CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 27180/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 28 dicembre 2021, la Corte d'appello di Venezia ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione formulata da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 1494/18 che aveva condannato il ricorrente alla pena di anni sei di reclusione per il delitto di cui agli artt. 110, 629, primo e secondo comma, con riferimento all'art. 628, terzo comma, n. 1, cod. pen.. La difesa motivava l'istanza di revisione con l'emersione di due testimoni ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) che, avendo appreso il motivo per cui il Gani era detenuto, confidavano alla moglie di essere stati presenti alla vicenda oggetto della contestazione e di non avere visto il ricorrente rivolgere minacce alle parti offese. Le due testimonianze si sarebbero inserite in un quadro probatorio già fragile in ragione del materiale contraddittorio, visto che il coimputato [OSCURATO:PERSONA], condannato in primo grado quale concorrente unitamente agli altri coimputati, era stato assolto in appello. La Corte di Appello di Venezia ha ritenuto manifestamente infondata l'istanza in ragione della carenza di affidabilità, plausibilità e congruenza delle testimonianze. Sarebbe non plausibile ed incongruente rispetto ai dati di fatto accertati nel corso del giudizio la circostanza che le due persone informate sui fatti asserivano di essere stati presenti nel tempo e luogo del delitto, ponendosi tale testimonianza in insanabile contrasto con la deposizione di tutte le altre persone sentite nel corso del dibattimento. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Venezia deducendo i motivi di seguito esposti. 2.1. Con il primo motivo, deduce il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) e c) , cod. proc. pen. in relazione all'art. 634 cod. proc. pen.. La Corte di merito avrebbe erroneamente interpretato i limiti del proprio sindacato, procedendo ad un completo apprezzamento del merito ad essa precluso in sede di vaglio preliminare di ammissibilità che doveva essere limitato all'accertamento della sola non manifesta infondatezza dell'istanza. Rispetto all'allegazione delle dichiarazioni di due nuovi testimoni che erano venuti a conoscenza della condanna patita dal ricorrente e che avevano contattato la moglie del marito a cui avevano rappresentato l'estraneità ai fatti del [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale avrebbe esaminato approfonditamente dette dichiarazioni rapportandole a quelle dei testimoni già ascoltati in dibattimento o rilevando la non plausibilità attribuita al tempo trascorso dai fatti, così svolgendo valutazioni tipiche del successivo giudizio di rescissione da realizzarsi necessariamente nel contraddittorio delle parti. La Corte di appello avrebbe dovuto valutare la sola astratta idoneità dei nuovi elementi a fondare la sentenza di assoluzione, senza anticipare un non consentito giudizio di merito realizzato attraverso la valutazione della attendibilità delle dichiarazioni testimoniali. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 630, 631 e 634 cod. proc. pen.La sentenza risulterebbe illogica e contradditoria nella parte in cui esclude che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] potevano essere presenti agli incontri incriminati in ragione delle caratteristiche fisiche desunte dall'apprezzamento dei dati contenuti al momento dell'emissione dei documenti d'identità (rilasciati quanto a [OSCURATO:PERSONA], nel 2018, quanto al [OSCURATO:PERSONA], nei 2013), senza prendere in considerazione la vetustà di dette indicazioni rispetto ai fatti, e tenere in debito conto le varie testimonianze che ammettevano la presenza di un quarto uomo di origine straniera, che ben poteva essere rappresentato da uno dei due nuovi testimoni. [OSCURATO:PERSONA] 1. I due motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, sono infondati. 2. In tema di giudizio di revisione, l'inammissibilità della richiesta per manifesta infondatezza sussiste se le ragioni poste a suo fondamento risultino evincibili sulla base del contenuto della domanda, evidentemente inidonee a consentire una verifica circa l'esito del giudizio, essendo invece riservata alla fase del merito ogni valutazione sull'effettiva capacità delle allegazioni a travolgere, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio, il giudicato (Sez. 2, n. 11453 del 10/03/2015, Riselli, Rv. 263162). Questa Corte ha, inoltre, ritenuto inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di revisione fondata, non sull'acquisizione di nuovi elementi di fatto, ma su una diversa valutazione di prove già conosciute ed esaminate nel giudizio, ovvero su prove che, sia pur formalmente nuove, sono inidonee "ictu oculi" a determinare un effetto demolitorio del giudicato (Sez. 5, n. 44925 del 26/06/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271071). In tema di revisione, infatti, la comparazione fra le prove nuove e quelle sulle quali si fonda la condanna irrevocabile non richiede solo il confronto di ogni singola prova nuova, isolatamente considerata, con quelle già esaminate, occorrendo, altresì, una valutazione unitaria e globale della loro attitudine dimostrativa, da sole o congiunte a quelle del precedente giudizio, rispetto al risultato finale del proscioglimento; ne consegue che il rapporto tra prove pregresse e prove introdotte in sede di revisione deve essere espresso in termini di "riconsiderazione", valorizzando la funzione dinamica del complessivo giudizio probatorio conseguente all'introduzione del novum (Sez. 5, n. 7217 del 11/12/2018, dep. 2019, Dessolis, Rv. 275619) e deve avere ad oggetto, oltre che l'affidabilità, anche la persuasività e la congruenza della stessa nel contesto già acquisito in sede di cognizione e deve articolarsi in termini realistici sulla comparazione, tra la prova nuova e quelle esaminate, ancorata alla realtà processuale svolta (Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Buscaglia, Rv. 273029). 3. Ciò premesso, la motivazione per mezzo della quale la Corte di appello ha de plano dichiarato inammissibile l'istanza di revisione ex art. 629 cod. proc. pen. in ragione della giudicata irrilevanza della prova prodotta, si presenta corretta ed ossequiosa dei sopra citati principi, avendo, con logicità e puntualità, analizzando i dati contenuti nella richiesta di revisione e la sola sentenza di condanna, ritenuto inammissibile l'istanza di revisione. Ed infatti, i Giudici di merito hanno ritenuto non plausibile ed incongruente, rispetto ai dati di fatto accertati nel corso del giudizio, la circostanza che le due persone indicate come testi a discarico avessero asserito di essere stati presenti ai fatti, ponendosi tale testimonianza in insanabile contrasto con la deposizione di tutte le altre persone sentite nel corso del dibattimento, che facevano esclusivo riferimento alla presenza di sole quattro persone presenti: il Gani, il coimputato [OSCURATO:PERSONA], il presunto Papale° (descritto come un soggetto meridionale, alto un metro e sessantacinque centimetri e di corporatura robusta) e un ultimo individuo che non aveva parlato, ma concordemente descritto come il più basso di tutti. Poiché entrambi i dichiaranti prospettavano la contemporanea presenza ai fatti in cui poteva essere rimasto non identificato un solo soggetto, con corporatura e altezza in contrasto rispetto ai dati che emergevano dai documenti identificativi del Sannet e del Driton, era evidente come dette dichiarazioni fossero in conflitto con le risultanze processuali. 4. Anche la prospettata rilevanza dell'assoluzione in appello di altro coimputato ([OSCURATO:PERSONA], soggetto che si era reso autore materiale delle minacce rivolte alle persone offese) è stata giudicata scarsamente incidente sull'assetto probatorio complessivo, visto che la Corte di merito, negando che il quadro probatorio, come dedotto, fosse fragile, ha messo in evidenza come fosse incontestato il numero dei soggetti presenti ai fatti e che l'assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] era dovuta, non ad una differente descrizione dei fatti che risultavano confermati nella loro esatta consistenza, quanto, piuttosto, ai dubbi in ordine alla sua identificazione quale soggetto di origini meridionale/calabrese che aveva materialmente reso le minacce rivolte alle persone offese al cospetto dell'imputato e degli altri concorrenti. Di scarso pregio risulta l'osservazione del ricorrente secondo cui i dati dei documenti non sarebbero attuali in quanto risentirebbero dei tempi di rilascio degli stessi: sia perché uno di essi è stato rilasciato nel 2013, anno in cui si sono verificati i fatti di cui alla condanna; ma soprattutto perché la Corte territoriale non ha fatto riferimento solo alla corporatura, ma prendendo in esame l'altezza di entrambi i soggetti che sarebbero stati presenti ai fatti, ha rilevato come la stessa fosse ben superiore rispetto a quella del soggetto, uno solo, non identificato; non appare necessario ulteriormente spiegare che il dato ricollegabile all'altezza non risulta modificabile (almeno in termini significativi) nel tempo ed in ordine al quale nessuna censura è stata mossa dal ricorrente che ha, invece, effettuato generico (ed errato) riferimento alla datazione del rilascio dei documenti rispetto ai fatti. Ineccepibile risulta la scarsa persuasività assegnata all'emersione dei due testi a distanza di otto anni dai fatti, avendo la Corte di merito ritenuto illogico che il Gani non avesse indicato le due persone, connazionali, che conosceva e che avrebbero potuto, se del caso, scagionarlo; coerente risulta la circostanza che persone così prossime al ricorrente non si fossero informate sugli sviluppi della vicenda a cui avrebbero direttamente assistito. Né il ricorrente indica, in quella come in questa sede di legittimità, la ragione che consente di giustificare tale - non certo secondaria - omissione specie in ordine alla mancata indicazione di due testi in grado di testimoniare sui fatti di causa a proprio favore. Coerente con le premesse risulta, inoltre, la rilevata genericità e decontestualizzazione di tali deposizioni che, a fronte di precise indicazioni delle date pur a distanza di otto anni, risultavano carenti quanto a descrizione di elementi di contorno degli eventi, salvo riferire che non vi fu minaccia. Risulta dirimente, infine, la circostanza messa in risalto dai Giudici di merito, in ordine alla quale nessuna censura si scorge nel ricorso, secondo cui il contenuto della nuove dichiarazione che evidenziavano che il ricorrente, presente ai fatti, non avrebbe formulata nessuna minaccia, sarebbe stata comunque irrilevante nella complessiva valutazione delle responsabilità, visto che dalla sentenza emergeva chiaramente la responsabilità a titolo di concorso del Gani e che a formulare le frasi integranti il reato fosse stato unicamente il soggetto di origini meridionali inizialmente identificato nel [OSCURATO:PERSONA]. 5. Su tali basi deve ritenersi che il giudizio della Corte di merito sia stato rispettoso dei limiti imposti ai fini del giudizio di manifesta infondatezza, risultando che dei dati invocati è stata rilevata la sostanziale implausibilità a priori, suffragata da plurimi profili di incongruità. 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1