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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35138/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione del Tribunale di Viterbo del 13 marzo 2024, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di lesioni personali stradali, nonché le condotte di fuga e di omessa assistenza previste dall'art. 189, commi 6 e 7, cod. strada; riconosciute le circostanze attenuanti generiche e operata la riduzione per il rito, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, oltre alle statuizioni accessorie conseguenti.

2. Il ricorso deduce, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, l'erronea affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 189, commi 6 e 7, cod. strada, assumendo che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare lo stato di alterazione dell'imputato, tale da impedirgli di comprendere di avere cagionato un incidente con persone ferite e di essersi dato alla fuga.

In tal modo non avrebbe adeguatamente accertato la sussistenza dell'elemento soggettivo.

3. Il motivo è inammissibile.

La Corte di appello non ha affatto eluso il tema della consapevolezza, ma lo ha risolto attraverso una valutazione immune da manifesta illogicità, osservando che, pur essendo stato accertato un tasso alcolemico considerevole, esso non era tale da imporre l'automatica esclusione della capacità di percepire l'accaduto; soprattutto, il percorso compiuto dopo l'impatto, per un tratto significativo e senza incorrere in ulteriori violazioni, è stato razionalmente valorizzato quale indice della persistente capacità dell'imputato di orientarsi nella circolazione e di rendersi conto della situazione determinatasi.

La doglianza, pertanto, non denuncia una frattura logica della motivazione o un travisamento decisivo, ma sollecita una rivalutazione del fatto, estranea al giudizio di legittimità.

Secondo i principi richiamati negli atti allegati, il sindacato della Corte di cassazione è limitato alla verifica della correttezza giuridica e della tenuta logica della decisione, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della pronuncia e l'autonoma valutazione delle prove riservate al giudice di merito (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01, Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074-01, e Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, dep. 2000, Spina, Rv. 214794-01).

4. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a 2escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteFrancesco [OSCURATO:PERSONA] O i OTT 2026 L'ASSISTENTE in ZIARIO Dott.ssa Kat A Unente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione del Tribunale di Viterbo del 13 marzo 2024, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di lesioni personali stradali, nonché le condotte di fuga e di omessa assistenza previste dall'art. 189, commi 6 e 7, cod. strada; riconosciute le circostanze attenuanti generiche e operata la riduzione per il rito, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, oltre alle statuizioni accessorie conseguenti. 2. Il ricorso deduce, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, l'erronea affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 189, commi 6 e 7, cod. strada, assumendo che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare lo stato di alterazione dell'imputato, tale da impedirgli di comprendere di avere cagionato un incidente con persone ferite e di essersi dato alla fuga. In tal modo non avrebbe adeguatamente accertato la sussistenza dell'elemento soggettivo. 3. Il motivo è inammissibile. La Corte di appello non ha affatto eluso il tema della consapevolezza, ma lo ha risolto attraverso una valutazione immune da manifesta illogicità, osservando che, pur essendo stato accertato un tasso alcolemico considerevole, esso non era tale da imporre l'automatica esclusione della capacità di percepire l'accaduto; soprattutto, il percorso compiuto dopo l'impatto, per un tratto significativo e senza incorrere in ulteriori violazioni, è stato razionalmente valorizzato quale indice della persistente capacità dell'imputato di orientarsi nella circolazione e di rendersi conto della situazione determinatasi. La doglianza, pertanto, non denuncia una frattura logica della motivazione o un travisamento decisivo, ma sollecita una rivalutazione del fatto, estranea al giudizio di legittimità. Secondo i principi richiamati negli atti allegati, il sindacato della Corte di cassazione è limitato alla verifica della correttezza giuridica e della tenuta logica della decisione, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della pronuncia e l'autonoma valutazione delle prove riservate al giudice di merito (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01, Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074-01, e Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, dep. 2000, Spina, Rv. 214794-01). 4. Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a 2escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteFrancesco [OSCURATO:PERSONA] O i OTT 2026 L'ASSISTENTE in ZIARIO Dott.ssa Kat A Unente
Sentenza Cassazione n. 35138/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris