Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 6Decisione del 7 aprile 2022

Cassazione n. 47482/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 6 dicembre 2021 dalla Corte di appello di Roma; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna, emessa all'esito di giudizio abbreviato, di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione alla illecita detenzione di gr. 23,28 di metanfetamina (Shaboo).

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione deducendo i motivi di seguito riassunti nel limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1 Violazione dell'art. 143 cod. proc. pen. in relazione alla omessa traduzione del decreto di citazione in appello, nonostante in sentenza si dia atto delle difficoltà di comunicazione della donna.

Si eccepisce, inoltre, l'omessa tradizione delle conclusioni del Procuratore Generale e l'omesso inserimento nel decreto di citazione a giudizio della facoltà di richiedere la trattazione in presenza. 2.2 Mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione sia alla ritenuta illecita destinazione della sostanza stupefacente che alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 e dell'art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso rilevando, in particolare, quanto al primo motivo di ricorso, che l'eccezione è stata sollevata tardivamente, trattandosi di una nullità a regime intermedio; che nel giudizio di appello la difesa non ha dedotto alcunché in merito alla omessa traduzione delle conclusioni del Procuratore Generale, ed anzi, dopo avere ottenuto un rinvio dell'udienza, non ha presentato conclusioni scritte [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi, in parte manifestamente infondati, e in parte generici.

2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Va, innanzitutto, rilevato che dalla sentenza impugnata non risulta con certezza che l'imputata non conosce la lingua italiana, ma solo che questa ha" ridotte capacità espressive in lingua italiana".Tuttavia, quand'anche si volesse ritenere che tale espressione equivalga alla mancata conoscenza della lingua italiana, va, tuttavia, rilevato che secondo un orientamento di questa Corte il decreto di citazione per il giudizio di appello dell'imputato che non conosce la lingua italiana non deve essere obbligatoriamente tradotto nella lingua del destinatario (Sez. 2, n. 20394 del 07/04/2022, Riyad, Rv. 283227; Sez. 6, n. 46967 del 04/11/2021, Khan, Rv. 282388-01; Sez. 5, n. 32251 del 26/01/2015, Gabre, Rv. 265301).

A sostegno di tale tesi si afferma che: a) il decreto di citazione per il giudizio di appello, diversamente dal decreto che dispone il giudizio di primo grado, non contiene alcun elemento relativo all'accusa formulata contro l'imputato che è a lui già nota, ma, secondo quanto previsto dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen.) contiene solo i requisiti di cui alle lett. a), f) e g) del comma 1 dell'art. 429 cod. proc. pen.

Si osserva, inoltre che il diritto dell'imputato di seguire il compimento degli atti e lo svolgimento delle udienze cui partecipa viene assicurato dall'assistenza dell'interprete.

Si esclude, infine, che la soluzione ermeneutica in esame si ponga in contrasto con il diritto a un processo equo sancito dall'art. 6 CEDU, atteso che tale disposizione, alla lett. a) del comma 3, stabilisce il diritto dell'accusato a essere informato, in una lingua che comprende, «dell'accusa elevata contro di lui»; accusa che, come si è detto, esula dal contenuto del decreto di citazione per il giudizio di appello.

Nella giurisprudenza di questa Corte può, inoltre, ravvisarsi un secondo orientamento in forza del quale, pur ritenendosi necessaria la traduzione del decreto di citazione a giudizio dell'imputato alloglotta che non comprenda l'italiano, l'eventuale omissione di detta traduzione integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, in quanto attiene, non all'omessa citazione, ma all'assistenza dell'imputato per consentirne una partecipazione consapevole al giudizio (cfr. Sez.

U, n. 5052 del 24/09/2003, dep. 2004, [OSCURATO:PERSONA]. 226717; Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jajani, Rv. 216259; Sez. 4, n. 14174 del 28/10/2005, dep. 2006, Kaitazi, Rv. 233948); tale nullità va, dunque, eccepita nei termini di cui all'art. 180 cod. proc. pen. e deve ritenersi sanata qualora non sia tempestivamente eccepita (cfr. Sez. 6, n. 44421 del 22/10/2015, [OSCURATO:PERSONA]. 265026 relativa a fattispecie in cui la mancata traduzione del decreto di citazione in appello era stata tardivamente dedotta con il ricorso in cassazione, anziché nel giudizio di appello).

Così ricostruite le soluzioni ermeneutiche emerse nella giurisprudenza di questa Corte, rileva il Collegio che, in ogni caso, il motivo dedotto è manifestamente infondato in quanto, in primo luogo, il giudizio di appello è stato trattato in forma cartolare cosicché non vi era alcun atto cui l'imputata aveva il diritto di assistere con la garanzia della presenza di un interprete; inoltre, pur volendosi ritenere integrata una nullità a regime intermedio, la relativa eccezione è stata sollevata tardivamente dalla difesa.

Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riferimento alla questione concernente l'omesso inserimento nel decreto di citazione a giudizio della facoltà di richiedere la trattazione orale, non previsto dall'art. 23-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ed alla omessa traduzione delle conclusioni del Pubblico Ministero, che non rientra tra gli atti di cui deve necessariamente disporsi la traduzione ai sensi dell'art. 143, comma 2, cod. proc. pen. 3.

Il secondo motivo è inammissibile perché generico.

Quanto al profilo concernente l'affermazione della responsabilità dell'imputata, la sentenza impugnata, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, con la quale la ricorrente omette ogni confronti critico, ha posto l'accento sulle circostanze in cui è avvenuto l'arresto della [OSCURATO:PERSONA], la quale, pur essendo domiciliata in Campania, è stata trovata all'interno dell'abitazione romana di un soggetto sottoposto agli arresti domiciliari; la donna, inoltre, era nascosta in un ripostiglio ed aveva indosso sia la sostanza stupefacente che la somma di 1280 euro ed un bilancino di precisione.

Aspecifica è, infine, la censura sul diniego delle circostanze attenuanti generiche avendo la Corte territoriale adeguatamente argomentato tale decisione, che non è pertanto censurabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), in ragione della gravità del fatto, delle modalità della condotta (essendosi l'imputata spostata dalla Campania a Roma durante l'emergenza pandemica) e dei precedenti penali sia pure non recenti per detenzione di armi e furto.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 6 dicembre 2021 dalla Corte di appello di Roma; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna, emessa all'esito di giudizio abbreviato, di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione alla illecita detenzione di gr. 23,28 di metanfetamina (Shaboo). 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione deducendo i motivi di seguito riassunti nel limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1 Violazione dell'art. 143 cod. proc. pen. in relazione alla omessa traduzione del decreto di citazione in appello, nonostante in sentenza si dia atto delle difficoltà di comunicazione della donna. Si eccepisce, inoltre, l'omessa tradizione delle conclusioni del Procuratore Generale e l'omesso inserimento nel decreto di citazione a giudizio della facoltà di richiedere la trattazione in presenza. 2.2 Mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione sia alla ritenuta illecita destinazione della sostanza stupefacente che alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 e dell'art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105, in mancanza di richiesta nei termini di discussione orale, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso rilevando, in particolare, quanto al primo motivo di ricorso, che l'eccezione è stata sollevata tardivamente, trattandosi di una nullità a regime intermedio; che nel giudizio di appello la difesa non ha dedotto alcunché in merito alla omessa traduzione delle conclusioni del Procuratore Generale, ed anzi, dopo avere ottenuto un rinvio dell'udienza, non ha presentato conclusioni scritte [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su motivi, in parte manifestamente infondati, e in parte generici. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Va, innanzitutto, rilevato che dalla sentenza impugnata non risulta con certezza che l'imputata non conosce la lingua italiana, ma solo che questa ha" ridotte capacità espressive in lingua italiana".Tuttavia, quand'anche si volesse ritenere che tale espressione equivalga alla mancata conoscenza della lingua italiana, va, tuttavia, rilevato che secondo un orientamento di questa Corte il decreto di citazione per il giudizio di appello dell'imputato che non conosce la lingua italiana non deve essere obbligatoriamente tradotto nella lingua del destinatario (Sez. 2, n. 20394 del 07/04/2022, Riyad, Rv. 283227; Sez. 6, n. 46967 del 04/11/2021, Khan, Rv. 282388-01; Sez. 5, n. 32251 del 26/01/2015, Gabre, Rv. 265301). A sostegno di tale tesi si afferma che: a) il decreto di citazione per il giudizio di appello, diversamente dal decreto che dispone il giudizio di primo grado, non contiene alcun elemento relativo all'accusa formulata contro l'imputato che è a lui già nota, ma, secondo quanto previsto dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen.) contiene solo i requisiti di cui alle lett. a), f) e g) del comma 1 dell'art. 429 cod. proc. pen. Si osserva, inoltre che il diritto dell'imputato di seguire il compimento degli atti e lo svolgimento delle udienze cui partecipa viene assicurato dall'assistenza dell'interprete. Si esclude, infine, che la soluzione ermeneutica in esame si ponga in contrasto con il diritto a un processo equo sancito dall'art. 6 CEDU, atteso che tale disposizione, alla lett. a) del comma 3, stabilisce il diritto dell'accusato a essere informato, in una lingua che comprende, «dell'accusa elevata contro di lui»; accusa che, come si è detto, esula dal contenuto del decreto di citazione per il giudizio di appello. Nella giurisprudenza di questa Corte può, inoltre, ravvisarsi un secondo orientamento in forza del quale, pur ritenendosi necessaria la traduzione del decreto di citazione a giudizio dell'imputato alloglotta che non comprenda l'italiano, l'eventuale omissione di detta traduzione integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, in quanto attiene, non all'omessa citazione, ma all'assistenza dell'imputato per consentirne una partecipazione consapevole al giudizio (cfr. Sez. U, n. 5052 del 24/09/2003, dep. 2004, [OSCURATO:PERSONA]. 226717; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jajani, Rv. 216259; Sez. 4, n. 14174 del 28/10/2005, dep. 2006, Kaitazi, Rv. 233948); tale nullità va, dunque, eccepita nei termini di cui all'art. 180 cod. proc. pen. e deve ritenersi sanata qualora non sia tempestivamente eccepita (cfr. Sez. 6, n. 44421 del 22/10/2015, [OSCURATO:PERSONA]. 265026 relativa a fattispecie in cui la mancata traduzione del decreto di citazione in appello era stata tardivamente dedotta con il ricorso in cassazione, anziché nel giudizio di appello). Così ricostruite le soluzioni ermeneutiche emerse nella giurisprudenza di questa Corte, rileva il Collegio che, in ogni caso, il motivo dedotto è manifestamente infondato in quanto, in primo luogo, il giudizio di appello è stato trattato in forma cartolare cosicché non vi era alcun atto cui l'imputata aveva il diritto di assistere con la garanzia della presenza di un interprete; inoltre, pur volendosi ritenere integrata una nullità a regime intermedio, la relativa eccezione è stata sollevata tardivamente dalla difesa. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riferimento alla questione concernente l'omesso inserimento nel decreto di citazione a giudizio della facoltà di richiedere la trattazione orale, non previsto dall'art. 23-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ed alla omessa traduzione delle conclusioni del Pubblico Ministero, che non rientra tra gli atti di cui deve necessariamente disporsi la traduzione ai sensi dell'art. 143, comma 2, cod. proc. pen. 3. Il secondo motivo è inammissibile perché generico. Quanto al profilo concernente l'affermazione della responsabilità dell'imputata, la sentenza impugnata, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, con la quale la ricorrente omette ogni confronti critico, ha posto l'accento sulle circostanze in cui è avvenuto l'arresto della [OSCURATO:PERSONA], la quale, pur essendo domiciliata in Campania, è stata trovata all'interno dell'abitazione romana di un soggetto sottoposto agli arresti domiciliari; la donna, inoltre, era nascosta in un ripostiglio ed aveva indosso sia la sostanza stupefacente che la somma di 1280 euro ed un bilancino di precisione. Aspecifica è, infine, la censura sul diniego delle circostanze attenuanti generiche avendo la Corte territoriale adeguatamente argomentato tale decisione, che non è pertanto censurabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), in ragione della gravità del fatto, delle modalità della condotta (essendosi l'imputata spostata dalla Campania a Roma durante l'emergenza pandemica) e dei precedenti penali sia pure non recenti per detenzione di armi e furto. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del
Decreto Cassazione n. 47482/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris