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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 00066/2026

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23388/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo n. 449/2024 pubblicata il 10.6.2024, NRG 847/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha agito nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito esponendo di essere stata assunta anteriormente all’anno scolastico 2014/2015 e vantando il proprio diritto al trasferimento, per assegnazione definitiva di sede ed anche in soprannumero, in uno degli ambiti della Provincia di Agrigento per la mobilità dell’anno 2016/2017 e ciò in quanto quei posti erano stati attribuiti a colleghi che avevano partecipato alle successive fasi B3 e C e che l’avevano sopravanzata, nonostante la ricorrente avesse partecipato come inserita nella fase B1.

La domanda era stata accolta un prima volta dal Tribunale di Agrigento, ma la pronuncia era stata riformata dalla Corte d’Appello di Palermo, per difetto di contraddittorio nei riguardi dei controinteressati.

Riassunto il giudizio, il Tribunale di Agrigento ha condannato il Ministero a disporre il trasferimento della ricorrente in una sede compresa nella Provincia di Agrigento ed al pagamento delle spese di lite.

La sentenza è stata però nuovamente impugnata e la Corte d’Appello di Palermo l’ha riformata nel merito, rigettando le originarie domande e condannando la ricorrente al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.

2. La Corte d’Appello riteneva il gravame ammissibile, in quanto la sentenza di primo grado era stata notificata al funzionario costituito in giudizio e non al Ministero presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato, quale domiciliataria ex lege nel secondo grado di giudizio, il che precludeva il decorso del termine breve per l’impugnazione.

Nel merito, la Corte territoriale, pur essendo pacifico che vi fossero posti ancora disponibili dopo lo svolgimento della fase B, sosteneva che la docente fosse tenuta a dimostrare che, se quei posti fossero stati attributi a personale ammesso a quella fase, essi le sarebbero stati assegnati e ciò tenuto conto anche delle specifiche regole di disciplina del regime delle preferenze indicate nelle rispettive domande dai diversi candidati.

In mancanza di tale allegazione specifica e della corrispondente prova, la domanda, secondo la Corte distrettuale, era infondata ed è stata pertanto rigettata.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, cui il Ministero ha proposto difese mediante controricorso.

La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso per cassazione adduce la violazione degli artt.170, 285, 325, 326 c.p.c., nonché dell'art. 16, comma 47, del d.l. n. 179/2012, il tutto in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c. e con esso la ricorrente adduce la regolarità della notifica della sentenza di appello eseguita nei riguardi del funzionario, presso l’indirizzo dal medesimo indicato come domicilio telematico in memoria di costituzione.

2. Il motivo è fondato.

3. La notifica, consultabile in originale telematico perché allegata in tale forma al ricorso per cassazione, risulta eseguita al “Ministero dell’Istruzione ... – Ufficio scolastico provinciale di Agrigento” ad un indirizzo ([OSCURATO:EMAIL]) che risulta presente nell’elenco degli indirizzi della P.A. e che è stato anche indicato dal funzionario nel costituirsi in giudizio. 3.1 L’art. 16, co. 12, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con mod. in legge n. 221 del 2012 e successivamente modificato, quale già vigente ratione temporis, prevede quanto segue: «Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano al Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dallalegge 22 febbraio 2010, n. 24, l'indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto daldecreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni.

L'elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni. esecuzioni e protesti, e dagli avvocati. [OSCURATO:PERSONA] le medesime modalità, le amministrazioni pubbliche possono comunicare altresì gli indirizzi di posta elettronica certificata di propri organi o articolazioni, anche territoriali, presso cui eseguire le comunicazioni o notificazioni per via telematica nel caso in cui sia stabilito presso questi l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie ovvero in caso di autonoma capacità o legittimazione processuale.

Per il caso di costituzione in giudizio tramite propri dipendenti, le amministrazioni pubbliche possono altresì comunicare ulteriori indirizzi di posta elettronica certificata, riportati in una speciale sezione dello stesso elenco di cui al presente articolo e corrispondenti a specifiche aree organizzative omogenee, presso cui eleggono domicilio ai fini del giudizio.» 3.2 Come si è detto, nel caso di specie risultano osservati sia il criterio di cui al primo periodo del comma 12 (notifica presso un indirizzo iscritto nel Registro I.P.A.) sia quello, per quanto occorrer possa, di cui all’ultimo periodo (notifica presso l’indirizzo indicato dal funzionario costituitosi per la P.A.) 3.3 [OSCURATO:PERSONA] di notifica è indicato il funzionario, ma anche che la notifica è da intendersi in tal modo fatta al Ministero.

Non si può dunque ravvisare alcun vizio di quella notificazione, perché l’intero comma 12 cit. va inteso nel senso che la notifica eseguita alla P.A. difesa in giudizio ai sensi dell’art. 417-bisc.p.c., presso gli indirizzi indicati nei termini di cui a tale disposizione, è certamente efficace ad ogni fine anche di rito, non dovendosi pretendere una notificazione – rispetto all’appello - presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato che non era costituita in primo grado.

Non avrebbe altrimenti senso neanche che quel comma 12 fosse dettato, come espressamente in esso è indicato, «al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni» e ciò con esplicito e specifico riferimento alle «amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

Quanto sopra è assorbente di ogni altra considerazione rispetto all’esecuzione della notifica. 3.4 Ne deriva che, essendovi stata notifica della sentenza di primo grado in data 5 luglio 2023, l’appello ai sensi dell’art. 325 e 326 c.p.c. doveva essere depositato entro trenta giorni.

Il Ministero ha invece depositato l’impugnazione in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e quindi essa è tardiva.

4. Il gravame doveva dunque essere dichiarato inammissibile e quindi la sentenza di secondo grado, che ha esaminato il merito, va cassata senza rinvio, perché il processo di appello non poteva essere proseguito (art. 382, co. 3, ultima parte, c.p.c.). 4.1 Ciò rende superflui ed assorbiti il secondo ed il terzo motivo del ricorso per cassazione, in quanto riguardanti il merito.

Alla cassazione senza rinvio consegue infatti di diritto il passaggio in giudicato della pronuncia di primo grado, ivi compreso il capo riguardante le spese.

Restano da regolare – secondo soccombenza - le spese del grado di appello e quelle del giudizio di cassazione, nei termini di cui al dispositivo che segue.

P.Q.M la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo sulle spese, condanna il Ministero al pagamento in favore della ricorrente, quanto al grado di appello, della somma di euro 2.000,00 per compensi e, quanto al grado di cassazione, della somma di euro 3.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge, con distrazione in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23388/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo n. 449/2024 pubblicata il 10.6.2024, NRG 847/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha agito nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito esponendo di essere stata assunta anteriormente all’anno scolastico 2014/2015 e vantando il proprio diritto al trasferimento, per assegnazione definitiva di sede ed anche in soprannumero, in uno degli ambiti della Provincia di Agrigento per la mobilità dell’anno 2016/2017 e ciò in quanto quei posti erano stati attribuiti a colleghi che avevano partecipato alle successive fasi B3 e C e che l’avevano sopravanzata, nonostante la ricorrente avesse partecipato come inserita nella fase B1. La domanda era stata accolta un prima volta dal Tribunale di Agrigento, ma la pronuncia era stata riformata dalla Corte d’Appello di Palermo, per difetto di contraddittorio nei riguardi dei controinteressati. Riassunto il giudizio, il Tribunale di Agrigento ha condannato il Ministero a disporre il trasferimento della ricorrente in una sede compresa nella Provincia di Agrigento ed al pagamento delle spese di lite. La sentenza è stata però nuovamente impugnata e la Corte d’Appello di Palermo l’ha riformata nel merito, rigettando le originarie domande e condannando la ricorrente al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio. 2. La Corte d’Appello riteneva il gravame ammissibile, in quanto la sentenza di primo grado era stata notificata al funzionario costituito in giudizio e non al Ministero presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato, quale domiciliataria ex lege nel secondo grado di giudizio, il che precludeva il decorso del termine breve per l’impugnazione. Nel merito, la Corte territoriale, pur essendo pacifico che vi fossero posti ancora disponibili dopo lo svolgimento della fase B, sosteneva che la docente fosse tenuta a dimostrare che, se quei posti fossero stati attributi a personale ammesso a quella fase, essi le sarebbero stati assegnati e ciò tenuto conto anche delle specifiche regole di disciplina del regime delle preferenze indicate nelle rispettive domande dai diversi candidati. In mancanza di tale allegazione specifica e della corrispondente prova, la domanda, secondo la Corte distrettuale, era infondata ed è stata pertanto rigettata. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, cui il Ministero ha proposto difese mediante controricorso. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso per cassazione adduce la violazione degli artt.170, 285, 325, 326 c.p.c., nonché dell'art. 16, comma 47, del d.l. n. 179/2012, il tutto in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c. e con esso la ricorrente adduce la regolarità della notifica della sentenza di appello eseguita nei riguardi del funzionario, presso l’indirizzo dal medesimo indicato come domicilio telematico in memoria di costituzione. 2. Il motivo è fondato. 3. La notifica, consultabile in originale telematico perché allegata in tale forma al ricorso per cassazione, risulta eseguita al “Ministero dell’Istruzione ... – Ufficio scolastico provinciale di Agrigento” ad un indirizzo ([OSCURATO:EMAIL]) che risulta presente nell’elenco degli indirizzi della P.A. e che è stato anche indicato dal funzionario nel costituirsi in giudizio. 3.1 L’art. 16, co. 12, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con mod. in legge n. 221 del 2012 e successivamente modificato, quale già vigente ratione temporis, prevede quanto segue: «Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano al Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dallalegge 22 febbraio 2010, n. 24, l'indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto daldecreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L'elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni. esecuzioni e protesti, e dagli avvocati. [OSCURATO:PERSONA] le medesime modalità, le amministrazioni pubbliche possono comunicare altresì gli indirizzi di posta elettronica certificata di propri organi o articolazioni, anche territoriali, presso cui eseguire le comunicazioni o notificazioni per via telematica nel caso in cui sia stabilito presso questi l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie ovvero in caso di autonoma capacità o legittimazione processuale. Per il caso di costituzione in giudizio tramite propri dipendenti, le amministrazioni pubbliche possono altresì comunicare ulteriori indirizzi di posta elettronica certificata, riportati in una speciale sezione dello stesso elenco di cui al presente articolo e corrispondenti a specifiche aree organizzative omogenee, presso cui eleggono domicilio ai fini del giudizio.» 3.2 Come si è detto, nel caso di specie risultano osservati sia il criterio di cui al primo periodo del comma 12 (notifica presso un indirizzo iscritto nel Registro I.P.A.) sia quello, per quanto occorrer possa, di cui all’ultimo periodo (notifica presso l’indirizzo indicato dal funzionario costituitosi per la P.A.) 3.3 [OSCURATO:PERSONA] di notifica è indicato il funzionario, ma anche che la notifica è da intendersi in tal modo fatta al Ministero. Non si può dunque ravvisare alcun vizio di quella notificazione, perché l’intero comma 12 cit. va inteso nel senso che la notifica eseguita alla P.A. difesa in giudizio ai sensi dell’art. 417-bisc.p.c., presso gli indirizzi indicati nei termini di cui a tale disposizione, è certamente efficace ad ogni fine anche di rito, non dovendosi pretendere una notificazione – rispetto all’appello - presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato che non era costituita in primo grado. Non avrebbe altrimenti senso neanche che quel comma 12 fosse dettato, come espressamente in esso è indicato, «al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni» e ciò con esplicito e specifico riferimento alle «amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165». Quanto sopra è assorbente di ogni altra considerazione rispetto all’esecuzione della notifica. 3.4 Ne deriva che, essendovi stata notifica della sentenza di primo grado in data 5 luglio 2023, l’appello ai sensi dell’art. 325 e 326 c.p.c. doveva essere depositato entro trenta giorni. Il Ministero ha invece depositato l’impugnazione in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e quindi essa è tardiva. 4. Il gravame doveva dunque essere dichiarato inammissibile e quindi la sentenza di secondo grado, che ha esaminato il merito, va cassata senza rinvio, perché il processo di appello non poteva essere proseguito (art. 382, co. 3, ultima parte, c.p.c.). 4.1 Ciò rende superflui ed assorbiti il secondo ed il terzo motivo del ricorso per cassazione, in quanto riguardanti il merito. Alla cassazione senza rinvio consegue infatti di diritto il passaggio in giudicato della pronuncia di primo grado, ivi compreso il capo riguardante le spese. Restano da regolare – secondo soccombenza - le spese del grado di appello e quelle del giudizio di cassazione, nei termini di cui al dispositivo che segue. P.Q.M la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo sulle spese, condanna il Ministero al pagamento in favore della ricorrente, quanto al grado di appello, della somma di euro 2.000,00 per compensi e, quanto al grado di cassazione, della somma di euro 3.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge, con distrazione in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] C