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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08274/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] solleva il vizio di omessa motivazione in relazione alla credibilità del collaboratore di giustizia nonché in ordine al diniego delle attenuanti generiche oltre che l'indistinto vizio di motivazione circa le ragioni poste a fondamento dell'aumento per la continuazione; rilevato che le generiche sono state escluse in base ad una articolata motivazione per la quale rileva il principio per cui la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis c.p. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (in termini, ex multis, Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020 Rv. 279549 - 02).

Rispetto a tale motivazione il ricorrente solo contrappone una personale valutazione di dati come tale inammissibile; rilevato che quanto alla attendibilità del collaboratore di giustizia da una parte emerge una rivalutazione inammissibile dello stesse a fronte di una motivazione che dà specifico conto della capacità di riscontrare gli indizi a carico del ricorrente pur nel rilievo di un errore non rilevante nell'appellativo usato per l'imputato, dall'altra non tiene conto del quadro granitico già emerso attraverso gli altri elementi indiziari a partire dalle intercettazioni emerse che/come not9 possono essere messe in discussione nella loro interpretazione solo nel caso della emersione di vizi manifesti di motivazione che non emergono; rilevato che a fronte di una mera invocazione di un minimo aumento per la continuazione, come riportato, senza alcuna contestazione sul punto, in sentenza, il giudice ha motivato la conferma dell'aumento in maniera adeguata facendo riferimento al disvalore del fatto e alla personalità del ricorrente come in precedenza già illustrati per cui alcun tipo di vizio è evincibile; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] solleva il vizio di omessa motivazione in relazione alla credibilità del collaboratore di giustizia nonché in ordine al diniego delle attenuanti generiche oltre che l'indistinto vizio di motivazione circa le ragioni poste a fondamento dell'aumento per la continuazione; rilevato che le generiche sono state escluse in base ad una articolata motivazione per la quale rileva il principio per cui la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis c.p. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (in termini, ex multis, Sez. 2 - , n. 23903 del 15/07/2020 Rv. 279549 - 02). Rispetto a tale motivazione il ricorrente solo contrappone una personale valutazione di dati come tale inammissibile; rilevato che quanto alla attendibilità del collaboratore di giustizia da una parte emerge una rivalutazione inammissibile dello stesse a fronte di una motivazione che dà specifico conto della capacità di riscontrare gli indizi a carico del ricorrente pur nel rilievo di un errore non rilevante nell'appellativo usato per l'imputato, dall'altra non tiene conto del quadro granitico già emerso attraverso gli altri elementi indiziari a partire dalle intercettazioni emerse che/come not9 possono essere messe in discussione nella loro interpretazione solo nel caso della emersione di vizi manifesti di motivazione che non emergono; rilevato che a fronte di una mera invocazione di un minimo aumento per la continuazione, come riportato, senza alcuna contestazione sul punto, in sentenza, il giudice ha motivato la conferma dell'aumento in maniera adeguata facendo riferimento al disvalore del fatto e alla personalità del ricorrente come in precedenza già illustrati per cui alcun tipo di vizio è evincibile; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma
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