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CassazionesentenzaSezione U

Cassazione n. 29439/2024

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nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 3751/2024R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dal Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL] ) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. [OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma al [OSCURATO:PERSONA] II, n. 269; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] contro Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, Procuratore Generale presso la Corte di cassazione; –intimati – avverso la sentenza n. 301 /2023 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il 12 dicembre 2023.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 22 ottobre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditigli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata il [OSCURATO:PERSONA] (di seguito anche CNF) ha rigettato il ricorso dell' A vvocato [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione delConsiglio distrettuale di disciplina (di seguito anche CDD) di Napoli, pronunciata in data 30 novembre 2022 e depositata in data 16 febbraio 2023, che, accertata la sussistenza degli addebiti a lui ascritti , aveva irrogato la sanzione disciplinare della radiazione.

2. L'[OSCURATO:PERSONA] era incolpato della « violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’ art. 9 , comma 2 , del [OSCURATO:PERSONA] per essere volontariamente venuto meno ai doveri di probità, dignità, decoro, non salvaguardando, così, l’immagine della professione forense innanzi ai terzi, atteso che, quale titolare della Cattedra relativa all’insegnamento del diritto processuale civile presso l’[OSCURATO:PERSONA] II di Napoli e presso l’[OSCURATO:PERSONA] di Benevento, nella sua qualità di professore ordinario, abusando della sua qualità e poteri: A)induceva studenti/esse a dare o promettere rapporti sessuali ;a) a fronte dell’impegno a intercedere con altri suoi colleghi titolari di altre cattedre, fornendo rassicurazioni in ordine al superamento dei relativi esami; b) a fronte del superamento del l’esame di Diritto Processuale Civile senza che questo fosse effettivamente sostenuto ; c) a fronte dell’impegno a intercedere con altri suoi colleghi titolari di altre cattedre, fornendo rassicurazioni per agevolare il sostenimento della tesi; B) induceva inoltre praticanti avvocati in procinto di sostenere l’esame di abilitazione alla professione di avvocato a dare o promettere rapporti sessuali, a fronte dell’impegno a intercedere con altri suoi colleghi professori universitari componenti della commissione di esami al fine di garantirgli il superamento dello stesso; C) prospettando il mancato superamento dell’esame, compiva atti idonei rivolti in modo non equivoco a indurre studenti, in procinto di sostenere l'esame di procedura civile con il predetto docente, a dare o promettere rapporti sessuali; eventi non verificatisi per il rifiuto della persona offesa».

3. Il CNF, nel confermare la condanna disciplinare , ha rigettato, tra l’altro e per quanto ancora in questa sede interessa, il secondo motivo di gravame con il quale l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] si doleva della mancata sospensione del procedimento disciplinare, in ragione della pendenza di procedimento penale.

Al riguardo il giudice a quoha rilevato che: ─ l’art. 54 della nuova legge professionale n. 247 del 2012, innovando rispetto al passato, ha ampliato l’autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale, prevedendo una sospensione di carattere facoltativo che può essere disposta solo qualora risulti indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale, ed un periodo massimo di sospensione pari a due anni;─ nel caso di specie il CDD ha motivatamente escluso la necessità di ulteriori acquisizioni in ragione del materiale probatorio già assunto agli atti del procedimento e della sostanziale ammissione da parte dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dei fatti di cui ai capi di incolpazione e la cui valutazione il CDD ha rivendicato come autonoma rispetto alla interpretazione del giudice penale; ─ stante la regola dell’autonomia dei due processi (c.d. doppio binario), l’obbligo di motivazione deve considerarsi più cogente nel caso in cui il CDD ritenga in via di eccezione di esercitare discrezionalmente la facoltà di sospendere il procedimento disciplinare, e non nel caso contrario; ─ peraltro il CDD, pur non ritenendo necessario disporre una sospensione del procedimento, ha più volte rinviato la seduta disciplinare in adesione a richieste formulate dalla difesa, in particolare per consentire il deposito della perizia psicologica disposta dal GIP del Tribunale di Napoli che, tuttavia, il ricorrente non ha mai prodotto agli atti del procedimento, limitandosi a riferire in sede procedimentale che l’esito era stato a suo sfavore e provvedendo a depositare, al contrario, una relazione di parte.

4. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione davanti a queste Sezioni Unite, sulla base di un solo motivo.

Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma è rimasto intimato.

5. Il Procuratore Generale ha depositato memoria concludendo per il rigettodel ricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione dell’art. 54, comma 2 , l . n. 247 del 20 12, e conseguente eccesso di potere per contraddittorietà della motivazione , determinante la sua mera apparenza, per avere il CNF rifiutato la chiesta sospensione del procedimento disciplinare.

Premesso che l’obbligo di giustificare il rigetto o l’accoglimento dell’istanza di sospensione ha ad oggetto l’indispensabilità dell’acquisizione di «atti e notizie appartenenti al processo penale», sostiene che l’aprioristica sua esclusione è censurabile allo stesso modo della sua aprioristica ammissione.

Tale sarebbe, secondo il ricorrente, nella specie, il rifiuto della sospensione, poiché non motivato con riferimento al profilo per il quale essa era stata richiesta, che non riguardava i fatti oggetto dei capi di incolpazione, bensì gli aspetti patologici della personalità dell’imputato, da indagare ai fini dell’accertamento della effettiva e concreta volontarietà del comportamento (in thesi, assolutamente irrazionale)dell’incolpato.

2. Il motivo è in parte infondato, in altra parte inammissibile.

Come si è già più volte osservato (v.

Cass. Sez.

U. 16/03/2021, n. 7336; 16/07/2021, n. 20384; 19/11/2021, n. 35462; 03/11/2023, n. 30650), la vigente disciplina di cui all'articolo 54 l. 31 dicembre 2012, n. 247(norma, questa, di natura processuale e qui applicabile in quanto già vigente al momento dell'incolpazione e dell'instaurazione del relativo procedimento) ha fortemente attenuato il regime della pregiudizialità penale, prevedendo espressamente, nel primo e nel secondo comma, che il procedimento disciplinare «si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto al processo penale relativo agli stessi fatti» e, inoltre, che la sospensione del primo può essere disposta ─ per un tempo determinato e per un periodo complessivamente non superiore a due anni ─ solo se il giudice disciplinare ritenga «indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale».

Il procedimento disciplinare può dunque essere sospeso, in pendenza di procedimento penale connesso, in via di eccezione rispetto alla regola del c.d.

«doppio binario», solo se ciò sia ritenuto indispensabile dal giudice disciplinare , dovendosi altrimenti operare nel senso della totale autonomia e della diversa finalizzazione dei due procedimenti.

Il che spiega perché il ricorso a tale istituto sia dalla legge subordinato ad un rigoroso vaglio di « indispensabilità » (dell'acquisizione di atti e notizie rinvenienti dal processo penale) affidato algiudice del merito disciplinare.

3. Nella fattispecie in esame la valutazione del CNF si è mossa lungo due linee argomentative.

3.1. [OSCURATO:PERSONA], infatti , premesso anzitutto , in punto di diritto, che «l’obbligo di motivazione deve considerarsi più cogente nel caso in cui il CDD ritenga in via di eccezione di esercitare discrezionalmente la facoltà di sospendere il procedimento disciplinare, e non nel caso contrario».

3.2. Ha poi, comunque , motivato in punto di fatto il diniego della chiesta sospensione sul duplice rilievo che: a) come già ritenuto dal CDD, non sussiste la necessità di ulteriori acquisizioni in ragione del materiale probatorio già assunto agli atti del procedimento e della sostanziale ammissione da parte dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dei fatti di cui ai capi di incolpazione; b) peraltro il CDD, pur non ritenendo necessario disporre una sospensione del procedimento, ha più volte rinviato la seduta disciplinare in adesione a richieste formulate dalla difesa, in particolare per consentire il deposito della perizia psicologica disposta dal GIP del Tribunale di Napoli che, tuttavia, il ricorrente non ha mai prodotto agli atti del procedimento, limitandosi a riferire in sede procedimentale che l’esito era stato a suo sfavore e provvedendo a depositare, al contrario, una relazione di parte.

4. Il motivo di ricorso investe tale motivazione sotto entrambi i profili.

Con una prima censura si contesta, infatti , l’affermazione in iure di cui s’è detto, ad essa opponendosi il contrario assunto secondo cui l’immotivata esclusione della sospensione sia « censurabile allo stesso modo della sua aprioristica ammissione».

Con un secondo ordine di rilievi si censura, poi, in quanto in thesi non pertinente e quindi di fatto mancante, la giustificazione addotta per la mancata sospensione.

5. La prima censura è infondata.

Deve invero ritenersi che, proprio in relazione al chiaro rapporto di regola a eccezione di cui si è detto, è solo la sospensione (si ripete, discrezionale, ma con discrezionalità vincolata ad una valutazione di «indispensabilità» e non di mera «opportunità», e come tale affidata al giudice del merito, il quale, secondo la lettera della norma, «può» non «deve» sospendere) a richiedere una rigorosa motivazione della sua adozione e non il contrario; la prosecuzione del procedimento disciplinare in pendenza del connesso procedimento penale non è, infatti, frutto di una scelta affidata al giudice disciplinare ma è piuttosto la regola cui questo deve attenersi e che, come tale, non ha bisogno di essere motivata, tanto meno rigorosamente.

6. Ne discende l’inammissibilità della seconda censura, non avendo il ricorrente motivo di dolersi di una motivazione sul punto in ipotesi carente o addirittura mancante.

7. L’inammissibilità della seconda censura andrebbe, comunque , affermata anche ove fosse da ritenere sussistente un obbligo per il giudice disciplinare di motivare la «non sospensione».

Diversamente da quanto postulato in ricorso la sentenza impugnata non si limita, infatti, a giustificare il rifiuto della sospensione sul rilievo del carattere pacifico dei fatti oggetto di incolpazione, ma vi aggiunge anche la constatazione che, pur di fatto consentita, attraverso ripetuti rinvii, la produzione della perizia psicologica disposta dal GIP del Tribunale di Napoli, questa non era mai stata prodotta agli atti del procedimento, essendosi il ricorrente limitato a riferire in sede procedimentale che l’esito era stato a suo sfavore e provvedendo a depositare, al contrario, una relazione di parte.

A tale motivazione il ricorrente dedica un vago e non pertinente riferimento (incidentalmente affermando che la su menzionata perizia sarebbe «fondata tutta e solo su un colloquio di 40 minuti, e null’altro!»), ma non coglie il senso di quel rilievo nella motivazione sul punto resa dal CNF, che stava nell’evidenziare, quanto meno implicitamente ma chiaramente, a supporto della valutazione di non indispensabilità della sospensione, che al ricorrente era stato dato comunque spazio per la produzione di atti del procedimento penale e che tale possibilità non era stata sfruttata; né il ricorrenteindica quali altri «atti e notizie appartenenti al processo penale» erano stati specificamente indicati e che avrebbero potuto e dovuto, al posto di quella, essere acquisiti, tali da renderne «indispensabile» l’acquisizione: egli fa piuttosto ripetuto riferimento, anche in memoria, ad una perizia di parte (Prof.

Sartori) che però si dice essere stata comunque prodotta nel giudizio disciplinare.

Piuttosto che indicare se e quali ulteriori e diversi accertamenti fossero stati effettivamente compiuti al riguardo in quella sede il ricorrente sembra, dunque, in realtà argomentare la necessità di attendere le valutazioni del giudice penale su profili attinenti alla personalità dell’imputato e alla volontarietà della condotta, così apertamente contraddicendo l’autonomia delle valutazioni dettata dalla citata disposizione.

In ogni caso, la critica sul punto lungi dal palesare un difetto di motivazione apprezzabile quale vizio denunciabile in questa sede, intende piuttosto inammissibilmente sollecitare questa Corte ad una diversa delibazione del quadro istruttorio e delle ragioni che avrebbero asseritamente dovutoimporre la sospensione.

8. Lamemoria che, come detto, è stata depositata dal ricorrente, ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., non offre argomenti che possano indurre a diverso esito dell’esposto vaglio delle censure.

Tale in particolare non può considerarsi la rilevata importanza dell’accertamento sulla personalità dell’incolpato, argomentata in memoria in funzione critica della gravità della sanzione e con riferimento alla necessità di verificare la reale incidenza dei fatti addebitati sia sulla reputazione professionale dell’[OSCURATO:PERSONA] sia sull’immagine della classe forense.

Si tratta, infatti , di argomento eccentrico rispetto alla questione posta dall’unico motivo di ricorso che riguardava la sussistenza dei presupposti del diniego della sospensione.

Questa non è stata negata in sentenza per una sottovalutazione dell’importanza della valutazione della personalità dell’incolpato in relazione a tutti i profili da considerare ai fini dell’accertamento da condurre circa la sussistenza e la gravità dell’illecito e della individuazione del più corretto e proporzionato trattamento sanzionatorio, ma ben diversamente in ragione del fatto che non era dato coglierne il presupposto dell’indispensabilità dell’acquisizione di «atti e notizie appartenenti al processo penale».

Ed era quest’ultimo il tema sottoposto a critica con l’unico motivo di ricorso, non certo l’incompletezza della valutazione del CNF sotto i profili indicati; la questione posta con il ricorso era cioè se, ai fini di detta valutazione (in tutta la sua latitudine), fosse oppure no indispensabile l’acquisizione di atti e documenti e se fosse corretta oppure no la risposta negativa che dai giudici di meritoè stata data a tale quesito: questione scrutinata nei paragrafi che precedono (v. supra §§ 5 - 7) ed ai quali si rimanda , non ravvisandosi nella memoria, come detto, argomenti che ivi non trovino risposta.

Varrà comunque soggiungere che i suddetti profili sono stati tutti oggetto di compiuto e motivato esame in sentenza; in particolare, la tesi difensiva relativa alla dedotta incidenza di un disturbo borderline, appartenente al cluster impulsivo , risulta esaminata dal CNF e disattesa con ampia motivazione (v. sentenza, pagg. 8 - 11) e lo stesso deve dirsi per ciò che riguarda la sanzione applicata, adeguatamente motivata anche in relazione alla «risonanza mediatica della vicenda»e alla «immagine negativa che ne derivava per l’intera classe forense»(v. sentenza pag. 13).

9. Il ricorso deve dunque essererigettato.

Non avendo il Consiglio dell’Ordine svolto difese in questa sede, non v’è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio.

10. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13.

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 3751/2024R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL] ) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. [OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma al [OSCURATO:PERSONA] II, n. 269; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] contro Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, Procuratore Generale presso la Corte di cassazione; –intimati – avverso la sentenza n. 301 /2023 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il 12 dicembre 2023. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 22 ottobre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; uditigli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il [OSCURATO:PERSONA] (di seguito anche CNF) ha rigettato il ricorso dell' A vvocato [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione delConsiglio distrettuale di disciplina (di seguito anche CDD) di Napoli, pronunciata in data 30 novembre 2022 e depositata in data 16 febbraio 2023, che, accertata la sussistenza degli addebiti a lui ascritti , aveva irrogato la sanzione disciplinare della radiazione. 2. L'[OSCURATO:PERSONA] era incolpato della « violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’ art. 9 , comma 2 , del [OSCURATO:PERSONA] per essere volontariamente venuto meno ai doveri di probità, dignità, decoro, non salvaguardando, così, l’immagine della professione forense innanzi ai terzi, atteso che, quale titolare della Cattedra relativa all’insegnamento del diritto processuale civile presso l’[OSCURATO:PERSONA] II di Napoli e presso l’[OSCURATO:PERSONA] di Benevento, nella sua qualità di professore ordinario, abusando della sua qualità e poteri: A)induceva studenti/esse a dare o promettere rapporti sessuali ;a) a fronte dell’impegno a intercedere con altri suoi colleghi titolari di altre cattedre, fornendo rassicurazioni in ordine al superamento dei relativi esami; b) a fronte del superamento del l’esame di Diritto Processuale Civile senza che questo fosse effettivamente sostenuto ; c) a fronte dell’impegno a intercedere con altri suoi colleghi titolari di altre cattedre, fornendo rassicurazioni per agevolare il sostenimento della tesi; B) induceva inoltre praticanti avvocati in procinto di sostenere l’esame di abilitazione alla professione di avvocato a dare o promettere rapporti sessuali, a fronte dell’impegno a intercedere con altri suoi colleghi professori universitari componenti della commissione di esami al fine di garantirgli il superamento dello stesso; C) prospettando il mancato superamento dell’esame, compiva atti idonei rivolti in modo non equivoco a indurre studenti, in procinto di sostenere l'esame di procedura civile con il predetto docente, a dare o promettere rapporti sessuali; eventi non verificatisi per il rifiuto della persona offesa». 3. Il CNF, nel confermare la condanna disciplinare , ha rigettato, tra l’altro e per quanto ancora in questa sede interessa, il secondo motivo di gravame con il quale l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] si doleva della mancata sospensione del procedimento disciplinare, in ragione della pendenza di procedimento penale. Al riguardo il giudice a quoha rilevato che: ─ l’art. 54 della nuova legge professionale n. 247 del 2012, innovando rispetto al passato, ha ampliato l’autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale, prevedendo una sospensione di carattere facoltativo che può essere disposta solo qualora risulti indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale, ed un periodo massimo di sospensione pari a due anni;─ nel caso di specie il CDD ha motivatamente escluso la necessità di ulteriori acquisizioni in ragione del materiale probatorio già assunto agli atti del procedimento e della sostanziale ammissione da parte dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dei fatti di cui ai capi di incolpazione e la cui valutazione il CDD ha rivendicato come autonoma rispetto alla interpretazione del giudice penale; ─ stante la regola dell’autonomia dei due processi (c.d. doppio binario), l’obbligo di motivazione deve considerarsi più cogente nel caso in cui il CDD ritenga in via di eccezione di esercitare discrezionalmente la facoltà di sospendere il procedimento disciplinare, e non nel caso contrario; ─ peraltro il CDD, pur non ritenendo necessario disporre una sospensione del procedimento, ha più volte rinviato la seduta disciplinare in adesione a richieste formulate dalla difesa, in particolare per consentire il deposito della perizia psicologica disposta dal GIP del Tribunale di Napoli che, tuttavia, il ricorrente non ha mai prodotto agli atti del procedimento, limitandosi a riferire in sede procedimentale che l’esito era stato a suo sfavore e provvedendo a depositare, al contrario, una relazione di parte. 4. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione davanti a queste Sezioni Unite, sulla base di un solo motivo. Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma è rimasto intimato. 