CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 marzo 2026
Cassazione n. 27385/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale FRANCESCA CERONIche ha concluso chiedendo il rigetto di entrambi i ricorrenti.uditi:- l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso, chiedendobel'accoglimento.- l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che si è riportato ai motivi di ricorso, chidendonel'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata nel preambolo, il Tribunale di Napoli, in funzionedi giudice del riesame, ha confermato la decisione del Giudice per le indaginipreliminari che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere aBernardo [OSCURATO:PERSONA] e ad [OSCURATO:PERSONA] perché ritenuti gravemente indiziati diconcorso nel reato di omicidio eseguito ai danni di [OSCURATO:PERSONA], nel comunedi Scisciano il 17 dicembre 2025.Secondo le conformi valutazioni dei giudici del merito cautelare, fondateprincipalmente sulle conversazioni intercettate grazie all'installazione di uncaptatore informatico in altro procedimento sul telefono cellulare in uso alcoindagato [OSCURATO:PERSONA], l’omicidio di [OSCURATO:PERSONA] è maturato nell'ambito dellastrategia violenta messa in atto dal gruppo criminale diretto da [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articolazione territoriale del clan Moccia, peraffermare la sua forza criminale nei confronti del clan rivale, quello dei Filippini,al quale [OSCURATO:PERSONA] era affiliato anche se nell’ultimo periodo era “caduto indisgrazia”, così rappresentando la vittima ideale di un’azione esemplare.L’agguato è stato ricostruito minuziosamente, grazie ai filmati delletelecamere presenti sul posto: [OSCURATO:PERSONA] era arrivato sul posto a bordo di unoscooter; i suoi aggressori si erano avvinati a bordo di una moto [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA]; il passeggero, individuato in [OSCURATO:PERSONA], dopo esseresceso dal veicolo, aveva iniziato a sparare all’indirizzo di [OSCURATO:PERSONA], finendolo conun ultimo colpo di pistola alla testa mentre era già a terra, per poi darsi ad unafuga maldestra, che lo aveva costretto ad abbandonare, tra le altre cose, unborsello nel quale erano custoditi dei telefoni con le sue impronte, e le chiavi diun’autovettura Citroen C3, in precedenza impiegata dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] pertrasferirsi dal luogo dove stava trascorrendo un periodo di latitanza a quello doveera stato consumato l'omicidio.Dalle conversazioni intercettate era, invece, emerso il ruolo disimpegnato daBernardo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Entrambi avevano partecipato alla pianificazione e preparazione dell’azioneomicidiaria:- [OSCURATO:PERSONA] si era occupato di occultare presso la sua abitazione lamotocicletta [OSCURATO:PERSONA] utilizzata il giorno dell'omicidio dai due killer, [OSCURATO:PERSONA] ePolverino, ed aveva fornito a quest’ultimo gli abiti per attuare il delitto conl'intesa che sarebbero stati poi incendiati;- [OSCURATO:PERSONA] si era occupato di partecipare insieme ad altre persone alla staffettache aveva accompagnato il latitante [OSCURATO:PERSONA] dalla zona dell’avellinese dove sinascondeva fino ad un luogo ubicato a Casamarciano, comune limitrofo a quellodove era stata programmata l’esecuzione dell’omicidio.Ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] haarticolato due motivi2.1. Con il primo denuncia inosservanza delle norme processuali stabilite apena di inutilizzabilità.Lamenta che l'ordinanza impugnata ha considerato utilizzabili ai fini delladecisione i risultati delle intercettazioni disposte con un decreto autorizzativoillegittimo perché fondato in via esclusiva su informazioni fornite da fontianonime.A differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, non possono considerarsielementi di prova autonomi quelli provenienti dall’attività di riscontro svolta dallapolizia giudiziaria sul conto del soggetto utilizzatore dell’utenza intercettata,[OSCURATO:PERSONA], perché non indicativa in alcun modo del coinvolgimento dellostesso in dinamiche associative, nell’ambito della “famiglia Filippini”, in qualchemodo legate al commercio degli stupefacenti in opposizione alla persona offesadei reati per l’accertamento dei quali è stata disposta l’attività intercettativa nelprocedimento separato (110, 612 cod. pen., 10 e 14 l. n. 497 del 1974 conl’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.).2.2. Con il secondo motivo deduce illogicità della motivazione relativa al doloomicidiario in capo al ricorrente.Lamenta che la consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] di partecipare allaconsumazione di un fatto omicidiario è stata desunta da un’unica conversazioneintercettata - quella in cui il ricorrente chiede perentoriamente al soggetto alquale ha appena consegnato gli abiti che avrebbe dovuto utilizzare in occasionedell’agguato a [OSCURATO:PERSONA] di bruciarli (“dagli fuoco”) - sulla base di una massimadi esperienza, tutt’altro che universalmente accettata, secondo la quale ladecisone di incendiare gli abiti è presa solo da chi è al corrente del loro utilizzo inun’azione omicidiaria. E’ altrettanto plausibile che il ricorrente abbia pronunciatola frase perché consapevole dell’uso dei vestititi per il compimento di una diversaazione illecita.3. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del suo difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA]3.1. Con il primo deduce inosservanza delle norme processuali in relazionealla ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni.Lamenta che il Tribunale di riesame ha ritenuto infondata la deduzionesvolta in merito all'assenza, tra gli atti di causa, del decreto di autorizzazioneall’esecuzione di intercettazione dell'apparato cellulare in uso a [OSCURATO:PERSONA] in data 19 novembre 2024 nonostante il successivo decreto, quello del 6dicembre con cui è stata autorizzata l’intercettazione di un nuovo dispositivo, siapacificamente motivato per relationem rispetto al decreto originario, che,tuttavia, non è stato mai visionato dalla difesa.In ogni caso, il Tribunale ponendo a fondamento della decisione leconversazioni captate per mezzo del telefono di [OSCURATO:PERSONA] nei giorni 13dicembre 2025 e 17 dicembre 2025 ed indicandole esplicitamente come l'unico edecisivo elemento di prova a carico dell'indagato, ha violato le disposizioni di cuiagli artt. 277, comma 1-bis, 203, 191 e 271 cod. proc. pen., che fanno divieto diutilizzare le intercettazioni autorizzate sulla base di fonti anonime o confidenziali.E’ erroneo il rilievo che il Tribunale ha posto a sostegno del rigettodell’eccezione della difesa: il decreto autorizzativo non risulta affatto fondato suelementi ulteriori ad autonomi rispetto alle informazioni provenienti dalla fonteanonima, posto che, come si evince dalla stessa ricostruzione dell’ordinanzaimpugnata, l'unico elemento che ha indirizzato l'indagine e che ha rappresentatola conditio sine qua non di tutti i successivi accertamenti della polizia giudiziariaè stata l'indicazione, di pacifica provenienza anonima, relativa alla partecipazionedi [OSCURATO:PERSONA] all’episodio, oggetto delle indagini del separato procedimento,dell'esplosione dei colpi contro l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA].La giurisprudenza di legittimità richiamata per avvallare la decisione è statainterpretata in modo illogico, ritenendo possibile l’aggiramento del divieto diutilizzo delle fonti anonime con il mero svolgimento da parte della poliziagiudiziaria di una attività di riscontro della materialità del fatto, pur in assenzadell’acquisizione autonoma di elementi indiziari nei confronti del soggettointercettato, tali non potendosi ritenere, nel caso di specie, il non meglio chiaritorapporto di parentela di [OSCURATO:PERSONA] con la famiglia dei Filippini, a sua voltaritenuta in conflitto con la famiglia [OSCURATO:PERSONA].3.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazionein relazione ai gravi indizi di colpevolezza con particolare riferimento ai temidell’identificazione dell'indagato, della sussistenza dell'elemento psicologico delreato e degli elementi costitutivi del concorso di persone.Ad avviso del ricorrente, il Tribunale ha ritenuto decisive ai finidell’identificazione di [OSCURATO:PERSONA] quale conducente della vettura [OSCURATO:PERSONA] della staffetta organizzata per il trasporto del latitante [OSCURATO:PERSONA],incaricato di eseguire materialmente l’omicidio, alcune conversazioni non solointercorse tra terzi, ma che non contengono nemmeno riferimenti direttiall’indagato, se non ai suoi soprannomi, peraltro utilizzati da soggetti che, nonconcocendolo personalmente, sono in grado soltanto di fare ipotesi sulla suapresenza tra i componenti degli equipaggi delle varie autovetture.L’elemento psicologico del ricorrente necessario ai fini della configurabilitàdel concorso nell’omicidio e, prima di tutto, la sua consapevolezza che iltrasferimento di [OSCURATO:PERSONA] dal luogo della latitanza ad un comune vicino a Sciscianofosse finalizzato alla consumazione dell’omicidio di [OSCURATO:PERSONA], in assenza diconversazioni esplicite, è stato desunto da mere presunzioni fondate sull’asseritacollaborazione criminale storica tra la consorterie degli [OSCURATO:PERSONA] e quella dei [OSCURATO:PERSONA], atutto concedere dimostrata con riferimento ad un epoca molto lontana, l’anno2006 - quando [OSCURATO:PERSONA] era stato catturato dopo lungo il periodo di latitanza inprovincia di Avellino - ma non con riferimento agli anni successivi e più recenti,come dimostrato alla difesa con la produzione, del tutto ignorata, dal Tribunaledelle dichiarazioni rese dai numerosi collaboratori di giustizia interrogati negliultimi anni, i quali non hanno mai fatto riferimento alla vicinanza di CavaBernardo e dei suoi familiari con i clan [OSCURATO:PERSONA] e AloiaL’unico elemento valorizzato è stato il ruolo di spicco ricoperto da Cavaall'interno del clan operante negli avellinese, che, però, non può essereinterpretato automaticamente come sintomatico della sua conoscenza delprogetto omicidiario.La partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla staffetta organizzata per trasportare Aloiapresso un terreno situato in un'area boschiva, per di più distante dal luogodell'agguato, non può essere considerata prova di un supporto logisticofunzionale all’esecuzione dell’omicidio in presenza di un compendio intercettivodimostrativo della sua totale estraneità rispetto alla pianificazione dell’azionedelittuosa.Risulta, infatti, che [OSCURATO:PERSONA] si è limitato ad accompagnare il latitante senzaessere in alcun modo infornato del piano omicidiario, che, d’altra parte, dovevaessere eseguito in un comune distante più di 8 km dal da quello in cui, in suapresenza, era stata occultata l’autovettura destinata a trasportare i killer in fuga.Non è stata considerata la circostanza, pure comprovata in atti, dellamancata partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] a tutte le attività strategiche decise dal clan diAloia alimentare la tensione con i clan rivali sul territorio di Marigliano e SanVitaliano.A differenza di quanto richiesto per la configurabilità del concorso nel reatoomicidiario, [OSCURATO:PERSONA] non ha mai avuto la consapevolezza che la propria azione siiscriveva in un progetto delittuoso, più ampio, finalizzato alla realizzazione diomicidio.Pur ammettendo che [OSCURATO:PERSONA] sia la persona postasi alla guida dell’autovetturautilizzata per la staffetta nei termini ipotizzati dall’accusa, la sua azione non èstata mai sostenuta dal dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice; egli èuscito completamente di scena dopo il parcheggio dell’autovettura, nonostantetutti gli atri correi, nelle due ore successive, siano stati fortemente impegnati inuna pluralità di condotte funzionali alla buona riuscita del piano omicidiario.3.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione conriferimento alla qualificazione giuridica del fatto come concorso in omicidioanziché come favoreggiamento personale.Ritenendo infondata la richiesta di riqualificazione nel reato meno grave, cheperaltro avrebbe impedito in radice l’utilizzazione delle intercettazioni, l'ordinanzaimpugnata ha dilatato a dismisura il perimetro applicativo del concorso fino aricomprendervi la condotta di chi si è limitato ad accompagnare un latitante nelluogo di occultamento di un'autovettura, senza avere alcuna consapevolezzasulla futura azione omicidiaria che il soggetto aiutato aveva in mente direalizzare.3.4. Con il quarto motivo denunce vizio di motivazione in relazione allastessa delle esigenze cautelari.Lamenta che il Tribunale, pur ricordando il carattere relativo dellapresunzione prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. non ha espressouna valutazione concreta ed autonoma sull’attualità del pericolo di reiterazionedel reato, limitandosi a un generico riferimento alla gravità dei reati e allapersonalità allarmante dell'indagato.L’ordinanza impugnata si è discostata dai principi enunciati dalla richiamatagiurisprudenza di legittimità in tema di concretezza ed attualità del pericolo direcidivanza e non ha motivato in modo specifico né sulle ragioni della scelta dellamisura più afflittiva né sulla sua proporzionalità e adeguatezza dalla luce dellevalutazioni espresse dal G.i.p. nel provvedimento di non convalida del fermo,indubbiamente sintomatiche di una scarsa intensità cautelare.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTORitiene il Collegio che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sia nel suo complessoinfondato e che quello proposto da [OSCURATO:PERSONA] debba, invece, essere accoltonei limiti e per ragioni chiarite nel prosieguo.1. In ragione della sua natura processuale va, preliminarmente, esaminatala questione, posta con il primo motivo di entrambi i ricorsi, relativaall’inutilizzabilità delle conversazioni intercettate, da cui sono stati trattipacificamente i gravi indizi di colpevolezza a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], perchéautorizzate in altro procedimento, con decreto emesso il 6 dicembre 2024, sullabase esclusivamente di telefonate anonime che segnalavano il coinvolgimentonell’episodio delittuoso oggetto di indagine - l’esplosone di colpi di arma da fuocoall’indirizzo dell’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] – della persona che aveva nelladisponibilità l’utenza sopposta ad attività captativa.1.1. Non vi è dubbio che l’art. 203 cod. proc. pen., che impone il divieto diutilizzabilità delle informazioni acquisite da ufficiali e agenti di polizia giudiziariase provenienti da fonti confidenziali o anonime, ove gli informatori non sianostati interrogati, né assunti a sommarie informazioni, sia applicabile anche a quelpeculiare mezzo di ricerca della prova costituito dalle intercettazioni telefonicheed ambientali disciplinate dagli artt. 266 e seg. cod. proc. pen.L’art. 267, comma 1-bis, cod. proc. pen., prevede specificamente, nellavalutazione dei gravi indizi di reato, l'applicazione dell’art. 203 cit. (Sez. 6, n.29666 del 31/5/2011, Failla, Rv. 250558).Nell’interpretazione del combinato disposto di cui agli artt. 267, comma 1-bis e 203, comma 1-bis, cod. proc. pen è consolidato l’orientamentogiurisprudenziale, ricordato anche dai ricorrenti, secondo cui le informazioniconfidenziali acquisite dagli organi di polizia giudiziaria determinanol'inutilizzabilità delle intercettazioni, soltanto quando esse abbiano costituitol'unico elemento oggetto di valutazione ai fini degli indizi di reità (Sez. 6, n.42845 del 26/06/2013, Bonanno, Rv. 257295 - 01; Sez. 6, n. 10051 del3/12/2007, dep. 2008, Ortiz, Rv. 239458 - 01);al contrario, il loro utilizzo èlegittimo per avviare l'attività investigativa o per estenderne l'ambito alla ricercadi ulteriori elementi (Sez. 6 n. 26374 del 03/06/2025, Mourad, Rv. 288440 – 02;Sez. 1, n. 11640 del 14/5/2019, dep. 2020, Rv. 279322;), tra questi ultimivanno ricompresi i dati utili per individuare i soggetti da intercettare, sempre cherisulti l'elemento obiettivo dell'esistenza del reato e sia indicato il collegamentotra l'indagine in corso e la persona da sottoporre a captazione (Sez. 6, n. 39766del 15/4/2014, Pascali, Rv. 260456).La sanzione della inutilizzabilità, pertanto, non opera quando l'informazioneassunta dal confidente anonimo abbia costituito soltanto un dato storico dalquale hanno preso avvio indagini d'iniziativa della polizia giudiziaria, che abbianoportato all'acquisizione di ulteriori elementi valutati ai fini dell'autorizzazionedelle disposte intercettazioni.In definitiva, il ricorso alle fonti confidenziali acquisite dagli organi di poliziagiudiziaria, infatti, determina l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefonichequalora esse rappresentino l'unico elemento oggetto di valutazione ai fini degliindizi di reità, mentre il loro utilizzo è legittimo per avviare l'attività investigativao per estenderne l'ambito alla ricerca di ulteriori elementi (Sez. 1, n. 11640 del14/05/2019, dep. 2020, Moceo, Rv. 279322 - 01; Sez. 3, n. 1258 del 19/9/2012,dep. 2013, Leka, Rv. 254174); sicché, ad esempio, si è ritenuto che il divieto diutilizzazione delle informazioni confidenziali non operi nei casi in cui la fonteanonima si limiti a riferire agli inquirenti il numero dell'utenza utilizzatadall'indagato, già autonomamente attinto da gravi indizi per il reato oggetto delprocedimento (Sez. 4, n. 108 del 16/11/2007, dep. 2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 238254),ovvero in relazione all'acquisizione degli elementi necessari per individuare i sitiove allocare gli apparati tecnici necessari per l'esecuzione delle operazioni (Sez.1, n. 33027 del 13/7/2011, Caruso, Rv. 250816).1.2. Sulla base dei principi sin qui richiamati, deve ritenersi che, nel caso inesame, il Tribunale partenopeo ha correttamente valutato l'utilizzabilità delleintercettazioni, atteso che l'informazione proveniente dalla fonte anonima nonriguardava certamente l'esistenza di indizi riferiti ai reati oggetto delle indagininel procedimento in cui il decreto autorizzativo è stato emesso, gli unici rilevantiai fini dell’autorizzazione prevista dall’art. 267, comma 1, cod. proc. pen.(«L'autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi direato»).I «gravi indizi» dei reati materia di armi previsti dagli artt. 10, 12 e 14 dellal. n. 497 del 1974, oltre al reato di cui all’art. 612 cod. pen., gli uni e l’altroaggravati dal metodo mafioso, sono stati desunti sia dall’attività investigativacompiuta nell’immediatezza, che aveva consentito di repertare le tracce di unasparatoria recente (rilievi sui danneggiamenti sulle autovetture parcheggiate erinvenimento di un proiettile sull’asfalto e di tre proiettili deformati all’interno delsoggiorno dell’abitazione di [OSCURATO:PERSONA]) sia dalle dichiarazioni rese dallepersone infornate sui fatti.Tali evidenze investigative, unite ai rapporti familiari e di frequentazione trala vittima designata e gli appartenenti alla criminalità organizzata, aveva, sulpiano investigativo, consentito di ipotizzare ragionevolmente ed a prescinderedalle telefonate anonime, che l’esplosione dei colpi di arma da fuoco all’indirizzodell’abitazione di [OSCURATO:PERSONA] costituiva un’azione realizzata dal clan deiIn tale contesto l'indicazione del nome di uno dei soggetti coinvolti nel gestodimostrativo armato fornita dalla fonte anonima ha costituito soltanto ilmomento iniziale dell'investigazione, arricchitasi attraverso una serie di elementidi riscontro che hanno, poi, giustificato la richiesta di autorizzazione alleintercettazioni e il relativo provvedimento da parte del Giudice procedente.1.3. E’ manifestamente infondata l’ulteriore eccezione di carattereprocessuale dedotta dal solo [OSCURATO:PERSONA] nel primo motivo, laddove si duoledell’assenza tra gli atti di causa del decreto autorizzativo emesso in data 19novembre 2024.Il ricorrente non si è confortato con il contenuto dell’ordinanza impugnatache ha chiarito essere presente in atti l’unico decreto autorizzativo rilevante,quello del 6 dicembre 2024, perché posto in esecuzione.2. Il secondo motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA], relativo all’elementosoggettivo, è anch’esso infondato.Il ricorrente, anziché confrontarsi con l’intero apparato giustificativo delladecisione in tema di provvista indiziaria, si è concentrato esclusivamente su unaparte della conversazione delle ore 18.16, dolendosi della debolezzadell’interpretazione accolta dal Tribunale.Evidenzia, in particolare, che la raccomandazione che ha rivolto a EduardoPolverino, che da lì a poco avrebbe partecipato all’agguato mortale, di bruciare icapi di abbigliamento che gli aveva appena consegnato, non implica affatto,secondo le massime di esperienza, la consapevolezza del ricorrente di contribuireinfatti, è parimenti compatibile con la convinzione che i vestiti fossero destinatiad altra attività delittuosa, come una rapina, che rendesse comunque necessariala loro distruzione per evitare che rimanessero tracce del diretto coinvolgimentodi colui che si era occupato di reperirli.Trascura, però, il ricorrente che l’ordinanza impugnata (pagg. da 7 a 17) haconsiderato più persuasiva la tesi della sua consapevolezza in ordine all’uso, daparte di [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi compici, dei vestiti consegnati in occasione dellaconsumazione dell’omicidio di [OSCURATO:PERSONA], valorizzando l’interaconversazione e quelle che l’avevano preceduta.Al riguardo, ha osservato che [OSCURATO:PERSONA], nel richiedere ad [OSCURATO:PERSONA] “la felpaed il pantalone” nonché “un completo nero con cappuccio” per evitare di esserericonosciuti da eventuali testimoni o da essere ripresi in volto da telecamere,aveva fatto espresso riferimento a particolari dell’azione delittuosa in corso diesecuzione non solo tipici dell’agguato con uso di armi, ma in concretoverificartisi in occasione dell’omicidio di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], infatti,aveva precisato ad [OSCURATO:PERSONA] che avevano necessità di travestirsi perchéavrebbero dovuto “sparare” e poi “scappare”. Ha aggiunto che le conversazioniimmediatamente precedenti, oltre ad attestare un elevato livello di confidenza ereciproca fiducia tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed altri esponenti dei clan che avevanodeliberato l’omicidio, contenevano indicazioni sufficienti per ritenere che DanieleAugusto aveva partecipato alla fase preparatoria non solo consegnando i vestitiai killer ma anche custodendo temporaneamente presso la sua abitazione lamotocicletta [OSCURATO:PERSONA] adoperata per l’omicidio, in precedenza reperita daChristian Della Valle con la collaborazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Orbene, su questi ulteriori elementi, di evidente carattere decisivo, ilricorrente non ha dispiegato alcuna censura.3. Il secondo motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA], relativo all’illogicità delpercorso motivazionale seguito dal Tribunale nel valutare la gravità indiziaria, èfondato ed assorbente sia il terzo, in tema di qualificazione giuridica, sia ilquarto, relativo alle esigenze cautelari.3.1. A differenza di quanto denunciato dal ricorrente, il Tribunale (pagg. da19 a 27) ha posto a sostegno dell’identificazione di [OSCURATO:PERSONA] quale conducente di unadella autovetture che avevano composto la staffetta organizzata per rendere piùsicuro il viaggio di [OSCURATO:PERSONA], incaricato di eseguire materialmente l’omicidio,dal luogo della latitanza a quello in cui è stato commesso l’agguato, unragionamento lineare e strettamente ancorato alle evidenze investigative, tratteda una pluralità di conversazioni in cui più interlocutori a vario titolo coinvoltinell’organizzaizone dell’omicidio di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], LucaCovone, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].I citati colloquianti, parlando tra loro senza formulare ipotesi macommentando specifici episodi cui avevano personalmente preso parte, non soloavevano descritto alcuni incontri avvenuti nei giorni precedenti nel luogo dilatitanza di [OSCURATO:PERSONA] (la provincia di Avelino, dove effettivamente viveCava), ai quali aveva partecipato un soggetto indicato ora il soprannome con cuiè noto [OSCURATO:PERSONA], “Alduccio”, ora come fratello di [OSCURATO:PERSONA], detto “NdoNdo”, ma, nel corso delle operazioni strumentali allo spostamento di [OSCURATO:PERSONA], loavevano indicato, in ciò riscontrati dai tabulati e dalle riprese delle telecamereinstallate lungo il percorso, come la persona che si era posta alla guida di unadelle autovetture (l’[OSCURATO:PERSONA] modello Stelvio targata [OSCURATO:TARGA]), che avevanoscortato [OSCURATO:PERSONA] fino al luogo dove era stata nascosta la Citroen C3 ovverol’autovettura che il killer avrebbe dovuto utilizzare per ritornare nel luogo dovevaviveva da latitante.E’ carente, invece, la motivazione relativa alla consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] inordine alla strumentalità del suo contributo personale alla consumazionedell’omicidio.All’assenza di conversazioni esplicite su tale punto, senz’altro decisivo, ilTribunale ha cercato di sopperire valorizzando le modalità con cui era avvenuto iltrasferimento di [OSCURATO:PERSONA] dal luogo della latitanza (Mugnano del Cardinale) a quello(Casamarciano) da cui lo stesso si era partito armato per dirigersi dove sarebbestato eseguito l’agguato (Scisciano) ed il ruolo verticistico che [OSCURATO:PERSONA] aveva nelsuo clan di appartenenza, pur diverso ed autonomo da quello diretto da NicolaLuongo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che aveva pianificato l’omicidio diOttavio [OSCURATO:PERSONA].Non ha, però, preso in esame le obiezioni difensive, pur fondate sucircostanze pacificamente accertate ed astrattamente idonee ad avvallare laricostruzione alternativa, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] – non coinvolto nella fase ideativa epreparatoria pur protrattasi per giorni, anche in ragione del disinteresse per ledinamiche associative che lo avevano determinato, estranee al clan di suaappartenenza, ed uscito di scena qualche ora prima dell’esecuzione dell’azioneomicidiaria, quando aveva lasciato [OSCURATO:PERSONA] e gli altri componenti della staffetta inun posto diverso da quello in cui sarebbe stato realizzato l’agguato - si eralimitato, come avvenuto nei mesi precedenti, a fornire un supporto logistico, conle cautele necessarie per lo spostamento di un soggetto da tempo latitante,senza essere stato previamente informato del reale obiettivo sotteso altrasferimento, d’altra parte realizzato qualche ora dopo il suo definitivoallontanamento, ovvero l’omicidio di [OSCURATO:PERSONA], al quale, pertanto, nonaveva consapevolmente contribuito.3.2. Si impone, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata perché siproceda a nuovo esame da parte del Tribunale, libero nell’esito, ma diretto acolmare il riscontrato difetto di motivazione. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio pernuovo giudizio al Tribunale di Napoli sezione per il riesame. Rigetta il ricorso diAugusto [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 23/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente