CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 45939/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 12/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Napoli con ordinanza del 12 giugno 2024 ratificava il provvedimento di sospensione cautelativa della misura dell'affidamento in prova concesso a [OSCURATO:PERSONA] e disposto dal Magistrato di sorveglianza di Avellino e correlativamente revocava ex tunc detta misura. 2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso il condannato a mezzo del difensore, esponendo tre motivi di doglianza. 2.1 Con il primo motivo rilevava la violazione dell'art. 51 L 354/75, poiché il provvedimento di ratifica della sospensione dell'affidamento in prova sarebbe intervenuto oltre il termine di trenta giorni dal momento in cui Iannella venne ri- tradotto in carcere. 2.2 Con il secondo motivo lamentava l'illogicità della motivazione laddove riteneva che nel comportamento del condannato potessero rinvenirsi gli estremi di una condotta penalmente rilevante 2.3 Con il terzo motivo lamenta la revoca della misura con efficacia ex tunc. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso è palesemente infondato, posto che, come da costante insegnamento di questa Corte, la mancata osservanza del termine di trenta giorni previsto per l'adozione della decisione del tribunale di sorveglianza in ordine alla revoca della misura alternativa (nella specie, dell'affidamento in prova al servizio sociale), comporta unicamente la perdita di efficacia del provvedimento di sospensione della misura stessa precedentemente adottato dal magistrato di sorveglianza, mentre non ha alcun rilievo in relazione al provvedimento stesso di revoca, stante la mancata previsione al riguardo di sanzioni processuali. (Sez. 7 -, Ord n. 16600 del 12/11/2020 Rv. 281309; Sez. 1, n. 44556 del 18/11/2010 Rv. 248986 — 01) 1.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile; nel provvedimento impugnato il Tribunale ha dato ampio risalto alla ragione per cui ha ritenuto che la condotta evidentemente minatoria del condannato fosse incompatibile con il progetto di reinserimento che informa la concessione della misura alternativa alla detenzione; le osservazioni critiche del ricorrente attengono alla valutazione di fatto operata dal Tribunale che, in quanto adeguatamente motivata, non può essere oggetto di rivalutazione da parte di questa Corte. 1.3 Anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile; la decisione di revocare ex tunc la misura è stata adeguatamente motivata nell'impugnata decisione e, pertanto, nessuna carenza, illogicità o contraddittorietà della motivazione è evincibile. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle