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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12150/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo del ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di truffa, denunciando inoltre il travisamento della prova in relazione alla effettiva riconducibilità all'imputato delle condotte in contestazione, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito ed è altresì manifestamente infondato perché offre una prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che, invero, la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla doglianza dedotta, avendo correttamente rilevato come nel caso di specie il conto corrente sul quale era confluito il pagamento della persona offesa risultasse effettivamente intestato all'imputato, essendo stato aperto mediante l'invio di regolare documento di identità del medesimo, che non ne aveva denunciato né il furto né lo smarrimento (si veda pagina 3 della sentenza impugnata); considerato inoltre che, con specifico riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti in contestazione, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui «integra il delitto di truffa contrattuale, ai sensi dell'art. 640 cod. pen., la condotta di messa in vendita di un bene su un sito internet accompagnata dalla sua mancata consegna all'acquirente dopo il pagamento del prezzo, posta in essere da parte di chi falsamente si presenti come alienante ma abbia il solo proposito di indurre la controparte a versare una somma di denaro e di conseguire, quindi, un profitto ingiusto» (Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Pg, Rv. 278231 - 01); ritenuto che parimenti infondato risulta il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., dovendo a tal riguardo ribadirsi come la giurisprudenza di questa Corte abbia ripetutamente affermato che sussiste l'aggravante della minorata difesa, con riferimento alle circostanze di luogo, note all'autore del reato e delle quali egli abbia approfittato, nell'ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti on lme, poiché, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova il deceptus, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui si trova l'agente, determina una posizione contrattuale di maggior favore per quest'ultimo, consentendogli di schermare la sua identità, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficacecontrollo preventivo da parte dell'acquirente e di sottrarsi agevolmente alle •conseguenze della propria condotta (Sez. 6, n. 3096 del 03/12/2024, dep. 2025, Masi, Rv. 287452 - 01; Sez. 2, n. 2585 del 28/10/2022, dep. 2023, n.m.); che nella specie l'onere argomentativo della Corte di merito risulta adeguatamente assolto attraverso il puntuale riferimento alle caratteristiche della trattativa, svoltasi interamente a distanza mediante una piattaforma web, ponendo certamente l'acquirente in una posizione di debolezza quanto alla verifica dell'identità del venditore e all'effettività dell'offerta (si veda ancora pagina 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo del ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di truffa, denunciando inoltre il travisamento della prova in relazione alla effettiva riconducibilità all'imputato delle condotte in contestazione, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito ed è altresì manifestamente infondato perché offre una prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che, invero, la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla doglianza dedotta, avendo correttamente rilevato come nel caso di specie il conto corrente sul quale era confluito il pagamento della persona offesa risultasse effettivamente intestato all'imputato, essendo stato aperto mediante l'invio di regolare documento di identità del medesimo, che non ne aveva denunciato né il furto né lo smarrimento (si veda pagina 3 della sentenza impugnata); considerato inoltre che, con specifico riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti in contestazione, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui «integra il delitto di truffa contrattuale, ai sensi dell'art. 640 cod. pen., la condotta di messa in vendita di un bene su un sito internet accompagnata dalla sua mancata consegna all'acquirente dopo il pagamento del prezzo, posta in essere da parte di chi falsamente si presenti come alienante ma abbia il solo proposito di indurre la controparte a versare una somma di denaro e di conseguire, quindi, un profitto ingiusto» (Sez. 2, n. 51551 del 04/12/2019, Pg, Rv. 278231 - 01); ritenuto che parimenti infondato risulta il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen., dovendo a tal riguardo ribadirsi come la giurisprudenza di questa Corte abbia ripetutamente affermato che sussiste l'aggravante della minorata difesa, con riferimento alle circostanze di luogo, note all'autore del reato e delle quali egli abbia approfittato, nell'ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti on lme, poiché, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova il deceptus, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui si trova l'agente, determina una posizione contrattuale di maggior favore per quest'ultimo, consentendogli di schermare la sua identità, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficacecontrollo preventivo da parte dell'acquirente e di sottrarsi agevolmente alle •conseguenze della propria condotta (Sez. 6, n. 3096 del 03/12/2024, dep. 2025, Masi, Rv. 287452 - 01; Sez. 2, n. 2585 del 28/10/2022, dep. 2023, n.m.); che nella specie l'onere argomentativo della Corte di merito risulta adeguatamente assolto attraverso il puntuale riferimento alle caratteristiche della trattativa, svoltasi interamente a distanza mediante una piattaforma web, ponendo certamente l'acquirente in una posizione di debolezza quanto alla verifica dell'identità del venditore e all'effettività dell'offerta (si veda ancora pagina 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M
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