una superficie netta di mq 5,64 nel primoperiodo e di una superficie compresa tra un minimo di mq 3,82 ed il massimo dimq 7,64 nel secondo periodo con plurimi fattori compensativi.Nel carcere di Foggia, il pregiudizio era stato escluso nei periodi in cui ildetenuto aveva fruito di una superficie netta superiore a mq 4,00 e in quelli incui, pur fruendo di superficie inferiore, sussistevano plurimi fattori compensativi,mentre le patologie erano state verificate con perizia e giudicate non gravi ecompatibili con la restrizione almeno sino al giugno 2022.Con riguardo ai restanti periodi di detenzione nel carcere di Lecce, egli avevafruito di una superficie, comunque sempre superiore a mq 3,00, in presenza diuna pluralità di fattori compensativi e neanche durante quei periodi le patologieerano da ritenersi incompatibili con la restrizione.2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore di XXXXXXXXXXXe ha articolato due motivi.2.1. Con il primo lamenta violazione di legge per omessa risposta adoglianze decisive e vizio di motivazione con riguardo agli artt. 606, comma 1lett. b) ed e), cod. proc. pen., 125 cod. proc. pen., 111 Cost., 35-ter ord. pen. e3 CEDU.Il provvedimento impugnato non si confronta con le specifiche doglianzededotte con riguardo al computo dello spazio individuale effettivamentedisponibile inferiore alla soglia minima di mq 3,00 calpestabili con analiticacontestazione dei calcoli dell’amministrazione, l’assenza di acqua calda e la noneffettiva fruibilità delle docce, le carenze igienico sanitarie strutturali (muffa eaerazione insufficiente come condizioni non temporanee ma sistemiche) el’inidoneità dei fattori compensativi.Il Tribunale di sorveglianza avrebbe utilizzato formule di stile senzaaffrontare tali deduzioni e avrebbe usato una motivazione apparente circal’inidoneità delle condizioni di restrizione rispetto alle patologie sofferte dalcondannato, limitandosi a richiamare l’esito dell’accertamento peritale fino alladata del 09/06/2022 e confondendo la data dell’accertamento medico-legale conquello dell’insorgenza delle malattie, che hanno natura cronica e non possonoessere insorte improvvisamente.Peraltro, non è stato verificato se in presenza delle patologie comunquerilevate dal perito, seppur definite non gravi, fossero stati adottati un adeguatomonitoraggio, tempestivi accertamenti diagnostici e cure appropriate.2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge per erroneaapplicazione dell’art. 35-ter ord. pen. e dell’art. 3 CEDU in relazione all’art. 606,comma 1 lett. b), cod. proc pen.Il Tribunale di sorveglianza ha fatto ricorso ai c.d. “fattori compensativi” inmodo del tutto astratto, senza verificarne in concreti l’effettività, la continuità el’idoneità a compensare condizioni detentive caratterizzate da uno spazioinferiore alla soglia minima di mq 3,00, così disattendendo i principi posti dallaCorte EDU, secondo i quali tali fattori rilevano solo se concreti, effettivi e tali daincidere in modo significativo sulla qualità complessiva della detenzione.3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Il primo motivo lamenta che la decisione del Tribunale di sorveglianza nonha dato risposta, incorrendo in una carenza assoluta di motivazione, ad una seriedi specifiche doglianze dedotte dalla difesa avverso il provvedimento delMagistrato di sorveglianza.Tuttavia, tale censura risulta infondata.2.1. La difesa sostiene di avere contestato analiticamente i calcolidell’amministrazione circa il computo dello spazio individuale effettivamentedisponibile per il detenuto, nei periodi per i quali il ricorso era stato respinto; inbase a tali contestazioni lo spazio doveva considerarsi inferiore alla sogliaminima di mq 3,00 calpestabili.Inoltre, il Tribunale di sorveglianza non aveva tenuto conto delle altrecircostanze dedotte: l’assenza di acqua calda e la non effettiva fruibilità delledocce, le carenze igienico sanitarie strutturali (muffa e aerazione insufficientecome condizioni non temporanee ma sistemiche) e l’inidoneità dei fattoricompensativi.Quanto al computo degli spazi individuali, occorre osservare che lamotivazione censurata poggia i suoi calcoli sulle dettagliate risultanze contenutenelle relazioni delle [OSCURATO:PERSONA] con compiuto esame della composizioneinterna degli arredi delle celle e scomputo degli spazi da detrarre al fine digiungere alla determinazione della superficie netta.La difesa fa generico richiamo alle pagine 3-5 del proprio reclamo,sostenendo che in esse sono contenute le contestazioni riguardo lo spazioeffettivamente disponibile ma, a fronte della completa ricostruzione dei dati utilial calcolo sulla base degli elementi istruttori attestati dalle autorità penitenziarie,non spiega in quali punti gli atti sui quali è stata basata la valutazione delTribunale di sorveglianza siano carenti, incompleti o male interpretati.Sicché la doglianza deve ritenersi carente di specificità (Sez. 2, n. 17281 del08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, n. 8825del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823).Quanto alle altre deduzioni sull’assenza di acqua calda, sulla scarsa fruibilitàdelle docce e sulle altre carenze, occorre ricordare che il ricorso per cassazione èammissibile soltanto per violazione di legge a norma dell'art. 35-bis, comma 4-bis (aggiunto dall'art. 3, comma 1, lett. b), di. 23 dicembre 2013, n. 146,convertito, con modificazioni, dalla I. 4 21 febbraio 2014, n. 10), richiamatodall'art. 35-ter legge 26 luglio 1975, n. 354.Orbene il provvedimento impugnato aveva in realtà preso in esame tuttequeste doglianze, verificandone l’incidenza sulla complessiva offertatrattamentale. E la deduzione di singole frammentarie occasioni di disagio, nonaltrimenti documentate, o la proposizione di una valutazione alternativa deglielementi in relazione ai quali è stata ritenuta la sussistenza di fattoricompensativi non possono essere idonei a disarticolare la decisione delTribunale, che ha effettuato, come detto, uno scrutinio complessivo dellecondizioni di detenzione.I fattori compensativi per i periodi di restrizione del ricorrente nel carcere diinferiore a mq 4,00 sono stati valutati, seguendo le direttive impartite da Sez. U,n. 6551 del 24/09/2020, dep. 2021, Ministero, Rv. 280433 – 02, cioè valutandolicomplessivamente per accertare se, pur in mancanza di presunzione di unaviolazione dell’art. 3 CEDU essendo stati superati tre metri quadrati adisposizione del detenuto, vi fossero elementi per ritenere ugualmente iltrattamento inumano e degradante.Mette appena conto che sempre in ossequio a questo orientamentogiurisprudenziale al ricorrente è stato riconosciuto il trattamento disumano edegradante per i periodi in cui la superficie individuale a sua disposizione erainferiore a mq 3,00, mentre lo ha escluso nei periodi in cui la superficie a suadisposizione era superiore a 4 mq.Per gli altri periodi tutti gli indicatori dei fattori compensativi sono statioggetto di istruttoria e di ampia valutazione e le doglianze contenute nel ricorsolamentano l’inadeguatezza della motivazione ma non indicano specificamente inquali passaggi argomentativi dovrebbero ravvisarsi delle lacune o l’omessavalutazione di elementi concreti dedotti con il reclamo.2.2. In ogni caso, a fronte dell’ampiezza della motivazione, le censurerisultano infondate.Per i periodi di restrizione a Foggia è stato evidenziato che la cella era dotatadi finestra, lavabo, wc, piatto doccia, servizi igienici riservati, sgabelli, TV,riscaldamento, servizio lavanderia per il cambio settimanale di biancheria,assistenza sanitaria h 24, assistenza psicologica, campo da calcio, biblioteca,assistenza spirituale, ampi periodi orari di accesso alla sala socialità e al cortilepasseggio.Per i periodi di restrizione a Lecce sussistevano i medesimi fattoricompensativi e in più la possibilità di svolgere attività lavorativa, corsi scolasticied universitari, possibilità di acquistare generi alimenti e prodotti per l’igiene,fruire di colloqui visivi, epistolari e telefonici.Del tutto generiche, a fronte di questo ampia possibilità di fruizione di servizie benefici, le doglianze sui problemi sistemici di areazione (che certamente nonpotevano avere particolare incidenza a fronte delle numerose opportunità ditrascorrere diverse ore del giorno fuori stanza, nelle zone comuni o in quelle dipasseggio), mentre ne risultano smentite le deduzioni sull’impossibilità diavvalersi delle docce.Quanto poi alle condizioni di salute, il provvedimento ne tiene ampiamenteconto e non può dirsi che abbia errato nel considerare sussistenti le ricadutedelle patologie del detenuto solo dalla data della perizia, che attestaproblematiche in realtà pregresse; e infatti solo dal momento in cui viene svoltol’accertamento medico legale il magistrato di sorveglianza disponeva di unparametro certo di prova per verificare quali trattamenti erano necessari per ildetenuto così da confrontarli con quelli effettivamente praticati.E anche su questo punto il provvedimento impugnato dà conto, per un versoche le patologie non erano incompatibili con la detenzione al momento dellosvolgimento della perizia del 09/06/2022 (dal chè ragionevolmente si desumevache non potevano esserlo nemmeno prima) e per altro verso che in quelmomento erano stati ritenuti necessari solo degli approfondimenti diagnostici eun adeguato monitoraggio.Solo in epoca successiva e cioè nel marzo 2023 le condizioni si eranosignificativamente aggravate, tanto da indurre il Tribunale di sorveglianza diLecce a concedere al condannato il differimento della pena. E tale successione dieventi non può valere a dimostrare che il condannato abbia subito untrattamento inumano e degradante, proprio perché danno conto di un serrato econtinuo monitoraggio durante la detenzione fin quando le sue condizioni nonsono effettivamente divenuti incompatibili con il trattamento restrittivo,momento nel quale fu disposto il differimento della pena.2.3. Ne consegue l’infondatezza anche del secondo connesso motivo, chesostiene che vi sia carenza di motivazione nella verifica dell’effettiva idoneità deifattori compensativi bella qualità complessiva della vita detentiva, mentre dallaricostruzione del percorso motivazionale sin qui svolta emerge come tutti i profilidi concreto beneficio che tali fattori offrivano al condannato sono staticompiutamente riportati e valutati complessivamente.3. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato e il ricorrente condannato alpagamento delle spese del giudizio.Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l'annotazione di cuiall'art. 52. comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il"codice in materia di protezione dei dati personali". P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 05/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.