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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 marzo 2026

Cassazione n. 13009/2026

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tti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Bari ha confermato la sentenza emessa con rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale Foggia, in data 12/09/2022, con la quale LIMOSANI Michele era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 7 d.l. n. 4 del 2019.

2. Ricorre per cassazione il LIMOSANI, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione, ritenuta apparente con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato.

Si censura, in particolare, il percorso argomentativo della Corte d'Appello nella parte in cui aveva disatteso la ricostruzione difensiva (secondo cui era stata la sorella dell'imputato ad attivarsi autonomamente) conun richiamo alle connotazioni del giudizio abbreviato, ed ignorando del tutto sia la deposizione del teste CONFORTI (il quale aveva escluso che il LIMOSANI avesse presentato personalmente alcuna delle richieste di ammissione al beneficio), sia quanto precisato dallo stesso giudice di primo grado in ordine al fatto che, alla data della seconda richiesta (06/10/2020), il ricorrente era in carcere e non aveva fruito di permessi o colloqui con i familiari, e non aveva quindi avuto la materiale possibilità di delegare la sorella.

3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto dei ricorsi, attesa l'infondatezza delle censure sollevate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Deve infatti rilevarsi che la tesi difensiva, volta a negare l'effettivo coinvolgimento del LIMOSANI nella presentazione delle richieste di ammissioni al reddito di cittadinanza (presentazione effettuata dalla sorella, presentatasi al CAF come delegata), ha fatto leva sia sul fatto che il LIMOSANI era gravato da una situazione personale ostativa (ciò che imponeva una riflessione sul suo concreto interesse ad attivarsi), sia soprattutto sul fatto che - almeno nella seconda occasione - lo stesso G.u.p. aveva richiamato risultanze probatorie idonee ad escludere che il LIMOSANI avesse goduto di permessi o colloqui con familiari utili per delegare la sorella (cfr. pag. 4 della sentenza di primo grado).

La Corte d'Appello si è limitata a disattendere la tesi difensiva perché "generica e indimostrata", e ad aggiungere che comunque "verificare quanto revocato in dubbio dal difensore avrebbe richiesto un, adeguato approfondimento probatorio logicamente incompatibile con la richiesta di ammissione al rito abbreviato, non a caso definito 'giudizio allo stato degli atti" (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).

Appare evidente, da un lato, la connotazione apodittica della prima frase.

D'altro lato, la Corte barese - lungi dal muoversi nella prospettiva dell'avvenuto superamento di ogni ragionevole dubbio, per giungere alla conferma della condanna - si è limitata ad escludere la possibilità di disporre un "adeguato approfondimento probatorio", ritenendolo incompatibile con il rito prescelto.

Si tratta di un approdo valutativo evidentemente viziato dalla totale pretermissione dei poteri officiosi a disposizione del giudice dell'abbreviato, anche in grado di appello (cfr. art. 603, comma 3, cod. proc. pen.).

3. Le considerazioni fin qui svolte impongono l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Bari. 2 P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Bari.

Così deciso il 6 marzo 2026 Il ConsigIire1 stensore [OSCURATO:PERSONA] azienza Aldo A eto Deposi:bla in Caaccria oggi, O 9 APRI 2026 [OSCURATO:PERSONA] Dott. [OSCURATO:PERSONA] rrabito 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Bari ha confermato la sentenza emessa con rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale Foggia, in data 12/09/2022, con la quale LIMOSANI Michele era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 7 d.l. n. 4 del 2019. 2. Ricorre per cassazione il LIMOSANI, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione, ritenuta apparente con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato. Si censura, in particolare, il percorso argomentativo della Corte d'Appello nella parte in cui aveva disatteso la ricostruzione difensiva (secondo cui era stata la sorella dell'imputato ad attivarsi autonomamente) conun richiamo alle connotazioni del giudizio abbreviato, ed ignorando del tutto sia la deposizione del teste CONFORTI (il quale aveva escluso che il LIMOSANI avesse presentato personalmente alcuna delle richieste di ammissione al beneficio), sia quanto precisato dallo stesso giudice di primo grado in ordine al fatto che, alla data della seconda richiesta (06/10/2020), il ricorrente era in carcere e non aveva fruito di permessi o colloqui con i familiari, e non aveva quindi avuto la materiale possibilità di delegare la sorella. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto dei ricorsi, attesa l'infondatezza delle censure sollevate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Deve infatti rilevarsi che la tesi difensiva, volta a negare l'effettivo coinvolgimento del LIMOSANI nella presentazione delle richieste di ammissioni al reddito di cittadinanza (presentazione effettuata dalla sorella, presentatasi al CAF come delegata), ha fatto leva sia sul fatto che il LIMOSANI era gravato da una situazione personale ostativa (ciò che imponeva una riflessione sul suo concreto interesse ad attivarsi), sia soprattutto sul fatto che - almeno nella seconda occasione - lo stesso G.u.p. aveva richiamato risultanze probatorie idonee ad escludere che il LIMOSANI avesse goduto di permessi o colloqui con familiari utili per delegare la sorella (cfr. pag. 4 della sentenza di primo grado). La Corte d'Appello si è limitata a disattendere la tesi difensiva perché "generica e indimostrata", e ad aggiungere che comunque "verificare quanto revocato in dubbio dal difensore avrebbe richiesto un, adeguato approfondimento probatorio logicamente incompatibile con la richiesta di ammissione al rito abbreviato, non a caso definito 'giudizio allo stato degli atti" (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata). Appare evidente, da un lato, la connotazione apodittica della prima frase. D'altro lato, la Corte barese - lungi dal muoversi nella prospettiva dell'avvenuto superamento di ogni ragionevole dubbio, per giungere alla conferma della condanna - si è limitata ad escludere la possibilità di disporre un "adeguato approfondimento probatorio", ritenendolo incompatibile con il rito prescelto. Si tratta di un approdo valutativo evidentemente viziato dalla totale pretermissione dei poteri officiosi a disposizione del giudice dell'abbreviato, anche in grado di appello (cfr. art. 603, comma 3, cod. proc. pen.). 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Bari. 2 P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Bari. Così deciso il 6 marzo 2026 Il ConsigIire1 stensore [OSCURATO:PERSONA] azienza Aldo A eto Deposi:bla in Caaccria oggi, O 9 APRI 2026 [OSCURATO:PERSONA] Dott. [OSCURATO:PERSONA] rrabito 3
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