Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 21161/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7003-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] 2021 [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa 4027 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - resistente - avverso la sentenza n. 7491/2014 della COMM.TRIB.REG.[OSCURATO:PERSONA].DIST. di SALERNO, depositata il 29/07/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; Fatti di [OSCURATO:PERSONA] vicenda giudiziaria trae origine dall'avviso di accertamento emesso dalla Agenzia delle Entrate con cui ,ai sensi dell'art. 39 co i D.P.R. 600\73, individuava una maggiore pretesa fiscale ai fini iva, ires, irap, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] per l'anno di imposta 2005 .

La soc. contribuente proponeva ricorso avverso tale atto e la Ctp ,lo respingeva. [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 7491 \2o14, a seguito di appello della contribuente , confermava tale decisione, facendo leva sul rilevante scostamento rispetto ai risultati desumibili dallo studio di settore, sulle anomalie segnalate nell'avviso di accertamento relative alla durata delle scorte, al valore aggiunto per addetto e al margine operativo lordo, nonché su rilevanti indici di antieconomicità .

Proponeva ricorso in cassazione la contribuente ,affidandosi ad un unico motivo.

Si costituiva l'Agenzia al solo fine di partecipare all'eventuale discussione orale .

Ragioni della decisione Con l'unico motivo di ricorso la contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'artt. 39 comma lett d del dpr 600\73 e dell'art. 54 dpr 633\72 ,in combinato disposto con l'art. 62 sexies D.L. n. 331\93 nonché degli art 2697 cc , 2728 e 2729 cc in relazione all'art.360 cpc comma i n. 3.

Assume quindi l'esistenza di errore di diritto nella decisione impugnata, sotto il profilo della violazione di legge in quanto, a fronte di un accertamento a suo avviso basato solo ed esclusivamente sugli studi di settore, sarebbero state utilizzate presunzioni prive dei requisiti di legge, gravando essa contribuente inammissibilmente dell'onere della prova, senza peraltro tener conto delle giustificazioni allegate .

Il motivo è inammissibile.

Il motivo non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata visto che nel caso non vi è stato un cd. accertamento standardizzato, mediante la semplice applicazione dello studio di settore, bensì un accertamento basato su valutazioni di dati economici ed in particolare sull'antieconomicità della gestione: già in narrativa si legge che "L'accertamento era fondato sulla antieconomicità della gestione comprovata dalla non congruità dei ricavi dichiarati per gli anni dal 2003 al 2007 per i quali anche emergevano anomalie...", e in motivazione si specifica che che "l'Ufficio fonda la sua pretesa sull'irrisorio risultato conseguito dalla contribuente che denota uno scostamento rilevante rispetto a quello desumibile dall'applicazione degli studi di settore...", "e tale discordanza di dati viene confermata dalle anomalie segnalate nell'avviso di accertamento...".

Inoltre, nella stessa sentenza si evidenzia che gli indicatori economici non erano coerenti (durata delle scorte, valore aggiunto per addetto, margine operativo lordo ) senza che la contribuente sia stata in grado di spiegare tale anomalia, se non con "generici riferimenti ad una collocazione semiperiferica e ad una concorrenza che costituisce circostanza di fatto che caratterizza qualsiasi ambito operativo aziendale...".

Sicché è evidente che gli studi di settore erano stati utilizzati quale riprova e cioè quale ulteriore elemento indiziario di conferma della inattendibilità della dichiarazione fiscale.

Nel caso quindi il giudice ha dato atto che la spiegazione circa l'irrisorietà del reddito , data dal contribuente e cioè la volontà di proseguire l'attività imprenditoriale di famiglia, nonostante lo scarso profitto , e l'antieconomicità della gestione , non era credibile, e tale valutazione non è contestabile in questa sede rientrando nei compiti del giudice di merito.

Del resto una finalità morale (in sentenza si legge di una conduzione di gestione "romantica") mal si concilia con le finalità lucrative proprie delle società di capitali.

Al cospetto di questi accertamenti di fatto, le doglianze si risolvono in censure motivazionali che non conferiscono al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda, avendo solo il potere di controllare - sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale - le argomentazioni svolte dal giudice di merito, cui spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti.

In sintesi la motivazione resa dalla Ctr non solo dà atto dell'esame degli atti acquisiti, ma anche ,a conclusione dell'iter argomentativo, ha ritenuto corretto l'accertamento basato anche sugli studi di,settore j° non essendo stata la società contribuente in grado di scalfire e - giustificare le ragioni poste a base dell'accertamento.

Pertanto il giudice di appello non è incorso in alcuna violazione di legge in senso proprio, ossia erronea negazione o affermazione dell'esistenza o inesistenza di una norma in veste di falsa applicazione.

Appare opportuno rammentare che la violazione di legge va tenuta distinta dalla denuncia dell'erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, ricognizione che si colloca al di fuori dell'ambito dell'interpretazione e applicazione della norma di legge.

Una volta che sussistono presupposti per l'applicazione dell'art. 39 lett.d Dpr 600\1973 , spetta al contribuente dare la prova contraria sicchè è agevole osservare che il motivo si risolve in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, sostanziandosi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione , e cioè di aver fornito la prova contraria , e mai considerando che la Corte di cassazione non può procedere ad un'autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa (Cass. n. 91/2014; Cass.

S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 5024/2012) .

Inammissibile risulta quindi anche il profilo della censura concernente l'affermata carenza di motivazione pur sempre riferita all'accertamento standardizzato.

Non essendosi l'agenzia ritualmente costituitasi , ed in conformità del principio già affermato da questa Corte che ha dichiarato l'inammissibilità di un atto denominato "atto di costituzione", siccome ritenuto non qualificabile come controricorso, sostanziandosi il relativo contenuto nella semplice dichiarazione di costituirsi in giudizio "al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 370 c.p.c., comma t. (Cass. n. 9983/2019), non occorre procedere alla ripartizione delle spese processuali .

P. Q.M La Corte, rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma i quater del Dpr 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7003-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] 2021 [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa 4027 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - resistente - avverso la sentenza n. 7491/2014 della COMM.TRIB.REG.[OSCURATO:PERSONA].DIST. di SALERNO, depositata il 29/07/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; Fatti di [OSCURATO:PERSONA] vicenda giudiziaria trae origine dall'avviso di accertamento emesso dalla Agenzia delle Entrate con cui ,ai sensi dell'art. 39 co i D.P.R. 600\73, individuava una maggiore pretesa fiscale ai fini iva, ires, irap, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] per l'anno di imposta 2005 . La soc. contribuente proponeva ricorso avverso tale atto e la Ctp ,lo respingeva. [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 7491 \2o14, a seguito di appello della contribuente , confermava tale decisione, facendo leva sul rilevante scostamento rispetto ai risultati desumibili dallo studio di settore, sulle anomalie segnalate nell'avviso di accertamento relative alla durata delle scorte, al valore aggiunto per addetto e al margine operativo lordo, nonché su rilevanti indici di antieconomicità . Proponeva ricorso in cassazione la contribuente ,affidandosi ad un unico motivo. Si costituiva l'Agenzia al solo fine di partecipare all'eventuale discussione orale . Ragioni della decisione Con l'unico motivo di ricorso la contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'artt. 39 comma lett d del dpr 600\73 e dell'art. 54 dpr 633\72 ,in combinato disposto con l'art. 62 sexies D.L. n. 331\93 nonché degli art 2697 cc , 2728 e 2729 cc in relazione all'art.360 cpc comma i n. 3. Assume quindi l'esistenza di errore di diritto nella decisione impugnata, sotto il profilo della violazione di legge in quanto, a fronte di un accertamento a suo avviso basato solo ed esclusivamente sugli studi di settore, sarebbero state utilizzate presunzioni prive dei requisiti di legge, gravando essa contribuente inammissibilmente dell'onere della prova, senza peraltro tener conto delle giustificazioni allegate . Il motivo è inammissibile. Il motivo non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata visto che nel caso non vi è stato un cd. accertamento standardizzato, mediante la semplice applicazione dello studio di settore, bensì un accertamento basato su valutazioni di dati economici ed in particolare sull'antieconomicità della gestione: già in narrativa si legge che "L'accertamento era fondato sulla antieconomicità della gestione comprovata dalla non congruità dei ricavi dichiarati per gli anni dal 2003 al 2007 per i quali anche emergevano anomalie...", e in motivazione si specifica che che "l'Ufficio fonda la sua pretesa sull'irrisorio risultato conseguito dalla contribuente che denota uno scostamento rilevante rispetto a quello desumibile dall'applicazione degli studi di settore...", "e tale discordanza di dati viene confermata dalle anomalie segnalate nell'avviso di accertamento...". Inoltre, nella stessa sentenza si evidenzia che gli indicatori economici non erano coerenti (durata delle scorte, valore aggiunto per addetto, margine operativo lordo ) senza che la contribuente sia stata in grado di spiegare tale anomalia, se non con "generici riferimenti ad una collocazione semiperiferica e ad una concorrenza che costituisce circostanza di fatto che caratterizza qualsiasi ambito operativo aziendale...". Sicché è evidente che gli studi di settore erano stati utilizzati quale riprova e cioè quale ulteriore elemento indiziario di conferma della inattendibilità della dichiarazione fiscale. Nel caso quindi il giudice ha dato atto che la spiegazione circa l'irrisorietà del reddito , data dal contribuente e cioè la volontà di proseguire l'attività imprenditoriale di famiglia, nonostante lo scarso profitto , e l'antieconomicità della gestione , non era credibile, e tale valutazione non è contestabile in questa sede rientrando nei compiti del giudice di merito. Del resto una finalità morale (in sentenza si legge di una conduzione di gestione "romantica") mal si concilia con le finalità lucrative proprie delle società di capitali. Al cospetto di questi accertamenti di fatto, le doglianze si risolvono in censure motivazionali che non conferiscono al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda, avendo solo il potere di controllare - sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale - le argomentazioni svolte dal giudice di merito, cui spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti. In sintesi la motivazione resa dalla Ctr non solo dà atto dell'esame degli atti acquisiti, ma anche ,a conclusione dell'iter argomentativo, ha ritenuto corretto l'accertamento basato anche sugli studi di,settore j° non essendo stata la società contribuente in grado di scalfire e - giustificare le ragioni poste a base dell'accertamento. Pertanto il giudice di appello non è incorso in alcuna violazione di legge in senso proprio, ossia erronea negazione o affermazione dell'esistenza o inesistenza di una norma in veste di falsa applicazione. Appare opportuno rammentare che la violazione di legge va tenuta distinta dalla denuncia dell'erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, ricognizione che si colloca al di fuori dell'ambito dell'interpretazione e applicazione della norma di legge. Una volta che sussistono presupposti per l'applicazione dell'art. 39 lett.d Dpr 600\1973 , spetta al contribuente dare la prova contraria sicchè è agevole osservare che il motivo si risolve in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, sostanziandosi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione , e cioè di aver fornito la prova contraria , e mai considerando che la Corte di cassazione non può procedere ad un'autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa (Cass. n. 91/2014; Cass. S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 5024/2012) . Inammissibile risulta quindi anche il profilo della censura concernente l'affermata carenza di motivazione pur sempre riferita all'accertamento standardizzato. Non essendosi l'agenzia ritualmente costituitasi , ed in conformità del principio già affermato da questa Corte che ha dichiarato l'inammissibilità di un atto denominato "atto di costituzione", siccome ritenuto non qualificabile come controricorso, sostanziandosi il relativo contenuto nella semplice dichiarazione di costituirsi in giudizio "al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 370 c.p.c., comma t. (Cass. n. 9983/2019), non occorre procedere alla ripartizione delle spese processuali . P. Q.M La Corte, rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma i quater del Dpr 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
Sentenza Cassazione n. 21161/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris