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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 ottobre 2022

Cassazione n. 42450/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Roma ha riformato la sentenza di condanna, in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, quanto al solo trattamento sanzionatorio; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, con il quale si eccepisce la nullità della sentenza di appello per violazione del diritto di difesa, non essendo stata comunicata all'imputato la nomina del difensore d'ufficio, designato a seguito della rinuncia del difensore di fiducia, è manifestamente infondato, perché è jus receptum che la disposizione di cui all'art. 28 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, che prevede che il nome del difensore di ufficio deve essere comunicato senza ritardo all'imputato, non è tutelata, in caso di omissione, da alcuna sanzione di nullità: ne consegue che l'omissione non inficia l'atto al cui compimento la nomina del difensore era finalizzata (Sez. 2, n. 48055 del 28/09/2018, Rv. 275511; Sez. 5, n. 37920 del 28/04/2017, Rv. 270722; Sez. 1, n. 9541 del 02/02/2006, Rv. 233540); - che il secondo motivo, con il quale ci si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è generico, perché articola rilievi privi di effettivo confronto critico con il tenore della motivazione rassegnata sul punto (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849)(cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); manifestamente infondato, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, poiché è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244); non consentito in questa sede giacché afferente ad insindacabili apprezzamenti in fatto compiuti dal giudice di merito; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 ottobre 2022 Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Roma ha riformato la sentenza di condanna, in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, quanto al solo trattamento sanzionatorio; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo motivo, con il quale si eccepisce la nullità della sentenza di appello per violazione del diritto di difesa, non essendo stata comunicata all'imputato la nomina del difensore d'ufficio, designato a seguito della rinuncia del difensore di fiducia, è manifestamente infondato, perché è jus receptum che la disposizione di cui all'art. 28 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, che prevede che il nome del difensore di ufficio deve essere comunicato senza ritardo all'imputato, non è tutelata, in caso di omissione, da alcuna sanzione di nullità: ne consegue che l'omissione non inficia l'atto al cui compimento la nomina del difensore era finalizzata (Sez. 2, n. 48055 del 28/09/2018, Rv. 275511; Sez. 5, n. 37920 del 28/04/2017, Rv. 270722; Sez. 1, n. 9541 del 02/02/2006, Rv. 233540); - che il secondo motivo, con il quale ci si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche, è generico, perché articola rilievi privi di effettivo confronto critico con il tenore della motivazione rassegnata sul punto (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849)(cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); manifestamente infondato, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, poiché è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Rv. 248244); non consentito in questa sede giacché afferente ad insindacabili apprezzamenti in fatto compiuti dal giudice di merito; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 ottobre 2022 Il Consigliere estensor
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