Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2006
ECLI:EU:C:2006:139
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 23 febbraio 2006
1
(
1
)
[OSCURATO:PERSONA]374/04
[OSCURATO:PERSONA] in Class IV of the ACT [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA])
[OSCURATO:PERSONA] in Class IV of the ACT [OSCURATO:PERSONA] (BMW)
contro
[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]
[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] of Justice (England & Wales), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA])]
(Interpretazione degli artt. 43 CE e 45 CE – Normativa nazionale relativa all’imposta sulle società – Ritenuta alla fonte
(«advance corporation tax») sugli utili corrisposti da una società figlia alla società madre – Credito d’imposta che tiene
conto della ritenuta alla fonte)
I –
Introduzione
1. La questione principale su cui verte la presente domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] of Justice of
England and Wales ([OSCURATO:PERSONA] division), riguarda la compatibilità con gli artt. 43 CE e/o 56 CE di una normativa del [OSCURATO:PERSONA] che nega la concessione di crediti d’imposta alle società non residenti che percepiscano dividendi da società controllate
residenti nel [OSCURATO:PERSONA], mentre tale credito è accordato alle società residenti ed a società stabilite in determinati [OSCURATO:PERSONA]
membri in forza di convenzioni sulla doppia imposizione (in prosieguo: le «CDI»). In altri termini, si chiede se ed in quali
circostanze gli artt. 43 CE e 56 CE obblighino gli [OSCURATO:PERSONA] membri ad accordare crediti d’imposta a percettori di dividendi che
risiedano all’estero (
2
).
2. Il contesto normativo della causa in esame è lo stesso che ha fatto da sfondo alla precedente causa nota come [OSCURATO:PERSONA];
si tratta del regime del [OSCURATO:PERSONA] riguardante il versamento anticipato dell’imposta sulle società (in prosieguo: l’«ACT»)
in vigore tra il 1973 ed il 1999. Sebbene la questione principale che è oggetto del presente procedimento fosse stata posta
anche nell’ambito della suddetta causa, la Corte ha ritenuto superfluo trattarla in quella sede, alla luce delle soluzioni
già date alle altre questioni sollevate dal giudice nazionale (
3
).
3. La questione se il Trattato richieda agli [OSCURATO:PERSONA] membri che presentano una situazione analoga a quella del [OSCURATO:PERSONA] di accordare
crediti d’imposta sui dividendi distribuiti a società aventi sede all’estero è nuova. Si tratta dell’ultimo di una serie di
casi – il più recente dei quali è costituito dall’importante sentenza Marks & Spencer (
4
) – che hanno obbligato la Corte ad esaminare i limiti dell’applicazione delle disposizioni del Trattato sulla libera circolazione
di capitali in materia di imposte dirette sulle società, un settore che rimane prevalentemente assoggettato alla competenza
degli [OSCURATO:PERSONA] membri. Si tratta di un’area in cui la Corte, confrontata con contesti normativi e di fatto sempre più complessi,
e con argomenti miranti ad accertare i limiti di applicazione del Trattato, ha elaborato una cospicua ed articolata giurisprudenza.
Si tratta altresì di un’area in cui i principi di prevedibilità e di certezza assumono fondamentale importanza affinché gli
[OSCURATO:PERSONA] membri possano pianificare il bilancio e disegnare il proprio regime di imposta sulle società basandosi su previsioni
sul gettito d’imposta relativamente affidabili. Di conseguenza, la ricerca di una soluzione valida e soddisfacente della questione
descritta in precedenza implica l’esame del contesto giuridico ed economico per l’analisi relativa all’applicazione delle
regole di libera circolazione nella sfera della tassazione diretta.
II –
Contesto giuridico ed economico della controversia
A –
Sintesi del contesto relativo alla tassazione dei dividendi
4. Prima di illustrare le pertinenti disposizioni del regime fiscale del [OSCURATO:PERSONA] rilevante nella specie, occorre descrivere
il più ampio contesto della tassazione degli utili distribuiti dalle società (dividendi) all’interno dell’UE, che costituisce
lo sfondo giuridico ed economico della controversia. In linea di principio, si possono presentare due livelli di tassazione
con riguardo alla distribuzione degli utili societari. Il primo si colloca sul piano della società, con l’assoggettamento
degli utili all’imposta sulle società. L’applicazione dell’imposta sulle società a livello di quest’ultima è comune a tutti
gli [OSCURATO:PERSONA] membri. Il secondo livello è quello dell’azionista, e può assumere la forma dell’imposta sul reddito che colpisce
la riscossione dei dividendi da parte dell’azionista (metodo usato nella maggior parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri), e/o dell’imposta
trattenuta alla fonte dalla società stessa sulle somme distribuite (
5
).
5. L’esistenza dei due potenziali livelli di tassazione sopra descritti può condurre, da un lato, alla doppia imposizione economica
(duplice tassazione del medesimo reddito, presso contribuenti diversi) e, dall’altro, alla doppia imposizione giuridica (duplice
tassazione del medesimo reddito presso uno stesso contribuente). La doppia imposizione economica si verifica quando, ad esempio,
gli stessi utili vengono tassati inizialmente presso la società per effetto dell’imposta sulle società, e, successivamente,
presso l’azionista, per effetto dell’imposta sui redditi. La doppia tassazione giuridica si verifica quando, ad esempio, l’azionista
è assoggettato inizialmente ad una ritenuta alla fonte e poi ad un’imposta sui redditi, percepita da [OSCURATO:PERSONA] diversi sui medesimi
utili.
6. La fattispecie in esame riguarda la legittimità, ai sensi del diritto comunitario, del sistema istituito dal [OSCURATO:PERSONA],
avente quale obiettivo e principale effetto quello di attenuare la doppia imposizione economica degli azionisti.
7. Nel decidere se perseguire tale obiettivo e con quali modalità, gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono, essenzialmente, di quattro sistemi,
che possono essere classificati come sistema «classico», «cedolare», di «esenzione» e di «imputazione». [OSCURATO:PERSONA] con un sistema
classico di tassazione dei dividendi hanno scelto di non attenuare la doppia imposizione economica. Gli utili delle società
sono assoggettati all’imposta sulle società e gli utili distribuiti sono nuovamente tassati a livello dell’azionista per effetto
dell’imposta sui redditi. Per contro, i sistemi cedolare, di esenzione e di imputazione sono volti ad impedire, del tutto
o in parte, la doppia imposizione economica (
6
). [OSCURATO:PERSONA] con un sistema cedolare (di cui esistono svariate forme) scelgono di assoggettare gli utili all’imposta sulle
società e di tassare invece i dividendi come categoria separata di redditi. [OSCURATO:PERSONA] che adottano un sistema di esenzione
scelgono di esentare gli utili dei dividendi dall’imposta sui redditi. Infine, nell’ambito dei regimi di imputazione, l’imposta
sulle società riscossa a livello delle società è del tutto o in parte imputata all’imposta sui redditi dovuta sui dividendi
a livello degli azionisti, cosicché l’imposta sulle società funge da acconto sul versamento di (parte dell)’imposta sui redditi.
Pertanto, gli azionisti beneficiano di un credito di imposta per la totalità ovvero per una parte dell’imposta sulle società
imputabile agli utili dai quali sono derivati i dividendi, credito che può essere dedotto dall’imposta sui redditi dovuta
sui detti dividendi.
8. All’epoca dei fatti di cui alla presente causa, il [OSCURATO:PERSONA] applicava un sistema di imputazione della tassazione dei dividendi.
B –
La normativa pertinente del [OSCURATO:PERSONA]
9. Dal 1965 (anno in cui è stata introdotta nel [OSCURATO:PERSONA] l’imposta sulle società) fino al 1973, il [OSCURATO:PERSONA] ha mantenuto
in vigore un sistema classico di imposta sui dividendi che, pertanto, come ho precedentemente illustrato, non ha evitato la
doppia imposizione economica. Nel 1973 tale paese è passato al sistema dell’imputazione parziale dell’imposta sui dividendi,
al fine di rimuovere la discriminazione che colpiva gli utili distribuiti (
7
). Come ha descritto la Corte nella sentenza [OSCURATO:PERSONA], tale sistema funzionava, essenzialmente, secondo il seguente
schema.
1. ACT: assoggettamento e deducibilità
10. Le società del [OSCURATO:PERSONA] che avevano compiuto determinate distribuzioni previste dalla legge, quali il versamento di dividendi
ai loro rispettivi azionisti, erano tenute a versare l’ACT, calcolata su un importo pari all’importo o al valore della distribuzione
compiuta (
8
). La somma dell’importo distribuito e dell’ACT veniva definita «versamento di dividendi con imposta assolta» (
9
).
11. L’ACT versata poteva essere dedotta, entro un determinato massimale, dall’importo dovuto a titolo di imposta ordinaria o «di
base» sulle società sui proventi per il periodo impositivo in esame. L’ACT non imputata, cosiddetta «eccedentaria» poteva
essere riportata all’esercizio precedente o successivo per essere dedotta dall’imposta di base sulle società per altri periodi
d’imposta (
10
). Altrimenti, la società poteva trasferire («surrender») la detta ACT alle proprie filiali nel [OSCURATO:PERSONA], che, loro volta,
potevano dedurla dall’imposta sulle società da esse dovuta. Il versamento dell’ACT faceva sorgere, in talune circostanze,
un credito d’imposta a favore delle società e degli azionisti persone fisiche beneficiari dei dividendi distribuiti.
2. Credito d’imposta: società azioniste
12. Nel caso di una società azionista con sede nel [OSCURATO:PERSONA] che ricevesse dividendi da una propria controllata, ancorché questa
fosse soggetta, in linea di principio all’imposta sulle società, tale imposta non era applicabile sui dividendi distribuiti
da un’altra societá con sede nel regno [OSCURATO:PERSONA] (
11
). Inoltre, la società medesima poteva beneficiare di un credito d’imposta in misura pari all’ACT versata dalla controllata (
12
). I dividendi e i crediti d’imposta costituivano, complessivamente, ciò che veniva definito come «redditi da capitale con
imposta assolta (
13
)». Una società con sede nel [OSCURATO:PERSONA] era soggetta al versamento dell’ACT solamente per la parte dei dividendi con imposta
già assolta eccedente i propri redditi da capitale con imposta assolta. Ciò significava che l’ACT veniva versata una sola
volta sui dividendi corrisposti attraverso società con sede nel [OSCURATO:PERSONA] appartenenti a gruppi di imprese. Tali gruppi
potevano inoltre avvalersi di speciali accordi in base ai quali determinate distribuzioni di dividendi tra i membri del gruppo
potevano essere esentate dal versamento obbligatorio dell’ACT, qualora le due società avessero optato congiuntamente per tale
regime (
14
). Tali accordi hanno formato oggetto della sentenza della Corte nella causa [OSCURATO:PERSONA] (
15
).
13. Una società azionista non stabilita nel [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta al pagamento dell’imposta britannica sulle società ma,
in linea di principio, era assoggettabile all’imposta locale sui redditi con riferimento ai profitti di origine britannica (
16
). Tuttavia, una società non residente che avesse percepito un dividendo da una società stabilita nel [OSCURATO:PERSONA] per il quale
non avesse diritto a un credito d’imposta, non era in effetti soggetta all’imposta sui redditi con riguardo alla distribuzione
dei dividendi (
17
). Poiché in base alla disciplina nazionale del [OSCURATO:PERSONA], una società non residente non aveva diritto al credito d’imposta (
18
) (in mancanza di una CDI che disponesse altrimenti), ne deriva che tale società non era assoggettata all’imposta sui redditi.
3. Credito d’imposta: azionisti persone fisiche
14. Per quanto attiene agli azionisti persone fisiche, quelli residenti nel [OSCURATO:PERSONA] insieme a taluni enti, quali i fondi pensionistici,
avevano il diritto, qualora avessero ricevuto dividendi da una società con sede nel [OSCURATO:PERSONA], di far valere un credito
d’imposta in misura pari alla proporzione dell’importo o valore dei dividendi distribuiti rispetto all’aliquota dell’ACT (
19
). Il credito d’imposta poteva essere compensato con l’imposta sui redditi dovuta sui dividendi o ovvero poteva essere versato
in contanti qualora fosse superiore all’imposta applicabile (
20
). Gli azionisti persone non residenti nel [OSCURATO:PERSONA], di fatto, non erano soggetti all’imposta britannica sui redditi(
21
).
4. La situazione ai sensi delle convenzioni sulla doppia imposizione
15. Talune CDI stipulate dal [OSCURATO:PERSONA] con altri paesi conferivano, all’epoca dei fatti, il diritto ad un credito d’imposta
alle persone fisiche e ad alle società non residenti nel [OSCURATO:PERSONA], le cui condizioni differivano da convenzione a convenzione.
16. Un esempio è dato dalla convenzione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che conferiva ad una società azionista avente sede in questo
paese il diritto ad un credito d’imposta parziale sui dividendi percepiti da una controllata con sede nel [OSCURATO:PERSONA], qualora
tale azionista, da sola o insieme ad una o più società consociate, controllasse direttamente o indirettamente almeno il 10%
del potere di voto in seno alla filiale britannica (
22
). In tale caso, i dividendi erano soggetti all’imposta britannica sui redditi ad un’aliquota limitata. Un «investitore di
portafoglio», persona fisica o società, stabilito nei [OSCURATO:PERSONA], che, ai sensi della pertinente CDI detenesse direttamente
o indirettamente una partecipazione inferiore al 10%, aveva diritto ad un intero credito d’imposta sui dividendi originati
nel [OSCURATO:PERSONA] (
23
). Tali investitori erano altresì assoggettati all’imposta britannica sui redditi, ma ad un’aliquota limitata, come previsto
dalla convenzione.
17. Per contro, volendo fornire un altro esempio, la CDI conclusa dal [OSCURATO:PERSONA] con la Francia accordava un credito d’imposta
solo qualora il percettore dei dividendi detenesse una quota inferiore al 10% del potere di voto all’interno della filiale
interessata. Altre CDI, come quella tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non concedevano alcun credito d’imposta.
18. Inoltre, talune CDI, come quella stipulata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (
24
), contenevano una clausola cosiddetta dei «limiti al beneficio del credito d’imposta», che faceva venir meno il diritto al
credito d’imposta (altrimenti riconosciuto), qualora la società azionista non stabilita nel [OSCURATO:PERSONA] fosse stata a sua
volta controllata da una società con sede in un paese, parte di una CDI con il [OSCURATO:PERSONA] che non concedeva crediti d’imposta
alle società beneficiarie di dividendi originati nel [OSCURATO:PERSONA]. Così, ad esempio, l’art. 10(3)(d)(i) della CDI tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella versione che interessa la fattispecie, disponeva quanto segue:
«(...) non verrà corrisposto alcun credito d’imposta qualora il beneficiario effettivo dei dividendi sia una società diversa
da quella le cui azioni sono ufficialmente quotate alla borsa valori olandese (...) salvo che la società dimostri di non essere
controllata da una, due o più persone associate o collegate tra loro, una o alcune delle quali non avrebbero avuto diritto
ad un credito d’imposta se fosse o fossero state beneficiarie effettive dei dividendi».
5. Modifiche introdotte nel 1999
19. Per i dividendi distribuiti in data 6 aprile 1999 o a decorrere da tale data, il regime dell’ACT veniva abolito nel senso
che le società non erano più tenute a versare o a contabilizzare l’ACT sui dividendi distribuiti secondo la legge (
25
).
C –
Pertinenti disposizioni di diritto comunitario derivato
20. Il principale testo legislativo di diritto comunitario derivato rilevante nella specie è costituito dalla direttiva «Società
madri e figlie», che ha istituito un complesso di norme tributarie a disciplina dei rapporti tra le società madri e le loro
controllate nei vari [OSCURATO:PERSONA] membri, allo scopo di facilitare il raggruppamento delle società (
26
). L’art. 5 della suddetta direttiva prevede che, quando la società madre detiene una partecipazione minima del 25% nel capitale
della società figlia, gli utili corrisposti da quest’ultima alla società madre sono esenti dalla ritenuta alla fonte. Tuttavia,
l’art. 7 precisa che
«L'espressione “ritenuta alla fonte” utilizzata nella presente direttiva non comprende il pagamento anticipato o preliminare
(ritenuta) dell'imposta sulle società allo Stato membro in cui ha sede la società figlia, effettuato in concomitanza con
la distribuzione degli utili alla società madre.
La presente direttiva lascia impregiudicata l'applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali intese a sopprimere o
ad attenuare la doppia imposizione economica dei dividendi, in particolare delle disposizioni relative al pagamento di crediti
di imposta ai beneficiari dei dividendi».
III –
Il contesto di fatto e le questioni pregiudiziali
21. La categoria delle controversie relative all’ACT riguarda le domande di restituzione e/o di risarcimento del danno presentate
da varie società dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] of Justice of England and Wales sulla base della sentenza [OSCURATO:PERSONA]. In
tale sentenza la Corte di giustizia ha dichiarato che l’art. 43 CE ostava alla normativa fiscale di uno Stato membro (nella
fattispecie, il [OSCURATO:PERSONA]) che accordava alle società controllate stabilite nel [OSCURATO:PERSONA] la possibilità di effettuare
distribuzioni dei dividendi alle loro capogruppo senza dover pagare l’ACT quando anche la capogruppo fosse stabilita in questo
Stato membro («opzione per la tassazione degli utili a livello di gruppo»), mentre negava loro tale possibilità quando la
detta capogruppo aveva sede in un altro Stato membro.
22. La categoria delle controversie relative all’ACT include quattro classi distinte di domande ed è definita dal
[OSCURATO:PERSONA]
(provvedimento sulla classificazione delle controversie), che enuncia i vari elementi comuni alle domande che devono essere
determinati. Il caso di cui trattasi rientra nella Classe IV all’interno della suddetta categoria, di cui, nel momento cui
si riferisce l’ordinanza di rinvio, facevano parte società ricorrenti appartenenti a 28 gruppi societari. Sotto la supervisione
della [OSCURATO:PERSONA] of Justice, le parti hanno selezionato cinque «cause pilota» per tale classe all’interno della categoria
di controversie relative all’ACT, delle quali quattro rilevano ai fini del presente procedimento pregiudiziale. Tali cause
pilota riguardano: (1) i dividendi distribuiti tra il mese di gennaio 1974 ed il maggio 1989 dalla [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA], società
stabilita nel [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:SOCIETA], con sede in Italia. Durante il periodo di riferimento la [OSCURATO:SOCIETA] deteneva
almeno il 10% delle azioni ordinarie emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA] UK plc; (2) i dividendi distribuiti nel periodo compreso tra il
settembre 1979 ed il dicembre 1998 dalla società [OSCURATO:PERSONA] stabilita nel regno [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] SA,
con sede in Francia. All’epoca dei fatti la [OSCURATO:PERSONA] era una società interamente controllata dalla [OSCURATO:PERSONA];
(3) dividendi distribuiti tra il 1993 ed il 1994 dalla BMW (GB) [OSCURATO:PERSONA], stabilita nel [OSCURATO:PERSONA], alla BMW Holding BV, nei
[OSCURATO:PERSONA]. Nel periodo rilevante la BMW (GB) [OSCURATO:PERSONA] era interamente controllata dalla BMW Holding BV, che, a sua volta,
era interamente e direttamente controllata dalla [OSCURATO:PERSONA], una società tedesca. Nel periodo di riferimento la BMW Holding BV
non deteneva azioni quotate nella borsa valori olandese; e infine (4) i dividendi distribuiti tra il 1995 ed il 1998 dalla
società [OSCURATO:PERSONA], stabilita nel [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA] BV, con sede nei [OSCURATO:PERSONA], dalla
quale la prima veniva interamente controllata. Infine, la [OSCURATO:PERSONA] BV era una controllata di una società avente
sede in Giappone.
23. In seguito ad un’udienza tenutasi il 9 giugno 2004, e con il consenso delle ricorrenti e dell’[OSCURATO:PERSONA] revenue [convenuto],
la [OSCURATO:PERSONA] of Justice of England and Wales ([OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento ed ha sottoposto
alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali a norma dell’art. 234 CE:
«1. Se sia in contrasto con gli artt. 43 CE o 56 CE (alla luce degli artt. 57 CE e 58 CE) (o delle disposizioni cui questi
ultimi sono subentrati) il fatto che:
(a) lo Stato membro A (ad esempio il [OSCURATO:PERSONA]):
(i) adotti e mantenga in vigore una normativa volta a conferire il diritto a un credito d’imposta pieno per dividendi versati
da società residenti nello Stato membro A (i «dividendi in oggetto») a singoli azionisti [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA];
(ii) dia attuazione a una disposizione contenuta in convenzioni sulla doppia imposizione stipulate con determinati altri [OSCURATO:PERSONA]
membri e [OSCURATO:PERSONA] terzi che attribuisce il diritto a un credito d’imposta pieno (detratta l’imposta prevista in tali convenzioni)
per i dividendi in oggetto a singoli azionisti [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] e [OSCURATO:PERSONA] terzi,
ma che non attribuisca il diritto a un qualsivoglia credito d’imposta (sia esso parziale o pieno) per i dividendi in oggetto
versati da una società controllata avente sede nello Stato membro A (ad esempio il [OSCURATO:PERSONA]) a una capogruppo residente
nello Stato membro B (ad esempio la [OSCURATO:PERSONA]) ai sensi di disposizioni nazionali o di convenzioni sulla doppia imposizione
vigenti tra tali [OSCURATO:PERSONA];
(b) lo Stato membro A (ad esempio il [OSCURATO:PERSONA]) recepisca una disposizione di cui all’applicabile convenzione sulla doppia
imposizione che conferisce il diritto a un credito d’imposta parziale per i dividendi in oggetto a una capogruppo avente sede
nello Stato membro C (ad esempio i [OSCURATO:PERSONA]), ma non a una capogruppo stabilita nello Stato membro B (ad esempio la [OSCURATO:PERSONA]),
se la convenzione sulla doppia imposizione tra lo Stato membro A e lo Stato membro B non prevede assolutamente un credito
d’imposta parziale;
(c) lo Stato membro A (ad esempio il [OSCURATO:PERSONA]) non conferisca il diritto a un credito d’imposta parziale per i dividendi
in oggetto a una società avente sede nello Stato membro C (ad esempio i [OSCURATO:PERSONA]) controllata da una società residente
nello Stato membro B (ad esempio la [OSCURATO:PERSONA]) quando lo Stato membro A dia attuazione a disposizioni contenute nelle convenzioni
sulla doppia imposizione che conferiscono un tale diritto a:
(1) società aventi sede nello Stato membro C controllate da residenti dello Stato membro C;
(2) società residenti nello Stato membro C controllate da residenti dello Stato membro D (ad esempio l’Italia) se la convenzione
sulla doppia imposizione tra lo Stato membro A e lo Stato membro D contiene una disposizione che attribuisca il diritto a
un credito d’imposta parziale per i dividendi in oggetto;
(3) società residenti nello Stato membro D, indipendentemente da chi esercita il controllo su tali società.
(d) Se per la soluzione della prima questione, lett. c), rilevi il fatto che la società residente nello Stato membro C sia
controllata non da una società avente sede nello Stato membro B, ma da una società avente sede in uno Stato terzo.
2. In caso di soluzione affermativa della prima questione, lett. a)-c), o di parte della stessa, quali principi sancisca il diritto
comunitario in relazione ai diritti e ai mezzi di ricorso previsti da tale normativa disponibili nelle circostanze descritte
nella menzionata questione. In particolare:
(a) se lo Stato membro A sia tenuto a pagare:
i) l’intero credito d’imposta o un importo ad esso equivalente, o
ii) il credito d’imposta parziale o un importo ad esso equivalente, o
iii) il credito d’imposta pieno o parziale o un importo ad esso equivalente:
1. al netto di qualsivoglia imposta sui redditi da versare, o che avrebbe dovuto versare, se il dividendo pagato alla società
interessata originasse o avesse originato un credito d’imposta,
2. al netto di tale imposta calcolata su altre basi;
(b) se tale pagamento debba essere effettuato a favore:
i. della capogruppo di cui al caso di specie avente sede nello Stato membro B o nello Stato membro C, o
ii. della società controllata di cui al caso di specie stabilita nello Stato membro A;
(c) se il diritto a tale pagamento costituisca:
i. un diritto al rimborso di somme indebitamente corrisposte, di modo che la suddetta restituzione rappresenta una conseguenza,
e un complemento, del diritto attribuito dagli artt. 43 CE e/o 56 CE, e/o
ii. un diritto alla restituzione o al risarcimento di modo che devono essere soddisfatte le condizioni per il rimborso stabilite
nella sentenza [della Corte di giustizia 5 marzo 1996, cause riunite C-46/93 e C-48/93, Brasserie du Pêcheur e Factortame,
Racc. pag. I-1029], e/o
iii. un diritto a ottenere un beneficio indebitamente negato e, in tal caso:
1. se tale diritto sia una conseguenza, e un complemento, del diritto attribuito dagli artt. 43 CE e/o 56 CE, o
2. se debbano essere soddisfatte le condizioni per il rimborso sancite nella sentenza [cit. Brasserie du Pêcheur e Factortame],
o
3. se debbano ricorrere altre condizioni.
(d) Se per la soluzione della seconda questione, lett. c), rilevi il fatto che, ai sensi della normativa nazionale dello Stato
A, le pretese siano azionate come richieste di rimborso o lo siano, o debbano esserlo, come domande di risarcimento dei danni.
(e) Se, per ottenere il rimborso, sia necessario che la società istante provi in modo indiscusso che la stessa (o la sua capogruppo)
avrebbe azionato un credito d’imposta (pieno o parziale a seconda del caso) se avesse appreso che, ai sensi del diritto comunitario,
sussisteva una legittimazione in tal senso.
(f) Se per la soluzione della seconda questione, lett. a), rilevi il fatto che in conformità alla pronuncia della sentenza
[[OSCURATO:PERSONA] e a., citata], la società controllata avente sede nello Stato membro A possa essere stata rimborsata
o possa aver diritto, in linea di principio, al rimborso del pagamento anticipato dell’imposta sulle società, o ad un rimborso
con riferimento a questa imposta, per il dividendo versato alla capogruppo stabilita nello Stato membro B o nello Stato membro
C.
(g) Quali precisazioni, se del caso, la Corte di giustizia ritenga adeguato fornire, nella fattispecie, in merito alle circostanze
che il giudice nazionale dovrebbe prendere in considerazione al momento di valutare se sussista una violazione sufficientemente
grave ai sensi della sentenza [Brasserie du Pêcheur e Factortame, citata], e, in particolare, sulla questione se, tenendo
conto dello stato della giurisprudenza sull’interpretazione delle disposizioni comunitarie pertinenti, la violazione fosse
giustificabile».
24. In conformità all’art. 103, n. 4, del regolamento di procedura, hanno presentato osservazioni scritte nel presente procedimento
le ricorrenti pilota, il governo del [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA], l'Irlanda e la Commissione, nonché i governi di [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Italia. All’udienza, tenutasi il 22 novembre 2005, hanno svolto osservazioni orali le ricorrenti pilota,
il governo del [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA], la Commissione, l’Irlanda, nonché i governi tedesco, francese e olandese.
IV –
Analisi
A –
Questione n. 1, sub a)
25. Con la questione n. 1, sub a), il giudice nazionale chiede sostanzialmente se, nel caso in cui un paese come il [OSCURATO:PERSONA]
accordi un diritto ad un credito d’imposta pieno sui dividendi versati da società residenti ad azionisti persone fisiche anch’esse
residenti e, qualora tale diritto sia previsto da una CDI (dividendi assoggettati all’imposta prevista da questa CDI), alle
persone fisiche [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] o in altri [OSCURATO:PERSONA] membri, gli artt. 43 CE o 56 CE obblighino il [OSCURATO:PERSONA]
ad estendere il diritto ad un credito d’imposta pieno o parziale per i dividendi versati da una società controllata stabilita
nel [OSCURATO:PERSONA] alla capogruppo che ha sede al di fuori di questo paese.
1. Applicabilità degli artt. 43 CE e/o 56 CE
26. Considerato che nella prima questione il giudice nazionale ha richiamato tanto l’art. 43 CE quanto l’art. 56 CE, occorre determinare,
in limine, quale di queste disposizioni trovi applicazione nella specie. In via di principio, tale precisazione è importante
per un duplice motivo. Anzitutto, mentre l’art. 43 CE si applica solo al caso delle restrizioni all’esercizio della libertà
di stabilimento tra [OSCURATO:PERSONA] membri, l’art. 56 CE vieta anche le restrizioni ai movimenti di capitale tra [OSCURATO:PERSONA] membri e paesi
terzi. In secondo luogo, le suddette disposizioni hanno un diverso ambito di applicazione ratione temporis: in particolare,
l’art. 56 CE è entrato in vigore il 1° gennaio 1994 con efficacia diretta, ed è sottoposto ad una clausola di «standstill»
(contenta nell’art. 57 CE) per quanto riguarda gli [OSCURATO:PERSONA] terzi (sebbene il principio della libera circolazione dei capitali
fosse stato già stabilito dal Consiglio) (
27
).
27. A mio parere, la normativa britannica controversa può ricadere in via di principio nella sfera tanto dell’art. 43 CE quanto
dell’art. 56 CE, a seconda del tipo di partecipazione detenuta da un dato ricorrente nella società avente sede nel [OSCURATO:PERSONA]
di cui trattasi. La Corte di giustizia ha ripetutamente affermato che una società stabilita in uno Stato membro che detenga
una partecipazione nel capitale di una società stabilita in un altro stato membro tale da «conferir[le] una sicura influenza
sulle decisioni della società» e da «consentir[le] di indirizzarne l’attività», si avvale del proprio diritto di stabilimento (
28
). Pertanto, nel caso di società non stabilite nel [OSCURATO:PERSONA] che detengano partecipazioni che soddisfano i criteri suindicati,
sarà dunque rispetto all’art. 43 CE che dovrà essere verificata la compatibilità della normativa britannica con il Trattato.
28. Sebbene sia compito del giudice nazionale applicare tale criterio dopo aver analizzato la situazione della società ricorrente,
risulta evidente dall’ordinanza di rinvio che taluni casi pilota rientrano in tale categoria (
29
). Vorrei sottolineare che, sebbene l’esercizio di tale libertà da parte delle società interessate implichi inevitabilmente
anche un movimento di capitali nel [OSCURATO:PERSONA], quale condizione necessaria per stabilire una sede secondaria in questo paese,
ritengo nondimeno che tale aspetto costituisca solo una conseguenza indiretta dell’esercizio della libertà di stabilimento.
Richiamo in proposito le considerazioni dell’avvocato generale Alber nella citata causa Baars, nel punto in cui osserva che
«[n]el caso in cui sussista una diretta lesione della libertà di stabilimento, la quale comporti indirettamente una riduzione
dei flussi di capitali tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri, sono applicabili unicamente le norme in materia di libertà di stabilimento (
30
)». Ne discende che per quanto riguarda tali società l’art. 43 CE ha applicazione prioritaria.
29. Con riguardo alle società non residenti nel [OSCURATO:PERSONA], le quali detengano partecipazioni nel capitale di una società stabilita
in questo paese che non sono tali da conferire alle prime «un’influenza decisiva» sulle decisioni della seconda, o da consentire
loro di indirizzarne l’attività, la regolamentazione del [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe essere esaminata alla luce della compatibilità
con l’art. 56 CE. Faccio osservare in proposito che la normativa controversa del [OSCURATO:PERSONA] riguarda chiaramente ciò che
si può definire come «movimento di capitali». Sebbene il Trattato non contenga una definizione di tale concetto, la Corte
ha affermato che, se è vero che la percezione di dividendi può di per sé non costituire un movimento di capitali, essa tuttavia
presuppone la partecipazione nel capitale di imprese nuove o già operanti, il che costituisce movimento di capitali (
31
).
30. Pertanto, in via di principio, a causa della natura della presente causa quale azione collettiva, in cui la Corte non è stata
messa a conoscenza della situazione specifica e del tipo di partecipazione proprie di ciascuna ricorrente, sarebbe opportuno
esaminare la compatibilità della regolamentazione britannica controversa alla luce di ambedue gli artt. 43 CE e 56 CE. Ciononostante,
nella fattispecie, l’applicazione dell’una o dell’altra diposizione conduce ad un medesimo risultato, sollevando questioni
analoghe. Di conseguenza, sebbene nei paragrafi successivi io consideri espressamente la sola applicazione dell’art. 43 CE,
lo stesso ragionamento vale in caso di applicazione dell’art. 56 CE.
2. Compatibilità con l’art. 43 CE
31. Come ho osservato in precedenza, il caso in esame pone per la prima volta la questione se, sulla base della disciplina normativa
nazionale di cui sopra, l’art. 43 CE obblighi il [OSCURATO:PERSONA] ad accordare un credito d’imposta per i dividendi distribuiti
all’estero. A mio parere, tale questione dovrebbe essere risolta in senso negativo. Per poter dare una spiegazione chiara
ed esauriente delle ragioni che mi spingono verso tale conclusione, è necessario rifarsi ai principi che sono alla base dell’applicazione
delle norme sulla libera circolazione in materia di imposte dirette.
a) Applicazione dell’art. 43 CE alle norme che disciplinano le imposte dirette: Introduzione
32. Per analizzare la portata dell’art. 43 CE in quest’area occorre muovere dalla considerazione che la materia delle imposte
dirette rientra in via generale nella competenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri. Come è risaputo, l’armonizzazione in questo campo può
essere raggiunta solo attraverso un’azione legislativa a norma dell’art. 94 CE, che richiede la delibera all’unanimità sulla
legislazione proposta (
32
), ed allo stato attuale esiste solo un esiguo numero di disposizioni comunitarie in quest’area (
33
).
33. Nonostante ciò, usando una classica espressione della Corte «se è pur vero che la materia delle imposte dirette rientra nella
competenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri, questi ultimi devono tuttavia esercitare tale competenza nel rispetto del diritto comunitario (
34
)». E’ evidente che ciò implica l’obbligo di adempiere le disposizioni dell’art. 43 CE, che vieta di porre restrizioni all’apertura
di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno stato membro stabiliti sul territorio di uno Stato membro
qualsiasi. A termini dell’art. 43, n. 2, CE, la libertà di stabilimento importa la costituzione e la gestione di imprese in
uno Stato membro, alle condizioni definite dalla legislazione di tale Stato membro nei confronti dei propri cittadini. In
forza dell’art. 48 CE, la libertà di stabilimento comprende, per le società e le imprese costituite secondo le leggi di uno
Stato membro e che abbiano la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro di attività principale all’interno della
Comunità, il diritto di svolgere la loro attività nello Stato membro considerato mediante una controllata, una succursale
o un’agenzia (
35
).
34. La Corte ha coerentemente affermato che misure fiscali nazionali che abbiano l’effetto di limitare o ostacolare l’esercizio
della libertà di stabilimento, costituiscono una violazione dell’art. 43 CE, salvo il caso in cui una restrizione del genere
persegua uno scopo legittimo compatibile con il Trattato e sia giustificata da ragioni imperative di interesse generale. Inoltre,
l’applicazione di tale restrizione dev’essere idonea a garantire il conseguimento dello scopo in tal modo perseguito e non
deve eccedere quanto necessario per raggiungerlo (
36
).
35. La Corte ha anche spesso utilizzato il linguaggio della discriminazione nel contesto dell’art. 43 CE applicato alle misure
di fiscalità diretta. Secondo una giurisprudenza costante, l’art. 43 vieta ogni forma di discriminazione, tanto diretta (come
nel caso di misure che operino apertamente una disparità di trattamento sulla base della cittadinanza), quanto indiretta o
«dissimulata» (ad esempio, quando le misure di cui trattasi siano ugualmente applicabili ma abbiano, di fatto, un effetto
discriminatorio) (
37
). A tal riguardo, la giurisprudenza ha dato una definizione della discriminazione che consiste «nell’applicazione di norme
diverse a situazioni analoghe ovvero nell’applicazione della stessa norma a situazioni diverse» (
38
).
36. Dopo un’attenta analisi, ritengo che nel campo delle imposte dirette non vi siano differenze di ordine pratico tra l’una e
l’altra definizione, ossia «restituzione» e «discriminazione». Ciò che invece risulta fondamentale, quando esaminiamo la normativa
in materia di imposte dirette, è tenere distinti due significati del termine «restrizione».
37. Una prima accezione indica le restrizioni che risultano inevitabilmente dalla coesistenza di sistemi fiscali nazionali separati.
Conformemente al principio che, allo stato attuale del diritto comunitario, sancisce la competenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia
di fiscalità diretta, le imposte dirette sono gestite all’interno dell’UE per mezzo di regimi nazionali fiscali che coesistono
con le loro differenze e peculiarità. Alcuni svantaggi che colpiscono le società impegnate in operazioni transfrontaliere
possono risultare come conseguenza diretta e inevitabile della giustapposizione di tali sistemi ed in particolare derivano
da: (1) l’adempimento comulativo di oneri amministrativi a carico delle imprese operanti sul piano transfrontaliero; (2) l’esistenza
di divergenze tra i sistemi fiscali nazionali, e (3) la necessità di ripartire la competenza tributaria, il che comporta una
dislocazione della base imponibile. Ma affronterò tali punti più dettagliatamente nei paragrafi successivi.
38. È vero che, in generale, tali conseguenze possono «limitare» l’attività transfrontaliera. Tuttavia, l’uso del termine «restrizione»
– sebbene condiviso dalla stessa giurisprudenza della Corte – risulta in tale contesto fuorviante. In realtà qui si tratta
di distorsioni dell’attività economica derivanti dal fatto che sistemi fiscali diversi devono coesistere fianco a fianco.
In taluni casi, tali distorsioni producono svantaggi per gli operatori economici, in altri casi risultano invece vantaggiose.
Mentre nel primo caso le dette distorsioni producono effetti «restrittivi», nella seconda ipotesi esse incentivano lo stabilimento
di attività economiche transfrontaliere. Anche se la Corte, di norma, è chiamata a pronunciarsi su quelle che possono definirsi
«quasi-restrizioni», derivanti dalle dette distorsioni, non dobbiamo dimenticare che vi è un’altra faccia della medaglia –
ossia, la situazione in cui possono scaturire particolari vantaggi per l’imprenditoria transfrontaliera. In quest’ultima ipotesi,
il soggetto passivo interessato, generalmente, non invoca il diritto comunitario.
39. Le cause all’origine delle quasi-restrizioni ed il carattere di queste ultime indicano che tali ostacoli possono essere eliminati
solo con un intervento del legislatore comunitario, mediante la messa in atto di una soluzione coerente applicabile all’intera
Unione Europea, vale a dire, attraverso un regime fiscale di ampiezza comunitaria. In mancanza di una soluzione che uniformi
le discipline fiscali a livello europeo, si deve pertanto ritenere che le dette quasi-restrizioni esulino dal campo di applicazione
dell’art. 43 CE. Vorrei aggiungere che l’intervento dell’organo giurisdizionale è, per la sua stessa natura, casistico e frammentario.
Di conseguenza, la Corte dovrebbe usare una certa cautela nel rispondere alle questioni ad essa sottoposte che sollevino problemi
di carattere sistematico. Il legislatore si trova in una posizione migliore per affrontare tali questioni, in particolare
quando esse investono problemi che richiedono considerazioni di politica economica e fiscale.
40. Per contro, la seconda accezione di restrizione si riferisce a quelle che possono essere definite restrizioni «vere e proprie»:
ossia, alle restrizioni che vanno ben oltre le conseguenze inevitabili della coesistenza di sistemi fiscali nazionali, e che
ricadono nell’ambito dell’art. 43 CE. Senza dubbio, il fatto che, come spiegherò in seguito, i criteri che determinano la
competenza tributaria degli [OSCURATO:PERSONA] membri siano basati sulla residenza o sull’origine dei redditi, implica che sostanzialmente
tutte le misure fiscali nazionali che costituiscono restrizioni in «senso proprio», in pratica, possono anche essere considerate
misure discriminatorie dirette o indirette (
39
).
41. Passo ora ad analizzare più in dettaglio la distinzione fra misure quasi-restrittive e misure discriminatorie [rispettivamente,
sub (b) e (c)].
b) Conseguenze inevitabili di carattere restrittivo derivanti dalla coesistenza di sistemi fiscali nazionali (quasi-restrizioni)
i) Oneri di conformità amministrativa più elevati
42. Una prima conseguenza della giustapposizione di sistemi fiscali nazionali separati consiste nel fatto che, esaminato da una
prospettiva squisitamente amministrativa, ciascun sistema appare dotato di una propria autorità tributaria, dispone di procedure
proprie per la presentazione delle dichiarazioni fiscali e per la predisposizione delle relative indagini successive (ove
necessario). Ne discende che gli operatori economici impegnati in attività transfrontaliere dovranno fin dal principio sostenere
costi di conformità amministrativa maggiori rispetto ai loro omologhi che operano in un solo Stato membro (
40
).
ii) Divergenze
43. Una seconda conseguenza della giustapposizione di sistemi fiscali nazionali distinti deriva dal fatto che tra tali sistemi
esisteranno sempre disparità o differenze. Che tali divergenze siano inevitabili è evidente, se si considera che i sistemi
fiscali nazionali sono tagliati a misura della situazione macroeconomica specifica di uno Stato membro in un dato momento.
Allo stadio attuale dell’integrazione tra le economie nazionali, tali situazioni variano considerevolmente tra i diversi [OSCURATO:PERSONA]
membri (si pensi, ad esempio, alla struttura e la dimensione dei mercati nazionali del lavoro e dei capitali). [OSCURATO:PERSONA] membri
in cui la forza lavoro è più incisiva dei capitali possono, ad esempio, scegliere di tassare in maggior misura il lavoro rispetto
al capitale.
44. Anche le scelte di politica economica degli [OSCURATO:PERSONA] membri possono essere sostanzialmente diverse. Esse si riflettono, per esempio,
sulle aliquote d’imposta: gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono decidere di percepire imposte relativamente più elevate con il proposito
di migliorare la qualità e l’offerta di servizi pubblici, oppure perché desiderano operare una redistribuzione dei redditi
a favore dei ceti sociali meno abbienti. Ognuna di queste scelte costituisce una decisione politica essenziale dal punto di
vista della competenza fiscale degli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di imposte dirette. A loro volta, tali scelte di politica economica
possono rappresentare un fattore che contribuisce a differenziare i sistemi fiscali nazionali, inter alia, per quanto riguarda
il metodo scelto per alleviare la doppia imposizione economica – ad esempio, gli [OSCURATO:PERSONA] con un’aliquota d’imposta piuttosto
bassa possono optare per un sistema classico di attenuazione della doppia imposizione, mentre gli [OSCURATO:PERSONA] che impongono aliquote
d’imposta più elevate potrebbero preferire un sistema d’imputazione.
45. Di conseguenza, se non verrà realizzata una maggiore integrazione delle economie nazionali all’interno dell’UE, è logico che
permangano considerevoli differenze nella struttura e nella conformazione dei sistemi fiscali diretti degli [OSCURATO:PERSONA] membri,
come anche tra le aliquote fiscali.
46. Tali divergenze provocano inevitabilmete effetti distorsivi che incidono sugli investimenti, sull’impiego e, nel caso delle
società e dei lavoratori autonomi, sulle decisioni di stabilimento. E’ chiaro che le differenze tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri riguardanti
la tassazione effettiva delle imprese, gli oneri fiscali amministrativi, e la struttura dei sistemi fiscali nazionali incidono
sulla scelta del luogo in cui stabilire un’attività economica. Tuttavia, come recentemente confermato dalla Corte di giustizia
nella sentenza Schempp, e come io stesso ho posto in evidenza nelle mie conclusioni relative a tale causa, le distorsioni
che possono eventualmente derivare da mere divergenze tra sistemi fiscali non ricadono nell’ambito delle disposizioni del
Trattato sulla libera circolazione. In tale procedimento, che riguardava un ricorso fondato sulle norme del Trattato relative
alla cittadinanza, la Corte ha ricordato di aver già dichiarato che «il Trattato CE non garantisce al cittadino dell’Unione
che il trasferimento delle sue attività in uno Stato membro diverso da quello in cui risiedeva precedentemente sia neutrale
sotto il profilo fiscale. Tenuto conto delle differenze tra le legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia, un simile trasferimento
può, secondo i casi, essere più o meno favorevole o sfavorevole per i lavoratori sul piano delle imposte indirette (
41
)». Esattamente lo stesso principio si applica ai ricorsi fondati sull’art. 43 CE. Perciò, gli ostacoli alla libertà di stabilimento
che derivano dalle disparità o dalle differenze tra i sistemi fiscali di due o più [OSCURATO:PERSONA] membri, esulano dal campo di applicazione
dell’art. 43 CE. Tali ostacoli possono essere contrapposti a quelli derivanti da una discriminazione che si verifichi in conseguenza
dell’applicazione di norme appartenenti ad un unico sistema fiscale (
42
).
47. Occorre ricordare che, sebbene le restrizioni derivanti dalle divergenze tra i sistemi nazionali non ricadano nell’ambito
delle disposizioni del Trattato sulla libera circolazione, ciò non significa che esse siano in via di principio escluse dal
campo di applicazione del Trattato. Al contrario, la competenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri ín materia di imposte dirette, è, in primo
luogo, oggetto delle misure di armonizzazione adottate ai sensi dell’art. 94 CE, e, in secondo luogo, è oggetto delle misure
che la Commissione adotta in base all'art. 96 CE o all'art. 97 CE per evitare distorsioni delle condizioni di concorrenza (
43
).
iii) Ripartizione della competenza tributaria (dislocazione della base imponibile)
48. Una terza forma di restrizione derivante del fatto che i regimi di imposizione fiscale diretta hanno dimensione nazionale
è data dall’esigenza di ripartire la competenza fiscale sul reddito degli operatori economici transfrontalieri (dislocazione
della base imponibile). Come nel caso delle divergenze tra i sistemi fiscali nazionali, anche tali restrizioni devono essere
tenute distinte dalle forme di discriminazione, in quanto non sono una conseguenza dell’applicazione di norme appartenenti
ad un unico ordinamento fiscale, ma derivano dalla coesistenza di due distinti sistemi tributari (ossia, lo svantaggio fiscale
che ne deriva non è imputabile a nessuna giurisdizione in particolare). Tuttavia, al contrario delle suddette divergenze,
queste ultime restrizioni esisterebbero comunque anche qualora i sistemi fiscali nazionali avessero una stessa struttura e
conformazione.
49. La natura di questo tipo di restrizioni si spiega facilmente. È evidente che la coesistenza di sistemi fiscali nazionali distinti
comporta che, al fine di disciplinare la situazione degli operatori economici transfrontalieri, occorra stabilire le modalità
con cui tali sistemi interagiscono. In particolare, uno Stato deve scegliere il criterio in base al quale potrà determinare
la (porzione) di reddito percepito da un operatore economico che ricade nell’ambito della sua competenza fiscale. Allo stato
attuale del diritto internazionale tributario, uno dei metodi principali di ripartizione delle competenze fiscali è basato
sulla distinzione tra l’imposizione dello «Stato di residenza» (tassazione dei residenti) e quella dello «Stato fonte» dei
redditi (tassazione dei non residenti) (
44
).
50. Nel caso della tassazione dello Stato di residenza, lo Stato in cui risiede il contribuente ha, in linea di principio, potere
impositivo sull’intero reddito di quest’ultimo (tassazione «universale» dei residenti). Uno dei principali motivi che stanno
alla base di tale criterio consiste nella considerazione che il luogo in cui il contribuente fa maggior uso di strutture (ad
esempio servizi pubblici, prestazioni di previdenza sociale, infrastrutture e via dicendo) è lo Stato in cui l’interessato
ha stabilito la propria residenza. Per contro, nel caso della tassazione dello Stato fonte, lo Stato in cui il contribuente
non risiede ha potere impositivo solo sulla parte dei redditi di quest’ultimo che sia stata prodotta all’interno del suo territorio
(tassazione «su base territoriale»). Uno dei principali motivi alla base di tale criterio deriva dalla considerazione che
è lo Stato fonte a fornire «l’opportunità economica» di ottenere tali guadagni.
51. Tale metodo di ripartizione della competenza tributaria ha come conseguenza il fatto che un operatore economico che percepisca
redditi provenienti dall’estero, in mancanza di regole di priorità tra gli [OSCURATO:PERSONA] interessati, possa essere assoggettato ad
una doppia imposizione giuridica. Nel diritto internazionale tributario il principio generalmente riconosciuto in materia
di priorità di tassazione è quello della «titolarità dello Stato fonte»: cioè la priorità del diritto di tassare il reddito
prodotto nello Stato fonte è attribuita a quest’ultimo. Perciò, ove si tratti di ridurre la doppia imposizione giuridica,
è, in genere, competente lo Stato di residenza, cui spetta scegliere se e come intenda disporre tale riduzione (
45
). Ad esempio, uno Stato può scegliere di ridurre la doppia imposizione giuridica su base unilaterale oppure mediante la stipulazione
di una CDI, usando un sistema di esenzioni o di crediti (
46
). È chiaro, quindi, che la distinzione tra residenti (Stato di residenza, tassazione dei redditi conseguiti dovunque) e non
residenti (Stato di origine, tassazione su base territoriale) è essenziale ai fini dell’attuale ripartizione delle competenze
tributarie tra gli [OSCURATO:PERSONA], come risulta dal diritto internazionale tributario.
52. Ai sensi del diritto comunitario, il potere di scegliere i criteri e il metodo di ripartizione della competenza tributaria
appartiene esclusivamente agli [OSCURATO:PERSONA] membri (in conformità del diritto internazionale tributario). Al momento attuale non
è possibile riscontrare nel diritto comunitario criteri alternativi, né basi per stabilire simili criteri. La Corte di giustizia
ha riconosciuto tale limite in numerose occasioni. Ad esempio, nella sentenza Gilly, dopo aver osservato che l’attribuzione
della competenza tributaria sulla base della cittadinanza non può, di per sé, essere considerata discriminatoria, la Corte
ha riconosciuto che tali differenziazioni «discendono, in mancanza di misure di unificazione o di armonizzazione nell’ambito
comunitario, in particolare in forza dell’art. [293] del Trattato, dalla competenza che hanno le parti contraenti a stabilire,
al fine di eliminare le doppie imposizioni, i criteri di ripartizione fra esse del loro potere impositivo. Sempre ai fini
della ripartizione della competenza tributaria, non è illogico che gli [OSCURATO:PERSONA] membri si ispirino alla prassi internazionale
e al modello di convenzione elaborato dall’OCSE (…) (
47
)». Analogamente, in numerosi casi la Corte ha espressamente ammesso la compatibilità con il diritto comunitario della distinzione
tra tassazione dello Stato di residenza (universale) e tassazione dello Stato fonte (su base territoriale) (
48
)».
53. Nonostante ciò, la Corte ha considerato che la distinzione tra residenti e non residenti non sempre costituisce un elemento
sufficiente per giustificare un trattamento differenziato dei contribuenti. Nella citata sentenza Marks & Spencer, riassumendo
la sua posizione su questo punto, la Corte ha rilevato che: «(…) nel diritto tributario la residenza del contribuente può
rappresentare un fattore che può giustificare norme nazionali che comportano un diverso trattamento tra contribuenti residenti
e non residenti. Tuttavia, la residenza non è sempre un fattore giustificato di distinzione. Infatti, ammettere che lo Stato
membro di stabilimento possa liberamente riservare un trattamento diverso per il solo fatto che la sede di una società si
trova in un altro Stato membro svuoterebbe di contenuto l’art. 43 CE (…). In ciascuna situazione concreta occorre esaminare
se la limitazione dell’applicazione di un vantaggio fiscale ai contribuenti residenti sia motivato da elementi oggettivi pertinenti
tali da giustificare la disparità di trattamento (…) (
49
)».
54. Il ragionamento svolto dalla Corte in tale causa pone in evidenza che, ove esistano disparità di trattamento, la Corte esaminerà
tali disparità per verificare se esistano motivi oggettivi che possano giustificarle. Detto in altri termini: si avrebbe una
violazione dell’art. 43 CE nel caso in cui il diverso trattamento riservato dallo Stato membro interessato ai suoi contribuenti
non fosse una logica e diretta conseguenza del fatto che, nello stadio attuale di sviluppo del diritto comunitario, è possibile
imporre ai soggetti passivi, con riguardo ad operazioni di carattere transfrontaliero, obblighi tributari diversi da quelli
normalmente imposti in situazioni di ordine puramente interno. Al riguardo, è importante osservare che gli operatori economici
i quali si avvalgono del loro diritto di libera circolazione, conoscono generalmente le differenze tra le normative fiscali
nazionali che li riguardano nonché la relativa attribuzione della competenza tributaria sulla base delle CDI. Alla luce delle
precedenti considerazioni, sorge la domanda relativa a quali obblighi incombano agli [OSCURATO:PERSONA] membri in forza dell’art. 43 CE.
c) Restrizioni che ricadono nell’ambito dell’art. 43 CE
55. Riassumendo, quando una restrizione alla libertà di stabilimento è una mera conseguenza della giustapposizione di amministrazioni
tributarie nazionali, o è frutto delle divergenze tra i sistemi fiscali nazionali, o costituisce un effetto della ripartizione
della competenza tributaria tra due sistemi fiscali (quasi-restrizione), essa non ricade nel divieto di cui all’art. 43 CE.
Al contrario, le restrizioni «vere e proprie», cioè quelle restrizioni alla libertà di stabilimento che vanno oltre le conseguenze
inevitabili della coesistenza di più sistemi fiscali nazionali, ricadono nel divieto di cui all’art. 43 CE, tranne che siano
giustificate. Secondo la terminologia usata supra, un trattamento fiscale sfavorevole ricadrà nella sfera dell’art. 43 CE
qualora derivi direttamente da una discriminazione operata dalle norme di un unico ordinamento fiscale, e non quando sia una
mera conseguenza della diversità o della ripartizione della competenza tributaria tra (due o più) sistemi fiscali degli [OSCURATO:PERSONA]
membri.
56. Come ho ricordato in precedenza, la Corte ha statuito che la discriminazione consiste «nell'applicazione di norme diverse
a situazioni analoghe ovvero nell'applicazione della stessa norma a situazioni diverse (
50
)».
57. A mio parere, dal metodo di ripartizione della competenza tributaria tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri – basato sulla distinzione tra tassazione
universale (Stato di residenza) e tassazione su base territoriale (Stato fonte dei redditi) – deriva una diversa applicazione
del concetto di discriminazione, in funzione del fatto che lo Stato agisca in qualità di Stato di residenza ovvero di Stato-fonte.
Semplicemente, poiché la natura della competenza tributaria che viene esercitata è sostanzialmente diversa nell’uno e nell’altro
caso, non possiamo considerare un operatore economico assoggettato alla potestà tributaria dello Stato di residenza in una
situazione comparabile a quella di un operatore economico assoggettato alla potestà tributaria dello Stato fonte, e vice versa.
Ne discende che l’art. 43 CE impone ad uno Stato membro due diverse categorie di obblighi, a seconda del tipo di competenza
tributaria da questo esercitata nel caso specifico.
i) Obblighi incombenti allo Stato di residenza in forza dell’art. 43 CE
58. Il principale obbligo dello Stato che esercita una competenza tributaria a titolo di Stato di residenza consiste, sostanzialmente,
nel trattare i redditi conseguiti all’estero dai residenti conformemente al modo in cui ha determinato la base imponibile
sul piano nazionale. Qualora quest’ultima sia stata ripartita in modo tale da includere i redditi di origine straniera – ad
esempio considerandoli imponibili – lo Stato di residenza non dovrà discriminare tra redditi di origine nazionale e redditi
provenienti dall’estero. Tale principio è stato illustrato dalla giurisprudenza della Corte. Infatti, con riguardo, ad esempio,
alle imposte sui redditi delle società, la Corte ha così stabilito:
«[n]ei limiti in cui decida di attenuare la doppia imposizione economica sui dividendi percepiti dai residenti, lo Stato di
residenza, che esercita una potestà tributaria sulla totalità dei redditi percepiti dai residenti, deve accordare ai dividendi
di fonte estera ed ai dividendi nazionali le medesime agevolazioni, e, a tale scopo, deve tenere conto dell’imposta societaria
pagata all’estero (
51
)».
– Analogamente, qualora lo Stato di residenza offra la possibilità di dedurre le perdite di esercizio di una società stabilita
sul suo territorio dagli utili imputabili all’esercizio precedente o successivo, tale possibilità non può venire legittimamente
negata per il solo motivo che la società di cui trattasi percepisce anche redditi di provenienza dall’estero (
52
).
– Inoltre, laddove uno Stato membro conceda il beneficio di un regime di imposizione a livello di gruppo che esenta dall’obbligo
di pagare l’ACT le società controllate residenti che distribuiscono gli utili alle capogruppo residenti, la stessa possibilitità
deve essere estesa alle società controllate residenti che distribuiscono utili alle capogruppo aventi sede all’estero, le
quali sarebbero altrimenti assoggettate all’ACT (
53
).
59. Al contrario, nella sentenza Marks & Spencer, la Corte ha considerato che, in via di principio, nella misura in cui uno Stato
membro non abbia potere impositivo sugli utili della filiale estera di una società madre residente, tale Stato non è tenuto
a concedere sgravi sulle perdite di esercizio (
54
). In altri termini, qualora uno Stato di residenza abbia ripartito la base imponibile sul piano nazionale in modo tale da
non avere potere impositivo su una filiale estera di una società residente sul suo territorio, è coerente, in generale, che
tale Stato rifiuti di prendere in considerazione le deduzioni relative ai redditi originari di un altro paese all’atto di
determinare l’imposta dovuta dalla società residente.
60. In merito all’imposta sui redditi delle persone fisiche, la giurisprudenza della Corte ha, in linea di principio, accolto
la regola di diritto tributario internazionale secondo cui incombe allo Stato di residenza, in virtù di un potere impositivo
universale sui redditi dei residenti, avere piena considerazione della situazione personale e familiare di un lavoratore o
di un imprenditore (
55
), salvo che, e nella misura in cui, tale fattore sia stato preso in considerazione dallo Stato-fonte dei redditi (ad esempio,
in forza di disposizioni contenute in una CDI) (
56
). Inoltre, gli incentivi accordati ai residenti che effettuano investimenti in patria devono essere concessi anche nel caso
di investimenti oltre frontiera (
57
).
61. Infine, sebbene uno Stato di residenza possa legittimamente richiedere una regolarizzazione della posizione fiscale dei contribuenti
che cerchino costantemente di sottrarsi alla sua giurisdizione, (attraverso un’imposta d’uscita prelevata, ad esempio, sulle
plusvalenze mobiliari non ancora realizzate), tale misura fiscale non potrà essere applicata in modo sproporzionato rispetto
all’obiettivo di salvaguardare la coerenza fiscale e di evitare gli abusi (
58
).
62. Con riguardo agli obblighi dello Stato di residenza in materia di imposte sul reddito delle società, vorrei aggiungere un
breve commento alla sentenza della Corte nella causa Bosal (
59
). In tale occasione, la Corte ha considerato contraria all’art. 43 CE una normativa olandese che consentiva ad una società
madre residente nei [OSCURATO:PERSONA] di detrarre i costi relativi alla partecipazione nel capitale di una sua controllata solo
se anch’essa era assoggettata ad imposta nei [OSCURATO:PERSONA], oppure qualora risultasse che tali costi erano destinati indirettamente
al conseguimento di utili imponibili in detto Stato membro. La Corte è giunta a tale conclusione attraverso un ragionamento
articolato in tre fasi. In primo luogo, dopo aver constatato che la limitazione sulla deducibilità dei costi imposta dalla
normativa olandese era, in via di principio, compatibile con la direttiva sulle società madri e figlie (
60
), la Corte ha osservato che, tuttavia, tale limitazione poteva «dissuadere» una società madre (olandese) dall’esercitare le
proprie attività con l’intermediazione di una società controllata stabilita in un altro Stato membro, e che, per tale motivo,
rappresentava un ostacolo alla costituzione di società controllate in altri [OSCURATO:PERSONA] membri ai sensi dell’art. 43 CE. In secondo
luogo, la Corte ha negato che la normativa controversa potesse essere giustificata in base al cosiddetto principio della «coerenza
fiscale» (cioè in base alla necessità di salvaguardare la coerenza del sistema fiscale olandese). La Corte ha spiegato che,
nel caso di specie, non esisteva un «nesso diretto» tra la concessione di un vantaggio fiscale alle società madri – il diritto
di dedurre i costi di partecipazione nel capitale delle società controllate – ed il regime fiscale delle società controllate.
Al riguardo, la Corte ha richiamato la propria giurisprudenza nella causa Baars
(
61
)
,
ricordando che non può esistere alcun nesso diretto quando si tratta, per esempio, di imposte distinte o di trattamento fiscale
di soggetti passivi diversi. In terzo luogo, la Corte ha respinto l’argomento secondo cui, in forza del principio di territorialità,
una società madre olandese che possieda società controllate soggette ad imposizione nei [OSCURATO:PERSONA] ed una società madre olandese
le cui società controllate siano soggette ad imposizione altrove non si trovano in situazioni comparabili agli effetti dell’art. 43
CE. Su tale punto, la Corte si è limitata a citare la sentenza nella causa [OSCURATO:PERSONA] (
62
) e ha osservato che, mentre l’applicazione del principio di territorialità nella sentenza Futura
(
63
) riguardava l’imposizione di una singola società (che esercitava la propria attività in un altro Stato membro mediante una
sede secondaria), il caso in esame riguardava invece l’imposizione di una società madre e di una controllata, (cioè due soggetti
aventi personalità giuridica e tassabili separatamente).
63. Con il dovuto rispetto, tale sentenza, a mio parere, non ha dato il giusto peso alla ripartizione del potere impositivo tra
gli [OSCURATO:PERSONA] membri nel caso specifico. Mi riferisco in particolare al passo in cui la Corte dichiara che il criterio della comparabilità
era soddisfatto. A mio parere, costituisce un elemento fondamentale per l’analisi il fatto che nei [OSCURATO:PERSONA] fossero esenti
da imposta tutti gli utili «incamerati» dalle società madri e provenienti dalle controllate stabilite in altri [OSCURATO:PERSONA] membri.
Ciò significa che il potere impositivo era stato ripartito tra i [OSCURATO:PERSONA] e gli [OSCURATO:PERSONA] membri di residenza delle società
controllate in modo tale che l’imposizione degli utili delle società controllate stabilite all’estero rientrava esclusivamente
nella competenza dello Stato di residenza di queste ultime – cioè dello Stato fonte. Pertanto, mi sembrerebbe del tutto coerente
con tale ripartizione delle competenze il fatto che i [OSCURATO:PERSONA] bassi attribuiscano allo Stato membro di stabilimento delle controllate
gli oneri sostenuti dalla società madre olandese a fronte degli utili esenti da imposta realizzati da queste ultime. In altre
parole, appare evidente che la posizione di una società madre che possiede una società controllata i cui profitti sono soggetti
ad imposta nel suo stesso Stato di residenza, da un lato, e quella di una società madre che possiede una società controllata
i cui profitti non siano soggetti ad imposta (cioè siano esenti) nello Stato di residenza della societá madre, dall’altro,
non siano tra loro comparabili In somma, questo sembrerebbe essere un esempio classico di disparità di trattamento che deriva
direttamente dalla dislocazione della base imponibile. Mi sembra perciò che tale pronuncia della Corte abbia avuto l’effetto
di scavalcare la scelta degli [OSCURATO:PERSONA] membri relativa alla ripartizione della competenza tributaria ed alla priorità di imposizione–
scelta che, come ho rilevato nei paragrafi precedenti, rientra interamente nell’ambito della competenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri.
64. Vorrei aggiungere che, in linea di principio, la conclusione cui è giunta la Corte nella sentenza Bosal implica inoltre che
gli (stessi) oneri potrebbero venire ugualmente dedotti nello Stato membro in cui ha sede la società controllata. Mentre si
può presumere che la Corte non abbia inteso permettere una «doppia agevolazione», la sentenza in parola non fornisce alcuna
indicazione in merito a quale dei due [OSCURATO:PERSONA] – quello della società madre ovvero quello della società controllata – debba avere
priorità di tassazione in questa deduzione di costi. Invero, questo era il contenuto della seconda questione pregiudiziale
formulata dallo [OSCURATO:PERSONA] in tale procedimento, alla quale la Corte non ha, peraltro, dato una risposta esplicita. È sufficiente
ripetere, come ho osservato in precedenza, che il diritto comunitario non fornisce le basi per attribuire la competenza tributaria
né la priorità di tassazione (
64
).
65. Come argomento a se stante, è importante notare che nella sentenza Marks & Spencer, la Corte ha aggiunto una riserva – con
riguardo all’imposizione dei redditi delle società – al principio secondo cui gli [OSCURATO:PERSONA] di residenza hanno l’obbligo di trattare
i redditi conseguiti all’estero dai residenti conformemente al modo in cui hanno ripartito la base imponibile. La Corte ha
dichiarato che, in circostanze eccezionali, qualora la controllata [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] non abbia alcuna possibilità
di ottenere la presa in considerazione delle perdite di esercizio, uno Stato di residenza deve estendere a tali perdite l’esenzione
di gruppo prevista dalla normativa nazionale, nonostante il fatto che lo stesso Stato non eserciti altrimenti la propria competenza
fiscale su tali controllate (
65
). La Corte ha spiegato tale riserva adducendo che negare il beneficio dello sgravio in tale situazione, eccederebbe «quanto
necessario per il conseguimento sostanziale» dello scopo di realizzare un’equilibrata ripartizione del potere impositivo (
66
). Qualunque sia la ratio sottostante, ritengo che tale riserva debba essere applicata in maniera estremamente restrittiva,
in quanto presenta un funzionamento asimmetrico offrendo, da un lato, il beneficio dell’esenzione nei casi in cui l’applicazione
della disciplina fiscale dello Stato-fonte si traduca in perdite per le società controllate, mentre, dall’altro, lascia che
i guadagni straordinari ottenuti da società controllate che operano sotto un regime fiscale più vantaggioso rimangano esenti
da imposta nello Stato di residenza. Come risultato finale si potrebbe dire che, per effetto di tale riserva, la Corte ha
introdotto un’ulteriore disparità nelle interrelazioni tra i sistemi fiscali nazionali, con ciò contribuendo alla distorsione
dell’esercizio della libertà di stabilimento e del libero movimento di capitali all’interno della Comunità. Per usare termini
in qualche modo diversi, non vedo perché le società che decidano di spostare le proprie attività in un altro Stato membro,
avendo una piena conoscenza della normativa fiscale locale, dovrebbero beneficiare nello Stato di residenza di uno sgravio
fiscale altamente selettivo e avente effetti distorsivi, laddove le loro attività nello Stato-fonte subiscono perdite che
non possono essere compensate in quest’ultimo Stato.
ii) Gli obblighi incombenti allo Stato fonte in forza dell’art. 43 CE
66. Poiché lo Stato fonte ha potere impositivo solo sui redditi percepiti all’interno del suo ambito di competenza da soggetti
non residenti, l’obbligo incombente a tale Stato in forza dell’art. 43 CE è più limitato. In sostanza, esso si traduce nell’obbligo
di equiparare i non residenti ai residenti (non-discriminazione), nei limiti in cui i soggetti non residenti siano assoggettati
al suo potere impositivo – cioè in considerazione dei limiti del potere impositivo esercitato sui non-residenti.
67. Nei casi riguardanti l’imposta sui redditi delle società, tale obbligo è stato applicato, inter alia, nel senso che:
– I vantaggi fiscali concessi alle società residenti – compresi quelli conferiti in forza di CDI (
67
) – devono essere ugualmente estesi alle succursali (stabilimenti permanenti) di società non residenti qualora, ai fini dell’imposta
sui redditi, tali succursali siano, per il resto, equiparate alle società residenti (
68
). Così, ad esempio, le succursali di società non residenti devono ugualmente poter beneficiare di un credito d’imposta per
i dividendi percepiti, qualora, in relazione a tali dividendi, esse siano tassate allo stesso modo delle società residenti (
69
).
– Inoltre, nei limiti in cui lo Stato fonte abbia potestà tributaria su di una succursale avente la propria sede all’estero,
tale Stato non può applicare alla detta succursale un’aliquota d’imposta sugli utili superiore a quella applicabile alle società
residenti (
70
).
– Allo stesso modo, uno Stato fonte non può imporre requisiti, per esempio, di capitalizzazione minima (norme sulla sotto-capitalizzazione)
solo nel caso della remunerazione per il capitale esterno che una società residente abbia ricevuto da una controllante estera,
laddove lo stesso requisito non valga anche per il rimborso degli interessi ad una società residente, salvo che tale misura
sia giustificata (
71
).
– Per contro, la Corte ha affermato che, per quanto riguarda la determinazione della base imponibile dei contribuenti non residenti,
il fatto che lo Stato fonte prenda in considerazione soltanto gli utili e le perdite derivanti dalle attività dei contribuenti
svolte all’interno del suo territorio – e non anche, per esempio, le perdite derivanti dalle attività nel loro Stato di residenza
– non comporta una discriminazione vietata dal Trattato (
72
).
– Inoltre, lo Stato fonte non dovrebbe imporre oneri amministrativi o di contabilità sproporzionati a carico delle compagnie
straniere operanti sul suo territorio (vale a dire oneri che vanno oltre quanto deriva dal fatto che le amministrazioni tributarie
hanno carattere nazionale), compreso il caso in cui l’adempimento di tali oneri sia una condizione necessaria per fruire di
un vantaggio fiscale relativo al reddito conseguito nello Stato fonte (
73
).
68. Nei casi che riguardano la tassazione dei redditi delle persone fisiche, il suddetto principio implica, inter alia, che
– lo Stato fonte non possa distinguere tra residenti e non [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] dalla base imponibile ai
fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche – vale a dire nel caso delle detrazioni che sono direttamente connesse (
74
) all’attività che ha generato i redditi (per esempio, le spese professionali) (
75
). Al riguardo si deve considerare determinante l’effetto prodotto dalle diverse norme e non la loro forma (
76
), compreso, come la Corte ha recentemente ricordato nella causa Bouanich, l’effetto prodotto sulla situazione di cui trattasi
dall’applicazione di disposizioni contenute nelle pertinenti CDI (
77
). Per contro, lo Stato fonte può, in linea di principio, rifiutare di accordare ai soggetti non residenti vantaggi fiscali
legati alla situazione personale del contribuente, poiché, conformemente al diritto tributario internazionale, spetta allo
Stato di residenza tenere conto della situazione personale dell’interessato ai fini dell’imposta sui redditi delle persone
fisiche (
78
).
– La Corte ha tuttavia stabilito un’eccezione a tale principio, prevedendo che uno Stato fonte possa trovarsi nella condizione
di dover agire alla stregua dello «Stato di residenza», essendo perciò tenuto a prendere in considerazione la situazione personale
del contribuente, qualora il 90% almeno dell’importo dei redditi complessivi di una persona fisica sia originario dello Stato
fonte e soggetto ad imposta in quest’ultimo (
79
). Tale eccezione si giustifica in base alla necessità di evitare che, nel caso in cui il contribuente non guadagni nello Stato
di residenza importi di reddito sufficientemente alti affinché venga presa in considerazione la sua situazione personale,
quest’ultima non venga considerata da nessuna parte . A prescindere da quale sia la percentuale minima più appropriata ai
fini dell’applicazione di tale eccezione, è decisiva, secondo me, la circostanza che la situazione personale del contribuente
non possa essere presa in considerazione altrimenti (
80
).
69. Un’ulteriore applicazione dell’obbligo di non operare discriminazioni incombente allo Stato fonte, comporta che, qualora il
detto Stato decida di attenuare, al suo interno, la doppia imposizione economica per i residenti (ad esempio sotto il profilo
della tassazione dei dividendi), tale agevolazione dovrà venire estesa anche ai soggetti non residenti nei limiti in cui
la doppia imposizione economica colpisca in modo analogo i non [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] fiscale
dello Stato fonte (per esempio, laddove quest’ultimo assoggetti gli utili delle società prima all’imposta sulle società e
poi all’imposta sui redditi al momento della distribuzione). Tale conclusione discende dal principio secondo cui i vantaggi
fiscali accordati ai non residenti dovrebbero eguagliare quelli concessi ai residenti nella misura in cui, sul piano fiscale
in generale, lo Stato fonte eserciti la propria competenza tributaria in eguale misura su ambedue i gruppi di contribuenti (
81
).
70. Ciononostante, ritengo che uno Stato membro possa scegliere di adempiere i propri obblighi in forza delle norme del Trattato
sulla libera circolazione attraverso le disposizioni di una CDI. Così, nell’esempio di uno Stato fonte che, sul piano interno,
applichi la doppia imposizione economica ai soggetti non residenti e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], rientra nelle facoltà di
tale Stato, a mio parere, assicurare che i soggetti passivi non residenti beneficino della stessa esenzione dalla doppia imposizione
concessa ai residenti mediante una CDI. In tale situazione, tuttavia, l’importo dell’esenzione dalla doppia imposizione accordata
ai non residenti deve essere equivalente all’esenzione riservata ai residenti. In proposito, sono propenso a condividere l’approccio
adottato dalla Corte nella sentenza Bouanich, quando ha sostenuto che, nel caso di uno Stato membro che, sul piano fiscale,
equiparava gli azionisti non residenti agli azionisti residenti, era compito del giudice nazionale verificare se, in considerazione
della CDI applicabile, gli azionisti residenti fossero trattati più favorevolmente dei non residenti (
82
).
71. Ritengo che nel valutare l’adempimento degli obblighi incombenti agli [OSCURATO:PERSONA] membri in forza delle norme del Trattato sulla
libera circolazione, si debba tenere conto degli effetti delle CDI, e questo per una duplice ragione. In primo luogo, come
ho rilevato nei precedenti paragrafi, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono liberi non soltanto di ripartire tra loro la competenza tributaria,
ma anche di stabilire regole di priorità dell’imposizione. Perciò, rimanendo nell’esempio di cui sopra, spetta allo Stato
fonte che applichi una doppia imposizione sui dividendi fare in modo che, attraverso una CDI, tale doppia imposizione venga
attenuata nello Stato di residenza. In secondo luogo, qualora gli effetti della CDI nel caso specifico non venissero presi
in considerazione, ciò significherebbe ignorare la realtà economica in cui il soggetto passivo interessato svolge la propria
attività, e non tener conto degli incentivi offerti in un contesto transfrontaliero. In altri termini, tale omissione potrebbe
falsare l’impatto effettivo sul detto contribuente degli obblighi combinati dello Stato di residenza e dello Stato fonte.
Vorrei sottolineare che, in tale fattispecie, rientrerebbe tra gli obblighi incombenti allo Stato fonte in forza del Trattato
assicurare il conseguimento di questo risultato. Non costituirebbe una valida giustificazione, ad esempio, sostenere che lo
Stato di residenza, non procedendo ad eliminare gli effetti della doppia imposizione nel caso di specie, sarebbe venuto meno
ai propri obblighi in forza della CDI applicabile (
83
).
72. Più in generale, vorrei osservare che l’insieme degli obblighi incombenti allo Stato di residenza e allo Stato fonte in forza
delle norme del Trattato sulla libera circolazione dovrebbe, a mio parere, essere considerato complessivamente, come un insieme
di obblighi destinati a raggiungere un determinato equilibrio. Un’analisi della situazione di un singolo operatore economico
che prendesse a riferimento gli obblighi gravanti su uno solo di tali [OSCURATO:PERSONA] – senza tenere conto degli obblighi incombenti
all’altro Stato in forza dell’art. 43 CE – potrebbe generare un’impressione distorta e ingannevole della realtà, senza riuscire
a cogliere la situazione effettiva in cui agisce l’operatore interessato.
73. Come rilievo finale, vorre aggiungere che, ovviamente, qualora la normativa fiscale di uno Stato membro ricada, in linea
di principio, nell’ambito del divieto di cui all’art. 43 CE (ossia, se costituisce una discriminazione o una restrizione «in
senso proprio»), tale restrizione può pur sempre trovare una giustificazione, ad esempio, nella necessità di salvaguardare
la coerenza fiscale del sistema tributario nazionale (
84
) o di prevenire gli abusi di diritto (
85
).
d) Applicazione dei suesposti principi alla fattispecie in esame
74. Nella questione pregiudiziale in esame si chiede se la mancata concessione da parte del [OSCURATO:PERSONA] di crediti d’imposta sui
dividendi «in uscita», versati da una società controllata stabilita nel [OSCURATO:PERSONA] alla società capogruppo con sede in un
altro Stato membro, limiti la liberta di quest’ultima di stabilire una sede nel [OSCURATO:PERSONA], considerato che tale Stato membro
accorda un credito d’imposta pieno sui dividendi versati da società stabilite nel territorio nazionale agli azionisti persone
fisiche anch’essi residenti nel [OSCURATO:PERSONA] e, qualora dia attuazione alle disposizioni contenute in convenzioni sulla doppia
imposizione (detratta l’imposta prevista da tali convenzioni), sui dividendi percepiti da singoli azionisti [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] altri [OSCURATO:PERSONA] membri.
75. Per risolvere tale questione è necessario anzitutto un chiarimento. Non si tratta qui di stabilire se il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe
dovuto concedere alle capogruppo non residenti di società controllate residenti lo stesso credito d’imposta accordato alle
capogruppo residenti di società controllate stabilite nel [OSCURATO:PERSONA]. Vale a dire, la questione in oggetto non riguarda la
concessione ad una società azionista britannica di un credito d’imposta pari all’importo dell’ACT versato dalla sua controllata
residente nel [OSCURATO:PERSONA] (primo «livello» dell’esenzione dalla doppia imposizione economica prevista dal sistema fiscale
britannico). Le ricorrenti pilota sostengono piuttosto che i singoli azionisti delle società capogruppo stabilite in un altro
Stato membro avrebbero dovuto beneficiare dello stesso credito d’imposta accordato ai singoli azionisti delle capogruppo stabilite
nel [OSCURATO:PERSONA]. La questione in esame riguarda perciò la concessione ad un singolo azionista di una società stabilita nel
[OSCURATO:PERSONA] di un credito d’imposta relativo all’imposta sulle società già pagata sui dividendi, che possa essere detratto
dall’imposta sui redditi dovuta dall’azionista nel [OSCURATO:PERSONA], ovvero pagato in contanti qualora superi l’importo dovuto
a titolo di imposta (secondo «livello» dell’esenzione dalla doppia imposizione economica pervista dal sistema fiscale del
[OSCURATO:PERSONA]).
76. In altri termini, le ricorrenti pilota sostengono che i singoli azionisti di una società capogruppo non residente – che non
hanno ricevuto crediti d’imposta sui dividendi distribuiti nel [OSCURATO:PERSONA] (tranne nei casi regolati da determinate CDI) –
dovrebbero avere diritto, con riguardo all’imposta britannica sulle società pagata sugli utili delle controllate stabilite
nel [OSCURATO:PERSONA], agli stessi crediti d’imposta concessi ai singoli azionisti di una società capogruppo residente – che hanno
beneficiato di crediti d’imposta sui dividendi, capaci di neutralizzare effettivamente l’imposta sui redditi dovuta nel [OSCURATO:PERSONA]. Visto da tale angolazione, l’argomento delle ricorrenti risulta basato su un confronto tra società capogruppo residenti
e non residenti sotto il profilo del trattamento fiscale riservato dalla normativa del [OSCURATO:PERSONA] ai rispettivi azionisti
persone fisiche.
77. Le ricorrenti pilota sostengono che tale differenza di trattamento dei singoli azionisti colloca le società capogruppo non
residenti che abbiano sedi secondarie nel [OSCURATO:PERSONA] in una posizione sfavorevole rispetto alle capogruppo residenti con
società controllate stabilite in questo stesso Stato membro. Esse rilevano che, se è vero che il sistema applicato nel [OSCURATO:PERSONA] assicura una riduzione degli oneri fiscali complessivi gravanti sugli utili distribuiti tramite una società capogruppo
residente, attraverso la soppressione o la riduzione della doppia imposizione economica, tuttavia tale sistema non garantisce
uno stesso trattamento degli utili (prodotti nel [OSCURATO:PERSONA]) distribuiti tramite una società capogruppo non residente. Le
ricorrenti sostengono che, in conseguenza di tale disparità di trattamento, gli azionisti potrebbero trovare più attraente
investire nel capitale di una società madre stabilita nel [OSCURATO:PERSONA] piuttosto che in una capogruppo stabilita altrove, in
mancanza di un «aumento» dei dividendi da parte della società madre che possa compensare lo svantaggio di un onere tributario
complessivo maggiore gravante sui suoi azionisti. Secondo le ricorrenti, un tale svantaggio per le società madri non residenti
potrebbe, a sua volta, dissuadere queste ultime dall’idea di aprire una sede secondaria nel [OSCURATO:PERSONA].
78. È pur vero che, a seconda del sistema fiscale operante nello Stato di residenza della società madre non britannica (
86
), si può ipotizzare che la tassazione complessiva degli utili distribuiti da una società controllata con sede nel [OSCURATO:PERSONA]
attraverso una capogruppo non residente nel [OSCURATO:PERSONA] sia potenzialmente più elevata della tassazione complessiva degli
utili distribuiti da una società controllata residente nel [OSCURATO:PERSONA] attraverso la società madre [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]
79. La questione rilevante ai fini del presente esame è, tuttavia, stabilire se tale eventuale svantaggio per le società madri
non residenti nel [OSCURATO:PERSONA] derivi dall’applicazione di una normativa britannica che comporta una vera e propria restrizione
alla libertà di stabilimento ai sensi dell’art. 43 CE.
80. È chiaro, secondo me, che ciò non avviene nella fattispecie. Tale svantaggio, qualora sorgesse, sarebbe un esempio tipico
di ciò che ho poc’anzi definito come una «quasi-restrizione», derivante dalle divergenze tra i sistemi fiscali nazionali e
da una ripartizione delle competenze tra questi ultimi. Tale limitazione, non deriverebbe perciò da un’applicazione discriminatoria
della normativa fiscale del [OSCURATO:PERSONA] ai contribuenti assoggettati alla potestà tributaria di tale Stato membro. Da un lato,
nel caso degli utili distribuiti da una controllata [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] una capogruppo anch’essa
residente, il [OSCURATO:PERSONA] esercita una competenza tributaria (universale) come Stato di residenza, in ciascuno dei suddetti
tre stadi. Ai fini dell’esercizio di tale competenza, come ho esposto nei precedenti paragrafi, il [OSCURATO:PERSONA] ha scelto di
attenuare la doppia imposizione economica sugli utili distribuiti dalle società controllate mediante, (a) la concessione di
crediti d’imposta alla capogruppo residente nel suo territorio, per garantire che l’ACT sia pagata una sola volta su tali
utili, (b) la concessione di crediti d’imposta agli azionisti [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] in tutto o in parte l’imposta
sui redditi dovuta nel [OSCURATO:PERSONA] da tali azionisti. D’altro lato, nel caso degli utili che una società controllata residente
distribuisca ad un singolo azionista attraverso la capogruppo non residente, il [OSCURATO:PERSONA] esercita una competenza tributaria
in qualità di Stato fonte (su base territoriale).
81. Tale differenza nella natura della competenza tributaria è una conseguenza del modo in cui gli [OSCURATO:PERSONA] hanno scelto di attribuire
(ripartire) il potere impositivo, nell’esercizio delle loro competenze sovrane ed in conformità del diritto tributario internazionale.
82. In effetti, nell’ultimo dei suddetti casi, il [OSCURATO:PERSONA] ha prelevato l’imposta solo sugli utili corrisposti sul suo territorio:
cioè mediante riscossione dell’ACT sugli utili della controllata al momento della distribuzione. Per effetto dell’applicazione
di tale regime, i dividendi in «uscita» dal [OSCURATO:PERSONA] non venivano assoggettati ad un secondo livello di tassazione sotto
forma di imposta sui redditi, a meno che non dessero diritto ad un credito d’imposta in tale Stato membro.
83. Di conseguenza, nei limiti in cui ricadevano nella competenza fiscale del [OSCURATO:PERSONA], i dividendi versati all’estero ricevevano
esattamente lo stesso trattamento dei dividendi distribuiti all’interno del paese. Nel primo caso, la distribuzione di ciascun
dividendo faceva sorgere l’obbligo di pagamento dell’ACT. Nel caso dei dividendi pagati all’interno del [OSCURATO:PERSONA], l’imposta
britannica sui redditi veniva prelevata, in linea di principio, presso l’azionista. [OSCURATO:PERSONA] aveva accordato un credito
d’imposta, che poteva estinguere totalmente o parzialmente l’obbligazione tributaria gravante sui redditi. Tuttavia, in mancanza
di diverse disposizioni contenute in una CDI, i dividendi distribuiti all’estero non erano assoggettati all’imposta britannica
sui redditi, e di conseguenza, non vi era un’imposizione britannica sui redditi da alleggerire mediante un credito d’imposta.
84. Insomma, la competenza fiscale esercitata dal [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai suddetti dividendi era limitata al prelievo dell’ACT;
tale competenza veniva peraltro esercitata in maniera non discriminatoria e perciò in conformità degli obblighi di cui all’art. 43 CE.
85. Invero, è possibile che i detti utili originari del [OSCURATO:PERSONA] venissero assoggettati a tassazione una seconda volta nello
Stato di residenza della società capogruppo (doppia imposizione economica), nonché nello Stato di residenza del singolo azionista
(tripla imposizione economica). Tuttavia, come sopra indicato, le regole di priorità in materia di tassazione riconosciute
dal diritto tributario internazionale stabiliscono, in linea di principio, la priorità del [OSCURATO:PERSONA] relativamente alla
tassazione degli utili prodotti nel territorio nazionale.
86. Per contro, lo Stato in cui ha sede la capogruppo non britannica, può, se lo desidera, attenuare la doppia imposizione economica
sugli utili originari del [OSCURATO:PERSONA]. Nell’esercizio delle sue competenze in qualità di Stato di residenza, tale Stato è
vincolato, in forza dell’art. 43 CE, all’obbligo di non operare discriminazioni tra i suddetti redditi di origine estera e
i redditi di origine nazionale. Analogamente, a livello del singolo azionista, come ha statuito la Corte di giustizia nella
sentenza Manninen (
87
), è compito dello Stato di residenza dell’azionista attenuare (qualora lo preveda il suo ordinamento) la doppia (o tripla)
imposizione economica sui dividendi percepiti. Come ho osservato in precedenza, nell’esercizio di tale competenza, lo Stato
di residenza è obbligato, in forza dell’art. 43 CE a non discriminare tra i redditi di fonte estera e quelli prodotti all’interno
del paese. Nei limiti in cui, nella presente causa, il singolo azionista delle società madri stabilite in un altro Stato membro
sia residente nel [OSCURATO:PERSONA], questo Stato membro sarà ovviamente soggetto all’obbligo di non discriminazione in conformità
della sentenza Manninen. Tale aspetto non è stato messo in discussione e non forma oggetto della presente questione pregiudiziale.
87. Ciononostante, dalle informazioni in possesso della Corte emerge chiaramente che, nel caso di dividendi distribuiti all’estero
che fossero oggetto di una CDI, in talune circostanze, il [OSCURATO:PERSONA] si era riservato il diritto, ai sensi della convenzione
applicabile, di assoggettare tali dividendi ad una (limitata) imposta sui redditi. Analogamente, in taluni casi, al singolo
azionista percettore dei dividendi veniva concesso il diritto ad un credito d’imposta pieno o parziale. Secondo il [OSCURATO:PERSONA],
esiste un nesso diretto tra l’aliquota nazionale dell’imposta sui redditi applicata a tali dividendi e (la portata) del diritto
al credito d’imposta.
88. Al riguardo, vorrei ribadire che, come ho spiegato in precedenza, la natura dell’obbligo incombente al [OSCURATO:PERSONA], quando
agisce in qualità di Stato fonte con riguardo ai dividendi distribuiti all’estero, consiste, nei limiti in cui tale Stato
membro eserciti la propria competenza tributaria sui redditi dei non residenti, nel trattare questi ultimi in maniera analoga
ai redditi nazionali. In altre parole, nella misura in cui il [OSCURATO:PERSONA] assoggetti all’imposta britannica sui redditi i
dividendi distribuiti ai non residenti, tale Stato membro deve assicurare che i suddetti non residenti ricevano un trattamento
equivalente – quindi, anche in relazione ai vantaggi fiscali – a quello che riceverebbero i residenti assoggettati alla medesima
imposta britannica sui redditi. Detto in altri termini, la portata dell’obbligo incombente al [OSCURATO:PERSONA] deve essere conforme
alla ripartizione della competenza fiscale e della base imponibile stabilite nella convenzione bilaterale sulla doppia imposizione
applicabile nel caso specifico. Come ha affermato la Corte nella sentenza Bouanich, spetta al giudice nazionale stabilire,
in ciascun caso ed in relazione alle clausole contenute nella CDI applicabile, se tale obbligo sia stato o meno soddisfatto (
88
).
89. Vorrei aggiungere che, qualora il [OSCURATO:PERSONA] potesse dimostrare che la CDI medesima stabilisce la responsabilità dello Stato
di residenza della società madre o del singolo azionista di attenuare la doppia imposizione risultante dalla riscossione dell’ACT
e dell’imposta britannica sui redditi, ciò sarebbe, a mio parere, sufficiente al fine di considerare adempiuti gli obblighi
incombenti al [OSCURATO:PERSONA] in forza dell’art. 43 CE. Ancora una volta, come ho osservato in precedenza, tale conclusione discende
dalla libertà degli [OSCURATO:PERSONA] membri di ripartire la competenza tributaria e la priorità di tassazione tra loro, nonché dall’esigenza
di prendere in considerazione la realtà economica transnazionale in cui opera il contribuente. Come ho già detto, ritengo
che il compito di assicurare il conseguimento di tale risultato rientri tra gli obblighi imposti al [OSCURATO:PERSONA] dall’art. 43
CE; pertanto non costituirebbe una valida giustificazione l’argomento secondo cui, non avendo provveduto ad attenuare la doppia
imposizione in oggetto, lo Stato di residenza sarebbe venuto meno ai propri obblighi ai sensi della CDI.
90. Come ho rilevato all’inizio di questa analisi, lo stesso ragionamento si applica anche nel caso in cui venga esaminata la
compatibilità della normativa controversa del [OSCURATO:PERSONA] con l’art. 56 CE, portando ad una stessa conclusione.
91. Per tali motivi, propongo di risolvere la questione 1 (a) nel senso che allorché, conformemente ad una normativa come quella
di cui trattasi nella presente causa, il [OSCURATO:PERSONA] concede un credito d’imposta pieno per i dividendi versati da società
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], tale Stato non è tenuto, in forza degli artt. 43 CE o 56 CE, ad accordare un credito
d’imposta pieno o parziale anche per i dividendi «in uscita» versati da una società controllata residente ad una capogruppo
non residente, qualora tali dividendi non siano assoggettati ad imposta sui redditi nel [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, nei limiti
in cui, in base ad una CDI, il [OSCURATO:PERSONA] sia competente a prelevare l'imposta britannica sui redditi sui dividendi versati
ai soggetti non residenti, tale Stato deve assicurare che i suddetti non residenti ricevano un trattamento equivalente – anche
in relazione ai vantaggi fiscali – a quello dei residenti assoggettati allo stesso regime britannico di imposta sui redditi.
B –
Questione 1(b)
92. Con la questione 1(b), il giudice nazionale chiede se sia contrario agli artt. 43 CE o 56 CE il fatto che uno Stato membro
come il [OSCURATO:PERSONA] dia attuazione ad una disposizione contenuta in una CDI che conferisce ad una capogruppo avente sede in
un determinato Stato membro (ad esempio, i [OSCURATO:PERSONA]) il diritto ad un credito d’imposta parziale sui relativi dividendi,
ma non conceda lo stesso diritto ad una capogruppo avente sede in un altro Stato membro (per esempio, la [OSCURATO:PERSONA]), qualora
la concessione di un credito d’imposta parziale non sia prevista dalla CDI stipulata tra il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA].
93. Tale questione pone sostanzialmente la domanda se le disposizioni del Trattato sulla libera circolazione, ed in particolare
il divieto di discriminazione, comportino un obbligo per gli [OSCURATO:PERSONA] membri di estendere i vantaggi fiscali accordati ai residenti
di uno Stato membro in forza di una CDI, ai residenti di altri [OSCURATO:PERSONA] membri: cioè, si chiede se uno Stato in una situazione
analoga a quella del [OSCURATO:PERSONA] sia obbligato ad estendere il trattamento della «nazione più favorita» ai residenti degli
altri [OSCURATO:PERSONA] membri.
94. Siffatta questione è stata recentemente affrontata dalla Corte di giustizia nella sentenza relativa alla causa D (
89
). Si trattava nella fattispecie di un cittadino tedesco residente in [OSCURATO:PERSONA], il cui patrimonio era costituito per il 10%
da beni immobili situati nei [OSCURATO:PERSONA]. Questo Stato membro aveva assoggettato tale porzione del 10% alla tassa patrimoniale,
rifiutando tuttavia di accordare all’interessato l’abbattimento fiscale cui avevano diritto i residenti nei [OSCURATO:PERSONA] e,
in virtù di una CDI stipulata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] D ha sostenuto, inter alia, che il
fatto che i [OSCURATO:PERSONA] trattassero in maniera diversa i [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] i [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] fiscale,
costituiva una discriminazione vietata dall’art. 56 CE e che per tale motivo i [OSCURATO:PERSONA] dovevano estendergli il beneficio
di una simile agevolazione. Respingendo tale argomento, la Corte ha affermato che la situazione dei non residenti disciplinata
da una CDI e la situazione dei non residenti non regolata da una CDI non sono comparabili. Pertanto non si può parlare di
discriminazione tra questi due gruppi di contribuenti. La Corte è giunta a tale conclusione sulla base di tre osservazioni
principali. In primo luogo, la CDI stipulata tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] stabiliva una ripartizione delle competenze tributarie
tra questi due [OSCURATO:PERSONA] membri (
90
). In secondo luogo, il fatto che i «diritti e obblighi reciproci» previsti dalle CDI si applichino soltanto a persone fisiche
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] contraenti era una «conseguenza inevitabile delle convenzioni bilaterali volte a prevenire
la doppia imposizione». In terzo luogo, una norma che disponeva un trattamento di reciprocità – come era, nel caso di specie,
la disposizione che accordava ai [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] dell’imposta patrimoniale previsto dalla normativa
olandese –, non poteva essere considerata come un’agevolazione separabile dal resto della convenzione, poiché ne costituiva
«parte integrante» e contribuiva «al suo equilibrio generale».
95. Tale ragionamento, che ritengo rispettosamente di poter condividere, si applica con altrettanta efficacia alla situazione
descritta nella questione in esame. Prendendo l’esempio formulato dal giudice nazionale, la posizione di una capogruppo avente
sede nei [OSCURATO:PERSONA] che beneficia nel [OSCURATO:PERSONA] di un credito d’imposta parziale in forza di una CDI anglo-olandese non
può validamente essere paragonata alla situazione di una capogruppo avente sede in [OSCURATO:PERSONA], che non beneficia di tale credito.
Vorrei sottolineare, come ha fatto la Corte nella sentenza D, che ciascuna CDI dispone una specifica ripartizione delle competenze
tributarie e della priorità di tassazione tra gli [OSCURATO:PERSONA] contraenti (
91
). Tale ripartizione rappresenta l’equilibrio generale di un accordo negoziato nel suo insieme e su un piano di reciprocità,
tenendo conto delle caratteristiche peculiari dei due sistemi nazionali fiscali ed economici interessati, nell’esercizio delle
competenze sovrane degli [OSCURATO:PERSONA] membri, ed in conformità di quanto previsto espressamente all’art. 293 CE. I diversi equilibri
raggiunti in esito a tali negoziazioni bilaterali riflettono le differenze tra i sistemi fiscali nazionali e le diverse situazioni
economiche delle parti – incluse le differenze esistenti all’interno dell’UE, come ho già fatto notare nei precedenti paragrafi.
Di conseguenza, non possiamo considerare che i non residenti, i quali siano assoggettati a disposizioni diverse sulle ripartizioni
delle competenze tributarie e sulla priorità di tassazione, approvate dalle parti in diverse CDI, si trovino in situazioni
comparabili. Come ho illustrato in precedenza, le disparità di trattamento che risultino unicamente dalla ripartizione delle
competenze tributarie tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri o dalle scelte di questi ultimi in merito alle regole di priorità, non ricadono
nell’ambito di applicazione dei divieti di cui agli artt. 43 CE e 56 CE. La portata degli obblighi dello Stato fonte nei confronti
dei non residenti che siano assoggettati alla sua potestà fiscale, consiste piuttosto nel trattare tali soggetti passivi in
maniera analoga ai residenti.
96. Per tali motivi, ritengo che si debba rispondere alla questione 1(b) nel senso che è incompatibile con gli artt. 43 CE o 56 CE,
il fatto che uno Stato membro nella situazione del [OSCURATO:PERSONA] dia attuazione ad una disposizione contenuta in una CDI che
conferisce ad una capogruppo [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ad esempio i [OSCURATO:PERSONA]) il diritto ad un credito
d’imposta parziale sui dividendi percepiti, ma non conferisce tale diritto ad una capogruppo avente sede in un altro Stato
membro (per esempio, la [OSCURATO:PERSONA]), qualora la CDI stipulata tra il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] non preveda la concessione di
un credito d’imposta parziale.
C –
Questioni 1(c) e (d)
97. Con la questione 1(c), il giudice nazionale chiede se sia in contrasto con l’art. 43 CE o 56 CE il fatto che il [OSCURATO:PERSONA],
nel dare attuazione alle CDI di cui è parte, neghi la concessione di un credito d’imposta parziale alle società residenti
nei [OSCURATO:PERSONA] qualora siano controllate da una società avente sede in [OSCURATO:PERSONA], qualora tale diritto ad un credito parziale
sui dividendi viene riconosciuto (i) ad una società stabilita nei [OSCURATO:PERSONA] che sia controllata da una società olandese,
(ii) ad una società stabilita nei [OSCURATO:PERSONA] che sia controllata da una società avente sede in uno Stato membro come l’Italia,
qualora il diritto ad un credito d’imposta parziale sia previsto dalla convenzione italo-olandese sulla doppia imposizione,
oppure (iii) a società aventi sede in Italia, a prescindere da chi le controlli. Con la questione 1(d), il giudice nazionale
chiede se la soluzione della questione 1(c) sarebbe diversa qualora si riferisse ad una società stabilita nei [OSCURATO:PERSONA]
controllata non da una società tedesca ma da una società avente sede in uno Stato terzo.
98. Tali questioni pongono sostanzialmente il problema della compatibilità con l’art. 43 CE delle cosiddette clausole sulla «limitazione
dei benefici» contenute nelle convenzioni contro la doppia imposizione stipulate dagli [OSCURATO:PERSONA] membri, in virtù delle quali
il diritto di fruire di un credito d’imposta, accordato alle società aventi sede negli [OSCURATO:PERSONA] contraenti, è limitato a seconda
del luogo in cui ha sede la controllante di tali società. Nel presente caso, ad esempio, il beneficio di un credito d’imposta
parziale viene negato a società aventi sede nei [OSCURATO:PERSONA] che siano a loro volta controllate da una società [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] la [OSCURATO:PERSONA], se la convenzione anglo-tedesca contro la doppia imposizione non prevede la concessione
di un credito d’imposta parziale da parte del [OSCURATO:PERSONA].
99. A mio parere, la soluzione di tali questioni può derivare da un ragionamento del tutto analogo a quello che ho esposto in
relazione alla questione 1(b).
100. Come ho spiegato in precedenza, non è possibile paragonare la situazione dei non residenti contemplata da una CDI alla situazione
dei non residenti esclusi da tale convenzione, poiché ogni convenzione in materia rispecchia un particolare equilibrio che
gli [OSCURATO:PERSONA] contraenti hanno raggiunto circa l’esercizio delle competenze tributarie e la priorità di tassazione. Una disparità
di trattamento tra questi due gruppi di non residenti non equivale ad una discriminazione, poiché gli uni e gli altri sono
in situazioni diverse. Si tratta qui di vedere se sia ammissibile una distinzione tra non residenti stabiliti in uno stesso
Stato membro, che siano perciò coperti dalla stessa CDI, in funzione della circostanza che la società non residente sia controllata
da una società stabilita in uno Stato membro (o in uno Stato terzo) rispetto al quale la CDI applicabile conclusa con il [OSCURATO:PERSONA] non preveda la concessione di crediti d’imposta parziali. Possiamo dire che tali non residenti siano in situazioni comparabili
agli effetti del principio di non discriminazione?
101. Ritengo che la risposta a tale quesito debba essere negativa. La distinzione tra società non residenti operata all’interno
di una CDI in funzione del paese di residenza (e quindi della CDI applicabile) dell’azionista controllante, fa parte di quell’equilibrio
sui poteri impositivi e sulla priorità di tassazione concordato dagli [OSCURATO:PERSONA] contraenti nell’esercizio delle loro competenze,
come ho più volte ricordato. Di conseguenza, interrogarsi sui motivi e sulle giustificazioni di tale scelta – che potrebbe
venire valutata solo alla luce di un equilibrio più generale, raggiunto attraverso l’ampia rete delle convenzioni bilaterali
sulla doppia imposizione attualmente esistenti – non è una questione che ricade nell’ambito specifico delle norme del Trattato
sulla libera circolazione.
102. Si dovrebbe perciò rispondere alle questioni 1(c) e (d) nel senso che non è incompatibile con gli artt. 43 CE o 56 CE il fatto
che il [OSCURATO:PERSONA], nel dare attuazione alle CDI di cui è parte, non conceda un credito d’imposta parziale a società aventi
sede nei [OSCURATO:PERSONA] che siano controllate da una società avente sede in [OSCURATO:PERSONA] o in [OSCURATO:PERSONA] terzi, ma conferisca un diritto
ad un credito d’imposta parziale sui relativi dividendi (i) ad una società avente sede nei [OSCURATO:PERSONA] che sia controllata
da una società avente sede in questo stesso Stato membro, (ii) ad una società avente sede nei [OSCURATO:PERSONA] che sia controllata
da una società avente sede in uno Stato membro come l’Italia, qualora la CDI tra l'Italia e i [OSCURATO:PERSONA] preveda la concessione
di un credito d’imposta parziale, o (iii) a società aventi sede in Italia, a prescindere da chi le controlli.
D –
Seconda questione
103. Tale questione obbliga ad interrogarsi sui diritti e i mezzi di ricorso predisposti dall’ordinamento comunitario per il caso
di una violazione dell’art. 43 CE o dell’art. 56 CE nelle circostanze descritte nella prima questione. Tuttavia, dalle considerazioni
esposte nei precedenti paragrafi, risulta in modo evidente che le questioni da 1(a) a 1 (c) debbono essere risolte in senso
negativo, sicché ritengo inutile o superfluo rispondere a quest’ultima questione. Ciononostante, faccio osservare che questioni
simili sui mezzi di ricorso sono state poste nell’ambito di una domanda di pronuncia pregiudiziale relativa ad una causa parallela
a questa, [OSCURATO:PERSONA] in the FII [OSCURATO:PERSONA] (
92
).
V –
Conclusione
104. Per i suesposti motivi, ritengo che la Corte debba risolvere le questioni sollevate dalla [OSCURATO:PERSONA] of Justice of England
and Wales ([OSCURATO:PERSONA] division) nel modo seguente:
«Allorché, in base ad una normativa come quella controversa nella presente causa, il [OSCURATO:PERSONA] concede un credito d’imposta
pieno per i dividendi versati da società [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], tale Stato non è tenuto, in forza degli
artt. 43 CE o 56 CE, ad accordare un credito d’imposta pieno o parziale per i dividendi «in uscita», versati da una società
controllata residente ad una capogruppo non residente, qualora tali dividendi non siano assoggettati ad imposta sui redditi
nel [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, nei limiti in cui, in base ad una convenzione sulla doppia imposizione, il [OSCURATO:PERSONA] sia competente
a prelevare l’imposta britannica sui redditi sui dividendi distribuiti ai non residenti, tale Stato deve assicurare che i
non residenti ricevano un trattamento equivalente – anche in relazione ai vantaggi fiscali – a quello dei residenti assoggettati
allo stesso regime britannico d’imposta sui redditi.
– Non è incompatibile con gli artt. 43 CE o 56 CE, il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] dia attuazione ad una disposizione contenuta
in una convenzione sulla doppia imposizione che conferisce ad una capogruppo [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ad
esempio i [OSCURATO:PERSONA]) il diritto ad un credito d’imposta parziale sui dividendi percepiti, ma non conferisce tale diritto
ad una capogruppo avente sede in un altro Stato membro (come la [OSCURATO:PERSONA]), qualora la convenzione sulla doppia imposizione
stipulata tra il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] non preveda la concessione di un credito d’imposta parziale.
– Non è incompatibile con gli artt. 43 CE o 56 CE il fatto che il [OSCURATO:PERSONA], nel dare attuazione alle convenzioni sulla doppia
imposizione di cui è parte, non conceda un credito d’imposta parziale a società aventi sede nei [OSCURATO:PERSONA] che siano controllate
da una società avente sede in [OSCURATO:PERSONA] o in uno Stato terzo, ma conferisca un diritto ad un credito d’imposta parziale sui
relativi dividendi (i) ad una società avente sede nei [OSCURATO:PERSONA] che sia controllata da una società aventi sede in questo
stesso Stato membro, (ii) ad una società avente sede nei [OSCURATO:PERSONA] che sia controllata da una società avente sede in uno
Stato membro come l’Italia, qualora la convenzione sulla doppia imposizione tra l'Italia e i [OSCURATO:PERSONA] preveda la concessione
di un credito d’imposta parziale, e (iii) a società aventi sede in Italia, a prescindere da chi le controlli».
1
– Lingua originale: l'inglese.
2
– La situazione inversa – riguardante la concessione di crediti d’imposta sui dividendi che società residenti nel [OSCURATO:PERSONA]
percepiscano da società aventi sede all’estero, che è stata oggetto della recente sentenza della Corte 7 settembre 2004, nella
causa C-319/02, Manninen (Racc. pag. I‑7477) – è al centro della discussione nella causa parallela alla presente, C-466/04,
[OSCURATO:PERSONA] in the FII [OSCURATO:PERSONA] (GU 2005, C 6, pag. 26).
3
– Sentenza 8 marzo 2002, cause riunite C‑397/98 e C‑410/98, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑1727, punto 97).
4
– Sentenza 13 dicembre 2005, causa C‑446/03, Marks & Spencer (Racc. pag. I‑10837).
5
– V., comunque, l’art. 5, n. 1, della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comune
applicabile alle società madri e figlie di [OSCURATO:PERSONA] membri diversi (GU 1990, L 225, pag 6) (gli utili distribuiti da una società
figlia alla società madre che detiene almeno il 25% del capitale della societá figlia sono esenti da ritenuta alla fonte).
6
– Tale obiettivo consiste essenzialmente nell’evitare una discriminazione svantaggiosa nei confronti del finanziamento delle
società con fondi propri rispetto al finanziamento del debito.
7
– V. la «Reform of [OSCURATO:PERSONA]» (Riforma dell’imposta sulle società), un documento ufficiale presentato al [OSCURATO:PERSONA]
del [OSCURATO:PERSONA] all’atto dell’adozione di un sistema di imputazione parziale, punti 1 e 5 (Cmnd. 4955).
8
– Section 14(1) dell’«Income and [OSCURATO:PERSONA] 1988» (legge relativa alle imposte sul reddito e sulle società, in
prosieguo l’«ICTA»), nella versione vigente all’epoca.
9
– Section 238(1), ICTA.
10
– Section 239, ICTA.
11
– Section 208, ICTA.
12
– Section 231(1), ICTA.
13
– Section 238(1) TA.
14
– Section 247 ICTA.
15
– V. supra, alla nota 3.
16
– Section 20, ICTA.
17
– Ai sensi della Section 233(1) dell’ICTA, una società non residente che avesse percepito un dividendo da una società stabilita
nel [OSCURATO:PERSONA] per il quale non avesse diritto ad un credito d’imposta non sarebbe stata assoggettata all’aliquota inferiore
dell’imposta britannica sui redditi per i dividendi distribuiti, l’unica aliquota alla quale l’imposta veniva riscossa. A
tenore della Section 231(1) dell’ICTA, una società non residente non aveva diritto ad un credito d’imposta. Pertanto a meno
che tale società non avesse diritto al suddetto credito in forza di una CDI, essa non era soggetta all’imposta sui redditi
con l’aliquota inferiore (l’unica aliquota alla quale veniva riscossa l’imposta).
18
– Section 231(1) ICTA.
19
– Section 231(1), ICTA
20
– Section 231(1)(3), ICTA.
21
– Gli azionisti persone fisiche non residenti nel [OSCURATO:PERSONA] non avevano diritto a crediti d’imposta, salvo in presenza
di disposizioni contrarie contenute in una CDI stipulata tra il [OSCURATO:PERSONA] e l’altro paese interessato. Tuttavia, una persona
fisica non residente che non avesse diritto ad un credito d’imposta era equiparata a chi avesse pagato l’imposta sui redditi
prevista dalla normative britannica ad un’«aliquota inferiore» per la distribuzione (Section 233(1) ICTA). Di conseguenza,
a meno che non avesse diritto ad un credito d’imposta in forza di una CDI, tale persona non era tenuta al pagamento netto
dell’imposta sui redditi nel [OSCURATO:PERSONA].
22
– Art. 10(3)(c) della CDI tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].
23
– Ibidem, art. 10(3)(b).
24
– Ibidem, art. 10(3)(d).
25
– Per le società che avevano provveduto ad un riporto dell’eccedenza di ACT veniva introdotto il cosiddetto «ACT ombra»,
che consentiva alle medesime di far valere tale eccedenza.
26
– V. supra, alla nota 5.
27
– Direttiva del Consiglio CEE del 28 giugno 1988, per l’attuazione dell’articolo 67 del trattato (GU L 178, pag. 5).
28
– Sentenza 13 aprile 2000, causa C-251/98, Baars (Racc. pag. I-2787, punto 22). Sebbene tale causa riguardasse la partecipazione
detenuta da un cittadino di uno Stato membro e non da una società, il principio si applica ugualmente alle società stabilite
in tale Stato membro. V., inoltre, l’art. 58, n. 2, CE, a tenore del quale l’applicazione delle disposizioni sulla libera
circolazione dei capitali non pregiudica «l’applicabilità di restrizioni in materia di diritto di stabilimento compatibili
con il presente trattato».
29
– Segnatamente, i casi (2)-(4). Dagli elementi forniti nella sola ordinanza di rinvio non si evince chiaramente se uno dei
casi pilota – relativo alla [OSCURATO:SOCIETA] – soddisfi tale criterio.
30
– Cit. supra, alla nota 28 (paragrafo 26). V. inoltre, le mie conclusioni del 20 novembre 2001 nelle cause riunite C-515/99,
C-527/99 e C-540/99, Reisch e a., (Racc. pag. I‑2157, paragrafo 59).
31
– Sentenza 6 giugno 2000, causa C‑35/98, Verkooijen (Racc. pag. I‑4071). V., inoltre, sentenza Manninen, cit. supra, alla
nota 2, dove, tuttavia, questo punto non è stato esplicitamente discusso.
32
– Come precisa l’art. 95, n. 2, CE, il n. 1 non si applica alle disposizioni fiscali. Tale disposizione prevede il ravvicinamento
delle legislzioni mediante ricorso alla procedura di codecisione di cui all’art. 251 CE, che richiede il voto a maggioranza
qualificata.
33
– La normativa esistente non costituisce, né vuole costituire, la base di un sistema tributario positivo e coerente a livello
comunitario, ma si limita piuttosto a disciplinare alcune aree circoscritte che interessano in particolar modo le situazioni
transfrontaliere. Tale situazione si distingue nettamente dal settore delle imposte indirette, in cui la Comunità ha istituito
un regime impositivo comune basato sull’«ordine permanente di armonizzazione», di cui all’art. 93 CE.
34
– V., per esempio, sentenza, Marks & Spencer, cit. supra, alla nota 4 (punto 29) e giurisprudenza ivi citata.
35
– V. sentenze Marks & Spencer, cit. supra, alla nota 4 (punto 30) e 21 settembre 1999, causa C-307/97, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-6161,
punto 34).
36
– V., ad esempio, sentenze Marks & Spencer, cit. supra, alla nota 4 (punto 35), Baars, cit. supra, alla nota 28, [OSCURATO:PERSONA],
cit. supra, alla nota 35; v., inoltre, sentenze 16 luglio 1998, causa C-264/96, ICI (Racc. pag. I‑4695) e 15 maggio 1997,
C-250/95, Futura (Racc. pag. I‑2471).
37
– V., ad esempio, sentenza 15 maggio 1997, causa C-311/97, [OSCURATO:PERSONA] of Scotland (Racc. pag. I‑2651) e giurisprudenza ivi
citata.
38
– V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] of Scotland, cit. supra, alla nota 37 (punto 26) e giurisprudenza ivi citata.
39
– V. infra, sezione IV (A) (2) (2), la mia analisi delle fattispecie esaminate dalla giurisprudenza della Corte.
40
– V. Comunicazione della Commissione al Consiglio, al [OSCURATO:PERSONA] e al Comitato economico e sociale- Verso un mercato
interno senza ostacoli fiscali, che individua un numero consistente di ostacoli fiscali alle attività economiche transfrontaliere
nel mercato interno, e conclude «La maggior parte di questi problemi provengono dal fatto che le società dell’UE devono conformarsi
[all’epoca] a quindici normative fiscali differenti (…) La molteplicità di legislazioni, convenzioni e pratiche fiscali comporta
costi di conformità elevati e rappresenta di per sé una barriera ad attività economiche» (COM (2001) 582 def., pag. 11).
41
– Sentenza 12 luglio 2005, causa C-403/03, Schempp (Racc. pag. I-000, punto 45). V., inoltre, il paragrafo 33 delle mie conclusioni
in tale causa e altresì la sentenza 15 luglio 2004, causa C-365/02, Lindfors (Racc. pag. I-7183, punto 34).
42
– Qui è possibile tracciare un’analogia con la previdenza sociale, altro settore in cui coesistono sistemi nazionali separati.
Sebbene il regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della comunità (GU L 149), come modificato, realizzi un certo
livello di coordinamento di tali sistemi, allo stato attuale del diritto comunitario, ancora oggi non accade che i singoli
possano spostarsi da uno Stato membro all’altro senza conseguenze per la loro situazione previdenziale.
43
– Invero, l’esistenza di divergenze può di per sé incidere positivamente sulle economie degli [OSCURATO:PERSONA] membri e giovare al mercato
interno. Salvo alcuni casi estremi – come nel caso delle «pratiche fiscali dannose» – è una tesi accreditata quella secondo
cui una concorrenza leale tra sistemi fiscali, come in altri campi, spingerebbe gli [OSCURATO:PERSONA] membri a puntare verso la massima
efficienza possibile nell’amministrazione e nella struttura dei sistemi fiscali nazionali, nonché nell’impiego delle entrate
erariali derivanti dalle imposte dirette.
44
– V. Modello di Convenzione OCSE sulla doppia imposizione dei redditi e dei capitali, con commento agli articoli, OCSE, Parigi,
1977 (come riveduto).
45
– V. Modello di convenzione sulla doppia imposizione elaborato dall’OCSE, cit. supra, alla nota 44.
46
– Nel caso del metodo dell’esenzione, lo Stato di residenza del contribuente esenta il reddito di fonte straniera dei suoi
residenti, sulla base del fatto che tale reddito è già stato tassato nello Stato «fonte» (cioè lo Stato in cui il reddito
è stato percepito). Nel caso del metodo di credito per evitare la doppia tassazione, comunque, i contribuenti che percepiscono
un reddito di fonte straniera vengono tassati nel loro Stato di residenza sul loro reddito universale, che include il reddito
di fonte straniera, ma possono farsi accreditare la tassa pagata nello Stato fonte sull’imposta dovuta nello Stato di residenza
in relazione a tale reddito di provenienza estera.
47
– Sentenza 12 maggio 1998, causa C‑336/96, Gilly (Racc. pag. I‑2793, punti 30 e 31). V., inoltre, il punto 24: «Essendo competenti
a determinare i criteri d’imposizione sui redditi e sul patrimonio al fine di eliminare, se del caso, mediante convenzioni,
le doppie imposizioni, gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno stipulato numerose convenzioni bilaterali ispirate, in particolare, ai modelli
di convenzione tributaria concernenti il reddito e il patrimonio , elaborati dall’[OCSE]».
48
– V., ad esempio, sentenza 12 giugno 2003, causa C-234/01, Gerritse (Racc. pag. I‑5933, punto 45) in cui la Corte ha riconosciuto
che «[l]a residenza costituisce d'altra parte il fattore di collegamento all'imposta sul quale si fonda, di norma, il diritto
tributario internazionale odierno, in particolare il modello di convenzione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico (OCSE) (…), allo scopo di ripartire tra gli [OSCURATO:PERSONA] la competenza tributaria nelle situazioni che comportano elementi
di estraneità». V., inoltre, sentenze 5 luglio 2005, causa C-376/03, D (Racc. pag. I‑5821, punto 28); 12 dicembre 2002, causa
C-385/00, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑11819, punto 93); [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], cit. supra, alla nota 35; Futura, cit. supra, alla nota 36
(punti 20 e 21), e 14 febbraio 1995, causa C-279/93, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑225, punto 34), in cui la Corte ha dichiarato
«(…) il fatto per uno Stato membro di non far fruire un non residente di talune agevolazioni fiscali che concede al residente
non è di regola discriminatorio, poiché queste due categorie di contribuenti non si trovano in una situazione analoga».
49
–
V. sentenza Marks & Spencer, cit. supra, alla nota 4 (punti 37 e 38).
50
–
V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] of Scotland, cit. supra, alla nota 37 (punto 26) e giurisprudenza ivi citata
.
51
– V. sentenze Manninen, cit. supra, alla nota 2 (i crediti d’imposta concessi sui dividendi nazionali devono essere accordati
anche per i dividendi di fonte estera); Verkooijen, cit. supra, alla nota 31 (lo Stato di residenza deve concedere ai dividendi
di fonte estera la stessa esenzione dall’imposta sul reddito dei dividendi versati a persone fisiche da società residenti);
15 luglio 2004, causa C-315/02, Lenz [Racc. pag. I‑7063 (la possibilità di scegliere il trattamento fiscale che viene accordata
ai titolari di dividendi di origine nazionale dev’essere estesa ai titolari di dividendi originari di un altro Stato membro)].
V., inoltre, sentenza 4 marzo 2004, causa C-334/02, Commissione/Francia (prelievo liberatorio) [(Racc. pag. I‑2229 (la possibilità
di beneficiare di un’aliquota ridotta sulla ritenuta d’acconto finale era ristretta ai soli proventi derivanti da crediti
pagati dai residenti; un analogo vantaggio fiscale doveva essere concesso ai beneficiari di versamenti effettuati da debitori
domiciliati all’estero) e, infine, le conclusioni dell’avvocato generale Tizzano, pronunciate il 10 novembre 2005 nella causa
Meilicke (pendente dinanzi alla Corte).
52
– [OSCURATO:PERSONA] 14 dicembre 2000, causa C-141/99, AMID (Racc. pag. I‑11619); 12 settembre 2002, causa C-431/01, Mertens [Racc. pag. I‑7073
(società stabilita sul territorio nazionale che chiedeva la possibilità di dedurre le perdite di esercizio dagli utili realizzati
da una sua sede secondaria stabilita all’estero); v., inoltre, sentenza ICI, cit. supra, alla nota 36 (diritto ad uno sgravio
fiscale per perdite subite da una società stabilita sul territorio nazionale subordinato alla circostanza che la società interessata
avesse o meno controllate all’estero).
53
–
Sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit. supra, alla nota 3
.
54
–
Sentenza Marks & Spencer, cit. supra, alla nota 4 (punto 46). La Corte ha motivato tale conclusione adducendo, inter alia,
che le società non possono derivare dalle norme sulla libera circolazione una possibilità di scegliere l’una o l’altra competenza
fiscale, poiché ciò comprometterebbe un’equilibrata ripartizione del potere impositivo tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri.
55
– Per esempio, prevedendo importi minimi esenti da imposta, la separazione dei redditi dei coniugi, o la deduzione degli
importi versati a titolo di obblighi alimentari.
56
– V., per esempio, sentenze [OSCURATO:PERSONA], cit. supra, alla nota 48 (punti 99 e 100); 19 settembre 1999, causa C-391/97, Gschwind
(Racc. pag. I‑5451, punto 22); e 27 giugno 1996, causa C-107/94, Asscher (Racc. pag. I‑3089, punto 44). La ratio generalmente
riconosciuta di tale principio è che lo Stato di residenza, che ha potere impositivo sulla totalità dei redditi percepiti
dai residenti, possa ottenere più agevolmente le informazioni riguardanti tali situazioni personali. V., inoltre, la cosiddetta
eccezione [OSCURATO:PERSONA] a tale principio, discussa in precedenza.
57
– [OSCURATO:PERSONA] 14 novembre 1999, causa C‑484/93, Svensson (Racc. pag. I‑3955) e Verkooijen, cit. supra, alla nota 31.
58
– Sentenza 11 marzo 2004, causa C-9/02, [OSCURATO:PERSONA] du Saillant (Racc. pag. I‑2409)
59
– Sentenza 18 settembre 2003, causa C-168/01 (Racc. pag. I‑9409).
60
– In forza dell’art. 4, n. 2, della direttiva medesima.
61
– V. supra, alla nota 28.
62
– V. supra, alla nota 3.
63
– V. supra, alla nota 36.
64
– Aggiungo inoltre che trovo difficile vedere in che modo la sentenza [OSCURATO:PERSONA] (cit. supra, alla nota 3) potesse
rilevare per la fattispecie di cui alla causa Bosal (cit. supra, alla nota 59). Nel primo caso, la Corte ha sostanzialmente
considerato illegittimo negare ai gruppi di imprese con capogruppo all’estero la possibilità di optare per un regime di imposizione
di gruppo, che esentava le controllate stabilite nel [OSCURATO:PERSONA] dal pagamento dell’ACT, altrimenti obbligatorio, sui dividendi
distribuiti alle società madri, laddove tale possibilità veniva accordata ai gruppi di imprese la cui capogruppo fosse stabilita
nel territorio nazionale. In tale caso, la competenza a tassare gli utili delle controllate residenti nel [OSCURATO:PERSONA] spettava,
in linea di principio, a quest’ultimo, e perciò, tale Stato membro era tenuto, nell’esercizio della detta competenza, ad accordare
gli stessi vantaggi fiscali a tutte le società controllate presenti nel suo territorio, a prescindere dal luogo in cui erano
stabilite le società madri. In tal senso, si può considerare che la causa [OSCURATO:PERSONA] presentasse una situazione opposta
rispetto alla fattispecie che era all’origine della causa Bosal, in cui i [OSCURATO:PERSONA], nella veste di Stato di residenza della
società madre, avevano scelto di escludere dalla propria competenza tributaria gli utili delle controllate non residenti.
65
– V. supra, alla nota 4 (punti 55 e 56).
66
– Ibidem.
67
–
[OSCURATO:PERSONA]
,
cit
.
supra, alla nota 35
.
68
– [OSCURATO:PERSONA] 28 gennaio 1986, causa 270/83, Commissione/Francia («[OSCURATO:PERSONA]») (Racc. pag. 273), 13 luglio 1993, causa C-330/91,
Commerzbank [(Racc. pag. I‑4017 (la succursale di una società non residente ha diritto al pagamento degli interesi in caso
di rimborso di un’imposta non dovuta allo stesso modo delle società residenti); Futura, cit. supra, alla nota 36 (la succursale
di una società non residente deve fruire della possibilità di effettuare un riporto delle perdite alle stesse condizioni
applicabili alle società residenti).
69
–
[OSCURATO:PERSONA]
,
cit. supra, alla nota 68
.
70
–
[OSCURATO:PERSONA] of Scotland
,
cit. supra, alla nota 37
.
71
– Sentenza 12 dicembre 2002, causa C-324/00, Lankhorst-Hohorst (Racc,pag. I‑11779); v., inoltre, la domanda di pronuncia
pregiudiziale nella causa [OSCURATO:PERSONA] in the [OSCURATO:PERSONA], tuttora pendente (GU C 57, pag. 20).
72
–
Sentenza Futura, footnote 36 above (punto 21), paragraph 21
.
73
– [OSCURATO:PERSONA] 28 aprile 1998, causa C-118/96, Safir (Racc. pag. I‑1897), e Futura, cit. supra, alla nota 36.
74
–
Sentenza Gerritse
,
cit. supra, alla nota 48 (punto 27)
.
75
–
V. sentenze Gerritse, cit. supra, alla nota 48 e [OSCURATO:PERSONA], cit. supra, alla nota 48
.
V., inoltre
,
sentenza
,
Asscher, cit. supra, alla nota 52 (divieto di applicare tabelle di imposizione più elevate nel caso dei non residenti) e
11 agosto 1995, causa C-80/94, Wielockx [Racc. pag. I‑2493 (lo Stato fonte deve consentire la detraibilità dei contributi
pensionistici dai redditi dei non residenti conseguiti sul suo terriitorio allo stesso modo in cui tale possibilità è concessa
ai residenti, salvo che in sua difesa invochi il principio della corenza fiscale)].
76
–
Sentenza Gerritse, cit. supra, alla nota 48 (punto 54)
.
77
– Sentenza 19 gennaio 2006, causa C-265/04, Bouanich (Racc. pag. I‑923, punti 51-55).
78
– V., per esempio, sentenza D, cit. supra, alla nota 48 (punto 38) (con riguardo all’imposta sul patrimonio).
79
–
[OSCURATO:PERSONA], cit. supra, alla nota 48
; D
, cit. supra, alla nota 48 (punto 30); 1° luglio 1994, causa C-169(03, Wallentin (Racc. pag. I‑6443)
;
Wielockx, cit. supra, alla nota 75 (punto 22) e Gschwind, cit. supra, alla nota 56
.
80
– V., per esempio, sentenze Gschwind, cit. supra, alla nota 56 (punto 29); de [OSCURATO:PERSONA], cit. supra, alla nota 48 (punto 101).
L’obbligo a carattere eccezionale per lo Stato fonte di tenere conto della situazione personale del contribuente si applica
anche nel caso dell’imposta patrimoniale, in quanto, si tratta anche qui di un’imposta diretta che si basa sulla capacità
di pagare del soggetto passivo (sentenza D, cit. supra, alla nota 48, punti 31-34). V., inoltre, le conclusioni dell’avvocato
generale Léger, pronunciate il 1° marzo 2005 nella causa Ritter-Coulais, decisa con sentenza 21 febbraio 2006 (Racc pag. I‑1711),
in cui egli auspica che tale eccezione venga applicata al di là dei casi riguardanti i «tipici» vantaggi fiscali legati alla
situazione personale, anche al diritto di dedurre le perdite di redditi da locazione subite nello Stato di residenza.
81
– V. giurisprudenza citata supra, nelle note 67 e 68.
82
– V. supra, alla nota 77 (punto 51).
83
– Rilevo, in proposito, che una posizione diversa è stata assunta dalla Corte EFTA nella sentenza 23 novembre 2004, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] E‑1/04 [OSCURATO:PERSONA]/Norvegia). Tale controversia riguardava, tra l’altro, la compatibilità con la libera circolazione
di capitali (art. 40 dell’accordo SEE, analogo all’art. 56 CE) della disciplina norvegese che assoggettava gli utili delle
società, prima, all’imposta sulle società e poi, al momento della distribuzione dei dividendi, (1) nel caso dei residenti,
all’imposta sui redditi, tuttavia, allo scopo di attenuare la doppia tassazione economica dei dividendi, gli azionisti residenti
potevano beneficiare di un credito d’imposta pieno - (2) per il caso dei non residenti, ad una ritenuta d’acconto del 15%.
Tuttavia, in base alla CDI applicabile nella fattispecie, tale importo del 15% veniva imputato all’imposta dovuta nello Stato
di residenza. Nel considerare tale normativa contraria al principio della libera circolazione dei capitali, la Corte EFTA
ha equiparato la tassazione dei dividendi «in uscita» (tassazione dello Stato fonte) a quella dei dividendi «in entrata» (tassazione
dello Stato di residenza), fondando la sua decisione sulle sentenze della Corte di giustizia nelle cause Lenz e Manninen (punto
30), e sul motivo che il detto Stato fonte non poteva, in via di principio, far leva sulle disposizione di una CDI per ovviare
alla doppia tassazione imposta dal suo stesso ordinamento (punto 37). Per i motivi che ho esposto sopra, non sono d’accordo
con tale analisi.
84
– Sentenza 28 gennaio 1992, causa C-204/90 (Racc. pag. I‑249).
85
– V., per esempio, sentenze Lankhorst-Hohorst, cit. supra, alla nota 71, e ICI, cit. Supra, alla nota 36.
86
– Per esempio, qualora lo Stato di residenza abbia scelto di non eliminare (completamente) la doppia imposizione economica
dei dividendi, la tassazione complessiva degli utili distribuiti da una società controllata residente nel [OSCURATO:PERSONA] alla
capogruppo non residente sarebbe maggiore dell’onere gravante sugli utili distribuiti da una controllata residente ad una
capogruppo residente.
87
– V. Supra, alla nota 2.
88
– V. sentenza Bouanich, cit. supra, alla nota 77 (punti 54 e 55).
89
– V. supra, alla nota 48.
90
–
Sentenza D, cit. supra, alla nota 48 (punto 60)
.
91
– V., per analogia, il commento dell’avvocato generale Ruiz-[OSCURATO:PERSONA] nelle conclusioni relative alla causa
Gilly
(cit. supra, alla nota 47) «[u]na convenzione bilaterale in materia di doppia imposizione mira ad evitare che i redditi già
tassati in uno Stato siano nuovamente soggetti ad imposta nell'altro; pertanto, essa non mira a garantire che, a prescindere
dal luogo in cui vengono percepiti tali redditi e da chi li corrisponda, il regime d'imposta applicato al contribuente in
uno degli [OSCURATO:PERSONA] non risulti superiore a quello che verrebbe applicato nell'altro». (paragrafo 66 delle conclusioni).
92
– V. supra, alla nota 2.