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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 novembre 1977

Cassazione n. 08396/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2022 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili; letta la memoria di replica con conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 15/03/2022, la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del 05/10/2020 del Tribunale di Milano, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione in concorso di un fornello da campo a gas compendio di furto (capo a dell'imputazione), nell'ipotesi di particolare tenuità di cui al secondo (ora quarto) comma dell'art. 648 cod. pen.

Secondo il capo d'imputazione, il Mutii e il Neda erano imputati del reato di cui agli artt. 110 e 648 cod. pen., perché, «al fine di trarne profitto, senza essere concorso nel reato presupposto e consapevole dell'illecita provenienza, acquistavano o comunque ricevevano, da persona rimasta sconosciuta il sottonotato attrezzo, che detenevano all'interno della loro abitazione sita in Grezzago (MI) [OSCURATO:PERSONA] 29: un fornello da campo a gas in ferro, utilizzato per sciogliere i lingotti in zinco, compendio di furto consumato da ignoti in data 24/12/2015, dall'interno della ditta "[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con sede in Trezzo sull'Adda (MI) viale Lombardia, 62, in danno della p.o. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della sopracitata azienda.

Accertato in Grezzago il 27 gennaio 2016».

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Milano, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, per il tramite dei propri rispettivi difensori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a due motivi.

3.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce «[i]nosservanza ed erronea applicazione della legge penale (ex art. 606 co. 1 lett. b) c.p.p.) con riferimento all'art. 131 bis c.p. e all'art. 648 co. 2 alla luce di quanto statuito dalla Corte costituzionale con sent. 156/2020 e illogicità della motivazione riferita alla rilevabilità degli indici di particolare tenuità del fatto (ex art. 606 co. 1 lett e) c. p. p.)».

3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce «inosservanza di erronea applicazione della legge penale (ex art. 606 co. 1 lett. b) c.p.p.) con riferimento all'art. 62 bis c.p. e illogicità della motivazione riferita alla mancata estensione delle attenuanti generiche (ex art. 606 co. 1 lett e) c.p.p.)».

4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a due motivi.

4.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., «- erronea applicazione dell'art. 420 bis, c. 2, c.p.p. in relazione alla dichiarazione di assenza dell'imputato fuori dei casi previsti dalla predetta disposizione - nullità assoluta ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 178, lett. c), 179 e 604, c. 5 bis, c.p.p. degli atti successivi la predetta dichiarazione di assenza non essendo stata accertata la conoscenza del processo in capo all'imputato - illogicità della motivazione sul punto».

Il ricorrente sostiene che la Corte d'appello di Milano avrebbe rigettato il proprio motivo di appello relativo alla nullità della dichiarazione della propria assenza: a) con una motivazione manifestamente illogica, in quanto essa farebbe leva su elementi di fatto che, contrariamente a quanto ritenuto, depongono nel senso della mancata conoscenza, da parte sua, del processo; b) ponendosi in contrasto con l'orientamento espresso dalla sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione «n. 29912/19» (rectius: n. 28912/19 e, precisamente, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716-01) secondo cui non è «equipollente la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari alla notifica della citazione a giudizio ai fini di ritenere l'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato» (così il ricorso); c) senza considerare che non può automaticamente comportare la conoscenza del procedimento neppure l'elezione di domicilio presso un difensore nominato di fiducia, atteso che «MI sottoposto ad indagine può infatti nominare un avvocato presso il quale elegge domicilio senza che tale avvocato possa inferire alcunché, senza conoscere il soggetto che l'ha nominato e che ha eletto domicilio presso il suo studio e senza soprattutto che con tale soggetto si sia mai instaurato alcun rapporto professionale», come sarebbe avvenuto nel caso in esame, dove «la mancanza di effettivo rapporto professionale tra l'indagato e l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], è attestata non solo dalla successiva rinuncia all'incarico da parte di quest'ultimo, unitamente alla mancanza di qualsivoglia iniziativa del predetto difensore nell'ambito del procedimento in essere, ma soprattutto dalla ulteriore nomina di altro difensore di fiducia nella persona dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], intervenuta successivamente alla notifica all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del decreto di citazione a giudizio, indice evidente della non conoscenza da parte dell'imputato dell'intervenuta vocatio in ius ed in generale dell'esercizio dell'azione penale»; d) senza tenere conto che «[I]'ulteriore circostanza riportata in motivazione [...], relativa alla nomina di altro difensore di fiducia, non solo non conferma ma contraddice quanto sostenuto dalla stessa [Corte d'appello di Milano] circa la conoscenza da parte dell'imputato dell'instaurazione del giudizio, non contenendo la predetta nomina alcun riferimento relativo all'avvenuto esercizio dell'azione penale».

4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'articolo 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., «- Erronea applicazione degli artt. 648, c.p., 125, c. 3, 546, c. 1, lett. e), 598 c.p.p. in relazione alla qualificazione del fatto reato nella fattispecie contestata ed alla mancata derubricazione del fatto nel reato di cui all'art. 624 c.p. - mancanza/illogicità della motivazione sul punto».

Il ricorrente lamenta che, nel rigettare il proprio motivo di appello con il quale era stata chiesta la riqualificazione del fatto a lui ascritto come furto, la Corte d'appello di Milano, da un lato, avrebbe «ribalta[to] illegittimamente l'onere probatorio», dall'altro lato, non avrebbe tenuto alcun conto dei concreti elementi che egli aveva evidenziato nel proprio atto di appello a favore della predetta qualificazione, «quali la stretta contiguità temporale tra la denuncia del furto e la data di accertamento dei fatti-reato». [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché è stato proposto oltre i termini di legge.

L'impugnata sentenza della Corte d'appello di Milano è stata pronunciata il 15 marzo 2022 ed è stata depositata il 28 marzo 2022, cioè entro il termine del quindicesimo giorno dalla pronuncia previsto dall'art. 544, comma 2, cod. proc. pen.

In tali casi, il termine per la proposizione dell'impugnazione è di trenta giorni (art. 585, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.) e decorre dalla scadenza del termine, stabilito dalla legge, del quindicesimo giorno dalla pronuncia (art. 585, comma 2, lett. c, cod. proc. pen.).

Pertanto, nel caso in esame, si ha che: a) il termine per la proposizione del ricorso decorreva dal 30 marzo 2022 (quindicesimo giorno dalla pronuncia del 15 marzo 2022); b) lo stesso termine, essendo di trenta giorni, scadeva il 29 aprile 2022.

Poiché il ricorso risulta proposto solo il 6 maggio 2022, esso è inammissibile perché tardivo.

2. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

2.1. Il primo motivo di tale ricorso è inammissibile per difetto di specificità.

Il comma 2 dell'art. 420-bis cod. proc. pen., nel testo vigente ratione temporis, ammetteva il processo in assenza dell'imputato quando fosse stata raggiunta la certezza, in via alternativa: a) della conoscenza, da parte dell'imputato, della vocatio in ius; b) che lo stesso imputato, pur ignorando la vocatio in ius, si era volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo.

Nel caso in esame, la Corte d'appello di Milano ha ritenuto la sussistenza di entrambi tali presupposti e, in particolare, oltre che del primo, anche del secondo, avendo affermato che, «[i]infine, risulta che il Neda si sia volontariamente sottratto alla conoscenza degli atti del procedimento successivi all'avviso ex art.415 bis c.p.p. evadendo dal luogo degli arresti domiciliari dove era ristretto per altra causa e dove veniva raggiunto dai CC per consentirgli di partecipare all'udienza».

Considerato, pertanto, che la Corte d'appello di Milano aveva posto a fondamento della propria decisione in ordine alla ritenuta validità della dichiarazione di assenza del Neda due autonome e autosufficienti rationes decidendi, si deve rilevare come il ricorrente, nel suo motivo di ricorso, si sia limitato a contestare solo la prima, cioè quella relativa alla sua (mancanza di) conoscenza del processo, senza nulla dedurre con riguardo alla seconda ratio decidendi della sua ritenuta volontaria sottrazione alla conoscenza «degli atti del procedimento successivi all'avviso ex art. 415 bis c.p.p. evadendo dal luogo degli arresti donniciliari dove era ristretto per altra causa e dove veniva raggiunto dai CC per consentirgli di partecipare all'udienza».

Da ciò l'inammissibilità del motivo per difetto di specificità (Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, Bimonte, Rv. 272448-01).

2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

La Corte di cassazione ha chiarito - affermando un principio al quale il Collegio, condividendolo, intende dare continuità - che, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, non occorre la prova positiva che il soggetto attivo non sia stato concorrente nel delitto presupposto, essendo sufficiente che non emerga la prova del contrario (Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, Desideri, Rv. 282955-01; Sez. 2, n. 10850 del 20/02/2014, Montesanti, Rv. 259428-01; Sez. 2, n. 23047 del 14/05/2010, Pompeo, Rv. 247430-01), atteso che l'estraneità al delitto presupposto non è un elemento costitutivo della ricettazione ma una mera clausola di riserva, finalizzata a risolvere un concorso apparente di norme, con la conseguenza che la pubblica accusa non è onerata della relativa prova (Sez. 2, n. 4434 del 2021, cit., e Sez. 2, n. 23047 del 2010, cit., entrambe in motivazione).

Tuttavia, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'estraneità dell'imputato al delitto presupposto è necessaria quando lo stesso imputato deduca di averlo commesso e tale prospettazione sia credibile (Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277594-01; Sez. 6, n. 34679 del 07/07/2016, Storto, Rv. 268098-01).

La Corte d'appello di Milano ha rispettato tali principi, avendo rilevato come l'imputato avesse dedotto non di avere commesso il furto, ma la mera «possibilità astratta che [...] potessero esser[ne] responsabil[e]», senza che fosse emersa alcuna prova al riguardo, dovendosi, in effetti, escludere che tale si possa ritenere la mera circostanza del decorso, tra il furto del fornello da campo (il 24 dicembre 2015) e l'accertamento del possesso dello stesso fornello in capo agli imputati (il 27 gennaio 2016), del lasso temporale, in vero non esiguo, di oltre un mese.

3. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2022 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili; letta la memoria di replica con conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 15/03/2022, la Corte d'appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del 05/10/2020 del Tribunale di Milano, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione in concorso di un fornello da campo a gas compendio di furto (capo a dell'imputazione), nell'ipotesi di particolare tenuità di cui al secondo (ora quarto) comma dell'art. 648 cod. pen. Secondo il capo d'imputazione, il Mutii e il Neda erano imputati del reato di cui agli artt. 110 e 648 cod. pen., perché, «al fine di trarne profitto, senza essere concorso nel reato presupposto e consapevole dell'illecita provenienza, acquistavano o comunque ricevevano, da persona rimasta sconosciuta il sottonotato attrezzo, che detenevano all'interno della loro abitazione sita in Grezzago (MI) [OSCURATO:PERSONA] 29: un fornello da campo a gas in ferro, utilizzato per sciogliere i lingotti in zinco, compendio di furto consumato da ignoti in data 24/12/2015, dall'interno della ditta "[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con sede in Trezzo sull'Adda (MI) viale Lombardia, 62, in danno della p.o. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della sopracitata azienda. Accertato in Grezzago il 27 gennaio 2016». 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Milano, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, per il tramite dei propri rispettivi difensori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a due motivi. 3.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce «[i]nosservanza ed erronea applicazione della legge penale (ex art. 606 co. 1 lett. b) c.p.p.) con riferimento all'art. 131 bis c.p. e all'art. 648 co. 2 alla luce di quanto statuito dalla Corte costituzionale con sent. 156/2020 e illogicità della motivazione riferita alla rilevabilità degli indici di particolare tenuità del fatto (ex art. 606 co. 1 lett e) c. p. p.)». 3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce «inosservanza di erronea applicazione della legge penale (ex art. 606 co. 1 lett. b) c.p.p.) con riferimento all'art. 62 bis c.p. e illogicità della motivazione riferita alla mancata estensione delle attenuanti generiche (ex art. 606 co. 1 lett e) c.p.p.)». 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a due motivi. 4.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., «- erronea applicazione dell'art. 420 bis, c. 2, c.p.p. in relazione alla dichiarazione di assenza dell'imputato fuori dei casi previsti dalla predetta disposizione - nullità assoluta ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 178, lett. c), 179 e 604, c. 5 bis, c.p.p. degli atti successivi la predetta dichiarazione di assenza non essendo stata accertata la conoscenza del processo in capo all'imputato - illogicità della motivazione sul punto». Il ricorrente sostiene che la Corte d'appello di Milano avrebbe rigettato il proprio motivo di appello relativo alla nullità della dichiarazione della propria assenza: a) con una motivazione manifestamente illogica, in quanto essa farebbe leva su elementi di fatto che, contrariamente a quanto ritenuto, depongono nel senso della mancata conoscenza, da parte sua, del processo; b) ponendosi in contrasto con l'orientamento espresso dalla sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione «n. 29912/19» (rectius: n. 28912/19 e, precisamente, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716-01) secondo cui non è «equipollente la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari alla notifica della citazione a giudizio ai fini di ritenere l'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato» (così il ricorso); c) senza considerare che non può automaticamente comportare la conoscenza del procedimento neppure l'elezione di domicilio presso un difensore nominato di fiducia, atteso che «MI sottoposto ad indagine può infatti nominare un avvocato presso il quale elegge domicilio senza che tale avvocato possa inferire alcunché, senza conoscere il soggetto che l'ha nominato e che ha eletto domicilio presso il suo studio e senza soprattutto che con tale soggetto si sia mai instaurato alcun rapporto professionale», come sarebbe avvenuto nel caso in esame, dove «la mancanza di effettivo rapporto professionale tra l'indagato e l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], è attestata non solo dalla successiva rinuncia all'incarico da parte di quest'ultimo, unitamente alla mancanza di qualsivoglia iniziativa del predetto difensore nell'ambito del procedimento in essere, ma soprattutto dalla ulteriore nomina di altro difensore di fiducia nella persona dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], intervenuta successivamente alla notifica all'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del decreto di citazione a giudizio, indice evidente della non conoscenza da parte dell'imputato dell'intervenuta vocatio in ius ed in generale dell'esercizio dell'azione penale»; d) senza tenere conto che «[I]'ulteriore circostanza riportata in motivazione [...], relativa alla nomina di altro difensore di fiducia, non solo non conferma ma contraddice quanto sostenuto dalla stessa [Corte d'appello di Milano] circa la conoscenza da parte dell'imputato dell'instaurazione del giudizio, non contenendo la predetta nomina alcun riferimento relativo all'avvenuto esercizio dell'azione penale». 4.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'articolo 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., «- Erronea applicazione degli artt. 648, c.p., 125, c. 3, 546, c. 1, lett. e), 598 c.p.p. in relazione alla qualificazione del fatto reato nella fattispecie contestata ed alla mancata derubricazione del fatto nel reato di cui all'art. 624 c.p. - mancanza/illogicità della motivazione sul punto». Il ricorrente lamenta che, nel rigettare il proprio motivo di appello con il quale era stata chiesta la riqualificazione del fatto a lui ascritto come furto, la Corte d'appello di Milano, da un lato, avrebbe «ribalta[to] illegittimamente l'onere probatorio», dall'altro lato, non avrebbe tenuto alcun conto dei concreti elementi che egli aveva evidenziato nel proprio atto di appello a favore della predetta qualificazione, «quali la stretta contiguità temporale tra la denuncia del furto e la data di accertamento dei fatti-reato». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché è stato proposto oltre i termini di legge. L'impugnata sentenza della Corte d'appello di Milano è stata pronunciata il 15 marzo 2022 ed è stata depositata il 28 marzo 2022, cioè entro il termine del quindicesimo giorno dalla pronuncia previsto dall'art. 544, comma 2, cod. proc. pen. In tali casi, il termine per la proposizione dell'impugnazione è di trenta giorni (art. 585, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.) e decorre dalla scadenza del termine, stabilito dalla legge, del quindicesimo giorno dalla pronuncia (art. 585, comma 2, lett. c, cod. proc. pen.). Pertanto, nel caso in esame, si ha che: a) il termine per la proposizione del ricorso decorreva dal 30 marzo 2022 (quindicesimo giorno dalla pronuncia del 15 marzo 2022); b) lo stesso termine, essendo di trenta giorni, scadeva il 29 aprile 2022. Poiché il ricorso risulta proposto solo il 6 maggio 2022, esso è inammissibile perché tardivo. 2. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 2.1. Il primo motivo di tale ricorso è inammissibile per difetto di specificità. Il comma 2 dell'art. 420-bis cod. proc. pen., nel testo vigente ratione temporis, ammetteva il processo in assenza dell'imputato quando fosse stata raggiunta la certezza, in via alternativa: a) della conoscenza, da parte dell'imputato, della vocatio in ius; b) che lo stesso imputato, pur ignorando la vocatio in ius, si era volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo. Nel caso in esame, la Corte d'appello di Milano ha ritenuto la sussistenza di entrambi tali presupposti e, in particolare, oltre che del primo, anche del secondo, avendo affermato che, «[i]infine, risulta che il Neda si sia volontariamente sottratto alla conoscenza degli atti del procedimento successivi all'avviso ex art.415 bis c.p.p. evadendo dal luogo degli arresti domiciliari dove era ristretto per altra causa e dove veniva raggiunto dai CC per consentirgli di partecipare all'udienza». Considerato, pertanto, che la Corte d'appello di Milano aveva posto a fondamento della propria decisione in ordine alla ritenuta validità della dichiarazione di assenza del Neda due autonome e autosufficienti rationes decidendi, si deve rilevare come il ricorrente, nel suo motivo di ricorso, si sia limitato a contestare solo la prima, cioè quella relativa alla sua (mancanza di) conoscenza del processo, senza nulla dedurre con riguardo alla seconda ratio decidendi della sua ritenuta volontaria sottrazione alla conoscenza «degli atti del procedimento successivi all'avviso ex art. 415 bis c.p.p. evadendo dal luogo degli arresti donniciliari dove era ristretto per altra causa e dove veniva raggiunto dai CC per consentirgli di partecipare all'udienza». Da ciò l'inammissibilità del motivo per difetto di specificità (Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, Bimonte, Rv. 272448-01). 2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte di cassazione ha chiarito - affermando un principio al quale il Collegio, condividendolo, intende dare continuità - che, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, non occorre la prova positiva che il soggetto attivo non sia stato concorrente nel delitto presupposto, essendo sufficiente che non emerga la prova del contrario (Sez. 2, n. 4434 del 24/11/2021, Desideri, Rv. 282955-01; Sez. 2, n. 10850 del 20/02/2014, Montesanti, Rv. 259428-01; Sez. 2, n. 23047 del 14/05/2010, Pompeo, Rv. 247430-01), atteso che l'estraneità al delitto presupposto non è un elemento costitutivo della ricettazione ma una mera clausola di riserva, finalizzata a risolvere un concorso apparente di norme, con la conseguenza che la pubblica accusa non è onerata della relativa prova (Sez. 2, n. 4434 del 2021, cit., e Sez. 2, n. 23047 del 2010, cit., entrambe in motivazione). Tuttavia, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'estraneità dell'imputato al delitto presupposto è necessaria quando lo stesso imputato deduca di averlo commesso e tale prospettazione sia credibile (Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277594-01; Sez. 6, n. 34679 del 07/07/2016, Storto, Rv. 268098-01). La Corte d'appello di Milano ha rispettato tali principi, avendo rilevato come l'imputato avesse dedotto non di avere commesso il furto, ma la mera «possibilità astratta che [...] potessero esser[ne] responsabil[e]», senza che fosse emersa alcuna prova al riguardo, dovendosi, in effetti, escludere che tale si possa ritenere la mera circostanza del decorso, tra il furto del fornello da campo (il 24 dicembre 2015) e l'accertamento del possesso dello stesso fornello in capo agli imputati (il 27 gennaio 2016), del lasso temporale, in vero non esiguo, di oltre un mese. 3. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna
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