5. Il Procuratore Generale ha depositato memoria concludendo per il rigettodel ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione dell’art. 54, comma 2 , l . n. 247 del 20 12, e conseguente eccesso di potere per contraddittorietà della motivazione , determinante la sua mera apparenza, per avere il CNF rifiutato la chiesta sospensione del procedimento disciplinare. Premesso che l’obbligo di giustificare il rigetto o l’accoglimento dell’istanza di sospensione ha ad oggetto l’indispensabilità dell’acquisizione di «atti e notizie appartenenti al processo penale», sostiene che l’aprioristica sua esclusione è censurabile allo stesso modo della sua aprioristica ammissione. Tale sarebbe, secondo il ricorrente, nella specie, il rifiuto della sospensione, poiché non motivato con riferimento al profilo per il quale essa era stata richiesta, che non riguardava i fatti oggetto dei capi di incolpazione, bensì gli aspetti patologici della personalità dell’imputato, da indagare ai fini dell’accertamento della effettiva e concreta volontarietà del comportamento (in thesi, assolutamente irrazionale)dell’incolpato. 2. Il motivo è in parte infondato, in altra parte inammissibile. Come si è già più volte osservato (v. Cass. Sez. U. 16/03/2021, n. 7336; 16/07/2021, n. 20384; 19/11/2021, n. 35462; 03/11/2023, n. 30650), la vigente disciplina di cui all'articolo 54 l. 31 dicembre 2012, n. 247(norma, questa, di natura processuale e qui applicabile in quanto già vigente al momento dell'incolpazione e dell'instaurazione del relativo procedimento) ha fortemente attenuato il regime della pregiudizialità penale, prevedendo espressamente, nel primo e nel secondo comma, che il procedimento disciplinare «si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto al processo penale relativo agli stessi fatti» e, inoltre, che la sospensione del primo può essere disposta ─ per un tempo determinato e per un periodo complessivamente non superiore a due anni ─ solo se il giudice disciplinare ritenga «indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale». Il procedimento disciplinare può dunque essere sospeso, in pendenza di procedimento penale connesso, in via di eccezione rispetto alla regola del c.d. «doppio binario», solo se ciò sia ritenuto indispensabile dal giudice disciplinare , dovendosi altrimenti operare nel senso della totale autonomia e della diversa finalizzazione dei due procedimenti. Il che spiega perché il ricorso a tale istituto sia dalla legge subordinato ad un rigoroso vaglio di « indispensabilità » (dell'acquisizione di atti e notizie rinvenienti dal processo penale) affidato algiudice del merito disciplinare. 3. Nella fattispecie in esame la valutazione del CNF si è mossa lungo due linee argomentative. 3.1. [OSCURATO:PERSONA], infatti , premesso anzitutto , in punto di diritto, che «l’obbligo di motivazione deve considerarsi più cogente nel caso in cui il CDD ritenga in via di eccezione di esercitare discrezionalmente la facoltà di sospendere il procedimento disciplinare, e non nel caso contrario». 3.2. Ha poi, comunque , motivato in punto di fatto il diniego della chiesta sospensione sul duplice rilievo che: a) come già ritenuto dal CDD, non sussiste la necessità di ulteriori acquisizioni in ragione del materiale probatorio già assunto agli atti del procedimento e della sostanziale ammissione da parte dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dei fatti di cui ai capi di incolpazione; b) peraltro il CDD, pur non ritenendo necessario disporre una sospensione del procedimento, ha più volte rinviato la seduta disciplinare in adesione a richieste formulate dalla difesa, in particolare per consentire il deposito della perizia psicologica disposta dal GIP del Tribunale di Napoli che, tuttavia, il ricorrente non ha mai prodotto agli atti del procedimento, limitandosi a riferire in sede procedimentale che l’esito era stato a suo sfavore e provvedendo a depositare, al contrario, una relazione di parte. 4. Il motivo di ricorso investe tale motivazione sotto entrambi i profili. Con una prima censura si contesta, infatti , l’affermazione in iure di cui s’è detto, ad essa opponendosi il contrario assunto secondo cui l’immotivata esclusione della sospensione sia « censurabile allo stesso modo della sua aprioristica ammissione». Con un secondo ordine di rilievi si censura, poi, in quanto in thesi non pertinente e quindi di fatto mancante, la giustificazione addotta per la mancata sospensione. 5. La prima censura è infondata. Deve invero ritenersi che, proprio in relazione al chiaro rapporto di regola a eccezione di cui si è detto, è solo la sospensione (si ripete, discrezionale, ma con discrezionalità vincolata ad una valutazione di «indispensabilità» e non di mera «opportunità», e come tale affidata al giudice del merito, il quale, secondo la lettera della norma, «può» non «deve» sospendere) a richiedere una rigorosa motivazione della sua adozione e non il contrario; la prosecuzione del procedimento disciplinare in pendenza del connesso procedimento penale non è, infatti, frutto di una scelta affidata al giudice disciplinare ma è piuttosto la regola cui questo deve attenersi e che, come tale, non ha bisogno di essere motivata, tanto meno rigorosamente. 6. Ne discende l’inammissibilità della seconda censura, non avendo il ricorrente motivo di dolersi di una motivazione sul punto in ipotesi carente o addirittura mancante. 7. L’inammissibilità della seconda censura andrebbe, comunque , affermata anche ove fosse da ritenere sussistente un obbligo per il giudice disciplinare di motivare la «non sospensione». Diversamente da quanto postulato in ricorso la sentenza impugnata non si limita, infatti, a giustificare il rifiuto della sospensione sul rilievo del carattere pacifico dei fatti oggetto di incolpazione, ma vi aggiunge anche la constatazione che, pur di fatto consentita, attraverso ripetuti rinvii, la produzione della perizia psicologica disposta dal GIP del Tribunale di Napoli, questa non era mai stata prodotta agli atti del procedimento, essendosi il ricorrente limitato a riferire in sede procedimentale che l’esito era stato a suo sfavore e provvedendo a depositare, al contrario, una relazione di parte. A tale motivazione il ricorrente dedica un vago e non pertinente riferimento (incidentalmente affermando che la su menzionata perizia sarebbe «fondata tutta e solo su un colloquio di 40 minuti, e null’altro!»), ma non coglie il senso di quel rilievo nella motivazione sul punto resa dal CNF, che stava nell’evidenziare, quanto meno implicitamente ma chiaramente, a supporto della valutazione di non indispensabilità della sospensione, che al ricorrente era stato dato comunque spazio per la produzione di atti del procedimento penale e che tale possibilità non era stata sfruttata; né il ricorrenteindica quali altri «atti e notizie appartenenti al processo penale» erano stati specificamente indicati e che avrebbero potuto e dovuto, al posto di quella, essere acquisiti, tali da renderne «indispensabile» l’acquisizione: egli fa piuttosto ripetuto riferimento, anche in memoria, ad una perizia di parte (Prof. Sartori) che però si dice essere stata comunque prodotta nel giudizio disciplinare. Piuttosto che indicare se e quali ulteriori e diversi accertamenti fossero stati effettivamente compiuti al riguardo in quella sede il ricorrente sembra, dunque, in realtà argomentare la necessità di attendere le valutazioni del giudice penale su profili attinenti alla personalità dell’imputato e alla volontarietà della condotta, così apertamente contraddicendo l’autonomia delle valutazioni dettata dalla citata disposizione. In ogni caso, la critica sul punto lungi dal palesare un difetto di motivazione apprezzabile quale vizio denunciabile in questa sede, intende piuttosto inammissibilmente sollecitare questa Corte ad una diversa delibazione del quadro istruttorio e delle ragioni che avrebbero asseritamente dovutoimporre la sospensione. 8. Lamemoria che, come detto, è stata depositata dal ricorrente, ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., non offre argomenti che possano indurre a diverso esito dell’esposto vaglio delle censure. Tale in particolare non può considerarsi la rilevata importanza dell’accertamento sulla personalità dell’incolpato, argomentata in memoria in funzione critica della gravità della sanzione e con riferimento alla necessità di verificare la reale incidenza dei fatti addebitati sia sulla reputazione professionale dell’[OSCURATO:PERSONA] sia sull’immagine della classe forense. Si tratta, infatti , di argomento eccentrico rispetto alla questione posta dall’unico motivo di ricorso che riguardava la sussistenza dei presupposti del diniego della sospensione. Questa non è stata negata in sentenza per una sottovalutazione dell’importanza della valutazione della personalità dell’incolpato in relazione a tutti i profili da considerare ai fini dell’accertamento da condurre circa la sussistenza e la gravità dell’illecito e della individuazione del più corretto e proporzionato trattamento sanzionatorio, ma ben diversamente in ragione del fatto che non era dato coglierne il presupposto dell’indispensabilità dell’acquisizione di «atti e notizie appartenenti al processo penale». Ed era quest’ultimo il tema sottoposto a critica con l’unico motivo di ricorso, non certo l’incompletezza della valutazione del CNF sotto i profili indicati; la questione posta con il ricorso era cioè se, ai fini di detta valutazione (in tutta la sua latitudine), fosse oppure no indispensabile l’acquisizione di atti e documenti e se fosse corretta oppure no la risposta negativa che dai giudici di meritoè stata data a tale quesito: questione scrutinata nei paragrafi che precedono (v. supra §§ 5 - 7) ed ai quali si rimanda , non ravvisandosi nella memoria, come detto, argomenti che ivi non trovino risposta. Varrà comunque soggiungere che i suddetti profili sono stati tutti oggetto di compiuto e motivato esame in sentenza; in particolare, la tesi difensiva relativa alla dedotta incidenza di un disturbo borderline, appartenente al cluster impulsivo , risulta esaminata dal CNF e disattesa con ampia motivazione (v. sentenza, pagg. 8 - 11) e lo stesso deve dirsi per ciò che riguarda la sanzione applicata, adeguatamente motivata anche in relazione alla «risonanza mediatica della vicenda»e alla «immagine negativa che ne derivava per l’intera classe forense»(v. sentenza pag. 13). 9. Il ricorso deve dunque essererigettato. Non avendo il Consiglio dell’Ordine svolto difese in questa sede, non v’è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio. 10. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. P.Q.M. rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quell
Sentenza Cassazione n. 29439/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris