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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2021

Cassazione n. 00621/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2020 del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; h [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Torino, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di quella stessa città del 15 gennaio 2020, ha rideterminato il quantum liquidato a titolo di risarcimento del danno alla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], confermando nel resto la condanna pronunciata nei confronti [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt. 582 e 612 cod. pen., commessi il 7 aprile 2016.

2. Propone ricorso per cassazione il difensore del Barcellona, denunciando, con due motivi: I.) la violazione degli artt. 431, comma 1, lett. a), 500 e 511, comma 4, cod. proc. pen., per avere il Tribunale fondato la prova della responsabilità dell'imputato sulle dichiarazioni rese dalla parte offesa nella proposta querela, perciò illegittimamente utilizzate; II.) la violazione dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., quanto all'inosservanza, nell'accertamento della responsabilità dell'imputato, del canone delroltre ogni ragionevole dubbio', essendosi dato acritico credito alle dichiarazioni della persona offesa.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Il primo motivo è aspecifico.

Il Tribunale, non solo ha correttamente e congruamente spiegato che il Giudice di Pace aveva utilizzato per la decisione le dichiarazioni rese dalla parte offesa in dibattimento e non in querela, ma ha dimostrato, comunque, di avere direttamente esaminato e valutato le propalazioni dibattimentali della Murella non solo isolatamente, ma anche in rapporto con le altre evidenze probatorie, e di averle plausibilmente apprezzate (confronta riferimento al referto medico in atti e all'annotazione di P.G. acquisita al compendio probatorio).

Donde, la motivazione rassegnata non si espone a censura alcuna, tanto più che deve farsi applicazione del principio di diritto, ignorato dal ricorrente, secondo il quale, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 -dep. 20/02/2017, Rv. 269218).

3.2. Il secondo motivo deduce un vizio non consentito.

Invero, con riguardo all'eccepita violazione delle regole di giudizio, va rammentato che è jus receptum che: «Il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio", non può essere utilizzato, nel giudizio di legittimità, per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto emerse in sede di merito su segnalazione della difesa, se tale duplicità sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice di appello» (Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600; Sez. 5, n. 10411 del 28/01/2013, Viola, Rv. 254579), come nel caso di specie.

Donde, occorre prendere atto che la censura dedotta camuffa quella avente ad oggetto il vizio di motivazione, che, ai sensi degli artt. 606, comma 2 -bis, cod. proc. pen. e 39- bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.

Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), non può essere proposto con il ricorso per cassazione avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557).

4. S'impone, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 14 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Stef337 alla 1\.A4,4-4 1-~A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2020 del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; h [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Torino, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di quella stessa città del 15 gennaio 2020, ha rideterminato il quantum liquidato a titolo di risarcimento del danno alla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], confermando nel resto la condanna pronunciata nei confronti [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt. 582 e 612 cod. pen., commessi il 7 aprile 2016. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore del Barcellona, denunciando, con due motivi: I.) la violazione degli artt. 431, comma 1, lett. a), 500 e 511, comma 4, cod. proc. pen., per avere il Tribunale fondato la prova della responsabilità dell'imputato sulle dichiarazioni rese dalla parte offesa nella proposta querela, perciò illegittimamente utilizzate; II.) la violazione dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., quanto all'inosservanza, nell'accertamento della responsabilità dell'imputato, del canone delroltre ogni ragionevole dubbio', essendosi dato acritico credito alle dichiarazioni della persona offesa. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo è aspecifico. Il Tribunale, non solo ha correttamente e congruamente spiegato che il Giudice di Pace aveva utilizzato per la decisione le dichiarazioni rese dalla parte offesa in dibattimento e non in querela, ma ha dimostrato, comunque, di avere direttamente esaminato e valutato le propalazioni dibattimentali della Murella non solo isolatamente, ma anche in rapporto con le altre evidenze probatorie, e di averle plausibilmente apprezzate (confronta riferimento al referto medico in atti e all'annotazione di P.G. acquisita al compendio probatorio). Donde, la motivazione rassegnata non si espone a censura alcuna, tanto più che deve farsi applicazione del principio di diritto, ignorato dal ricorrente, secondo il quale, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 -dep. 20/02/2017, Rv. 269218). 3.2. Il secondo motivo deduce un vizio non consentito. Invero, con riguardo all'eccepita violazione delle regole di giudizio, va rammentato che è jus receptum che: «Il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio", non può essere utilizzato, nel giudizio di legittimità, per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto emerse in sede di merito su segnalazione della difesa, se tale duplicità sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice di appello» (Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600; Sez. 5, n. 10411 del 28/01/2013, Viola, Rv. 254579), come nel caso di specie. Donde, occorre prendere atto che la censura dedotta camuffa quella avente ad oggetto il vizio di motivazione, che, ai sensi degli artt. 606, comma 2 -bis, cod. proc. pen. e 39- bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), non può essere proposto con il ricorso per cassazione avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557). 4. S'impone, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Stef337 alla 1\.A4,4-4 1-~A
Sentenza Cassazione n. 00621/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris