CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 23923/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28388/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'avvocatura generale dello STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (TN) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (cod. fisc. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) residente in 37121- Verona, via Pellicciai n. 14/D, in qualità di erede universale del signor [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.:[OSCURATO:CODICE_FISCALE], PEC [OSCURATO:EMAIL]),e [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]; pec:[OSCURATO:EMAIL]) domiciliata presso i suuoi difensori in Verona, presso lo studio in via S. Mamaso n. 2, in forza di procura in calce del presente atto -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM. [OSCURATO:PERSONA] TRENTOn.61/2017depositata il 06/06/2017 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che sulla questione sottoposta al vaglio della Corte, sono intervenute le S.U. solo nell’anno 2023, per risolvere il contrasto insorto in seno alla giurisprudenza di merito e di legittimità P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma,il