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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 13582/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale per il riesame di Catanzaro confermò il presidio cautelare di massima afflittività imposto nei confronti dell'odierno ricorrente con ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale il precedente 16/9/2024, in relazione al delitto di partecipazione (in veste di organizzatore) al sodalizio 'ndranghetista attivo nel territorio del Comune di Cutro.

1.1. In particolare, si contesta in cautela al ricorrente di essersi occupato dei rapporti con le consorterie limitrofe e dell'approvvigionamento dello stupefacente da spacciare e di essere intervenuto per appianare i dissidi fra la famiglia Martino e la cosca Megna di Papanice.

La gravità indiziaria per tali condotte, tralasciando gli elementi relativi all'esistenza dell'associazione, non oggetto di specifica censura da parte del ricorrente, è data dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dalle conversazioni intercettate, ove emerge il ruolo svolto dal ricorrente all'interno della consorteria, risultando un punto di riferimento per gli affiliati, che a lui si rivolsero quando i contrasti insorti con altre compagini criminali misero in pericolo la stessa esistenza dell'associazione, e per il capo, [OSCURATO:PERSONA], che a [OSCURATO:PERSONA] affidava compiti delicati.

2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, deducendo a sostegno della impugnazione i seguenti argomenti, appresso sinteticamente riportati, nel segno di quanto previsto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:

2.1. Violazione e falsa applicazione di legge penale sostanziale e vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), in riferimento all'art. 416 bis cod. pen., giacché non sarebbe configurabile un "ruolo dinamico-funzionale di [OSCURATO:PERSONA] all'interno del sodalizio", essendo il suo intervento, limitato a un breve arco temporale, finalizzato a salvaguardare Francesco e [OSCURATO:PERSONA], cui risulta legato da un profondo affetto.

Si sottolinea, ancora, la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui richiama le dichiarazioni di Liparoti, che aveva sostenuto che [OSCURATO:PERSONA] si era allontanato dal clan [OSCURATO:PERSONA] avvicinandosi al clan Megna, per poi concludere che era ancora affiliato alla cosca [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato, giacché inidoneo a vincere le ritenute ed argomentate sussistenza e validità dei presupposti processuali e sostanziali posti a fondamento della coercizione personale ante iudicium.

2. Il Tribunale, valorizzando gli aspetti relativi al fattivo intervento del ricorrente nei contrasti insorti fra l'associazione di [OSCURATO:PERSONA] e le famiglie Ciampa' e Megna e nel progetto del clan di acquisire la gestione dell'autolavaggio di [OSCURATO:PERSONA] nonché la piena conoscenza delle dinamiche della consorteria, ha ravvisato chiara evidenza di partecipazione associativa sulla base della convergenza del compendio di conversazioni intercettate tra i vertici della cosca e fra i medesimi e [OSCURATO:PERSONA] che dimostravano il costante affidamento dei primi nel contributo, per i raggiungimento dei fini della consorteria, offerto dal secondo.

Tale lettura dei colloqui intercettati non può logicamente aprirsi a significati euristici differenti.

Va, anche, precisato che, con i motivi di ricorso, non è posta in discussione né la sussistenza di un'associazione di stampo mafioso con al vertice [OSCURATO:PERSONA] né l'identificazione dei colloquianti né le vicende cui le conversazioni si riferiscono.

3. Non paiono, inoltre, cogliere nel segno le censure difensive che pretendono di individuare sintomi di illogicità, contraddizione o apparenza motivazionale, nel provvedimento individuando un movente alternativo che avrebbe determinato l'agire di [OSCURATO:PERSONA], non riconducibile all'intraneità alla cosca.

L'ordinanza, infatti, sostiene che i contrasti con i Megna e i Ciampa' rappresentarono la reazione al tentativo dei Martino di riprendere il controllo delle attività criminali nell'area di Cutro, dopo la perdita di credibilità subita a causa del pentimento del boss della famiglia [OSCURATO:PERSONA], e che l'intervento di [OSCURATO:PERSONA] fu finalizzato a cercare la definizione di nuovi equilibri che riconoscessero ai Martino più ampi margini di operatività.

Anche il tentativo di ricondurre l'intervento di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] a una lecita iniziativa imprenditoriale, sviluppato nel ricorso, cozza con dati che, allo stato, appaiono chiaramente espressivi della sussistenza del vincolo associativo, avendo l'ordinanza sottolineato come Gentile fosse stato picchiato da [OSCURATO:PERSONA] per essersi rifiutato di cedere l'autolavaggio e come il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] fosse stato disposto da [OSCURATO:PERSONA] al fine di piegare l'imprenditore recalcitrante ai voleri del sodalizio. 4.A tale apparato argomentativo, che segue l'andamento di conversazioni non altrimenti leggibili in questa fase e che si avvale dell'apporto dei collaboratori di giustizia, che rivelano l'affiliazione di [OSCURATO:PERSONA] alla cosca [OSCURATO:PERSONA] sin dal 2000, la difesa oppone, nella sostanza, un travisamento della prova attribuendo alle conversazioni un significato che però non tiene conto del contesto associativo, descritto nell'ordinanza, nel quale si inseriscono e che si rivela, pertanto, inidoneo a individuare manifeste illogicità o la irragionevolezza della motivazione espressa sui punti denunziati.

Megna e Ciampa', come sottolineato dal Tribunale, erano i diretti concorrenti dei Martino per il controllo della zona di Cutro e l'esigenza di appianare i contrasti andava ben oltre la tutela dell'incolumità dei figli del capo risultando necessaria per cercare di pervenire a nuovi assetti nel panorama criminale cutrese che riconoscessero ai Martino nuovi settori d'intervento.

Non ricorre, ancora, alcuna contraddizione fra il ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA] nella struttura associativa comandata da [OSCURATO:PERSONA], connotata dalla stabile messa a disposizione del ricorrente per il raggiungimento dei fini della consorteria, e i contatti di [OSCURATO:PERSONA] con i Megna, avendo l'ordinanza, con stringente logica, sostenuto che, a seguito del pentimento di [OSCURATO:PERSONA], del cui comportamento [OSCURATO:PERSONA] era rimasto deluso, e degli arresti che ne erano seguiti, la famiglia Martino si era affrancata da quello che restava della consorteria [OSCURATO:PERSONA] cui era in precedenza collegata e stava cercando di "consolidare il proprio potere su Cutro", contendendolo soprattutto al clan Campa', che aveva approfittato della debolezza dei [OSCURATO:PERSONA] per espandersi nell'area, e, a tal fine, sperava nel riconoscimento di [OSCURATO:PERSONA], capo dell'omonima cosca, cui [OSCURATO:PERSONA] era legato.

Tanto basta, secondo la regola di giudizio che presiede alla valutazione incidentale cautelare, a ritenere dimostrato il ruolo di organizzatore di [OSCURATO:PERSONA] nella consorteria delinquenziale.5.

Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché ravvisandosi per quanto sopra detto ipotesi di colpa nella proposizione dei motivi di ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila a titolo sanzionatorio.

Ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att., cod. proc. pen., la condizione detentiva del ricorrente impone al direttore dell'istituto penitenziario di provvedere agli adempimenti indicati al comma 1 bis della medesima disposizione normativa.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale per il riesame di Catanzaro confermò il presidio cautelare di massima afflittività imposto nei confronti dell'odierno ricorrente con ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale il precedente 16/9/2024, in relazione al delitto di partecipazione (in veste di organizzatore) al sodalizio 'ndranghetista attivo nel territorio del Comune di Cutro. 1.1. In particolare, si contesta in cautela al ricorrente di essersi occupato dei rapporti con le consorterie limitrofe e dell'approvvigionamento dello stupefacente da spacciare e di essere intervenuto per appianare i dissidi fra la famiglia Martino e la cosca Megna di Papanice. La gravità indiziaria per tali condotte, tralasciando gli elementi relativi all'esistenza dell'associazione, non oggetto di specifica censura da parte del ricorrente, è data dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dalle conversazioni intercettate, ove emerge il ruolo svolto dal ricorrente all'interno della consorteria, risultando un punto di riferimento per gli affiliati, che a lui si rivolsero quando i contrasti insorti con altre compagini criminali misero in pericolo la stessa esistenza dell'associazione, e per il capo, [OSCURATO:PERSONA], che a [OSCURATO:PERSONA] affidava compiti delicati. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, deducendo a sostegno della impugnazione i seguenti argomenti, appresso sinteticamente riportati, nel segno di quanto previsto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1. Violazione e falsa applicazione di legge penale sostanziale e vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), in riferimento all'art. 416 bis cod. pen., giacché non sarebbe configurabile un "ruolo dinamico-funzionale di [OSCURATO:PERSONA] all'interno del sodalizio", essendo il suo intervento, limitato a un breve arco temporale, finalizzato a salvaguardare Francesco e [OSCURATO:PERSONA], cui risulta legato da un profondo affetto. Si sottolinea, ancora, la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui richiama le dichiarazioni di Liparoti, che aveva sostenuto che [OSCURATO:PERSONA] si era allontanato dal clan [OSCURATO:PERSONA] avvicinandosi al clan Megna, per poi concludere che era ancora affiliato alla cosca [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato, giacché inidoneo a vincere le ritenute ed argomentate sussistenza e validità dei presupposti processuali e sostanziali posti a fondamento della coercizione personale ante iudicium. 2. Il Tribunale, valorizzando gli aspetti relativi al fattivo intervento del ricorrente nei contrasti insorti fra l'associazione di [OSCURATO:PERSONA] e le famiglie Ciampa' e Megna e nel progetto del clan di acquisire la gestione dell'autolavaggio di [OSCURATO:PERSONA] nonché la piena conoscenza delle dinamiche della consorteria, ha ravvisato chiara evidenza di partecipazione associativa sulla base della convergenza del compendio di conversazioni intercettate tra i vertici della cosca e fra i medesimi e [OSCURATO:PERSONA] che dimostravano il costante affidamento dei primi nel contributo, per i raggiungimento dei fini della consorteria, offerto dal secondo. Tale lettura dei colloqui intercettati non può logicamente aprirsi a significati euristici differenti. Va, anche, precisato che, con i motivi di ricorso, non è posta in discussione né la sussistenza di un'associazione di stampo mafioso con al vertice [OSCURATO:PERSONA] né l'identificazione dei colloquianti né le vicende cui le conversazioni si riferiscono. 3. Non paiono, inoltre, cogliere nel segno le censure difensive che pretendono di individuare sintomi di illogicità, contraddizione o apparenza motivazionale, nel provvedimento individuando un movente alternativo che avrebbe determinato l'agire di [OSCURATO:PERSONA], non riconducibile all'intraneità alla cosca. L'ordinanza, infatti, sostiene che i contrasti con i Megna e i Ciampa' rappresentarono la reazione al tentativo dei Martino di riprendere il controllo delle attività criminali nell'area di Cutro, dopo la perdita di credibilità subita a causa del pentimento del boss della famiglia [OSCURATO:PERSONA], e che l'intervento di [OSCURATO:PERSONA] fu finalizzato a cercare la definizione di nuovi equilibri che riconoscessero ai Martino più ampi margini di operatività. Anche il tentativo di ricondurre l'intervento di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] a una lecita iniziativa imprenditoriale, sviluppato nel ricorso, cozza con dati che, allo stato, appaiono chiaramente espressivi della sussistenza del vincolo associativo, avendo l'ordinanza sottolineato come Gentile fosse stato picchiato da [OSCURATO:PERSONA] per essersi rifiutato di cedere l'autolavaggio e come il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] fosse stato disposto da [OSCURATO:PERSONA] al fine di piegare l'imprenditore recalcitrante ai voleri del sodalizio. 4.A tale apparato argomentativo, che segue l'andamento di conversazioni non altrimenti leggibili in questa fase e che si avvale dell'apporto dei collaboratori di giustizia, che rivelano l'affiliazione di [OSCURATO:PERSONA] alla cosca [OSCURATO:PERSONA] sin dal 2000, la difesa oppone, nella sostanza, un travisamento della prova attribuendo alle conversazioni un significato che però non tiene conto del contesto associativo, descritto nell'ordinanza, nel quale si inseriscono e che si rivela, pertanto, inidoneo a individuare manifeste illogicità o la irragionevolezza della motivazione espressa sui punti denunziati. Megna e Ciampa', come sottolineato dal Tribunale, erano i diretti concorrenti dei Martino per il controllo della zona di Cutro e l'esigenza di appianare i contrasti andava ben oltre la tutela dell'incolumità dei figli del capo risultando necessaria per cercare di pervenire a nuovi assetti nel panorama criminale cutrese che riconoscessero ai Martino nuovi settori d'intervento. Non ricorre, ancora, alcuna contraddizione fra il ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA] nella struttura associativa comandata da [OSCURATO:PERSONA], connotata dalla stabile messa a disposizione del ricorrente per il raggiungimento dei fini della consorteria, e i contatti di [OSCURATO:PERSONA] con i Megna, avendo l'ordinanza, con stringente logica, sostenuto che, a seguito del pentimento di [OSCURATO:PERSONA], del cui comportamento [OSCURATO:PERSONA] era rimasto deluso, e degli arresti che ne erano seguiti, la famiglia Martino si era affrancata da quello che restava della consorteria [OSCURATO:PERSONA] cui era in precedenza collegata e stava cercando di "consolidare il proprio potere su Cutro", contendendolo soprattutto al clan Campa', che aveva approfittato della debolezza dei [OSCURATO:PERSONA] per espandersi nell'area, e, a tal fine, sperava nel riconoscimento di [OSCURATO:PERSONA], capo dell'omonima cosca, cui [OSCURATO:PERSONA] era legato. Tanto basta, secondo la regola di giudizio che presiede alla valutazione incidentale cautelare, a ritenere dimostrato il ruolo di organizzatore di [OSCURATO:PERSONA] nella consorteria delinquenziale.5. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché ravvisandosi per quanto sopra detto ipotesi di colpa nella proposizione dei motivi di ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila a titolo sanzionatorio. Ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att., cod. proc. pen., la condizione detentiva del ricorrente impone al direttore dell'istituto penitenziario di provvedere agli adempimenti indicati al comma 1 bis della medesima disposizione normativa. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di c
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