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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 febbraio 2024

Cassazione n. 12062/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24897/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA] L'AQUILA, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] S.[OSCURATO:PERSONA], 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di L'AQUILA n. 25/2020depositata il 09/01/2020 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Pescara, con sentenza depositata il 10.12.2014, ha rigettato l’opposizione proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] 1 di [OSCURATO:PERSONA] - l’Aquila avverso il decreto ingiuntivo n. 584 del 2011, con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. della somma di € 34.462,93, oltre accessori di legge, a titolo di saldo di quanto dovuto all’opposta per le prestazioni termali da questa erogate in regime di convenzione nell’anno 2007 in forza di contratto stipulato in data 15.4.2005.

La Corte d’Appello di l’Aquila, con sentenza n. 25/2020, depositata il 9.1.2020, ha rigettato l’appello proposto dall’A.S.L. n. 1, confermando integralmente la sentenza del Tribunale di Pescara.

Il giudice di secondo grado ha osservato di essersi più volte pronunciato in ordine all’esclusione dei ticket pagati dagli utenti del servizio termale dal tetto della spesa sanitaria, e, segnatamente, nella sentenza n. 1888/2018, che verteva tra le stesse parti del presente giudizio ed aveva ad oggetto il medesimo contratto del 15.4.2005 con riferimento alle annualità del 2005 e del 2006.

In particolare, in tale decisione, è stato escluso il ticket pagato dagli utenti del servizio termale dal tetto della spesa sanitaria sulla base delle seguenti considerazioni: - i proventi dei ticket non sono determinabili in via preventiva, variando sia in funzione dell’accesso, numericamente imprevedibile, al servizio pubblico da parte degli assistiti, sia in funzione dell’assoggettabilità o meno dei predetti assistiti all’obbligo del pagamento del ticket; -la funzione del ticket, volto, da un lato, a sottolineare all’utente il costo economico del servizio offerto dal SSN, e dall’altro, ad ottenere dall’utente un contributo ragguagliato alla sua capacità reddituale.

Ne consegue che la determinazione del ticket è del tutto svincolata dal corrispettivo del servizio convenuto tra le parti della convenzione con il relativo contratto.

La stessa pronuncia ha, inoltre, sottolineato che tale interpretazione è conforme a quella che le parti concordemente avevano adottato nell’esecuzione della medesima convenzione nelle annualità precedenti, ove il ticket sanitario non veniva ricompreso nel limite fissato dalla spesa sanitaria annuale, costituendo tale condotta criterio ermeneutico della loro comune volontà, ai sensi dell’art. 1362 comma 2° cod. civ..

Infine, la Corte d’Appello, nella citata sentenza n. 1888/2018, aveva evidenziato che la natura e lo scopo del budget massimo annuale che la Regione ritiene di destinare alle cure termali inducono ad escludere che i ticket debbano essere conteggiati nel tetto di spesa sanitaria, atteso che la determinazione di tale tetto corrisponde alla necessità di programmare le risorse pubbliche occorrenti per il finanziamento del servizio, in funzione delle priorità e disponibilità di bilancio, mentre gli introiti del ticket non rappresentano un aggravio per il bilancio della regione.

La Corte d’Appello ha quindi rigettato l’appello, osservando che l’ASL non aveva sollevato questioni diverse da quelle esaminate nel precedente giudizio.

Peraltro, la circostanza che nelle delibere successivamente adottate, di approvazione delle linee negoziali per l’erogazione delle prestazioni termali, la [OSCURATO:PERSONA] avesse precisato che l’importo dei ticket si computa nel tetto di spesa, conferma che tale interpretazione nel passato non era consentita dalla regolamentazione negoziale all’epoca adottata.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’[OSCURATO:PERSONA] 1 di Avezzano-Sulmona-l’Aquila, affidandolo ad un unico articolato motivo. [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito in giudizio con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. E’ stata dedotta la violazione degli artt. 8 bis, 8 quater, 8 quinques, 8 sexies e 13 del d.lgs n. 502/1992, dell’art. 1 comma 3° d.lgs n. 502/1992, dell’art. 7 d.lgs n. 124/1998, della deliberazione della [OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzo n. 407 del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Infine, la violazione delle norme sull’interpretazione del contratto (artt. 1362, 1363, 1364 e 1371 cod. civ.).

Espone la ricorrente che ha errato la sentenza impugnata nel ritenere che il tetto di spesa per gli anni 2005, 2006 e 2007, riconosciuto alla struttura accreditata con la deliberazione regionale n. 407/2005, fosse da considerare “al netto” del ticket sanitario corrisposto alla struttura termale dai pazienti fruitori delle prestazioni termali.

Lamenta, inoltre, che il giudice d’appello ha stravolto la natura giuridica del ticket sanitario, facendogli assumere, sostanzialmente, la natura di “remunerazione aggiuntiva” rispetto al budget assegnato da contratto alla struttura privata accreditata, essendosi quest’ultima vista, in questo modo, riconoscere un budget di molto superiore a quello contrattualmente stabilito (€ 2.000.000,00 previsto dalla DGR n. 407/2005), e ciò in mancanza di qualsivoglia previsione contrattuale, atteso che né l’art. 8 quinquies del contratto, né la normativa regionale prevedevano alcunchè in merito agli introiti derivanti dal pagamento del ticket.

Proprio la circostanza che l’art. 8 quinquies non menzionasse i ticket avrebbe dovuto indurre il giudice d’appello a considerare il budget comprensivo dell’eventuale quota ticket, che, in tal modo, rimaneva fisso ed invariabile, come previsto nella clausola sopra indicata, con la conseguenza che la diversa interpretazione si poneva in violazione degli artt. 1362, 1363, 1364 e 1371 cod. civ..

D’altra parte, ritenendo che il tetto di spesa assegnato alla struttura accreditata dovesse considerarsi al netto dei ticket pagati dagli utenti, la Corte ha violato il principio cardine del nostro sistema sanitario, ovvero quella della ineludibilità del budget assegnato alla struttura accreditata.

2. Il ricorso va rigettato.

La Corte d’Appello ha richiamato per relationem la motivazione di altra sentenza, n. 1888/2018, pronunciata in precedenza dalla stessa Corte di merito tra le stesse parti, avente ad oggetto lo stesso contratto per precedenti annualità (quelle del 2005 e del 2006) - mentre, la controversia di cui è causa riguarda l’annualità del 2007 – con cui è stato escluso il ticket pagato dagli utenti del servizio termale dal tetto della spesa sanitaria.

Il richiamo integrale per relationem alla precedente sentenza della Corte d’Appello di l’Aquila si evince chiaramente anche dal rilievo con cui la sentenza impugnata afferma di non volersi discostare dall’orientamento già espresso sulla questione oggetto di causa” e dal rilievo che “l’ASL non aveva sollevato questioni diverse da quelle esaminate nel precedente giudizio”.

Ritiene questo Collegio di condividere l’impostazione del giudice d’Appello.

Va osservato che, recentemente, questa Corte (cfr. Cass.13779/2023; conf.

Cass. n. 33043/2023 ha enunciato il principio di diritto – cui questo Collegio intende dare continuità - secondo cui, in tema di prestazioni sanitarie in regime di convenzionamento, ai fini del tetto massimo rimborsabile alla struttura, in difetto di espressa previsione in tal senso nella convenzione, non può calcolarsi anche la somma a carico del privato, poiché tale computo è contrario alla "ratio" del limite massimo, che è quella di porre un tetto alla spesa pubblica, ossia al rimborso a carico dell'ASL, a cui non concorre, pertanto, la somma a carico del privato.

Nel proprio percorso argomentativo questa Corte ha condivisibilmente affermato che serve una espressa previsione affinché una spesa sopportata da un privato venga decurtata da quella a carico dell’ente pubblico, dunque di altro soggetto, atteso che il limite di spesa a carico del pubblico è naturalmente riferito all’esborso fatto da quest’ultimo.

Né, d’altra parte, la soluzione secondo cui le somme (ticket) pagate dai privati si sommano a quelle rimborsate dal pubblico può discendere, in assenza di una previsione espressa, dal principio di efficienza della spesa pubblica, posto che il contenimento della spesa è un obiettivo che ovviamente riguarda la finanza pubblica, non le spese a carico dei privati.

Né è contrario ad un tale principio che la prestazione sanitaria fornita dal privato sia compensata in parte dal rimborso pubblico ed in parte dal corrispettivo privato.

Nel caso di specie, non solo è pacifico in causa che la convenzione sottoscritta tra le parti non preveda alcun riferimento, ai fini del computo del tetto di spesa, ai ticket pagati dai privati fruitori delle prestazioni, ma, come evidenziato dalla Corte d’Appello di l’Aquila nella sentenza espressamente richiamata dalla sentenza impugnata, l’interpretazione che non computa nel tetto di spesa i ticket pagati dai privati fruitori delle prestazioni è conforme, altresì, alla condotta che le parti concordemente avevano adottato nell’esecuzione della medesima convenzione nelle annualità precedenti - ove il ticket sanitario non veniva ricompreso nel limite fissato dalla spesa sanitaria annuale - costituendo criterio ermeneutico della loro comune volontà, ai sensi dell’art. 1362 comma 2° cod. civ..

Si tratta di un accertamento di fatto che la Corte d’Appello ha fatto anche con il richiamo ai precedenti dello stesso ufficio.

D’altra parte, le censure della ricorrente in ordine alla violazione dei principi di interpretazione contrattuale sono generiche, essendo state indicate le norme asseritamente violate, ma non in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato.

E’, infatti, orientamento costante della Corte di Cassazione che l'interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell'ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., o di motivazione inadeguata, ovverosia non idonea a consentire la ricostruzione dell'"iter" logico seguito per giungere alla decisione.

Pertanto, onde far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d'interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, ma occorre, altresì, precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato, con l'ulteriore conseguenza dell' inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa. (vedi Cass. n. 9461/2021, vedi anche Cass. n. 16987/2018,Cass. n. 10554 del 30/04/2010, n. 22102 del 19/10/2009).

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da par

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24897/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA] L'AQUILA, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] S.[OSCURATO:PERSONA], 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di L'AQUILA n. 25/2020depositata il 09/01/2020 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Pescara, con sentenza depositata il 10.12.2014, ha rigettato l’opposizione proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] 1 di [OSCURATO:PERSONA] - l’Aquila avverso il decreto ingiuntivo n. 584 del 2011, con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. della somma di € 34.462,93, oltre accessori di legge, a titolo di saldo di quanto dovuto all’opposta per le prestazioni termali da questa erogate in regime di convenzione nell’anno 2007 in forza di contratto stipulato in data 15.4.2005. La Corte d’Appello di l’Aquila, con sentenza n. 25/2020, depositata il 9.1.2020, ha rigettato l’appello proposto dall’A.S.L. n. 1, confermando integralmente la sentenza del Tribunale di Pescara. Il giudice di secondo grado ha osservato di essersi più volte pronunciato in ordine all’esclusione dei ticket pagati dagli utenti del servizio termale dal tetto della spesa sanitaria, e, segnatamente, nella sentenza n. 1888/2018, che verteva tra le stesse parti del presente giudizio ed aveva ad oggetto il medesimo contratto del 15.4.2005 con riferimento alle annualità del 2005 e del 2006. In particolare, in tale decisione, è stato escluso il ticket pagato dagli utenti del servizio termale dal tetto della spesa sanitaria sulla base delle seguenti considerazioni: - i proventi dei ticket non sono determinabili in via preventiva, variando sia in funzione dell’accesso, numericamente imprevedibile, al servizio pubblico da parte degli assistiti, sia in funzione dell’assoggettabilità o meno dei predetti assistiti all’obbligo del pagamento del ticket; -la funzione del ticket, volto, da un lato, a sottolineare all’utente il costo economico del servizio offerto dal SSN, e dall’altro, ad ottenere dall’utente un contributo ragguagliato alla sua capacità reddituale. Ne consegue che la determinazione del ticket è del tutto svincolata dal corrispettivo del servizio convenuto tra le parti della convenzione con il relativo contratto. La stessa pronuncia ha, inoltre, sottolineato che tale interpretazione è conforme a quella che le parti concordemente avevano adottato nell’esecuzione della medesima convenzione nelle annualità precedenti, ove il ticket sanitario non veniva ricompreso nel limite fissato dalla spesa sanitaria annuale, costituendo tale condotta criterio ermeneutico della loro comune volontà, ai sensi dell’art. 1362 comma 2° cod. civ.. Infine, la Corte d’Appello, nella citata sentenza n. 1888/2018, aveva evidenziato che la natura e lo scopo del budget massimo annuale che la Regione ritiene di destinare alle cure termali inducono ad escludere che i ticket debbano essere conteggiati nel tetto di spesa sanitaria, atteso che la determinazione di tale tetto corrisponde alla necessità di programmare le risorse pubbliche occorrenti per il finanziamento del servizio, in funzione delle priorità e disponibilità di bilancio, mentre gli introiti del ticket non rappresentano un aggravio per il bilancio della regione. La Corte d’Appello ha quindi rigettato l’appello, osservando che l’ASL non aveva sollevato questioni diverse da quelle esaminate nel precedente giudizio. Peraltro, la circostanza che nelle delibere successivamente adottate, di approvazione delle linee negoziali per l’erogazione delle prestazioni termali, la [OSCURATO:PERSONA] avesse precisato che l’importo dei ticket si computa nel tetto di spesa, conferma che tale interpretazione nel passato non era consentita dalla regolamentazione negoziale all’epoca adottata. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’[OSCURATO:PERSONA] 1 di Avezzano-Sulmona-l’Aquila, affidandolo ad un unico articolato motivo. [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito in giudizio con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. E’ stata dedotta la violazione degli artt. 8 bis, 8 quater, 8 quinques, 8 sexies e 13 del d.lgs n. 502/1992, dell’art. 1 comma 3° d.lgs n. 502/1992, dell’art. 7 d.lgs n. 124/1998, della deliberazione della [OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzo n. 407 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Infine, la violazione delle norme sull’interpretazione del contratto (artt. 1362, 1363, 1364 e 1371 cod. civ.). Espone la ricorrente che ha errato la sentenza impugnata nel ritenere che il tetto di spesa per gli anni 2005, 2006 e 2007, riconosciuto alla struttura accreditata con la deliberazione regionale n. 407/2005, fosse da considerare “al netto” del ticket sanitario corrisposto alla struttura termale dai pazienti fruitori delle prestazioni termali. Lamenta, inoltre, che il giudice d’appello ha stravolto la natura giuridica del ticket sanitario, facendogli assumere, sostanzialmente, la natura di “remunerazione aggiuntiva” rispetto al budget assegnato da contratto alla struttura privata accreditata, essendosi quest’ultima vista, in questo modo, riconoscere un budget di molto superiore a quello contrattualmente stabilito (€ 2.000.000,00 previsto dalla DGR n. 407/2005), e ciò in mancanza di qualsivoglia previsione contrattuale, atteso che né l’art. 8 quinquies del contratto, né la normativa regionale prevedevano alcunchè in merito agli introiti derivanti dal pagamento del ticket. Proprio la circostanza che l’art. 8 quinquies non menzionasse i ticket avrebbe dovuto indurre il giudice d’appello a considerare il budget comprensivo dell’eventuale quota ticket, che, in tal modo, rimaneva fisso ed invariabile, come previsto nella clausola sopra indicata, con la conseguenza che la diversa interpretazione si poneva in violazione degli artt. 1362, 1363, 1364 e 1371 cod. civ.. D’altra parte, ritenendo che il tetto di spesa assegnato alla struttura accreditata dovesse considerarsi al netto dei ticket pagati dagli utenti, la Corte ha violato il principio cardine del nostro sistema sanitario, ovvero quella della ineludibilità del budget assegnato alla struttura accreditata. 2. Il ricorso va rigettato. La Corte d’Appello ha richiamato per relationem la motivazione di altra sentenza, n. 1888/2018, pronunciata in precedenza dalla stessa Corte di merito tra le stesse parti, avente ad oggetto lo stesso contratto per precedenti annualità (quelle del 2005 e del 2006) - mentre, la controversia di cui è causa riguarda l’annualità del 2007 – con cui è stato escluso il ticket pagato dagli utenti del servizio termale dal tetto della spesa sanitaria. Il richiamo integrale per relationem alla precedente sentenza della Corte d’Appello di l’Aquila si evince chiaramente anche dal rilievo con cui la sentenza impugnata afferma di non volersi discostare dall’orientamento già espresso sulla questione oggetto di causa” e dal rilievo che “l’ASL non aveva sollevato questioni diverse da quelle esaminate nel precedente giudizio”. Ritiene questo Collegio di condividere l’impostazione del giudice d’Appello. Va osservato che, recentemente, questa Corte (cfr. Cass.13779/2023; conf. Cass. n. 33043/2023 ha enunciato il principio di diritto – cui questo Collegio intende dare continuità - secondo cui, in tema di prestazioni sanitarie in regime di convenzionamento, ai fini del tetto massimo rimborsabile alla struttura, in difetto di espressa previsione in tal senso nella convenzione, non può calcolarsi anche la somma a carico del privato, poiché tale computo è contrario alla "ratio" del limite massimo, che è quella di porre un tetto alla spesa pubblica, ossia al rimborso a carico dell'ASL, a cui non concorre, pertanto, la somma a carico del privato. Nel proprio percorso argomentativo questa Corte ha condivisibilmente affermato che serve una espressa previsione affinché una spesa sopportata da un privato venga decurtata da quella a carico dell’ente pubblico, dunque di altro soggetto, atteso che il limite di spesa a carico del pubblico è naturalmente riferito all’esborso fatto da quest’ultimo. Né, d’altra parte, la soluzione secondo cui le somme (ticket) pagate dai privati si sommano a quelle rimborsate dal pubblico può discendere, in assenza di una previsione espressa, dal principio di efficienza della spesa pubblica, posto che il contenimento della spesa è un obiettivo che ovviamente riguarda la finanza pubblica, non le spese a carico dei privati. Né è contrario ad un tale principio che la prestazione sanitaria fornita dal privato sia compensata in parte dal rimborso pubblico ed in parte dal corrispettivo privato. Nel caso di specie, non solo è pacifico in causa che la convenzione sottoscritta tra le parti non preveda alcun riferimento, ai fini del computo del tetto di spesa, ai ticket pagati dai privati fruitori delle prestazioni, ma, come evidenziato dalla Corte d’Appello di l’Aquila nella sentenza espressamente richiamata dalla sentenza impugnata, l’interpretazione che non computa nel tetto di spesa i ticket pagati dai privati fruitori delle prestazioni è conforme, altresì, alla condotta che le parti concordemente avevano adottato nell’esecuzione della medesima convenzione nelle annualità precedenti - ove il ticket sanitario non veniva ricompreso nel limite fissato dalla spesa sanitaria annuale - costituendo criterio ermeneutico della loro comune volontà, ai sensi dell’art. 1362 comma 2° cod. civ.. Si tratta di un accertamento di fatto che la Corte d’Appello ha fatto anche con il richiamo ai precedenti dello stesso ufficio. D’altra parte, le censure della ricorrente in ordine alla violazione dei principi di interpretazione contrattuale sono generiche, essendo state indicate le norme asseritamente violate, ma non in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato. E’, infatti, orientamento costante della Corte di Cassazione che l'interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell'ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., o di motivazione inadeguata, ovverosia non idonea a consentire la ricostruzione dell'"iter" logico seguito per giungere alla decisione. Pertanto, onde far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d'interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, ma occorre, altresì, precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato, con l'ulteriore conseguenza dell' inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull'asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa. (vedi Cass. n. 9461/2021, vedi anche Cass. n. 16987/2018,Cass. n. 10554 del 30/04/2010, n. 22102 del 19/10/2009). Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da par
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