CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 28861/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 10154-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], GENNARO :1V1/ MELCHIORRE; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4772/21/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 16/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 10154 sez. MT - ud. 15-09-2022 -2- Premesso: 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l'avviso tarsu notificatogli dalla [OSCURATO:SOCIETA] per il Comune di Caserta in relazione ad un box sito nella via Pasolini di detto Comune; 2.1a CTP di Caserta annullava l'avviso sul rilievo che la [OSCURATO:SOCIETA] non aveva dimostrato che il box fosse di proprietà del ricorrente. La CTP aggiungeva che la categoria catastale del bene era C/6 e non C/1 per cui la tassa era stata illegittimamente richiesta in riferimento a quest'ultima categoria; 3. con la sentenza in epigrafe, la CTR della Campania ha dato conto della duplice ratio della decisione di primo grado. Ha osservato che l'appello della [OSCURATO:SOCIETA] vedeva sulla questione della categoria di riferimento. Ha accolto l'appello sul rilievo che la CTP aveva confuso tra categorie catastali e categorie stabilite dal regolamento comunale Tarsu e che, avendo riguardo a queste ultime, l'immobile in questione risultava ben qualificato in C/1 con conseguente esattezza della pretesa impositiva; 4. il contribuente ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza della CTR; 5. la [OSCURATO:SOCIETA] resiste con controricorso) ,jfP,3h ,2-6 considerato che: 1. con il primo motivo di ricorso viene lamentata la violazione dell'art. 329 c.p.c.. Espone il ricorrente che la Publíservizi aveva proposto appello unicamente "sulla questione della classificazione catastale/Tarsu dell'immobile tassato" e non anche contro l'affermazione della CTP secondo cui era rimasto indimostrato che esso ricorrente fosse il proprietario dell'immobile medesimo cosicché la CTR non avrebbe dovuto accogliere l'appello decidendo "su questione del tutto irrilevante"; 2.con il secondo motivo di ricorso viene lamentata la violazione dell'art. 1173 c.c. e del capo III del d.lgs. n.507/1993 per avere la CTR avallato la pretesa impositiva malgrado non vi fosse prova della proprietà dell'immobile in capo ad ricorrente; 3. il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto. Il secondo resta assorbito. 4. Ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. 507/93, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) è dovuta dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree su cui sì producono rifiuti urbani o equiparati. L'odierno ricorrente ha sempre sostenuto di essere stato nel 2012 proprietario in Caserta, [OSCURATO:PERSONA] solo di un appartamento (e di avere in relazione ad esso pagato la tassa) ed ha così negato il presupposto soggettivo della pretesa della [OSCURATO:SOCIETA]. Il giudice di primo grado ha recepito l'eccezione dicendo che la [OSCURATO:SOCIETA] non aveva provato che il ricorrente fosse proprietario dell'immobile al quale la pretesa era riferita. La CTR ha evidenziato che l'appello della [OSCURATO:SOCIETA] aveva avuto ad oggetto la dedotta "confusione" da parte della CTP tra categoria catastale e "categoria Tarsu". Merita ricordare che, come questa Corte ha in più occasioni affermato in riferimento agli effetti (preclusivi) di giudicato esterno ma a valere identicamente anche agli effetti di giudicato interno, le sentenze, fondate sulla constatata mancanza o insufficienza di prove sul fatto costitutivo della domanda, equivalgono a decisioni di rigetto della domanda stessa (Sez. 3, Sentenza n. 6853 del 21/11/1986;Sez. 2, Sentenza n. 6744 del 12/11/1983; Sez. 2, Sentenza n. 1682 del 18/02/1991). La CTR avrebbe dunque dovuto trarre le debite conseguenze da quella che, in base a quanto dalla stessa CTR evidenziato, era la situazione creatasi ed ha invece errato nell'avallare la pretesa impositiva malgrado il difetto -ormai definitivamente accertato con effetto di giudicato in forza della statuizione della CTP- del relativo presupposto soggettivo. Al fine di contrastare il motivo di ricorso del contribuente la [OSCURATO:SOCIETA] deduce che il proprio appello aveva avuto ad oggetto anche la affermazione con la quale la CTP aveva negato il suddetto presupposto. A tale deduzione non può annettersi alcun rilievo in quanto espressa come mera difesa contro il ricorso avversario invece che veicolata mediante apposita censura contro la statuizione della CTR per cui l'appello aveva investito altra affermazione della CTP, 5. il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio (art. 382 c.p.c.) atteso il giudicato interno formatosi sulla carenza di proprietà del box oggetto dell'avviso di accertamento da parte del ricorrente; 6. le spese del merito devono essere compensate in ragione dell'evolversi della vicenda processuale; 7. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza; PQM la Corte accoglie il ricorso cassa le sentenza impugnata ._1'1-r1,; compensa le spese del merito; g condanna la controricorrente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 510,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15 per cento dei compensi ed agli accessori