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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 11765/2026

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ti– ricorrente –CONTROAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente–avverso la sentenza n. 4746/39/2016 della Commissione tributariaregionale del Lazio, sez. distaccata di Latina, depositata in data 20.7.2016,non notificata;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA];Numero registro generale 5718/2017Numero sezionale 2502/2026Numero di raccolta generale 11765/2026Data pubblicazione 29/04/20261.

L’Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA], esercente attivitàcommerciale nel settore della ristorazione, l’avviso di accertamento n.TKF011202594/2012, relativo all’anno di imposta 2007, con il qualevenivano contestati versamenti non giustificati su conti correnti a luiintestati, per un importo pari ad euro 217.834,29.

Proposta con esitonegativo istanza di adesione, il contribuente proponeva ricorso davanti allaC.T.P. di Latina, che accoglieva il ricorso, ritenendo plausibili legiustificazioni fornite dal contribuente.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio accoglieva invecel’appello dell’Ufficio, confermando la legittimità dell’atto impositivo.3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tremotivi.4.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.5.

Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA], in prossimità della quale il difensore di parte ricorrente hadepositato memoria, dichiarando il decesso del proprio assistito.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Va preliminarmente rilevato, con riferimento all’istanza ed alladocumentazione prodotta dal difensore del ricorrente, deceduto in data3.8.2023, che nel giudizio di Cassazione non è applicabile l’istitutodell’interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di unadelle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, nonassume alcun rilievo, nè consente agli eredi di tale parte l’ingresso nelprocesso (Cassazione civile, sez.

VI, ordinanza 3 agosto 2021, n. 22194).Va pertanto esaminato il proposto ricorso.2.

Con il primo motivo, rubricato « violazione e falsa applicazione dell’art.111 Cost., dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 36, numeri 3 e 4 del decretolegislativo n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,Numero registro generale 5718/2017Numero sezionale 2502/2026Numero di raccolta generale 11765/2026Data pubblicazione 29/04/2026c.p.c.», la parte ricorrente assume che la motivazione della sentenzaimpugnata è talmente stringata e generica da non soddisfare i requisitiminimi previsti dalla legge.

L’affermazione secondo cui il contribuenteaveva genericamente argomentato la propria difesa senza un validosupporto probatorio era in palese contrasto con la circostanza che ilcontribuente, già in sede di istanza di adesione, aveva prodotto all’Ufficiocopiosa argomentazione ed articolate giustificazioni, per un ammontarepari ad euro 193.390,85 a fronte di un accertamento di euro 217.834,29,tanto era vero che l’Ufficio aveva formulato una proposta, depositata inallegato alle proprie controdeduzioni di primo grado, accettando legiustificazioni del contribuente fino alla concorrenza di euro 95.072,96.

Ditale copiosa produzione, attentamente vagliata dai giudici di primo gradonon vi era alcun cenno nella sentenza dei giudici di appello.2.1.

Il motivo è infondato.2.2.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, si è inpresenza di una "motivazione apparente" allorchè la motivazione, puressendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come partedel documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rendetuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché costituita daargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logicoseguito per la formazione del convincimento, ove il giudice di meritoometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimentoovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, ditalchè essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sullalogicità del ragionamento del giudice.

Sostanzialmente omogenea allamotivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile: inentrambi i casi, invero - e purchè il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali -l'anomalia motivazionale, implicante una violazione di leggecostituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quantoNumero registro generale 5718/2017Numero sezionale 2502/2026Numero di raccolta generale 11765/2026Data pubblicazione 29/04/2026tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (cfr.Sez. 1 30 giugno 2020 n. 13248; Sez. 1, 18 giugno 2018 n. 16057; n.27112 del 2018; n. 22022 del 2017; Sez. 6-5, 7 aprile 2017 n. 9097 e n.9105; Sez.

U. 3 novembre 2016 n. 22232; Sez.

U 5 agosto 2016 n.16599; Sez.

U 7 aprile 2014, n. 8053 ed ancora Cass. n. 4891 del 2000;n. 1756 e n. 24985 del 2006; n. 11880 del 2007; n. 161, n. 871 e n.20112 del 2009).2.3.

La motivazione della sentenza impugnata appare rispettosa del“minimo costituzionale”, risultando agevolmente desumibile il percorsologico giuridico sotteso alla decisione, consistente nel rilievo dellagenericità delle giustificazioni e dell’assenza di supporto probatorio.3.

Con il secondo motivo, rubricato «omesso esame di fatto decisivo per ilgiudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art.360, comma primo, n. 5, c.p.c.», la parte ricorrente deduce che la C.T.R.,nell’incomprensibile diniego dell’esistenza stessa della documentazioneprobatoria prodotta, risulterebbe viziata, in quanto tale documentazione,ritenuta esaustiva dai giudici di primo grado, avrebbe dovuto essereoggetto di attento esame anche in grado di appello.

In particolare, nellaproposta di adesione prot. 1435 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], formulata dall’Ufficio e nonritenuta congrua dal contribuente, l’Agenzia delle Entrate aveva ritenutogiustificate operazioni bancarie per euro 95.072,96.

All’Agenzia delleEntrate, in quanto ente pubblico, per certi versi equiparabile al Pubblicoministero, non dovrebbe essere consentito intavolare una trattativa dinatura privatistica per decidere quali giustificazioni accogliere, con dannoper l’Erario, sottoponendo il contribuente a pressioni estrumentalizzazioni.

Una volta formulata la proposta di adesione, nonpoteva essere consentito all’A.F., nonostante il rifiuto del contribuentedella proposta, che tale parte continuasse ad essere oggetto diaccertamento.

L’appello avrebbe pertanto dovuto quanto meno essereaccolto in parte.Numero registro generale 5718/2017Numero sezionale 2502/2026Numero di raccolta generale 11765/2026Data pubblicazione 29/04/20263.1.

Il motivo è inammissibile.3.2.

Il ricorrente non indica in modo specifico quali documenti hadepositato ed in quali fasi processuali.

Dalla sentenza di primo grado, sievince che alcuna documentazione è stata esaminata, neppure laproposta di adesione dell’Agenzia delle Entrate, avendo il giudice di primogrado fatto riferimento solo a “giustificazioni” fornite dal contribuente infase di contraddittorio e non già a documenti.3.3.

Peraltro, in tema di accertamento con adesione, la formulazione daparte dell'Ufficio di una proposta avente un contenuto ridotto rispetto allapretesa impositiva, non determina né la rinuncia alla stessa, né ildisconoscimento della consistenza probatoria degli atti istruttori esperiti,sicché, nell'ipotesi di mancata adesione da parte del contribuente,l'Amministrazione procede legittimamente a dar corso all'avviso giànotificato, che non perde efficacia, incombendo un onere aggravato dimotivazione nei soli casi in cui il contraddittorio sia stato attivatoanteriormente all'invio dell'avviso, e sempreché il contribuente abbiafornito elementi di valutazione ( Cass. 29529/2018, Cass. 9659/2017).4.

Con il terzo motivo, rubricato «violazione e falsa applicazione dell’art.32 del d.P.R. n. 600/73, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3,c.p.c.», il ricorrente assume di aver adeguatamente fornito la provacontraria mediante la copiosa documentazione allegata al ricorso di primogrado.4.1.

Il motivo, oltre che difettare di specificità, non essendoanaliticamente indicati i documenti asseritamente allegati al ricorso diprimo grado, in violazione dell’art. 366 c.p.c., è pure infondato.4.2.

Secondo il più che consolidato orientamento giurisprudenziale dilegittimità (confortato anche dalla recente pronuncia della Cortecostituzionale n. 10 del 2023), occorre invero ricordare che, in tema diaccertamenti bancari, una volta che l’amministrazione finanziaria abbiafornito la prova dei movimenti in entrata e in uscita operati dalNumero registro generale 5718/2017Numero sezionale 2502/2026Numero di raccolta generale 11765/2026Data pubblicazione 29/04/2026contribuente su conto corrente bancario, integrando così il meccanismopresuntivo posto a favore della stessa (cfr. Cass. n. 34638 del 2022) -che, avendo fonte legale, non necessita dei requisiti di gravità, precisionee concordanza richiesti dall'art. 2729 cod. civ. per le presunzioni semplici -, spetta al contribuente, per evitare che le risultanze delle verifichebancarie siano poste a base di successivi eventuali atti impositivi, fornirela prova della loro inclusione nella base imponibile oppure dell'estraneitàalla produzione del reddito (Cass. n. 40221 del 2021; Cass. n. 26014 del2024); prova che dev’essere analitica (Cass. n. 13112 del 2020), per ognimovimento bancario contestato, e non generica (Cass. n. 15857 del 2016,Cass. n. 18495/2025).5.

La decisione impugnata si è attenuta ai suddetti principi, dovendosiritenere l’accenno ai prelevamenti quale mero refuso che non incide sulragionamento circa il mancato assolvimento dell’onere della prova posto acarico del contribuente in relazione ai versamenti analiticamente indicatinell’avviso di accertamento, riprodotto in stralcio dalla partecontroricorrente, con riferimento a ciascun conto corrente intestato alcontribuente.6.

Il ricorso va conclusivamente rigettato.7.

Spese secondo soccombenza8.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dàparte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida ineuro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.Numero registro generale 5718/2017Numero sezionale 2502/2026Numero di raccolta generale 11765/2026Data pubblicazione 29/04/2026Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dàparte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18.3.2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ti– ricorrente –CONTROAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore,rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente–avverso la sentenza n. 4746/39/2016 della Commissione tributariaregionale del Lazio, sez. distaccata di Latina, depositata in data 20.7.2016,non notificata;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA];Numero registro generale 5718/2017Numero sezionale 2502/2026Numero di raccolta generale 11765/2026Data pubblicazione 29/04/20261. L’Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA], esercente attivitàcommerciale nel settore della ristorazione, l’avviso di accertamento n.TKF011202594/2012, relativo all’anno di imposta 2007, con il qualevenivano contestati versamenti non giustificati su conti correnti a luiintestati, per un importo pari ad euro 217.834,29. Proposta con esitonegativo istanza di adesione, il contribuente proponeva ricorso davanti allaC.T.P. di Latina, che accoglieva il ricorso, ritenendo plausibili legiustificazioni fornite dal contribuente.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio accoglieva invecel’appello dell’Ufficio, confermando la legittimità dell’atto impositivo.3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tremotivi.4. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.5. Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA], in prossimità della quale il difensore di parte ricorrente hadepositato memoria, dichiarando il decesso del proprio assistito.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va preliminarmente rilevato, con riferimento all’istanza ed alladocumentazione prodotta dal difensore del ricorrente, deceduto in data3.8.2023, che nel giudizio di Cassazione non è applicabile l’istitutodell’interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di unadelle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, nonassume alcun rilievo, nè consente agli eredi di tale parte l’ingresso nelprocesso (Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 3 agosto 2021, n. 22194).Va pertanto esaminato il proposto ricorso.2. Con il primo motivo, rubricato « violazione e falsa applicazione dell’art.111 Cost., dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 36, numeri 3 e 4 del decretolegislativo n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,Numero registro generale 5718/2017Numero sezionale 2502/2026Numero di raccolta generale 11765/2026Data pubblicazione 29/04/2026c.p.c.», la parte ricorrente assume che la motivazione della sentenzaimpugnata è talmente stringata e generica da non soddisfare i requisitiminimi previsti dalla legge. L’affermazione secondo cui il contribuenteaveva genericamente argomentato la propria difesa senza un validosupporto probatorio era in palese contrasto con la circostanza che ilcontribuente, già in sede di istanza di adesione, aveva prodotto all’Ufficiocopiosa argomentazione ed articolate giustificazioni, per un ammontarepari ad euro 193.390,85 a fronte di un accertamento di euro 217.834,29,tanto era vero che l’Ufficio aveva formulato una proposta, depositata inallegato alle proprie controdeduzioni di primo grado, accettando legiustificazioni del contribuente fino alla concorrenza di euro 95.072,96. Ditale copiosa produzione, attentamente vagliata dai giudici di primo gradonon vi era alcun cenno nella sentenza dei giudici di appello.2.1. Il motivo è infondato.2.2. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, si è inpresenza di una "motivazione apparente" allorchè la motivazione, puressendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come partedel documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rendetuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché costituita daargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logicoseguito per la formazione del convincimento, ove il giudice di meritoometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimentoovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, ditalchè essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sullalogicità del ragionamento del giudice. Sostanzialmente omogenea allamotivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile: inentrambi i casi, invero - e purchè il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali -l'anomalia motivazionale, implicante una violazione di leggecostituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quantoNumero registro generale 5718/2017Numero sezionale 2502/2026Numero di raccolta generale 11765/2026Data pubblicazione 29/04/2026tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (cfr.Sez. 1 30 giugno 2020 n. 13248; Sez. 1, 18 giugno 2018 n. 16057; n.27112 del 2018; n. 22022 del 2017; Sez. 6-5, 7 aprile 2017 n. 9097 e n.9105; Sez. U. 3 novembre 2016 n. 22232; Sez. U 5 agosto 2016 n.16599; Sez. U 7 aprile 2014, n. 8053 ed ancora Cass. n. 4891 del 2000;n. 1756 e n. 24985 del 2006; n. 11880 del 2007; n. 161, n. 871 e n.20112 del 2009).2.3. La motivazione della sentenza impugnata appare rispettosa del“minimo costituzionale”, risultando agevolmente desumibile il percorsologico giuridico sotteso alla decisione, consistente nel rilievo dellagenericità delle giustificazioni e dell’assenza di supporto probatorio.3. Con il secondo motivo, rubricato «omesso esame di fatto decisivo per ilgiudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art.360, comma primo, n. 5, c.p.c.», la parte ricorrente deduce che la C.T.R.,nell’incomprensibile diniego dell’esistenza stessa della documentazioneprobatoria prodotta, risulterebbe viziata, in quanto tale documentazione,ritenuta esaustiva dai giudici di primo grado, avrebbe dovuto essereoggetto di attento esame anche in grado di appello. In particolare, nellaproposta di adesione prot. 1435 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], formulata dall’Ufficio e nonritenuta congrua dal contribuente, l’Agenzia delle Entrate aveva ritenutogiustificate operazioni bancarie per euro 95.072,96. All’Agenzia delleEntrate, in quanto ente pubblico, per certi versi equiparabile al Pubblicoministero, non dovrebbe essere consentito intavolare una trattativa dinatura privatistica per decidere quali giustificazioni accogliere, con dannoper l’Erario, sottoponendo il contribuente a pressioni estrumentalizzazioni. Una volta formulata la proposta di adesione, nonpoteva essere consentito all’A.F., nonostante il rifiuto del contribuentedella proposta, che tale parte continuasse ad essere oggetto diaccertamento. L’appello avrebbe pertanto dovuto quanto meno essereaccolto in parte.Numero registro generale 5718/2017Numero sezionale 2502/2026Numero di raccolta generale 11765/2026Data pubblicazione 29/04/20263.1. Il motivo è inammissibile.3.2. Il ricorrente non indica in modo specifico quali documenti hadepositato ed in quali fasi processuali. Dalla sentenza di primo grado, sievince che alcuna documentazione è stata esaminata, neppure laproposta di adesione dell’Agenzia delle Entrate, avendo il giudice di primogrado fatto riferimento solo a “giustificazioni” fornite dal contribuente infase di contraddittorio e non già a documenti.3.3. Peraltro, in tema di accertamento con adesione, la formulazione daparte dell'Ufficio di una proposta avente un contenuto ridotto rispetto allapretesa impositiva, non determina né la rinuncia alla stessa, né ildisconoscimento della consistenza probatoria degli atti istruttori esperiti,sicché, nell'ipotesi di mancata adesione da parte del contribuente,l'Amministrazione procede legittimamente a dar corso all'avviso giànotificato, che non perde efficacia, incombendo un onere aggravato dimotivazione nei soli casi in cui il contraddittorio sia stato attivatoanteriormente all'invio dell'avviso, e sempreché il contribuente abbiafornito elementi di valutazione ( Cass. 29529/2018, Cass. 9659/2017).4. Con il terzo motivo, rubricato «violazione e falsa applicazione dell’art.32 del d.P.R. n. 600/73, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3,c.p.c.», il ricorrente assume di aver adeguatamente fornito la provacontraria mediante la copiosa documentazione allegata al ricorso di primogrado.4.1. Il motivo, oltre che difettare di specificità, non essendoanaliticamente indicati i documenti asseritamente allegati al ricorso diprimo grado, in violazione dell’art. 366 c.p.c., è pure infondato.4.2. Secondo il più che consolidato orientamento giurisprudenziale dilegittimità (confortato anche dalla recente pronuncia della Cortecostituzionale n. 10 del 2023), occorre invero ricordare che, in tema diaccertamenti bancari, una volta che l’amministrazione finanziaria abbiafornito la prova dei movimenti in entrata e in uscita operati dalNumero registro generale 5718/2017Numero sezionale 2502/2026Numero di raccolta generale 11765/2026Data pubblicazione 29/04/2026contribuente su conto corrente bancario, integrando così il meccanismopresuntivo posto a favore della stessa (cfr. Cass. n. 34638 del 2022) -che, avendo fonte legale, non necessita dei requisiti di gravità, precisionee concordanza richiesti dall'art. 2729 cod. civ. per le presunzioni semplici -, spetta al contribuente, per evitare che le risultanze delle verifichebancarie siano poste a base di successivi eventuali atti impositivi, fornirela prova della loro inclusione nella base imponibile oppure dell'estraneitàalla produzione del reddito (Cass. n. 40221 del 2021; Cass. n. 26014 del2024); prova che dev’essere analitica (Cass. n. 13112 del 2020), per ognimovimento bancario contestato, e non generica (Cass. n. 15857 del 2016,Cass. n. 18495/2025).5. La decisione impugnata si è attenuta ai suddetti principi, dovendosiritenere l’accenno ai prelevamenti quale mero refuso che non incide sulragionamento circa il mancato assolvimento dell’onere della prova posto acarico del contribuente in relazione ai versamenti analiticamente indicatinell’avviso di accertamento, riprodotto in stralcio dalla partecontroricorrente, con riferimento a ciascun conto corrente intestato alcontribuente.6. Il ricorso va conclusivamente rigettato.7. Spese secondo soccombenza8. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dàparte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida ineuro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito.Numero registro generale 5718/2017Numero sezionale 2502/2026Numero di raccolta generale 11765/2026Data pubblicazione 29/04/2026Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002, la Corte dàparte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18.3.2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
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