CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09356/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ne ha confermato la condanna, anche agli effetti civili, per i reati di cui agli artt. 582-585 cod. pen. e 612, comma secondo, cod. pen., commessi in data 11 agosto 2014; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che eccepisce il decorso del termine di prescrizione del reato in data anteriore alla sentenza impugnata, è manifestamente infondato, poiché non tiene conto di 161 giorni di sospensione (dal 5 aprile 2017 al 13 settembre 2017 per rinvio su richiesta del difensore dell'imputato) che spostano il termine di prescrizione alla data del 22 luglio 2022, successiva alla pronuncia della decisione di secondo grado; Chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 217266); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso i