CassazionedecretoSezione 2Decisione del 14 giugno 2022
Cassazione n. 19104/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 5250/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del Curatore pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]; - Ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO - Controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano, depositata il 6.7.2017; Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 4.5.2022, dal [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 5250/2018 Viste le conclusioni scritte già rassegnate il 13.10.2021 dal Pubblico Numero sezionale 974/2022Numero di raccolta generale 19104/2022 Ministero Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] (rimessione della causa Data pubblicazione 14/06/2022 alla pubblica udienza); Rilevato che con sentenza 3157/2017 la Corte d’Appello di Milano, in riforma della decisione di primo grado, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 23651 del 24.6.2013 emesso dal locale Tribunale su istanza della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] contro il Ministero della Giustizia per l’importo di €. 43.910,29 oltre interessi in relazione a canoni di locazione di apparecchiature di intercettazione telefonica e radiolocalizzazione utilizzate in vari Uffici di Procura nell’ambito di procedimenti penali; rilevato che contro tale pronunzia la Curatela della società (dichiarata fallita nelle more del giudizio di appello) ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi illustrati da memoria, a cui resiste il Ministero della Giustizia con controricorso; rilevato che è pervenuto atto di rinunzia al ricorso debitamente accettato dall’Avvocatura Generale dello Stato, sicché va dichiarata l’estinzione del giudizio (artt. 390 e 391 cpc); rilevato che la pronuncia sulle spese non va emessa se – come nel caso in esame – vi è stata adesione alla rinunzia (v. art.391 cpc); P.Q.M. la Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Roma il 4.5.2022. [OSCURATO:PERSONA] Virgilio F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6