CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 luglio 2021
Cassazione n. 34199/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso n. 26234/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano, nella persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Bassano del Grappa, n. 24, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente agli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta delega a margine del ricorso. ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., nella persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via F. Confalonieri, n. 5, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta delega in calce al controricorso. controricorrente - e nei confronti di B.L.S. - [OSCURATO:PERSONA] adige [OSCURATO:SOCIETA]. - intimata- avverso la sentenza della Corte di appello di TRENTO, sezione distaccata di BOLZABO, depositata il 18 maggio 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/07/2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con la sentenza n. 364/2015, pubblicata il 18 maggio 2015, nel procedimento di opposizione alla stima di un'area dichiarata di pubblica utilità ed espropriata dalla Provincia autonoma di Bolzano, promosso ai sensi dell'art. 15 legge provinciale n. 10/1991, dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della BLS - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha determinato l'indennizzo spettante alla società [OSCURATO:SOCIETA] ed ha compensato le spese per un terzo, ponendo i residui due terzi a carico della Provincia. 2. Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano, con atto affidato ad un unico motivo. 3. La società [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato controricorso. 4. La società B.L.S. - [OSCURATO:PERSONA] adige [OSCURATO:SOCIETA]. non ha svolto difese. 5. Con ordinanza interlocutoria depositata il 14 febbraio 2017, questa Corte ha rinviato la causa alla pubblica udienza per l'esame della questione della delimitazione del disputatum nel giudizio di opposizione alla stima, a seguito dell'offerta pubblica di una somma che non sia stata accettata dall'espropriato, in mancanza di precedenti specifici. 6. Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria. 7.La Procura Generale della Corte di Cassazione ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. 8. Il ricorso è stato esaminato in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle partì, secondo la disciplina dettata dall'art. 23, comma 8 bis, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, inserito dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo ed unico motivo la Provincia ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione, falsa e omessa applicazione dell'art. 1 della legge n. 247/2012 e dell'articolo 5, comma 3, del D.M. del 10 marzo 2014, n. 55; la violazione del principio della domanda e della corrispondenza fra chiesto e pronunciato (artt. 99 e 112 cod. proc. civ.), la violazione, falsa e omessa applicazione degli artt. 10 e 13 cod. proc. civ. e dell'art. 29 del decreto legislativo n. 150/2011 e degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.. Si duole la Provincia che, a fronte di un accoglimento dell'opposizione nella misura del 25% (in relazione alla decurtazione di tale percentuale operata erroneamente dalla [OSCURATO:PERSONA]), con una soccombenza di euro 294.177,19 (scaglione della causa inferire a euro 260.000,00) siano state liquidate spese per uno scaglione assai superiore, ovvero non quello del disputatum, ma quello dell'indennità complessiva liquidata, pari ad euro 816.708,75. 1.1 n motivo è infondato.1.2 E' principio affermato da questa Corte che anche nel giudizio di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione, ai fini del regolamento delle spese processuali, si applica il principio della soccombenza di cui all'art. 91 cod. proc. civ., principio che determina l'obbligo del rimborso delle spese e che deriva semplicemente dall'oggettivo esito sfavorevole della lite in relazione all'accoglimento o al rigetto delle domande ed eccezioni delle parti (Cass., 3 dicembre 1991, n. 12993; Cass., 12 aprile 1990, n. 3123). Nello specifico, in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse (Cass., 27 agosto 2020, n. 17854). Il sindacato della Corte di cassazione, pertanto, con riferimento alle spese processuali, è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti (Cass., 4 agosto 2017, n. 19613). Senza dubbio la parte soccombente va identificata, alla stregua del principio di causalità - causalità sulla quale si fonda la responsabilità del processo - con quella che, lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata, abbia dato causa alla lite ovvero con quella che abbia tenuto nel processo un comportamento rilevatosi ingiustificato e tale accertamento, ai fini della condanna al pagamento delle spese processuali, è rimesso al potere discrezionale del giudice del merito e la conseguente pronuncia è sindacabile in sede di legittimità nella sola , 4 ipotesi in cui dette spese, anche solo parzialmente, siano state poste a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass., 16 giugno 2011, n. 13229). Con la conseguenza che il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare riferimento all'esito finale della lite (Cass., 2 settembre 2014, n. 18503). E' possibile, poi, ravvisarsi la reciproca parziale soccombenza anche in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, ove la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento. Questa Corte ha, infatti, affermato il principio che «La regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenza integrale, che determina la condanna dell'unica parte soccombente al pagamento integrale di tali spese (art. 91 c.p.c.), ovvero in base alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi (art. 92, comma 2, c.p.c.); a tale fine, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorchè quest'ultima sia stata articolati in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento». (Cass., 22 febbraio 2016, n. 3438). 1.3 Con riferimento alla disposta compensazione parziale, va applicata nella fattispecie di esame la disposizione di cui all'articolo 92 cod. proc. civ., come introdotto dalla legge n. 69/2009, che prevede la compensazione, per «gravi ed eccezionali ragioni indicate nella motivazione», essendo stato il presente giudizio introdotto con ricorso depositato in data 12 novembre 2011 (pag. 4 dell'ordinanza impugnata).Si tratta di una clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili «a priori», ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (Cass., 9 aprile 2019, n. 9977; Cass., 9 marzo 2017, n. 6059). Più in particolare, questa Corte ha affermato che i motivi legittimanti la compensazione, da esplicitare nella parte motiva del provvedimento, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, talché non possono essere espressi con una formula generica o apodittica inidonea a consentire il necessario controllo, oppure risolversi in ragioni illogiche, inconferenti o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass., 9 marzo 2017, n. 6059; Cass., 31 maggio 2016, n. 11222; Cass., 17 maggio 2012, n. 7763). 1.4 La valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, rientrano, dunque, nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura delle spese poste a carico del soccombente, con l'unico limite, come già detto, del rispetto del principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass., 31 gennaio 2014, n. 2149; Cass., 20 dicembre 2017, n. 30592; Cass., 16 giugno 2011, n. 13229). 1.5 Ciò posto, come già affermato da questa Corte, con ordinanza 20 aprile 2021, n. 10411, in fattispecie analoga, i giudici di secondo grado hanno fatto corretta applicazione del principio della soccombenza globale secondo cui ai fini della condanna alle spese di giudizio la valutazione di soccombenza va sempre rapportata all'esito finale della lite e hanno correttamente adempiuto all'onere motivazionale sulla disposta compensazione parziale delle spese processuali, ivi comprese le spese della consulenza tecnica d'ufficio. Ed infatti, i giudici di secondo grado hanno affermato che l'opposizione proposta era risultata fondata solo in ordine alla decurtazione del 25% operata dalla [OSCURATO:PERSONA], ma non anche in ordine al valore di mercato dell'area in questione e alle altre domande proposte e ha tenuto conto che l'indennità era stata determinata in una misura notevolmente inferiore rispetto a quella invocata dalla società pari ad euro 1.645.800,00, così compensando nella misura di un terzo le spese processuali e le spese della consulenza tecnica di ufficio. 1.6 In proposito, va richiamato il principio statuito da questo Corte secondo cui la consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio; le relative spese rientrano pertanto tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 cod. proc. civ., sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, senza violare in tal modo il divieto di condanna di quest'ultima alle spese di lite, atteso che la compensazione non implica una condanna, ma solo l'esclusione del rimborso (Cass., 10 giugno 2020, n. 11068). 1.7 E' pure infondato, per i principi sopra richiamati, il profilo di censura relativa al valore effettivo della controversia da ricondursi secondo la Provincia ricorrente a quello che prevede come valore della causa lo scaglione da euro 52.001 ad euro 260.000, e non a quello dello scaglione superiore (da euro 520.001 ad euro 1.000.000), effettivamente applicato dalla Corte di appello. 1.8 Questa Corte, anche di recente, ha affermato che la norma che dispone che nei giudizi civili per pagamento di somme di denaro, la liquidazione degli onorari a carico del soccombente deve effettuarsi avendo riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata, si riferisce all'accoglimento, anche parziale, della domanda medesima, mentre nel caso di rigetto della domanda il suddetto valore è pari alla somma infondatamente richiesta dall'attore (Cass., 12 giugno 2019, n. 15857). In applicazione dei criteri richiamati, il valore da tenere in considerazione, ai fini della regolamentazione delle spese processuali, è la somma di euro 816.708,75, oltre accessori, come correttamente ritenuto dai giudici di merito. 1.9 In conclusione, la Corte d'appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, nell'esercizio del potere spettante al giudice del merito di individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione e avuto riguardo alle pretese fatte valere dalla parte ricorrente nei limiti del loro accoglimento, ha regolamentato le spese processuali in applicazione del principio della soccombenza di cui all'art.91 cod. proc. civ. e ha motivato, in modo coerente e razionale, la disposta compensazione delle spese processuali nel rispetto del precetto di cui all'art. 92 cod. proc. civ., nel testo applicabile. Ciò tenuto conto anche dei caratteri propri del giudizio di opposizione alla stima, quali individuati correttamente anche nell'ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 702 bis cod. proc. civ., e di un non consentito frazionamento del contenuto decisorio del provvedimento impugnato. 2. Il ricorso deve essere pertanto rigettato, con la conseguente condanna della Provincia ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la Provincia ricorrente al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della Provincia ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 luglio 2021. Ai