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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 febbraio 2026

Cassazione n. 33609/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte d'appello di NapoliUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreValentina Manuali, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile ilricorsolette le memorie di replica dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nel ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con ordinanza del 9 febbraio 2026, resa ai sensi dell'art.670 cod.proc. pen. in funzione di giudice dell'esecuzione, la Corte d'appello di Napoli, harespinto l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], erede di CristinaDi Meo, avente ad oggetto declaratoria dell'estinzione del reato per mortedell’imputata [OSCURATO:PERSONA],condannata alla pena di giustizia e alla demolizione delleopere abusivamente realizzate, cui aveva fatto seguito l'avvio della proceduraRE.SA. e dell'ingiunzione a demolire emessa dalla Procura della Repubblica il 19febbraio 2015, e revocato la sospensione dell'ordine di demolizione disposto il 19luglio 2024.La Corte di appello, all'esito dell'acquisizione del fascicolo delprocedimento di cognizione, aveva accertato che l'estratto contumaciale dellasentenza d'appello era stato notificato all'imputata [OSCURATO:PERSONA] a mani propriein data 14 dicembre 1998, quindi in epoca molto anteriore al decesso, avvenutoil 25 novembre 2012.2. [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], haproposto tempestivo ricorso affidato a due motivi di seguito enunciati.2.1.

Con un primo motivo denuncia l'inesistenza giuridica della notificadell'avviso di deposito dell'estratto contumaciale alla defunta madre [OSCURATO:PERSONA] DiMeo, deceduta il 25 novembre 2012.Si deduce che dall'esame del fascicolo della cognizione è emerso che lanotifica in atti è affetta da plurimi profili di invalidità in quanto dal timbroapposto sull'atto non è dato evincere la qualifica e i dati identificativi delsoggetto notificatore, del quale non è presente una firma leggibile; la relatarisulta comunque priva della sottoscrizione della destinataria, in violazione diquanto previsto, per le notifiche a mezzo del servizio postale, dall'art. 7, commi1 e 4, della legge 890 del 1982, nella formulazione in vigore fino al 2008 ([OSCURATO:PERSONA]. 1, n. 14509 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in motivazione, nonché Sez. 1, n. 984Dal 07/05/1982, RV 154512- 01 e altre), censura alla quale la Corte territorialenon ha dato alcuna risposta essendosi limitata ad affermare che la notificazionepoteva essere effettuata anche dal messo di conciliazione.2.2.

Con il secondo motivo denuncia la violazione del previgente art.548, comma 3, cod. proc. pen., per mancata notifica all'imputata contumacedell'avviso di deposito dell'estratto contumaciale.Premesso il richiamo al disposto dell'art. 548 cod. proc. pen., cheprevedeva la necessità della notifica all'imputato contumace dell'avviso dideposito con l'estratto della sentenza, si deduce che l'omessa notifica comportapacificamente la non esecutività della sentenza, non sostituibile da attiequipollenti (si citano, tra le tante, Sez. 3, n. 3977 del 21/12/2021, dep. 2022 ealtre) e che, nel caso in cui la morte dell'imputato sia avvenuta, come nel caso dispecie, prima della regolare notifica dell'estratto contumaciale deve esserepronunciata l'estinzione del reato, dallo stesso giudice che emise la sentenza, insede di esecuzione, non essendo suscettibile di annullamento da parte delgiudice della cognizione del grado superiore, essendo divenuta irrevocabile nelmomento del decesso (Sez.

U. n. 1 del 23/01/1982, RV, 153022- 01; Sez. 1, n.139 del 13/01/2021, non mass. e altre).3.

Il Procuratore Generale ha chiesto alla Corte di dichiarareinammissibile il ricorso in quanto reiterativo di doglianze già esaminate erespinte dal giudice dell'esecuzione sulla base di elementi e argomenti, in specieil fatto che l'estratto contumaciale della sentenza sia stato notificato allacondannata a mani proprie in epoca anteriore al decesso, come risulta dallarelata di notifica dell'ufficio del messo di conciliazione e dal timbro regolarmenteapposto, con i quali l'impugnazione non si confronta, restando per il resto,irrilevante lo sbiadimento dell'inchiostro dovuto alla vetustà del documento.4.

Il difensore ha depositato memorie di replica con le quali ha insistitonei motivi di ricorso, ribadendo che l'estratto contumaciale non risultavalidamente notificato all'imputata [OSCURATO:PERSONA] di Meo, attesa l'assoluta incertezzacirca l'identità del notificatore e la mancanza di prova della consegna personale,da cui la mancata formazione del giudicato e l'estinzione del reato e della penaper morte dell'imputata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

I motivi che sottoposti questa Corte, che possono essere trattatiunitariamente, sono entrambi generici per aspecificità estrinseca oltre chemanifestamente infondati.3.

Deve prioritariamente osservarsi, atteso il richiamo della ricorrentealle norme in materia di notifica a mezzo del servizio postale, che la notifica inesame - come prioritariamente rilevato dalla Corte d'appello - risulta del veroeseguita dal messo di conciliazione, ai sensi dell'art. 148, comma 1, cod. proc.pen. a norma del quale le notificazioni degli atti ... sono eseguitedall'ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni , locuzione che siriferisce all'aiutante ufficiale giudiziario ed al messo di conciliazione, secondol'equiparazione funzionale contenuta nell'art. 34 d.p.r. 15 dicembre 1959 n.1229 (Sez.

U, Sentenza n. 10495 del 09/10/1996, Rv. 206171 - 01; si veda,negli stessi termini, anche Sez. 1, Sentenza n. 1693 del 12/06/1990, Rv.184947 - 01).Risultano pertanto decisamente eccentriche tutte le questioni e leargomentazioni fondate sulla disciplina delle notifiche a mezzo posta, in specieil rilievo dell'assenza di sottoscrizione della destinataria della notifica, nonprevista per le notifiche a cura dell'ufficiale giudiziario come del messocomunale, trattandosi oltretutto di un soggetto incaricato di pubblico serviziocon potestà certificative.4.

Rileva altresì il Collegio che, in disparte la concreta irrilevanza nelcaso, la questione afferente l'indecifrabilità della sottoscrizione del messo diconciliazione è smentita in atti, atteso che, pur constatato che la copia dellarelata di notifica diligentemente allegata al ricorso effettivamente appaia a trattisbiadita, tuttavia in atti è presente l'originale dell'avviso di deposito dell'estrattocontumaciale con la relativa notifica acquisito dalla Corte territoriale - cuiquesta Corte ha accesso trattandosi di un fatto processuale - perfettamenteleggibile anche nella parte relativa al timbro, nominativo, del messo diconciliazione e alla firma dallo stesso apposta.Oltretutto questa Corte ha già avuto modo di affermare che, in tema dinotificazioni, l'indecifrabilità della firma del soggetto che ha posto in esserel'atto non è causa di nullità, non sussistendo alcuna incertezza sull'autorità cheha emesso l'atto, la cui autenticità è garantita dalla responsabilità assuntadall'organo notificatore circa la conformità della copia all'originale, conl'indicazione della sua provenienza dall'organo competente da cui promana(Sez. 1, n. 17504 del 13/02/2020, Rv. 279183 - 01; altresì n. 317/85, dep.1986, Rv. 171579-01).4.

Tanto premesso, si rileva che, in ogni caso, la tesi difensiva con cui sisostiene l'estinzione del reato per essere intervenuta la morte dell'imputatoprima della regolare notifica dell'estratto contumaciale è manifestamente privadi fondamento.4.1.

In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 1del 23 gennaio 1982, Dozzo, 5 Rv. 153023-01, hanno affermato il principio,espresso con riferimento al previgente codice ma valevole, per sostanzialeidentità della disciplina, anche per il caso in esame, secondo il quale«L'irrevocabilità della sentenza contumaciale di cui non sia stato possibilenotificare l'estratto all'imputato nel frattempo deceduto e che non sia stataimpugnata dalle altre parti legittimate non contrasta con il diritto costituzionalealla difesa e specificamente con quello d'impugnazione perché il predetto dirittosi perde da parte del suo titolare non già per omissione o negligente attivitàdell'ufficio, bensì per un evento naturale (morte) non imputabile, ma pursempre inerente alla persona dello stesso titolare del diritto»; in motivazione laCorte ha osservato che tale situazione «è, in definitiva, una fatale conseguenzache ricade sulla libera scelta operata dall'imputato di restare contumace ingiudizio e di non collaborare attivamente con il proprio difensore all'attuazionedella propria difesa neppure nella fase successiva alla sentenza, restando inn. 677 del 21/02/1984, Rv. 163248 - 01; da ultimo Sez. 3, n. 41202 del26/11/2025, non mass.).4.2.

Costituisce del resto principio consolidato quello secondo cui, «Èinammissibile, per difetto di legittimazione, il ricorso per cassazione proposto -avverso la sentenza di non doversi procedere per morte del reo, dichiarataall'esito del giudizio di rinvio - dal difensore di fiducia dell'imputato e daglieredi, in quanto, anche se il difensore ha, a norma dell'art. 571 comma terzo,cod. proc. pen., un autonomo potere di impugnazione, la sua legittimazione adimpugnare viene meno con la morte dell'imputato, la quale fa cessare gli effettidella nomina.

Inoltre, una volta dichiarata la morte dell'imputato, nessunrimedio processuale può essere proposto da terzi, ancorché eredi, stante laprevisione dell'art. 568, comma terzo, per la quale il diritto di impugnazionespetta solo a colui al quale la legge espressamente lo conferisce» (risalenteprincipio già affermato, tra le altre, da SU. 3, n. 41801 del 10/07/2013,Coppola, Rv. 256586; da Sez. 3, n. 35217 del 1:L/04/2007, Voce e altri, Rv.237408; e da Sez. 6, n. 14631 del 03/11/1999, Possannai e altro, Rv. 216322,secondo cui «È inammissibile il ricorso per cassazione proposto da un terzo,anche se prossimo congiunto di imputato deceduto, avverso la sentenza chedichiari non doversi procedere per la morte di quest'ultimo.

Se è vero che ildecesso dell'imputato nel corso del procedimento non impedisce - a normadell'art. 129 cod. proc. pen. - la pronuncia nel merito se dagli atti risultievidente che il fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso, il fatto noncostituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, quando la morte siastata già dichiarata, nessun rimedio può essere processualmente proposto daterzi.

Ciò, sulla scorta della previsione dell'art. 568, comma terzo, secondo cui ildiritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamentelo conferisce» (da ultimo Sez. 4, n. 44643 del 12/10/2023, Rv. 285291 - 01).4.3.

Va dunque ribadito il seguente principio di diritto: in caso di mortedell'imputato successiva alla sentenza di condanna pronunciata in suacontumacia, ma antecedente alla notifica dello estratto contumaciale, lasentenza diviene irrevocabile in quanto con la morte si estingue anche il dirittospettante all'imputato di impugnare la sentenza, stante la previsione dell'art.568, comma 3, cod. proc. pen. per la quale il diritto di impugnazione spettasolo a colui al quale la legge espressamente lo conferisce, fra i quali non vi sonogli aventi causa dal defunto, e diventa inattuabile la pretesa punitiva in sede diesecuzione perché la morte estingue la pena.4.4.

Solo quest'ultimo profilo, atteso che si discute della esecuzionedell'ordine di demolizione contenuto nella sentenza di condanna, è bene chiarireche gli effetti della sentenza di condanna definitiva che vengono inevitabilmentea cessare dopo la morte del condannato sono solo quelli di natura personale enon quelli di natura reale (si veda in tal senso Sez. 6, n. 27343 del 20/05/2008,Rv. 240584 - 01, che si è espressa in materia di confisca ex art. 12-sexies L. 7agosto 1992, n. 356) e che, di conseguenza, l'ordine di demolizione delmanufatto abusivoex art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dispostocon la sentenza di condanna per reato edilizio, non è estinto dalla morte del reosopravvenuta alla irrevocabilità della sentenza, non avendo natura penale ma disanzione amministrativa accessoria (Sez. 3, n. 30406 del 08/04/2016, Rv.267333 - 01), che, come affermato anche dalla Corte EDU con sentenza del 12settembre 2024, Longo c.

Italia, assolve ad una funzione ripristinatoriadell'assetto urbanistico violato e non punitiva, sicché non è riconducibile allanozione di "pena" elaborata dalla giurisprudenza convenzionale (Sez. 3, n.16957 del 26/02/2026, Rv. 289993 - 01).5.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritienepertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguenteonere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere lespese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Cortecostituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi èragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpanella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrenteversi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore dellaCassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 24/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di NapoliUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreValentina Manuali, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile ilricorsolette le memorie di replica dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nel ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 9 febbraio 2026, resa ai sensi dell'art.670 cod.proc. pen. in funzione di giudice dell'esecuzione, la Corte d'appello di Napoli, harespinto l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], erede di CristinaDi Meo, avente ad oggetto declaratoria dell'estinzione del reato per mortedell’imputata [OSCURATO:PERSONA],condannata alla pena di giustizia e alla demolizione delleopere abusivamente realizzate, cui aveva fatto seguito l'avvio della proceduraRE.SA. e dell'ingiunzione a demolire emessa dalla Procura della Repubblica il 19febbraio 2015, e revocato la sospensione dell'ordine di demolizione disposto il 19luglio 2024.La Corte di appello, all'esito dell'acquisizione del fascicolo delprocedimento di cognizione, aveva accertato che l'estratto contumaciale dellasentenza d'appello era stato notificato all'imputata [OSCURATO:PERSONA] a mani propriein data 14 dicembre 1998, quindi in epoca molto anteriore al decesso, avvenutoil 25 novembre 2012.2. [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], haproposto tempestivo ricorso affidato a due motivi di seguito enunciati.2.1. Con un primo motivo denuncia l'inesistenza giuridica della notificadell'avviso di deposito dell'estratto contumaciale alla defunta madre [OSCURATO:PERSONA] DiMeo, deceduta il 25 novembre 2012.Si deduce che dall'esame del fascicolo della cognizione è emerso che lanotifica in atti è affetta da plurimi profili di invalidità in quanto dal timbroapposto sull'atto non è dato evincere la qualifica e i dati identificativi delsoggetto notificatore, del quale non è presente una firma leggibile; la relatarisulta comunque priva della sottoscrizione della destinataria, in violazione diquanto previsto, per le notifiche a mezzo del servizio postale, dall'art. 7, commi1 e 4, della legge 890 del 1982, nella formulazione in vigore fino al 2008 ([OSCURATO:PERSONA]. 1, n. 14509 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in motivazione, nonché Sez. 1, n. 984Dal 07/05/1982, RV 154512- 01 e altre), censura alla quale la Corte territorialenon ha dato alcuna risposta essendosi limitata ad affermare che la notificazionepoteva essere effettuata anche dal messo di conciliazione.2.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione del previgente art.548, comma 3, cod. proc. pen., per mancata notifica all'imputata contumacedell'avviso di deposito dell'estratto contumaciale.Premesso il richiamo al disposto dell'art. 548 cod. proc. pen., cheprevedeva la necessità della notifica all'imputato contumace dell'avviso dideposito con l'estratto della sentenza, si deduce che l'omessa notifica comportapacificamente la non esecutività della sentenza, non sostituibile da attiequipollenti (si citano, tra le tante, Sez. 3, n. 3977 del 21/12/2021, dep. 2022 ealtre) e che, nel caso in cui la morte dell'imputato sia avvenuta, come nel caso dispecie, prima della regolare notifica dell'estratto contumaciale deve esserepronunciata l'estinzione del reato, dallo stesso giudice che emise la sentenza, insede di esecuzione, non essendo suscettibile di annullamento da parte delgiudice della cognizione del grado superiore, essendo divenuta irrevocabile nelmomento del decesso (Sez. U. n. 1 del 23/01/1982, RV, 153022- 01; Sez. 1, n.139 del 13/01/2021, non mass. e altre).3. Il Procuratore Generale ha chiesto alla Corte di dichiarareinammissibile il ricorso in quanto reiterativo di doglianze già esaminate erespinte dal giudice dell'esecuzione sulla base di elementi e argomenti, in specieil fatto che l'estratto contumaciale della sentenza sia stato notificato allacondannata a mani proprie in epoca anteriore al decesso, come risulta dallarelata di notifica dell'ufficio del messo di conciliazione e dal timbro regolarmenteapposto, con i quali l'impugnazione non si confronta, restando per il resto,irrilevante lo sbiadimento dell'inchiostro dovuto alla vetustà del documento.4. Il difensore ha depositato memorie di replica con le quali ha insistitonei motivi di ricorso, ribadendo che l'estratto contumaciale non risultavalidamente notificato all'imputata [OSCURATO:PERSONA] di Meo, attesa l'assoluta incertezzacirca l'identità del notificatore e la mancanza di prova della consegna personale,da cui la mancata formazione del giudicato e l'estinzione del reato e della penaper morte dell'imputata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. I motivi che sottoposti questa Corte, che possono essere trattatiunitariamente, sono entrambi generici per aspecificità estrinseca oltre chemanifestamente infondati.3. Deve prioritariamente osservarsi, atteso il richiamo della ricorrentealle norme in materia di notifica a mezzo del servizio postale, che la notifica inesame - come prioritariamente rilevato dalla Corte d'appello - risulta del veroeseguita dal messo di conciliazione, ai sensi dell'art. 148, comma 1, cod. proc.pen. a norma del quale le notificazioni degli atti ... sono eseguitedall'ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni , locuzione che siriferisce all'aiutante ufficiale giudiziario ed al messo di conciliazione, secondol'equiparazione funzionale contenuta nell'art. 34 d.p.r. 15 dicembre 1959 n.1229 (Sez. U, Sentenza n. 10495 del 09/10/1996, Rv. 206171 - 01; si veda,negli stessi termini, anche Sez. 1, Sentenza n. 1693 del 12/06/1990, Rv.184947 - 01).Risultano pertanto decisamente eccentriche tutte le questioni e leargomentazioni fondate sulla disciplina delle notifiche a mezzo posta, in specieil rilievo dell'assenza di sottoscrizione della destinataria della notifica, nonprevista per le notifiche a cura dell'ufficiale giudiziario come del messocomunale, trattandosi oltretutto di un soggetto incaricato di pubblico serviziocon potestà certificative.4. Rileva altresì il Collegio che, in disparte la concreta irrilevanza nelcaso, la questione afferente l'indecifrabilità della sottoscrizione del messo diconciliazione è smentita in atti, atteso che, pur constatato che la copia dellarelata di notifica diligentemente allegata al ricorso effettivamente appaia a trattisbiadita, tuttavia in atti è presente l'originale dell'avviso di deposito dell'estrattocontumaciale con la relativa notifica acquisito dalla Corte territoriale - cuiquesta Corte ha accesso trattandosi di un fatto processuale - perfettamenteleggibile anche nella parte relativa al timbro, nominativo, del messo diconciliazione e alla firma dallo stesso apposta.Oltretutto questa Corte ha già avuto modo di affermare che, in tema dinotificazioni, l'indecifrabilità della firma del soggetto che ha posto in esserel'atto non è causa di nullità, non sussistendo alcuna incertezza sull'autorità cheha emesso l'atto, la cui autenticità è garantita dalla responsabilità assuntadall'organo notificatore circa la conformità della copia all'originale, conl'indicazione della sua provenienza dall'organo competente da cui promana(Sez. 1, n. 17504 del 13/02/2020, Rv. 279183 - 01; altresì n. 317/85, dep.1986, Rv. 171579-01).4. Tanto premesso, si rileva che, in ogni caso, la tesi difensiva con cui sisostiene l'estinzione del reato per essere intervenuta la morte dell'imputatoprima della regolare notifica dell'estratto contumaciale è manifestamente privadi fondamento.4.1. In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 1del 23 gennaio 1982, Dozzo, 5 Rv. 153023-01, hanno affermato il principio,espresso con riferimento al previgente codice ma valevole, per sostanzialeidentità della disciplina, anche per il caso in esame, secondo il quale«L'irrevocabilità della sentenza contumaciale di cui non sia stato possibilenotificare l'estratto all'imputato nel frattempo deceduto e che non sia stataimpugnata dalle altre parti legittimate non contrasta con il diritto costituzionalealla difesa e specificamente con quello d'impugnazione perché il predetto dirittosi perde da parte del suo titolare non già per omissione o negligente attivitàdell'ufficio, bensì per un evento naturale (morte) non imputabile, ma pursempre inerente alla persona dello stesso titolare del diritto»; in motivazione laCorte ha osservato che tale situazione «è, in definitiva, una fatale conseguenzache ricade sulla libera scelta operata dall'imputato di restare contumace ingiudizio e di non collaborare attivamente con il proprio difensore all'attuazionedella propria difesa neppure nella fase successiva alla sentenza, restando inn. 677 del 21/02/1984, Rv. 163248 - 01; da ultimo Sez. 3, n. 41202 del26/11/2025, non mass.).4.2. Costituisce del resto principio consolidato quello secondo cui, «Èinammissibile, per difetto di legittimazione, il ricorso per cassazione proposto -avverso la sentenza di non doversi procedere per morte del reo, dichiarataall'esito del giudizio di rinvio - dal difensore di fiducia dell'imputato e daglieredi, in quanto, anche se il difensore ha, a norma dell'art. 571 comma terzo,cod. proc. pen., un autonomo potere di impugnazione, la sua legittimazione adimpugnare viene meno con la morte dell'imputato, la quale fa cessare gli effettidella nomina. Inoltre, una volta dichiarata la morte dell'imputato, nessunrimedio processuale può essere proposto da terzi, ancorché eredi, stante laprevisione dell'art. 568, comma terzo, per la quale il diritto di impugnazionespetta solo a colui al quale la legge espressamente lo conferisce» (risalenteprincipio già affermato, tra le altre, da SU. 3, n. 41801 del 10/07/2013,Coppola, Rv. 256586; da Sez. 3, n. 35217 del 1:L/04/2007, Voce e altri, Rv.237408; e da Sez. 6, n. 14631 del 03/11/1999, Possannai e altro, Rv. 216322,secondo cui «È inammissibile il ricorso per cassazione proposto da un terzo,anche se prossimo congiunto di imputato deceduto, avverso la sentenza chedichiari non doversi procedere per la morte di quest'ultimo. Se è vero che ildecesso dell'imputato nel corso del procedimento non impedisce - a normadell'art. 129 cod. proc. pen. - la pronuncia nel merito se dagli atti risultievidente che il fatto non sussiste, l'imputato non lo ha commesso, il fatto noncostituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, quando la morte siastata già dichiarata, nessun rimedio può essere processualmente proposto daterzi. Ciò, sulla scorta della previsione dell'art. 568, comma terzo, secondo cui ildiritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamentelo conferisce» (da ultimo Sez. 4, n. 44643 del 12/10/2023, Rv. 285291 - 01).4.3. Va dunque ribadito il seguente principio di diritto: in caso di mortedell'imputato successiva alla sentenza di condanna pronunciata in suacontumacia, ma antecedente alla notifica dello estratto contumaciale, lasentenza diviene irrevocabile in quanto con la morte si estingue anche il dirittospettante all'imputato di impugnare la sentenza, stante la previsione dell'art.568, comma 3, cod. proc. pen. per la quale il diritto di impugnazione spettasolo a colui al quale la legge espressamente lo conferisce, fra i quali non vi sonogli aventi causa dal defunto, e diventa inattuabile la pretesa punitiva in sede diesecuzione perché la morte estingue la pena.4.4. Solo quest'ultimo profilo, atteso che si discute della esecuzionedell'ordine di demolizione contenuto nella sentenza di condanna, è bene chiarireche gli effetti della sentenza di condanna definitiva che vengono inevitabilmentea cessare dopo la morte del condannato sono solo quelli di natura personale enon quelli di natura reale (si veda in tal senso Sez. 6, n. 27343 del 20/05/2008,Rv. 240584 - 01, che si è espressa in materia di confisca ex art. 12-sexies L. 7agosto 1992, n. 356) e che, di conseguenza, l'ordine di demolizione delmanufatto abusivoex art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dispostocon la sentenza di condanna per reato edilizio, non è estinto dalla morte del reosopravvenuta alla irrevocabilità della sentenza, non avendo natura penale ma disanzione amministrativa accessoria (Sez. 3, n. 30406 del 08/04/2016, Rv.267333 - 01), che, come affermato anche dalla Corte EDU con sentenza del 12settembre 2024, Longo c. Italia, assolve ad una funzione ripristinatoriadell'assetto urbanistico violato e non punitiva, sicché non è riconducibile allanozione di "pena" elaborata dalla giurisprudenza convenzionale (Sez. 3, n.16957 del 26/02/2026, Rv. 289993 - 01).5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritienepertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguenteonere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere lespese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Cortecostituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi èragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpanella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrenteversi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore dellaCassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 24/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]
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