CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33863/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
fe si dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Augusta (SR) , ove elettivamente domiciliati (indirizzo pec per notifiche e comun icazioni: [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTI [OSCURATO:PERSONA] delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RESISTENTE avverso la sentenza depositata dallaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia –sezione staccata di Siracusa il 18 novembre 2024, n. 8659/4/2024, per l’ottemperanza alla sentenza depositata dallaCommissione tributaria regionale per [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] la Sicilia – sezione staccata di Siracusa il 17 luglio 2019, n. 4669/4/2019; udita la relazione della causasvolta nella camera di consiglio non partecipata del 17 dicembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi legittimi del defunto [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia – sezione staccata di Siracusa il 18 novembre 2024, n. 8659/4/2024, che, in controversia sull’ottemperanza alla sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale per la Sicilia – sezione staccata di Siracusa il 17 luglio 2019, n. 4669/4/2019, passata in giudicato, dopo l’inutile decorso del termine di trenta giorni dalla notifica di messa in mora il 9 gennaio 2020, non avendo l’Agenzia delle Entrate provveduto al pagamento delle residue somme in loro favore , ha accolto il ricorso, ha ordinato all’Agenzia delle Entrate l’esecuzione integrale del giudicato formatosi sulla sentenza della Commissione tributaria regionale ed ha condannato l’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese giudiziali nella misura di € 300,00, oltre a spese generali, IVA e cassa professionale, con distrazione infavore del difensore antistatari. 2. L’Agenzia delle Entrate si è tardivamente costituita per la sola partecipazione all’eventuale udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è affidato a due motivi. 1.1 Con il primo motivo, si denuncia (verosimilmente) violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. e dell’art. 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione (verosimilmente) all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stata disposta dal giudice dell’ottemperanza la liquidazione delle spese giudiziali in misura inferiore ai parametri minimisenza alcuna motivazione. 1.2 Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 2233 cod. civ. e del d.m. 13 agosto 2022, n. 147 , in relazione (verosimilmente) all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., «per avere il Giudice dell'ottemperanza liquidato a titolo di spese di lite una somma irrisoria, lesiva del decoro professionale e che si pone in palese violazione rispetto al principio di inderogabilità dei minimi tariffari». 1.3 I predetti motivi – la cui stretta ed intima connessione consiglia la trattazione congiunta –sono fondati. 1.4 Il mezzo censura la misura della liquidazione dei compensi a favore del difensore, che sarebbero inferiori ai minimi fissati dal d.m. 10 marzo 2014, n. 55, e aggiornati dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147. 1.5 Ora, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m.10 marzo 2014, n. 55, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standarddel valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 15 dicembre 2017, n. 30286; Cass., Sez. 6^-2, 1 giugno 2020, n. 10343; Cass., Sez. 6^-5, 3 giugno 2021, n. 15313; Cass., Sez. 6^-5, 26 ottobre 2021, n. 30087; Cass., Sez. 6^-2, 19 novembre 2021, n. 35591; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2022,n. 3357; Cass., Sez. Trib., 22 dicembre 2022, n. 37589; Cass., Sez. Trib., 31 gennaio 2023, n. 2820; Cass., Sez. Trib., 30 luglio 2024, n. 21386; Cass., Sez. Trib., 25 febbraio 2025, n. 4848). 1.6Considerando il valore della causa (€ 7.396,77), in base ai parametri previsti dal d.m. 10 marzo 2014, n. 55, la liquidazione dei compensi è palesemente al di sotto dei parametri minimi (€ 1.700,00). 1.7 In definitiva, si deve procedere alla rideterminazione dei compensi per il giudizio di ottemperanza,tenendo anche conto degli esborsi per il contributo unificato. Ma tanto è consentito anche al giudice di legittimità, sempreché non si rendano indispensabili ulteriori accertamenti in fatto. Infatti, qualora sia impugnato per cassazione il quantumdella liquidazione delle spese compiuta dal giudice di merito, e non siano necessari accertamenti di fatto, alla luce del principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all’art. 111 Cost., che impone di non trasferire una causa dall’uno all’altro giudice quando il giudice rinviante potrebbe da sé svolgere le attività richieste al giudice cui la causa dovrebbe essere rinviata, è consentito alla Corte decidere la causa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., liquidando le spese non solo del giudizio di legittimità, ma anche dei gradi di merito, in quanto sarebbe del tutto illogico imporre il giudizio di rinvio, al solo fine di provvedere ad una liquidazione che, in quanto ancorata a parametri di legge, ben può essere direttamente compiuta dal giudice di legittimità (tra le tante: Cass., Sez. Lav., 11 gennaio 2016, n. 211; Cass., Sez. Lav., 24 maggio 2021, n. 14199; Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2021, n. 31935; Cass., Sez. 2^, 31 maggio 2022, nn. 17523 e 17524; Cass., Sez. 2^, 17 novembre 2022, n. 33916; Cass., Sez. Lav., 17 giugno 2024, n. 16718; Cass., Sez. Trib., 30 luglio 2024, n. 21386; Cass., Sez. Trib., 4 gennaio 2025, n. 121). 2. In conclusione, valutandosi la fondatezza dei motividedotti, alla stregua delle suesposte argomentazioni, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., con la condanna della resistente alla rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza in favore de i ricorrent i , liquidandole (con riduzione dei compensi rispetto alla nota spese dei ricorrenti, in base ai parametri medi corrispondenti al valore della controversia), nella misura di € 2.500,00 per compensi, oltre a contributo unificato tributario, rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge, e distraendole in favore del difensore antistatario dei ricorrent i per dichiarato anticipo. 5. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo(con riduzione dei compensi rispetto alla nota spesedei ricorrenti, in base ai parametri medi corrispondenti al valore della controversia). P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nei limiti del capo relativo alla regolamentazione delle spese giudiziali e, decidendo nel merito, condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi legittimi del defunto [OSCURATO:PERSONA],liquidandole nella misura di € 2.500,00 per compensi, oltre a contributo unificato tributario, rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e altri accessori di legge, e distraendole in favore del difensore antistatario di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi legittimi del defunto [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] da Augusta (SR), per dichiarato anticipo; condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi legittimi del defunto [OSCURATO:PERSONA],liquidandole nella misura di € 200,00 per esborsi e di € 1.486,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del17 dicembre 2025. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA].A [OSCURATO:PERSONA]